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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 2, riunita in udienza il
14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BANDINI IVANO, Presidente
GRANATO PASQUALE, RE
ROMITELLI BRUNO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS05CA1295/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS05CA1295/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS05CA1295/2023 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 408/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS05CA00275-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS05CA00275-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS05CA00275-2024 IRPEF-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 409/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS05CA00267-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS05CA00267-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS05CA00267-2024 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 158/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle proprie conclusioni in atti e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta alle proprie conclusioni in atti e insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi ritualmente presentati Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta ivi indicati inerenti l'Irpef relativa agli anni 2018/2020. Attraverso i quali l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia riconduceva i redditi relativi ai predetti anni nell'alveo della normale tassazione , atteso che il ricorrente non aveva provveduto a dichiararli al fisco- Contestava la pretesa fiscale in punto di :a)
Nullità per difetto di sottoscrizione ,b)Nullità per violazione dell'art.5,Ter.D.Lgs.218/97,c)Difetto di motivazione,d)Illegittimità ed infondatezza dell'atto impugnato per falsa applicazione dell'art.51,comma5,
DPR917/86,f)Violazione dell'art.23,DPR600/73.
Concludeva per l'accoglimento dei ricorsi proposti,Vinte le spese
Si costituiva in giudizio ,nelle forme di rito, l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia la quale ribadiva la correttezza e legittimità del proprio assunto – Concludeva per il rigetto dei ricorsi,con vittoria di spese-
Preliminarmente va puntualizzato che la Corte vista la connessione oggettiva e soggettiva dei ricorsi presentati provvedeva alla loro riunione ,per cui i ricorsi contrassegnati dai nn. di RGR 408/2024, e
409/2024 sono stati riuniti al ricorso di cui al n di RGR 94/2024. Si procedeva quindi ad unica trattazione –
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte
Per quanto attiene alle sollevate eccezioni di diritto ritiene questo Collegio che ,allo stato, non si ravvisano comportamenti da parte dell'Ente impositore che possano far ritenere violato alcun elemento in relazione alle eccezioni sollevate dal ricorrente .Per tale ragione le rimostranze del Sig . Ricorrente_1 , sul punto, vanno rigettate-
Gli atti impugnati traggono la loro origine a seguito di una indagine condotta dalla Polizia Giudiziaria nei confronti di un sodalizio criminoso avvezzo alla frode fiscale costituito da un gruppo si società che operavano nel territorio attraverso il Consorzio_1- Fra queste società vi era la Società_1 la quale aveva elargito al Sig Ricorrente_1.in qualità di dipendente, somme di denaro fuori busta a titolo di
“rimborso spese “ – Nel corso dell'indagine emergeva che tali rimborsi non erano giustificati ovvero erano privi di idonea documentazione da parte di chi aveva sostenuto la spese- Di conseguenza i compensi rilevati venivano trattati come compensi per prestazioni di lavoro dipendente e ,quindi, riportati nell'alveo della normale tassazione ai fini Irpef. L'accertatore riteneva quindi che i compensi percepiti dal Sig.
Ricorrente_1 non presentassero i requisiti per poter essere trattati fiscalmente come “rimborso spese” attesa l'assoluta mancanza di un qualsiasi documento giustificativo attestante l'avvenuto esborso da parte del dipendente-
Si rileva che l'erogazione di compensi in nero ai dipendenti sotto forma di “rimborso spese” è stato effettuato dalla società indagata come vera e propria pratica elusiva .Il vero “modus operandi “ della società in attuazione di una frode fiscale a cui il ricorrente Ricorrente_1 ha partecipato collateralmente con la sua connivenza alla percezione di compensi fuori busta -Ne consegue che il ricorrente consapevole di aver ricevuto dalla società pagamenti in nero non si è preoccupato di dichiararli nella dichiarazione dei redditi relativa agli anni in contestazione.
“I costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi , documentalmente accertabili,al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente “ Nel caso di specie il rimborso spese non
è stato supportato in alcun modo da elementi e parametri oggettivi bensì da quietanze del tutto scarne e generiche prive di allegazione documentale utile a rintracciare l'effettivo sostenimento della spesa sostenuta dal dipendente e rimborsata dalla Società_1.
Per quanto attiene alla sollevata eccezione circa la violazione dell'art.23 ,DPR 600/73, “illegittimo recupero di somme soggette a ritenuta “ va presa a riferimento l'ordinanza della C. C,n.12113/2017 “Il fatto che l'art.64,primo comma,DPR600/73 definisca il sostituto d'imposta come colui che –in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri…ed anche a titolo di acconto- non toglie che anche il sostituito debba ritenersi fin dall'origine(e non solo in fase di riscossione) obbligato solidale al pagamento dell'imposta: in tale qualità,anch'egli è pertanto soggetto al potere di accertamento ed a tutti i seguenti oneri,fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta,non l'abbia versata all'erario, in tal modo esponendolo all'azione del fisco-
In conclusione i ricorsi riuniti non sono fondati e per l'effetto vanno rigettati –
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in €.4.500,00 -Quattromila cinquecento-
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi di cui ai nn. RGR 94-408-409/2024, li respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, che liquida in € 4.500.
Reggio Emilia 14.Ott.2025
Il RE Il Presidente
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 2, riunita in udienza il
14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BANDINI IVANO, Presidente
GRANATO PASQUALE, RE
ROMITELLI BRUNO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS05CA1295/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS05CA1295/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS05CA1295/2023 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 408/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS05CA00275-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS05CA00275-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS05CA00275-2024 IRPEF-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 409/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS05CA00267-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS05CA00267-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS05CA00267-2024 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 158/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle proprie conclusioni in atti e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta alle proprie conclusioni in atti e insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi ritualmente presentati Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta ivi indicati inerenti l'Irpef relativa agli anni 2018/2020. Attraverso i quali l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia riconduceva i redditi relativi ai predetti anni nell'alveo della normale tassazione , atteso che il ricorrente non aveva provveduto a dichiararli al fisco- Contestava la pretesa fiscale in punto di :a)
Nullità per difetto di sottoscrizione ,b)Nullità per violazione dell'art.5,Ter.D.Lgs.218/97,c)Difetto di motivazione,d)Illegittimità ed infondatezza dell'atto impugnato per falsa applicazione dell'art.51,comma5,
DPR917/86,f)Violazione dell'art.23,DPR600/73.
Concludeva per l'accoglimento dei ricorsi proposti,Vinte le spese
Si costituiva in giudizio ,nelle forme di rito, l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia la quale ribadiva la correttezza e legittimità del proprio assunto – Concludeva per il rigetto dei ricorsi,con vittoria di spese-
Preliminarmente va puntualizzato che la Corte vista la connessione oggettiva e soggettiva dei ricorsi presentati provvedeva alla loro riunione ,per cui i ricorsi contrassegnati dai nn. di RGR 408/2024, e
409/2024 sono stati riuniti al ricorso di cui al n di RGR 94/2024. Si procedeva quindi ad unica trattazione –
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte
Per quanto attiene alle sollevate eccezioni di diritto ritiene questo Collegio che ,allo stato, non si ravvisano comportamenti da parte dell'Ente impositore che possano far ritenere violato alcun elemento in relazione alle eccezioni sollevate dal ricorrente .Per tale ragione le rimostranze del Sig . Ricorrente_1 , sul punto, vanno rigettate-
Gli atti impugnati traggono la loro origine a seguito di una indagine condotta dalla Polizia Giudiziaria nei confronti di un sodalizio criminoso avvezzo alla frode fiscale costituito da un gruppo si società che operavano nel territorio attraverso il Consorzio_1- Fra queste società vi era la Società_1 la quale aveva elargito al Sig Ricorrente_1.in qualità di dipendente, somme di denaro fuori busta a titolo di
“rimborso spese “ – Nel corso dell'indagine emergeva che tali rimborsi non erano giustificati ovvero erano privi di idonea documentazione da parte di chi aveva sostenuto la spese- Di conseguenza i compensi rilevati venivano trattati come compensi per prestazioni di lavoro dipendente e ,quindi, riportati nell'alveo della normale tassazione ai fini Irpef. L'accertatore riteneva quindi che i compensi percepiti dal Sig.
Ricorrente_1 non presentassero i requisiti per poter essere trattati fiscalmente come “rimborso spese” attesa l'assoluta mancanza di un qualsiasi documento giustificativo attestante l'avvenuto esborso da parte del dipendente-
Si rileva che l'erogazione di compensi in nero ai dipendenti sotto forma di “rimborso spese” è stato effettuato dalla società indagata come vera e propria pratica elusiva .Il vero “modus operandi “ della società in attuazione di una frode fiscale a cui il ricorrente Ricorrente_1 ha partecipato collateralmente con la sua connivenza alla percezione di compensi fuori busta -Ne consegue che il ricorrente consapevole di aver ricevuto dalla società pagamenti in nero non si è preoccupato di dichiararli nella dichiarazione dei redditi relativa agli anni in contestazione.
“I costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi , documentalmente accertabili,al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente “ Nel caso di specie il rimborso spese non
è stato supportato in alcun modo da elementi e parametri oggettivi bensì da quietanze del tutto scarne e generiche prive di allegazione documentale utile a rintracciare l'effettivo sostenimento della spesa sostenuta dal dipendente e rimborsata dalla Società_1.
Per quanto attiene alla sollevata eccezione circa la violazione dell'art.23 ,DPR 600/73, “illegittimo recupero di somme soggette a ritenuta “ va presa a riferimento l'ordinanza della C. C,n.12113/2017 “Il fatto che l'art.64,primo comma,DPR600/73 definisca il sostituto d'imposta come colui che –in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri…ed anche a titolo di acconto- non toglie che anche il sostituito debba ritenersi fin dall'origine(e non solo in fase di riscossione) obbligato solidale al pagamento dell'imposta: in tale qualità,anch'egli è pertanto soggetto al potere di accertamento ed a tutti i seguenti oneri,fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta,non l'abbia versata all'erario, in tal modo esponendolo all'azione del fisco-
In conclusione i ricorsi riuniti non sono fondati e per l'effetto vanno rigettati –
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in €.4.500,00 -Quattromila cinquecento-
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi di cui ai nn. RGR 94-408-409/2024, li respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, che liquida in € 4.500.
Reggio Emilia 14.Ott.2025
Il RE Il Presidente