CA
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/04/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2430/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione specializzata in materia d'impresa
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lorenzo Orsenigo Presidente rel. dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2430/2023 in grado d'appello e in sede di rinvio ex art. 392
c.p.c. promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Crema, Via Crispi n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Sacchi (PEC:
che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Email_1
Dalmazio Bossi (PEC , come da procura in atti. Email_2
APPELLANTE contro
(C.F. e P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Duse n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Andrea
pagina 1 di 13 Rodolfo Masera (PEC: che la rappresenta e difende come Email_3
da procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione delle delibere dell'assemblea e del CdA, etc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Nel merito:
- per i princìpi di diritto dedotti e per i motivi tutti in fatto ed in diritto indicati nella narrativa dell'atto di citazione in appello, nel presente atto di citazione in riassunzione e per tutte le ragioni esposte nei precedenti atti difensivi dei pregressi gradi e fasi giudiziali, da intendersi tutti qui richiamati e ritrascritti anche per relationem, dichiarare illecita e nulla o, in subordine, annullare la delibera assunta il 19 marzo 2012 (doc. II.
5.A.2) dall'assemblea dei soci di
[...]
(CF e P.IVA ) nella quale è stato Controparte_1 P.IVA_1 previsto di “aumentare il capitale sociale da Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) ad euro 930.000,00 (novecentotrentamila virgola zero zero) per complessivi Euro 330.000,00
(trecentotrentamila virgola zero zero) da offrire in opzione ai soci in proporzione al capitale posseduto e da liberarsi in denaro”;
- stabilire, accertare e dichiarare che tale delibera è illecita, illegittima, nulla, annullabile, ovvero viziata da abuso di potere e conflitto d'interessi;
- stabilire, accertare e dichiarare che tale delibera costituisce anche illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., riservato a separato giudizio il risarcimento del danno;
- condannare (CF e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA e condanna alla restituzione di tutte le somme nel tempo versate dal sig. a a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza Parte_1 CP_1
n. 128/2016 resa dal Tribunale di Lodi (pari ad euro 18.958,34) e della sentenza n.1901/2018 resa dalla Corte d'Appello di Milano (pari ad euro 12.658,00), oltre interessi e rivalutazione dalle date di materiale corresponsione a quella di effettiva restituzione.
pagina 2 di 13 Per Controparte_2
: dato atto della perdita della qualità di socio, e di conseguenza,
[...] dell'intervenuta carenza di interesse ad agire dell'appellante, dichiarare inammissibili o, comunque, respingere le domande proposte dal signor Parte_1
- NEL MERITO: respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
- CON RIFERIMENTO ALLA DOMANDA DI CONDANNA EX ART. 96 C.P.C.: respingersi l'avversa domanda in quanto manifestamente infondata e temeraria;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, di quelle di legittimità deciso dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 12492/2023, nonché dei precedenti gradi di giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ha introdotto il Parte_1 presente giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.
12492/2023 pubblicata in data 10/5/2023, con la quale, in accoglimento del secondo motivo del ricorso presentato dal ricorrente è stata cassata con rinvio la Parte_1 sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1901/2018, pubblicata in data 13/4/2018.
Vicende processuali
1) quale socio di minoranza della convenuta aveva Parte_1 CP_1
impugnato, davanti al Tribunale di Lodi, la delibera dell'assemblea straordinaria della società, assunta in data 19/3/2012, con la quale era stato deliberato l'aumento del capitale sociale da euro 600.000,00 ad euro 930.000,00 per complessivi euro 330.000,00 da offrire in opzione ai soci in proporzione al capitale posseduto e da liberarsi in denaro, senza previsione di sovrapprezzo.
A fondamento di tale pretesa la parte ricorrente aveva dedotto che l'aumento di capitale era stato disposto senza sovrapprezzo e che la delibera era stata assunta con abuso di potere e conflitto di interesse da parte della maggioranza dei soci.
pagina 3 di 13 2) La convenuta costituendosi in giudizio, contestava la domanda attrice CP_1
deducendo la mera facoltatività della previsione di un sovrapprezzo nelle operazioni di aumento del capitale di società a responsabilità limitata, a seguito della riforma del 2003 e secondo quanto previsto dall'art. 2481-bis, comma 2, c.c.; inoltre, contestava l'asserita sussistenza dei presupposti per ravvisare, nel caso di specie, una situazione di abuso di potere ovvero di conflitto di interessi.
In particolare, la società convenuta negava che l'operazione sostanziasse un abuso di potere, allegando al contrario, come la stessa fosse andata unicamente a regolarizzare, dal punto di vista contabile, il versamento di euro 330.000,00 effettuato dai soci di maggioranza a seguito della delibera 9.05.2011 – di contenuto identico a quella oggetto di causa e, in seguito, revocata solo perché viziata da un errore formale (inosservanza del termine ex art. 2481-bis, comma 2, c.c.) – per l'esigenza societaria, effettiva e urgente, di dotare la società, che ne era priva, delle risorse necessarie a far fronte al pagamento di un rateo di mutuo allora scaduto per circa euro 335.000,00.
3) Esperita la CTU tecnico-contabile avente ad oggetto la determinazione dell'eventuale sovrapprezzo, all'udienza del 30.10.2013, il Giudice di primo grado, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.7.2015.
4) Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 128/2016 pubblicata in data 23.2.2016, ritenendo infondate le doglianze dell'attore, rigettava integralmente le domande da questi proposte, condannando lo stesso alla rifusione delle spese di lite e ponendo a suo carico le spese di
CTU.
5) Con atto di citazione del 1.04.2016, il signor proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado, chiedendone l'integrale riforma sulla base dei seguenti motivi di gravame:
- nullità della pronuncia di primo grado in quanto resa in violazione degli artt. 50-bis, 50-ter e
50-quater c.p.c. per avere il tribunale di Lodi giudicato in composizione monocratica, anziché collegiale (primo motivo);
- violazione dell'art. 2481-bis c.c., per avere affermato la sentenza che, in materia di delibere di aumento del capitale sociale nelle s.r.l., il sovrapprezzo fosse rimesso alla facoltà dell'assemblea (secondo motivo);
pagina 4 di 13 - errata ultrapetizione, in quanto i tre motivi d'impugnazione della delibera svolti dal socio
(ossia la mancata previsione del sovrapprezzo, il conflitto di interessi e l'abuso di potere), non avrebbero dovuto essere valutati separatamente, ma costituivano sintomi dell'illiceità della delibera stessa (terzo e quarto motivo);
- errata declaratoria circa il fatto che le operazioni infedeli, asseritamente compiute dagli amministratori di LDL, fossero irrilevanti ai fini della decisione sull'impugnativa assembleare, in quanto non attinenti alla delibera di aumento di capitale (quinto e sesto motivo);
- errata declaratoria circa il fatto che, nel caso di aumento del capitale sociale, il socio dissenziente sarebbe pur sempre tutelato dalla facoltà di recesso (settimo motivo);
- omessa pronuncia sull'esito della consulenza tecnica d'ufficio (ottavo motivo).
6) Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale, contestando la fondatezza CP_1
degli avversi motivi di appello, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
7) La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1901/2018, pubblicata in data 13/4/2018, da un lato, accoglieva il primo motivo d'appello, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado perché pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica (anziché collegiale) e, pertanto, in violazione del (previgente) art. 50-bis, co. 1 n.
5. c.p.c.; da un altro lato – avendo rilevato che la Corte era comunque investita dell'esame nel merito della decisione assunta in primo grado – riteneva infondate le censure sollevate dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata e, pertanto, così decideva:
“ogni diversa domanda o eccezione disattesa, a conferma della sentenza del Tribunale di
Lodi n. 128/2016, pubblicata il 23/02/2016,
- Respinge le domande formulate da Parte_1
- Pone le spese di C.T.U. a carico di così come liquidate con apposito Parte_1
decreto in primo grado;
- Condanna a rifondere le spese del primo grado a favore di Parte_1 [...]
così come liquidate nel dispositivo in primo grado;
Controparte_1
- Condanna a rifondere le spese del grado a favore di Parte_1 [...]
spese che liquida in € 10.500,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1 forfetario delle spese generali, CNPA e Iva”.
Quanto al merito, la Corte d'Appello, in particolare:
pagina 5 di 13 i) ha, anzitutto, richiamato l'art. 2481-bis, comma 2, c.c., che prevede il sovrapprezzo come
“eventuale”, senza specificare se sia obbligatorio quando il diritto di opzione è escluso o limitato. Ha, quindi, considerato l'esistenza di due orientamenti: uno restrittivo, che lo ritiene necessario per garantire proporzionalità con il patrimonio netto (analogamente alle s.p.a.), e uno più estensivo, che ritiene che il sovrapprezzo sia una facoltà rimessa all'autonomia dei soci, i quali sarebbero liberi di decidere se prevederlo, anche in caso di esclusione del diritto di sottoscrizione. La Corte d'Appello ha, poi, dichiarato di condividere la decisione del giudice di primo grado, secondo cui, anche seguendo il primo e più stringente regime previsto per le s.p.a., “deve considerarsi comunque legittima, nell'ambito di una s.r.l., la delibera a maggioranza di aumento del capitale senza sovrapprezzo, nell'ipotesi in cui sia riconosciuto a tutti i soci il diritto di sottoscrizione (così come avvenuto nel caso di specie, in cui l'assemblea straordinaria di LDL del 19/03/2012 aveva deliberato di aumentare il capitale sociale da €
600.000,00 ad € 930.000,00, per complessivi € 330.000,00, “da offrire in opzione ai soci in proporzione del capitale posseduto e da liberarsi in denaro”: pag. 7 della delibera 19 marzo
2012 di cui al doc. 2 del fasc. attore)”;
ii) ha rilevato che l'appellante non aveva dimostrato l'illegittimità della delibera di aumento di capitale del 19.3.2012 per conflitto di interessi o abuso di potere, poiché le sue contestazioni riguardavano altre delibere o atti gestori non impugnati nei termini di legge. Ha, inoltre, affermato che il giudizio verteva esclusivamente sull'aumento di capitale e non poteva estendersi ad altre delibere, per non violare il principio del ne bis in idem e i termini di decadenza. Gli atti gestori contestati, se rilevanti, avrebbero potuto essere valutati nell'azione Cont di responsabilità già pendente. La società aveva giustificato l'aumento di capitale con la necessità di estinguere una rata di mutuo scaduta nel 2010 e l'appellante, avendo avuto la possibilità di sottoscriverlo alle stesse condizioni degli altri soci, non poteva invocare un abuso di potere o un conflitto di interessi;
iii) ha accertato che il sig. disponeva, comunque, di un efficace strumento di tutela Parte_1 per liquidare la propria partecipazione senza subire alterazioni dall'aumento di capitale contestato, atteso che l'art. 7 dello Statuto riconosceva ai soci dissenzienti, fuori del caso previsto dall'art. 2482-ter c.c., la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 2473 c.c. in caso di aumento di capitale;
pagina 6 di 13 iv) ha ritenuto che, in applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., il Tribunale avesse correttamente considerato irrilevante il materiale probatorio volto a determinare l'entità dell'eventuale sovrapprezzo, una volta esclusa la sua obbligatorietà.
8) Con ricorso del 15.6.2018, impugnava per cassazione la predetta Parte_1 sentenza della Corte d'Appello di Milano, articolando sei motivi di impugnazione, lamentato, in particolare, con i primi due motivi di ricorso:
- da un lato, la nullità della sentenza di secondo grado per irregolare costituzione del Collegio, poiché tra i componenti figurava un giudice ausiliario, peraltro con ruolo di relatore, il quale, per ragioni di materia, non avrebbe potuto farne parte;
- dall'altro lato, l'erroneità della decisione impugnata per aver omesso di dichiarare formalmente nel dispositivo la nullità della sentenza di primo grado, pur riconoscendola, e per aver pronunciato non sulla domanda introduttiva, ma sui motivi d'appello, richiamando parti di una sentenza che, in quanto nulla, non avrebbe dovuto avere rilevanza giuridica.
9) La Corte di Cassazione ha definito il giudizio mediante l'ordinanza n. 12492/2023, depositata e comunicata il 10.5.2023, portante il seguente dispositivo: “La Corte rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie il secondo;
dichiara assorbiti i restanti;
cassa l'impugnata sentenza, nei limiti del motivo accolto, e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Milano che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio”.
In particolare, la Cassazione, partendo dal presupposto che la Corte Territoriale avesse adeguatamente riconosciuto in parte motiva la nullità della sentenza allora gravata per violazione dell'art. 50-bis, c.p.c., ha chiarito che ciò avrebbe dovuto comportare l'espunzione dalla realtà processuale della sentenza nulla e l'impossibilità di riferirvisi per giustificare, nel merito, la decisione, statuendo che “la conseguenza di questa premessa è che il giudice
d'appello, che dichiari la nullità della sentenza, è tenuto a decidere la causa nel merito [...] sì che «la relativa decisione deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva di qualsivoglia riferimento alla sentenza impugnata dichiarata nulla» (Cass., Sez. III,
21/09/2022, n. 27643)”.
10) Con atto di citazione in riassunzione introduttivo del presente giudizio di rinvio, il sig.
[...]
ha ribadito la propria contestazione alla delibera assembleare del 19.3.2012, Parte_1
ritenendola viziata per abuso di potere della maggioranza e, quindi, annullabile. In particolare,
pagina 7 di 13 l'attore in riassunzione ha sostenuto che gli elementi già emersi nei precedenti gradi di giudizio dimostrerebbero l'esistenza di un progetto perseguito dai soci di maggioranza e dagli amministratori di LDL, con l'intento di ledere i diritti partecipativi e patrimoniali del socio di minoranza.
Secondo il sig. tale progetto si sarebbe articolato in due fasi: i) determinare Parte_1
l'illiquidità della società attraverso operazioni di gestione prive di utilità economica e svantaggiose sotto il profilo finanziario;
ii) utilizzare tale illiquidità per giustificare un aumento di capitale deliberato in modo da rendere penalizzante la scelta del socio di minoranza di sottoscriverlo. A suo avviso, la propria partecipazione si sarebbe ridotta sia formalmente, passando dal 24% al 15,48%, sia sostanzialmente, per effetto della diminuzione del valore della quota.
L'appellante ha, quindi, invocato la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'abuso nell'intenzionalità della lesione e nel danno.
In particolare, sul piano soggettivo, ha evidenziato una serie di operazioni pregiudizievoli per
LDL, tra cui:
- la stipula di un contratto di locazione con MABA S.r.l., società partecipata e amministrata dagli stessi amministratori di LDL, a condizioni svantaggiose;
- un analogo contratto di locazione con Alvi S.r.l., anch'essa partecipata dagli amministratori di LDL, con canoni asseritamente dannosi per LDL;
- l'aumento di capitale deliberato il 19.3.2012, ritenuto non necessario;
- l'assenza di un sovrapprezzo nonostante la differenza tra valore nominale e valore reale della società.
Quanto all'elemento oggettivo, il danno derivante dalla delibera impugnata consisterebbe nella diminuzione del valore della partecipazione dell'appellante, a fronte di un corrispondente arricchimento dei soci di maggioranza.
11) Costituendosi in giudizio, la convenuta contestando gli assunti di parte attrice, CP_1
ha eccepito, preliminarmente, la carenza di interesse ad agire del sig. in quanto Parte_1
non più titolare di quote di partecipazione al capitale sociale della società.
Al riguardo, la convenuta in riassunzione ha documentato che le quote di proprietà del sig. sono state vendute all'asta il 23.9.2022 (doc. 10) nell'ambito di una procedura Parte_1
pagina 8 di 13 esecutiva dinanzi al Tribunale di Milano (R.G.E. n. 799/2021) e che l'aggiudicazione è stata perfezionata con decreto del Giudice dell'esecuzione del 27.10.2022 (doc. 11).
Di conseguenza, l'intera partecipazione del sig. pari al 15,48% del capitale sociale Parte_1
di LDL, è attualmente di proprietà della società e il trasferimento Controparte_3
risulta regolarmente annotato nel Registro delle Imprese (doc. 12).
Motivi della decisione
12) Ad avviso della Corte, avuto riguardo alle allegazioni delle parti e tenuto conto dei principi affermati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda proposta dall'attore in riassunzione, per sopravvenuta Parte_1
carenza di interesse ad agire, non risultando egli più titolare di quote di partecipazione al capitale sociale di LDL.
12.1) Invero, l'interesse ad agire per impugnare le delibere delle assemblee sociali, derivante dalla qualità di socio dell'impugnante, deve sussistere sia al momento della proposizione della domanda che al momento della pronuncia della sentenza, con la sola eccezione del caso (che non ricorre nella fattispecie in esame), in cui l'azione di annullamento della delibera sia diretta proprio al ripristino della qualità di socio dell'attore, asseritamente illegittimamente conculcata.
In proposito, va richiamato il consolidato indiritto della Suprema Corte di Cassazione che ha chiarito che “l'azione di annullamento delle delibere di una società per azioni, disciplinata dall'art. 2377 cod. civ., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta. Ed infatti, qualora l'azione di annullamento della deliberazione sia diretta proprio al ripristino della qualità di socio dell'attore, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'attore assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti” (Cass. n. 26842/2008); che, inoltre, “l'azione di nullità delle delibere di una società, disciplinata dall'art. 2379 cod. civ., postula che la qualità di socio dell'attore, oltre a sussistere
pagina 9 di 13 al momento della proposizione della domanda, permanga per tutto il corso del giudizio, sino alla decisione della controversia, atteso che la perdita di tale qualità determina "ipso facto" la conseguente perdita dell'interesse ad agire dell'istante” (Cass. n. 4372/2003).
Pertanto, considerato che, come sopra esposto, il 23.9.2022 ha Parte_1
Cont definitivamente perso la qualità di socio della società convenuta deve ritenersi che, a decorrere da tale data, sia venuto meno il suo interesse ad agire per ottenere l'annullamento della delibera dell'assemblea sociale del 19.12.2012.
A tal punto, è solo il caso di evidenziare che, nei medesimi termini, si è già pronunciata questa Corte in altra vicenda processuale intercorsa tra le odierne parti causa (C. Appello
Milano n. 2954/2023).
Né pare fondato il tentativo dell'attore in riassunzione di sostenere, comunque, il proprio interesse ad agire in ragione dell'asserita nullità della delibera impugnata, non sembrando che una delibera di aumento di capitale (peraltro oggettivamente motivata dalla necessità di far fronte al pagamento di una ingente rata di un contratto di mutuo) possa configurare un oggetto illecito tale da giustificarne la declaratoria di nullità.
13) Per quanto la questione testè esaminata, relativa alla carenza di interesse ad agire dell'attore, sia di per sé sufficiente ai fini della definizione del giudizio, tuttavia, trattandosi di questione sopravvenuta in corso di causa, pare opportuno, anche ai fini della regolazione delle spese di lite (da doversi effettuare per tutte le fasi del giudizio), pronunciarsi anche sul merito della controversia, sì da potersi poi liquidare le spese di lite secondo un criterio di soccombenza virtuale.
Ebbene, ad avviso della Corte, la pretesa azionata in causa dall'odierno attore sarebbe, comunque, da ritenersi infondata per le seguenti considerazioni.
13.1) In generale, va detto che nel contesto delle società a responsabilità limitata, deve ritenersi legittima la delibera di aumento di capitale adottata a maggioranza senza previsione di sovrapprezzo, in quanto l'art. 2481-bis, comma 2, c.c. ne prevede espressamente il carattere “eventuale”: insomma, la norma citata stabilisce che la decisione con cui si aumenta il capitale sociale può prevedere il sovrapprezzo, senza tuttavia renderlo obbligatorio.
Sul punto, la dottrina e la giurisprudenza si sono divise tra due orientamenti interpretativi.
Il primo, di matrice restrittiva, ritiene che il sovrapprezzo sia obbligatorio solo nel caso in cui il diritto di sottoscrizione per i soci venga escluso o limitato, in analogia con quanto previsto per pagina 10 di 13 le società per azioni dall'art. 2441, comma 6, c.c., il quale impone, in caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, che il prezzo di emissione delle nuove azioni sia determinato in base al patrimonio netto, comprensivo del sovrapprezzo.
Il secondo orientamento, invece, adotta una lettura più estensiva della norma, ritenendo che la determinazione del sovrapprezzo rientri nell'autonomia dei soci e possa essere liberamente stabilita, indipendentemente dalla presenza o meno del diritto di sottoscrizione.
Nel caso di specie, l'aumento di capitale risulta comunque legittimo, a prescindere dall'orientamento adottato.
Invero, anche aderendo alla tesi più restrittiva, il sovrapprezzo sarebbe stato necessario solo in presenza di un'esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione, presupposto che, nella fattispecie concreta, non ricorre.
La delibera assembleare del 19.3.2012 ha, infatti, garantito a tutti i soci il diritto di sottoscrizione, senza alcuna esclusione o limitazione, prevedendo l'aumento del capitale sociale da € 600.000,00 a € 930.000,00, per un importo complessivo di € 330.000,00, da
“offrire in opzione ai soci in proporzione al capitale posseduto e da liberarsi in denaro”1.
Peraltro, nel caso di specie, lo statuto della società (cfr. artt. 7 e 10) riconosceva ai soci dissenzienti la facoltà di recesso qualora non avessero prestato consenso alla delibera di aumento del capitale sociale.
L'odierno attore in riassunzione, quindi, avrebbe avuto la possibilità di esercitare tale diritto, ma ha scelto di non farlo, sì da potersi ritenere l'assenza di qualsiasi lesione dei suoi diritti patrimoniali e partecipativi.
13.2) Quanto all'asserito abuso di potere della maggioranza, è pacifico che l'aumento di capitale sia stato deliberato per far fronte a un debito nei confronti dell'istituto bancario creditore.
Il fatto che tale situazione finanziaria sia derivata o meno da una gestione pregiudizievole da parte degli amministratori attiene ad un diverso profilo, riconducibile semmai all'ambito della responsabilità degli amministratori e, quindi, alla possibile azione di responsabilità nei loro confronti, azione che, peraltro, l'attore ha già promosso.
Tuttavia, avuto riguardo alla situazione economica in cui versava la società al momento della delibera, la scelta di procedere all'aumento di capitale risulta giustificata dall'esigenza di 1 Cfr. pag. 7 della delibera 19 marzo 2012 di cui al doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'allora attore. pagina 11 di 13 ripianare il debito sociale, escludendo così la configurabilità di un abuso di potere da parte della maggioranza.
14) Quanto alla regolazione delle spese, avuto riguardo all'esito finale della lite, secondo il criterio della soccombenza, l'attore in riassunzione va condannato a Parte_1
rimborsare alla convenuta le spese di lite relative ai vari gradi di giudizio (spese da CP_1 corrispondersi previa detrazione degli importi che l'attore avesse già corrisposto a tale titolo in esecuzione delle sentenze per cui è causa), ossia al giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Lodi 128/2016; al giudizio di secondo grado, conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1901/2018; al giudizio di Cassazione, conclusosi con l'ordinanza n. 12492/2023; infine, al presente giudizio di rinvio.
Tali spese vengono liquidate in dispositivo, con applicazione criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n.
55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con riconoscimento dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione, per il secondo grado, dei compensi riferibili alla fase istruttoria–trattazione, non tenutasi in tale grado di giudizio
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 12492/2023 della
Corte di Cassazione, pubblicata il 10.5.2023, che ha cassato la sentenza n. 1901/2018 della
Corte d'Appello di Milano, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda proposta dall'attore in riassunzione Parte_1
nei confronti della convenuta per
[...] Controparte_1 sopravvenuta carenza di interesse ad agire, determinata dalla perdita da parte dell'appellato della qualità di socio di Controparte_1
2) condanna l'attore a rimborsare alla convenuta (previa Parte_1 CP_1
detrazione degli importi che lo stesso avesse già corrisposto a tale titolo in esecuzione delle sentenze emesse nelle precedenti fasi del presente giudizio) le spese di lite relative ai vari gradi di giudizio, liquidate:
A) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 10.860,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
pagina 12 di 13 B) quanto al giudizio di appello, in complessivi euro 8.470,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
C) quanto al giudizio di legittimità, in complessivi euro 6.585,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
D) quanto al presente giudizio di rinvio, in complessivi euro 8.470,00 per compenso, oltre 15
% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'attore in riassunzione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui Pt_1 Parte_1 all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6.2.2025.
il Presidente est. dott. Lorenzo Orsenigo
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione specializzata in materia d'impresa
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lorenzo Orsenigo Presidente rel. dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2430/2023 in grado d'appello e in sede di rinvio ex art. 392
c.p.c. promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Crema, Via Crispi n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Sacchi (PEC:
che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Email_1
Dalmazio Bossi (PEC , come da procura in atti. Email_2
APPELLANTE contro
(C.F. e P.I.: ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Duse n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Andrea
pagina 1 di 13 Rodolfo Masera (PEC: che la rappresenta e difende come Email_3
da procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione delle delibere dell'assemblea e del CdA, etc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Nel merito:
- per i princìpi di diritto dedotti e per i motivi tutti in fatto ed in diritto indicati nella narrativa dell'atto di citazione in appello, nel presente atto di citazione in riassunzione e per tutte le ragioni esposte nei precedenti atti difensivi dei pregressi gradi e fasi giudiziali, da intendersi tutti qui richiamati e ritrascritti anche per relationem, dichiarare illecita e nulla o, in subordine, annullare la delibera assunta il 19 marzo 2012 (doc. II.
5.A.2) dall'assemblea dei soci di
[...]
(CF e P.IVA ) nella quale è stato Controparte_1 P.IVA_1 previsto di “aumentare il capitale sociale da Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) ad euro 930.000,00 (novecentotrentamila virgola zero zero) per complessivi Euro 330.000,00
(trecentotrentamila virgola zero zero) da offrire in opzione ai soci in proporzione al capitale posseduto e da liberarsi in denaro”;
- stabilire, accertare e dichiarare che tale delibera è illecita, illegittima, nulla, annullabile, ovvero viziata da abuso di potere e conflitto d'interessi;
- stabilire, accertare e dichiarare che tale delibera costituisce anche illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., riservato a separato giudizio il risarcimento del danno;
- condannare (CF e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA e condanna alla restituzione di tutte le somme nel tempo versate dal sig. a a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza Parte_1 CP_1
n. 128/2016 resa dal Tribunale di Lodi (pari ad euro 18.958,34) e della sentenza n.1901/2018 resa dalla Corte d'Appello di Milano (pari ad euro 12.658,00), oltre interessi e rivalutazione dalle date di materiale corresponsione a quella di effettiva restituzione.
pagina 2 di 13 Per Controparte_2
: dato atto della perdita della qualità di socio, e di conseguenza,
[...] dell'intervenuta carenza di interesse ad agire dell'appellante, dichiarare inammissibili o, comunque, respingere le domande proposte dal signor Parte_1
- NEL MERITO: respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
- CON RIFERIMENTO ALLA DOMANDA DI CONDANNA EX ART. 96 C.P.C.: respingersi l'avversa domanda in quanto manifestamente infondata e temeraria;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, di quelle di legittimità deciso dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 12492/2023, nonché dei precedenti gradi di giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ha introdotto il Parte_1 presente giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.
12492/2023 pubblicata in data 10/5/2023, con la quale, in accoglimento del secondo motivo del ricorso presentato dal ricorrente è stata cassata con rinvio la Parte_1 sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1901/2018, pubblicata in data 13/4/2018.
Vicende processuali
1) quale socio di minoranza della convenuta aveva Parte_1 CP_1
impugnato, davanti al Tribunale di Lodi, la delibera dell'assemblea straordinaria della società, assunta in data 19/3/2012, con la quale era stato deliberato l'aumento del capitale sociale da euro 600.000,00 ad euro 930.000,00 per complessivi euro 330.000,00 da offrire in opzione ai soci in proporzione al capitale posseduto e da liberarsi in denaro, senza previsione di sovrapprezzo.
A fondamento di tale pretesa la parte ricorrente aveva dedotto che l'aumento di capitale era stato disposto senza sovrapprezzo e che la delibera era stata assunta con abuso di potere e conflitto di interesse da parte della maggioranza dei soci.
pagina 3 di 13 2) La convenuta costituendosi in giudizio, contestava la domanda attrice CP_1
deducendo la mera facoltatività della previsione di un sovrapprezzo nelle operazioni di aumento del capitale di società a responsabilità limitata, a seguito della riforma del 2003 e secondo quanto previsto dall'art. 2481-bis, comma 2, c.c.; inoltre, contestava l'asserita sussistenza dei presupposti per ravvisare, nel caso di specie, una situazione di abuso di potere ovvero di conflitto di interessi.
In particolare, la società convenuta negava che l'operazione sostanziasse un abuso di potere, allegando al contrario, come la stessa fosse andata unicamente a regolarizzare, dal punto di vista contabile, il versamento di euro 330.000,00 effettuato dai soci di maggioranza a seguito della delibera 9.05.2011 – di contenuto identico a quella oggetto di causa e, in seguito, revocata solo perché viziata da un errore formale (inosservanza del termine ex art. 2481-bis, comma 2, c.c.) – per l'esigenza societaria, effettiva e urgente, di dotare la società, che ne era priva, delle risorse necessarie a far fronte al pagamento di un rateo di mutuo allora scaduto per circa euro 335.000,00.
3) Esperita la CTU tecnico-contabile avente ad oggetto la determinazione dell'eventuale sovrapprezzo, all'udienza del 30.10.2013, il Giudice di primo grado, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.7.2015.
4) Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 128/2016 pubblicata in data 23.2.2016, ritenendo infondate le doglianze dell'attore, rigettava integralmente le domande da questi proposte, condannando lo stesso alla rifusione delle spese di lite e ponendo a suo carico le spese di
CTU.
5) Con atto di citazione del 1.04.2016, il signor proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado, chiedendone l'integrale riforma sulla base dei seguenti motivi di gravame:
- nullità della pronuncia di primo grado in quanto resa in violazione degli artt. 50-bis, 50-ter e
50-quater c.p.c. per avere il tribunale di Lodi giudicato in composizione monocratica, anziché collegiale (primo motivo);
- violazione dell'art. 2481-bis c.c., per avere affermato la sentenza che, in materia di delibere di aumento del capitale sociale nelle s.r.l., il sovrapprezzo fosse rimesso alla facoltà dell'assemblea (secondo motivo);
pagina 4 di 13 - errata ultrapetizione, in quanto i tre motivi d'impugnazione della delibera svolti dal socio
(ossia la mancata previsione del sovrapprezzo, il conflitto di interessi e l'abuso di potere), non avrebbero dovuto essere valutati separatamente, ma costituivano sintomi dell'illiceità della delibera stessa (terzo e quarto motivo);
- errata declaratoria circa il fatto che le operazioni infedeli, asseritamente compiute dagli amministratori di LDL, fossero irrilevanti ai fini della decisione sull'impugnativa assembleare, in quanto non attinenti alla delibera di aumento di capitale (quinto e sesto motivo);
- errata declaratoria circa il fatto che, nel caso di aumento del capitale sociale, il socio dissenziente sarebbe pur sempre tutelato dalla facoltà di recesso (settimo motivo);
- omessa pronuncia sull'esito della consulenza tecnica d'ufficio (ottavo motivo).
6) Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale, contestando la fondatezza CP_1
degli avversi motivi di appello, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
7) La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1901/2018, pubblicata in data 13/4/2018, da un lato, accoglieva il primo motivo d'appello, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado perché pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica (anziché collegiale) e, pertanto, in violazione del (previgente) art. 50-bis, co. 1 n.
5. c.p.c.; da un altro lato – avendo rilevato che la Corte era comunque investita dell'esame nel merito della decisione assunta in primo grado – riteneva infondate le censure sollevate dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata e, pertanto, così decideva:
“ogni diversa domanda o eccezione disattesa, a conferma della sentenza del Tribunale di
Lodi n. 128/2016, pubblicata il 23/02/2016,
- Respinge le domande formulate da Parte_1
- Pone le spese di C.T.U. a carico di così come liquidate con apposito Parte_1
decreto in primo grado;
- Condanna a rifondere le spese del primo grado a favore di Parte_1 [...]
così come liquidate nel dispositivo in primo grado;
Controparte_1
- Condanna a rifondere le spese del grado a favore di Parte_1 [...]
spese che liquida in € 10.500,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1 forfetario delle spese generali, CNPA e Iva”.
Quanto al merito, la Corte d'Appello, in particolare:
pagina 5 di 13 i) ha, anzitutto, richiamato l'art. 2481-bis, comma 2, c.c., che prevede il sovrapprezzo come
“eventuale”, senza specificare se sia obbligatorio quando il diritto di opzione è escluso o limitato. Ha, quindi, considerato l'esistenza di due orientamenti: uno restrittivo, che lo ritiene necessario per garantire proporzionalità con il patrimonio netto (analogamente alle s.p.a.), e uno più estensivo, che ritiene che il sovrapprezzo sia una facoltà rimessa all'autonomia dei soci, i quali sarebbero liberi di decidere se prevederlo, anche in caso di esclusione del diritto di sottoscrizione. La Corte d'Appello ha, poi, dichiarato di condividere la decisione del giudice di primo grado, secondo cui, anche seguendo il primo e più stringente regime previsto per le s.p.a., “deve considerarsi comunque legittima, nell'ambito di una s.r.l., la delibera a maggioranza di aumento del capitale senza sovrapprezzo, nell'ipotesi in cui sia riconosciuto a tutti i soci il diritto di sottoscrizione (così come avvenuto nel caso di specie, in cui l'assemblea straordinaria di LDL del 19/03/2012 aveva deliberato di aumentare il capitale sociale da €
600.000,00 ad € 930.000,00, per complessivi € 330.000,00, “da offrire in opzione ai soci in proporzione del capitale posseduto e da liberarsi in denaro”: pag. 7 della delibera 19 marzo
2012 di cui al doc. 2 del fasc. attore)”;
ii) ha rilevato che l'appellante non aveva dimostrato l'illegittimità della delibera di aumento di capitale del 19.3.2012 per conflitto di interessi o abuso di potere, poiché le sue contestazioni riguardavano altre delibere o atti gestori non impugnati nei termini di legge. Ha, inoltre, affermato che il giudizio verteva esclusivamente sull'aumento di capitale e non poteva estendersi ad altre delibere, per non violare il principio del ne bis in idem e i termini di decadenza. Gli atti gestori contestati, se rilevanti, avrebbero potuto essere valutati nell'azione Cont di responsabilità già pendente. La società aveva giustificato l'aumento di capitale con la necessità di estinguere una rata di mutuo scaduta nel 2010 e l'appellante, avendo avuto la possibilità di sottoscriverlo alle stesse condizioni degli altri soci, non poteva invocare un abuso di potere o un conflitto di interessi;
iii) ha accertato che il sig. disponeva, comunque, di un efficace strumento di tutela Parte_1 per liquidare la propria partecipazione senza subire alterazioni dall'aumento di capitale contestato, atteso che l'art. 7 dello Statuto riconosceva ai soci dissenzienti, fuori del caso previsto dall'art. 2482-ter c.c., la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 2473 c.c. in caso di aumento di capitale;
pagina 6 di 13 iv) ha ritenuto che, in applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., il Tribunale avesse correttamente considerato irrilevante il materiale probatorio volto a determinare l'entità dell'eventuale sovrapprezzo, una volta esclusa la sua obbligatorietà.
8) Con ricorso del 15.6.2018, impugnava per cassazione la predetta Parte_1 sentenza della Corte d'Appello di Milano, articolando sei motivi di impugnazione, lamentato, in particolare, con i primi due motivi di ricorso:
- da un lato, la nullità della sentenza di secondo grado per irregolare costituzione del Collegio, poiché tra i componenti figurava un giudice ausiliario, peraltro con ruolo di relatore, il quale, per ragioni di materia, non avrebbe potuto farne parte;
- dall'altro lato, l'erroneità della decisione impugnata per aver omesso di dichiarare formalmente nel dispositivo la nullità della sentenza di primo grado, pur riconoscendola, e per aver pronunciato non sulla domanda introduttiva, ma sui motivi d'appello, richiamando parti di una sentenza che, in quanto nulla, non avrebbe dovuto avere rilevanza giuridica.
9) La Corte di Cassazione ha definito il giudizio mediante l'ordinanza n. 12492/2023, depositata e comunicata il 10.5.2023, portante il seguente dispositivo: “La Corte rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie il secondo;
dichiara assorbiti i restanti;
cassa l'impugnata sentenza, nei limiti del motivo accolto, e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Milano che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio”.
In particolare, la Cassazione, partendo dal presupposto che la Corte Territoriale avesse adeguatamente riconosciuto in parte motiva la nullità della sentenza allora gravata per violazione dell'art. 50-bis, c.p.c., ha chiarito che ciò avrebbe dovuto comportare l'espunzione dalla realtà processuale della sentenza nulla e l'impossibilità di riferirvisi per giustificare, nel merito, la decisione, statuendo che “la conseguenza di questa premessa è che il giudice
d'appello, che dichiari la nullità della sentenza, è tenuto a decidere la causa nel merito [...] sì che «la relativa decisione deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva di qualsivoglia riferimento alla sentenza impugnata dichiarata nulla» (Cass., Sez. III,
21/09/2022, n. 27643)”.
10) Con atto di citazione in riassunzione introduttivo del presente giudizio di rinvio, il sig.
[...]
ha ribadito la propria contestazione alla delibera assembleare del 19.3.2012, Parte_1
ritenendola viziata per abuso di potere della maggioranza e, quindi, annullabile. In particolare,
pagina 7 di 13 l'attore in riassunzione ha sostenuto che gli elementi già emersi nei precedenti gradi di giudizio dimostrerebbero l'esistenza di un progetto perseguito dai soci di maggioranza e dagli amministratori di LDL, con l'intento di ledere i diritti partecipativi e patrimoniali del socio di minoranza.
Secondo il sig. tale progetto si sarebbe articolato in due fasi: i) determinare Parte_1
l'illiquidità della società attraverso operazioni di gestione prive di utilità economica e svantaggiose sotto il profilo finanziario;
ii) utilizzare tale illiquidità per giustificare un aumento di capitale deliberato in modo da rendere penalizzante la scelta del socio di minoranza di sottoscriverlo. A suo avviso, la propria partecipazione si sarebbe ridotta sia formalmente, passando dal 24% al 15,48%, sia sostanzialmente, per effetto della diminuzione del valore della quota.
L'appellante ha, quindi, invocato la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'abuso nell'intenzionalità della lesione e nel danno.
In particolare, sul piano soggettivo, ha evidenziato una serie di operazioni pregiudizievoli per
LDL, tra cui:
- la stipula di un contratto di locazione con MABA S.r.l., società partecipata e amministrata dagli stessi amministratori di LDL, a condizioni svantaggiose;
- un analogo contratto di locazione con Alvi S.r.l., anch'essa partecipata dagli amministratori di LDL, con canoni asseritamente dannosi per LDL;
- l'aumento di capitale deliberato il 19.3.2012, ritenuto non necessario;
- l'assenza di un sovrapprezzo nonostante la differenza tra valore nominale e valore reale della società.
Quanto all'elemento oggettivo, il danno derivante dalla delibera impugnata consisterebbe nella diminuzione del valore della partecipazione dell'appellante, a fronte di un corrispondente arricchimento dei soci di maggioranza.
11) Costituendosi in giudizio, la convenuta contestando gli assunti di parte attrice, CP_1
ha eccepito, preliminarmente, la carenza di interesse ad agire del sig. in quanto Parte_1
non più titolare di quote di partecipazione al capitale sociale della società.
Al riguardo, la convenuta in riassunzione ha documentato che le quote di proprietà del sig. sono state vendute all'asta il 23.9.2022 (doc. 10) nell'ambito di una procedura Parte_1
pagina 8 di 13 esecutiva dinanzi al Tribunale di Milano (R.G.E. n. 799/2021) e che l'aggiudicazione è stata perfezionata con decreto del Giudice dell'esecuzione del 27.10.2022 (doc. 11).
Di conseguenza, l'intera partecipazione del sig. pari al 15,48% del capitale sociale Parte_1
di LDL, è attualmente di proprietà della società e il trasferimento Controparte_3
risulta regolarmente annotato nel Registro delle Imprese (doc. 12).
Motivi della decisione
12) Ad avviso della Corte, avuto riguardo alle allegazioni delle parti e tenuto conto dei principi affermati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda proposta dall'attore in riassunzione, per sopravvenuta Parte_1
carenza di interesse ad agire, non risultando egli più titolare di quote di partecipazione al capitale sociale di LDL.
12.1) Invero, l'interesse ad agire per impugnare le delibere delle assemblee sociali, derivante dalla qualità di socio dell'impugnante, deve sussistere sia al momento della proposizione della domanda che al momento della pronuncia della sentenza, con la sola eccezione del caso (che non ricorre nella fattispecie in esame), in cui l'azione di annullamento della delibera sia diretta proprio al ripristino della qualità di socio dell'attore, asseritamente illegittimamente conculcata.
In proposito, va richiamato il consolidato indiritto della Suprema Corte di Cassazione che ha chiarito che “l'azione di annullamento delle delibere di una società per azioni, disciplinata dall'art. 2377 cod. civ., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta. Ed infatti, qualora l'azione di annullamento della deliberazione sia diretta proprio al ripristino della qualità di socio dell'attore, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'attore assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti” (Cass. n. 26842/2008); che, inoltre, “l'azione di nullità delle delibere di una società, disciplinata dall'art. 2379 cod. civ., postula che la qualità di socio dell'attore, oltre a sussistere
pagina 9 di 13 al momento della proposizione della domanda, permanga per tutto il corso del giudizio, sino alla decisione della controversia, atteso che la perdita di tale qualità determina "ipso facto" la conseguente perdita dell'interesse ad agire dell'istante” (Cass. n. 4372/2003).
Pertanto, considerato che, come sopra esposto, il 23.9.2022 ha Parte_1
Cont definitivamente perso la qualità di socio della società convenuta deve ritenersi che, a decorrere da tale data, sia venuto meno il suo interesse ad agire per ottenere l'annullamento della delibera dell'assemblea sociale del 19.12.2012.
A tal punto, è solo il caso di evidenziare che, nei medesimi termini, si è già pronunciata questa Corte in altra vicenda processuale intercorsa tra le odierne parti causa (C. Appello
Milano n. 2954/2023).
Né pare fondato il tentativo dell'attore in riassunzione di sostenere, comunque, il proprio interesse ad agire in ragione dell'asserita nullità della delibera impugnata, non sembrando che una delibera di aumento di capitale (peraltro oggettivamente motivata dalla necessità di far fronte al pagamento di una ingente rata di un contratto di mutuo) possa configurare un oggetto illecito tale da giustificarne la declaratoria di nullità.
13) Per quanto la questione testè esaminata, relativa alla carenza di interesse ad agire dell'attore, sia di per sé sufficiente ai fini della definizione del giudizio, tuttavia, trattandosi di questione sopravvenuta in corso di causa, pare opportuno, anche ai fini della regolazione delle spese di lite (da doversi effettuare per tutte le fasi del giudizio), pronunciarsi anche sul merito della controversia, sì da potersi poi liquidare le spese di lite secondo un criterio di soccombenza virtuale.
Ebbene, ad avviso della Corte, la pretesa azionata in causa dall'odierno attore sarebbe, comunque, da ritenersi infondata per le seguenti considerazioni.
13.1) In generale, va detto che nel contesto delle società a responsabilità limitata, deve ritenersi legittima la delibera di aumento di capitale adottata a maggioranza senza previsione di sovrapprezzo, in quanto l'art. 2481-bis, comma 2, c.c. ne prevede espressamente il carattere “eventuale”: insomma, la norma citata stabilisce che la decisione con cui si aumenta il capitale sociale può prevedere il sovrapprezzo, senza tuttavia renderlo obbligatorio.
Sul punto, la dottrina e la giurisprudenza si sono divise tra due orientamenti interpretativi.
Il primo, di matrice restrittiva, ritiene che il sovrapprezzo sia obbligatorio solo nel caso in cui il diritto di sottoscrizione per i soci venga escluso o limitato, in analogia con quanto previsto per pagina 10 di 13 le società per azioni dall'art. 2441, comma 6, c.c., il quale impone, in caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, che il prezzo di emissione delle nuove azioni sia determinato in base al patrimonio netto, comprensivo del sovrapprezzo.
Il secondo orientamento, invece, adotta una lettura più estensiva della norma, ritenendo che la determinazione del sovrapprezzo rientri nell'autonomia dei soci e possa essere liberamente stabilita, indipendentemente dalla presenza o meno del diritto di sottoscrizione.
Nel caso di specie, l'aumento di capitale risulta comunque legittimo, a prescindere dall'orientamento adottato.
Invero, anche aderendo alla tesi più restrittiva, il sovrapprezzo sarebbe stato necessario solo in presenza di un'esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione, presupposto che, nella fattispecie concreta, non ricorre.
La delibera assembleare del 19.3.2012 ha, infatti, garantito a tutti i soci il diritto di sottoscrizione, senza alcuna esclusione o limitazione, prevedendo l'aumento del capitale sociale da € 600.000,00 a € 930.000,00, per un importo complessivo di € 330.000,00, da
“offrire in opzione ai soci in proporzione al capitale posseduto e da liberarsi in denaro”1.
Peraltro, nel caso di specie, lo statuto della società (cfr. artt. 7 e 10) riconosceva ai soci dissenzienti la facoltà di recesso qualora non avessero prestato consenso alla delibera di aumento del capitale sociale.
L'odierno attore in riassunzione, quindi, avrebbe avuto la possibilità di esercitare tale diritto, ma ha scelto di non farlo, sì da potersi ritenere l'assenza di qualsiasi lesione dei suoi diritti patrimoniali e partecipativi.
13.2) Quanto all'asserito abuso di potere della maggioranza, è pacifico che l'aumento di capitale sia stato deliberato per far fronte a un debito nei confronti dell'istituto bancario creditore.
Il fatto che tale situazione finanziaria sia derivata o meno da una gestione pregiudizievole da parte degli amministratori attiene ad un diverso profilo, riconducibile semmai all'ambito della responsabilità degli amministratori e, quindi, alla possibile azione di responsabilità nei loro confronti, azione che, peraltro, l'attore ha già promosso.
Tuttavia, avuto riguardo alla situazione economica in cui versava la società al momento della delibera, la scelta di procedere all'aumento di capitale risulta giustificata dall'esigenza di 1 Cfr. pag. 7 della delibera 19 marzo 2012 di cui al doc. 2 del fascicolo di primo grado dell'allora attore. pagina 11 di 13 ripianare il debito sociale, escludendo così la configurabilità di un abuso di potere da parte della maggioranza.
14) Quanto alla regolazione delle spese, avuto riguardo all'esito finale della lite, secondo il criterio della soccombenza, l'attore in riassunzione va condannato a Parte_1
rimborsare alla convenuta le spese di lite relative ai vari gradi di giudizio (spese da CP_1 corrispondersi previa detrazione degli importi che l'attore avesse già corrisposto a tale titolo in esecuzione delle sentenze per cui è causa), ossia al giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Lodi 128/2016; al giudizio di secondo grado, conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1901/2018; al giudizio di Cassazione, conclusosi con l'ordinanza n. 12492/2023; infine, al presente giudizio di rinvio.
Tali spese vengono liquidate in dispositivo, con applicazione criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n.
55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con riconoscimento dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione, per il secondo grado, dei compensi riferibili alla fase istruttoria–trattazione, non tenutasi in tale grado di giudizio
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza n. 12492/2023 della
Corte di Cassazione, pubblicata il 10.5.2023, che ha cassato la sentenza n. 1901/2018 della
Corte d'Appello di Milano, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda proposta dall'attore in riassunzione Parte_1
nei confronti della convenuta per
[...] Controparte_1 sopravvenuta carenza di interesse ad agire, determinata dalla perdita da parte dell'appellato della qualità di socio di Controparte_1
2) condanna l'attore a rimborsare alla convenuta (previa Parte_1 CP_1
detrazione degli importi che lo stesso avesse già corrisposto a tale titolo in esecuzione delle sentenze emesse nelle precedenti fasi del presente giudizio) le spese di lite relative ai vari gradi di giudizio, liquidate:
A) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 10.860,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
pagina 12 di 13 B) quanto al giudizio di appello, in complessivi euro 8.470,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
C) quanto al giudizio di legittimità, in complessivi euro 6.585,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
D) quanto al presente giudizio di rinvio, in complessivi euro 8.470,00 per compenso, oltre 15
% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'attore in riassunzione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui Pt_1 Parte_1 all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6.2.2025.
il Presidente est. dott. Lorenzo Orsenigo
pagina 13 di 13