Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 13
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per difetto di sottoscrizione

    La Corte ritiene che non vi siano comportamenti dell'ente impositore che possano far ritenere violato alcun elemento in relazione alle eccezioni sollevate dal ricorrente.

  • Rigettato
    Nullità per violazione dell'art. 5, Ter D.Lgs. 218/97

    La Corte ritiene che non vi siano comportamenti dell'ente impositore che possano far ritenere violato alcun elemento in relazione alle eccezioni sollevate dal ricorrente.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ritiene che non vi siano comportamenti dell'ente impositore che possano far ritenere violato alcun elemento in relazione alle eccezioni sollevate dal ricorrente.

  • Rigettato
    Illegittimità e infondatezza per falsa applicazione dell'art. 51, comma 5, DPR 917/86

    La Corte ritiene che non vi siano comportamenti dell'ente impositore che possano far ritenere violato alcun elemento in relazione alle eccezioni sollevate dal ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 23, DPR 600/73

    La Corte, facendo riferimento all'ordinanza C.C. n. 12113/2017, afferma che il sostituito d'imposta è obbligato solidale al pagamento dell'imposta e soggetto al potere di accertamento del fisco.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 13
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia
    Numero : 13
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo