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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Protano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4980 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021
Tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1
allegata in calce all'atto di citazione, dall'avv. Augusto Guerriero (C.F. , C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Taurasi (Av), al Viale Risorgimento n. 1;
-Attrice-
e
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Anna Carbone (C.F. ) dell'Avvocatura Regionale, e con essa C.F._3
elettivamente domiciliata in Benevento c/o Genio Civile, in via arco Traiano;
-Convenuta-
OGGETTO: Azione di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica;
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.11.24, le parti precisavano le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta, da intendersi qui integralmente riportate.
Concisa esposizione del fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della Controparte_1 Pt_1
, affittuaria di un fondo sito in Taurasi, identificato al Catasto Terreni al Foglio n 7,
[...]
particelle 85, 103, 188, 287, 447, e folio 11, particelle, 148, 149, 151, 225, 330, 486,487, 488, lamentava che, nei giorni 10 e 11 agosto 2021, i suddetti fondi sarebbero stati oggetto di incursioni da parte di cinghiali selvatici, che avrebbero provocato ingenti danni alle coltivazioni e ai frutti presenti nello stesso.
1 Ritenendo responsabile la ex art. 2043 c.c. dei danni cagionati dal passaggio dei cinghiali CP_1 sui propri fondi, parte attrice concludeva affinché il Giudice provvedesse ad “accertare e dichiarare la responsabilità della , in persona del legale rapp.te p.t., in quanto Ente Controparte_1
preposto per legge al controllo ed alla gestione della fauna selvatica, ex art. 2043 c.c., per tutti danni subiti dalla attrice, a seguito degli eventi descritti in narrativa;
per l'effetto, condannare la
in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti danni subiti Controparte_1 dall'attrice in conseguenza del fatto per cui è causa, quantificati in complessivi € 8.006,40 oltre interessi dalla data della domanda fino al completo soddisfo, come emerge dalla Perizia Tecnica di
Parte a firma del Dott. ovvero, in quella maggiore o minore somma Persona_1 che risulterà in corso di causa, comunque nei limiti della adita competenza”.
All'udienza del 15.03.2022, svoltasi in trattazione scritta, parte attrice si riportava alle conclusioni già formulate e chiedeva la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.6
c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8.03.22, si costituiva la che, in via Controparte_1
preliminare, chiedeva di dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda della controparte, per non essere stata inoltrata da parte attrice la denuncia di indennizzo di danni da fauna selvatica prevista dalla normativa nazionale nei termini stabiliti dall'art. 26 della L.R. n.
26/2012 e ss.mm.ii. (entro 30 giorni dalla data dell'evento), corredata della necessaria documentazione atta a certificare l'entità del lamentato danno ed il ristoro richiesto. Lamentava, altresì, la carenza di legittimazione passiva in capo all'ente Regionale e, nel merito, invocava il riconoscimento del caso fortuito ex art. 2052 c.c., come circostanza liberatoria della responsabilità addebitata, provvedendo ad elencare tutte le iniziative intraprese dalla negli anni Controparte_1
per il contenimento del fenomeno delle incursioni di cinghiali. Sempre nel merito, in via subordinata, eccepiva l'infondatezza della domanda di parte attrice in relazione all'an ed al quantum preteso, chiedendone il rigetto, difettando la prova dell'elemento colposo in merito all'invocata responsabilità ex art. 2043 c.c. o, al più, chiedendo il riconoscimento di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c..
Istruita la causa attraverso la prova orale, all'udienza di precisazione delle conclusioni del
22.11.2024, le parti si riportavano a propri scritti difensivi ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Sulla legittimazione passiva della . Controparte_1
In via preliminare, va rigettata l'eccezione relativa la difetto di legittimazione passiva formulata dalla convenuta.
2 Sul punto deve osservarsi che l'art.1 comma 3 l. 157/92 stabilisce che “Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.”
In particolare, l'art. 1 l. 26/2012 della così recita: “La , Controparte_1 Controparte_1
nell'ambito dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera s) del vigente Statuto regionale ed in conformità a quanto disciplinato, in via generale, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione dei parchi e riserve naturali in , tutela le specie CP_1
faunistiche viventi anche temporaneamente sul territorio regionale e, al fine di regolamentare
l'attività venatoria, adotta la presente legge. Le norme dettate dalle convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie in materia di tutela del patrimonio faunistico informano l'azione amministrativa della e degli enti delegati.” CP_1
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 luglio 2024 n. 18817, ha confermato lo stabile orientamento in materia (cfr., a partire da Cass. Civ. 20 aprile 2020 n. 7969; Cass. Civ. 22 giugno
2020 n. 12113; Cass. Civ. 6 luglio 2020 n. 13848; Cass. Civ. 2 ottobre 2020 n. 20997; Cass. Civ. 29 aprile 2020 n. 8384; Cass. Civ. 29 aprile 2020 n. 8385; Cass. Civ. 31 agosto 2020 n. 18085; Cass.
Civ. 31 agosto 2020 n. 18087; Cass. Civ. 15 settembre 2020 n. 19101; Cass. Civ. 12 novembre
2020 n. 25466; Cass. Civ. 9 febbraio 2021 n. 3023; Cass. Civ. 23 maggio 2022 n. 16550; Cass. Civ.
12 dicembre 2023 n. 34675; Cass. Civ. 2 febbraio 2024 n. 3158; Cass. Civ. 24 giugno 2024 n.
17307), statuendo che “la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto CP_1
titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti”.
La legittimazione passiva nella presente controversia, ove si controverte in materia di danni cagionati da fauna selvatica, spetta, pertanto, alla quale ente che subentra alla Provincia, CP_1
nella qualità di ente gestore della fauna selvatica ai sensi della l. 56/2014 (Legge Delrio).
Sull'improcedibilità ed inammissibilità della domanda risarcitoria per la mancata preventiva attivazione del meccanismo indennitario.
In merito alla eccepita improcedibilità e inammissibilità della domanda risarcitoria per non aver parte attrice preventivamente attivato la procedura stabilita dalla legge regionale, finalizzata alla denuncia dei danni patiti e all'ottenimento del relativo indennizzo, si osserva quanto segue.
3 L'articolo 26 della legge 157/1992 (Legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e l'esercizio venatorio) stabilisce che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare, da quella protetta, e dall'attività venatoria, sia costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti. La L.R. n. 26 del 9 agosto 2012 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in , così come CP_1 modificata dalla L.R n. 12 del 6 settembre 2013, all'art. 26, ha definito la disciplina regionale degli indennizzi per danni causati da fauna selvatica. La citata legge prevede, tra l'altro, all'art. 26, c.3-
4), che “il soggetto danneggiato è tenuto a denunciare il danno, entro trenta giorni dall'evento, all'ufficio caccia della Provincia che entro i successivi trenta giorni procede agli accertamenti del caso anche mediante verifiche ed ispezioni sopralluogo. La Provincia, previo esame della pratica da parte del Comitato previsto nel comma 2, entro centottanta giorni dal ricevimento della richiesta, se è disponibile la copertura finanziaria, provvede all'indennizzo del danno accertato nella misura del cento per cento, altrimenti comunica al danneggiato che l'indennizzo è liquidato con priorità l'anno successivo alla ricostituzione del fondo”.
Nel caso di specie parte attrice ha adito la tutela giudiziale, invocando la responsabilità della ai sensi dell'art. 2043 c.c., senza attivare preventivamente la procedura Controparte_1
indennitaria nelle modalità e nei tempi stabiliti dalla legge richiamata.
Ebbene, si ritiene che le due forme di tutela siano alternative tra loro e che la mancata richiesta dell'indennizzo non precluda al danneggiato di rivolgersi all'autorità giudiziale, come peraltro affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “premesso che, per i danni arrecati dalla fauna selvatica, il danneggiato può avvalersi o dell'ordinaria tutela risarcitoria, ove alleghi e provi tutti i relativi presupposti (a cominciare, ove si confermi la tradizionale qualificazione della responsabilità ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, dalla colpa dell'ente pubblico munito dei poteri di governo di detta fauna, ma conseguendo poi l'integralità del ristoro), o delle speciali tutele indennitarie previste dalla legislazione delle singole Regioni (tutele che costituiscono misure di bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività all'integrità e all'ordinato sviluppo del patrimonio faunistico e dei coltivatori o proprietari alla preservazione delle loro attività o beni, ma appunto, da un lato non ancorate ai rigorosi oneri di allegazione e prova normalmente richiesti agli attori in risarcimento e, dall'altro, limitate a una quota di stanziamenti discrezionalmente fissati dall'Amministrazione), l'indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica, come concretamente disciplinato dall'articolo 59 della legge regionale della Sardegna 29 luglio 1998 n. 23 (come modificato dall'articolo 9, commi 2 e 3, della legge regionale 19 luglio 2000 n. 14, nonché dall'articolo 22, comma 15, della legge regionale 11
4 maggio 2006 n. 4), è previsto esclusivamente nei contesti territoriali ivi espressamente disciplinati
(e pertanto solo nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nelle zone pubbliche per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, nonché, fino all'istituzione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunististico-venatorie, nelle aziende agrituristico- venatorie, negli ambiti territoriali di caccia e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi). Pertanto, ove il meccanismo indennitario così previsto dalla legislazione regionale non possa operare, quand'anche per mancata adozione di indispensabili strumenti normativi complementari quali il piano faunistico-venatorio (di cui all'articolo 19 della legge regionale suddetta, n. 23 del 1998), soccorre il proprietario la sola tutela risarcitoria” (Cass.
8383/2020).
E ancora, “in materia di danni cagionati da fauna selvatica, l'indennizzo ex art. 26 della l.r.
Campania n. 8 del 1996, non costituendo risarcimento del danno conseguente ad illecito aquiliano, non prevede necessariamente l'integrale ristoro del pregiudizio subito dal privato ed è dovuto esclusivamente alle condizioni e nei limiti derivanti dalla normativa regionale e locale;
pertanto, ove il danneggiato agisca per ottenere l'integrale risarcimento del danno subito, a prescindere dalle condizioni e dalle limitazioni previste dalla normativa locale, la domanda sarà da qualificare come ordinaria azione risarcitoria.” (Cass. 20997/2020).
Non vi è, in definitiva, un rapporto di pregiudizialità bensì di alternatività tra le due tutele aventi natura e presupposti differenti.
Sulla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. deve essere rigettata, difettando la prova dell'elemento soggettivo.
Deve innanzitutto premettersi che parte attrice ha agito in giudizio invocando la responsabilità dell'ente regionale ai sensi della fattispecie generale di cui all'art. 2043 c.c..
Secondo il più recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nel caso in cui si invoca il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. Invero, detta norma è applicabile non soltanto nel caso di animali domestici, ma anche di specie selvatiche protette ai sensi della legge n.
157/1992 che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla quale CP_1 ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 1, comma 3, legge n. 157 del 1992).Da tale orientamento consegue che, in via generale, quanto agli oneri probatori, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., il danneggiato deve allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico (e,
5 quindi, dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e
l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti ai animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato). Tuttavia, fermo restando quanto sopra, è indubbia la facoltà del danneggiato di agire in giudizio ex art. 2043, facendosi carico del maggior onere probatorio che dall'applicazione di detta norma consegue.” (Cass. Ord. 14555/2024; Ord.
11063/2024).
Il soggetto danneggiato da fauna selvatica ha quindi la facoltà di agire per il risarcimento del danno sia ricorrendo al regime di responsabilità di carattere oggettivo di cui all'art. 2052 c.c. (dovendosi limitare, in questo caso, a dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto di tutela ex lege e/o, comunque, che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, incombendo poi sull'ente convenuto la prova del fortuito), sia al paradigma generale di cui all'art. 2043 c.c.
(facendosi carico di provare, in questa diversa ipotesi, non solo il danno ed il nesso di causalità ma anche il concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente tenuto al controllo della fauna rappresentato della mancata adozione di adeguate e sufficienti misure atte ad evitare che la fauna selvatica non provocasse danni alle persone e cose tra cui l'attuazione diligente di programmi di eradicazione dei cinghiali).
Quindi, il giudice di legittimità ha chiarito come sia possibile e lecito azionare il paradigma generale dell'azione risarcitoria di cui all'art. 2043 c.c., con l'unica conseguenza di un regime probatorio più oneroso.
In particolare, in punto di prova dell'elemento soggettivo, è stato affermato che “il danno cagionato dalla fauna selvatica non può essere risarcito in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., ma alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c. e dunque richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile alla pubblica amministrazione. Tra l'altro, la gestione della fauna selvatica da parete della non comporta che qualunque danno CP_1 cagionato da essa sia ascrivibile all'ente stesso, occorrendo l'allegazione di una condotta omissiva efficiente che possa essere ricollegabile al danno cagionato” (cfr. Cass. 5722/2019); “costituisce onere della parte danneggiata indicare la causa efficiente del danno, trattandosi di responsabilità aquiliana. Sul punto vale quanto riferito da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7080 del 28/03/2006, ove il giudice di legittimità ha stabilito che il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c., anche in tema di
6 onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico” (cfr. Cass. sent. n. 5722/2019).
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha deciso di invocare la tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. per i danni provocati sul suo fondo dal passaggio dei cinghiali, facendosi carico dell'onere probatorio più stringente. Se, da una parte, la perizia in atti ed i testi escussi confermerebbero che i danni lamentati sarebbero riconducibili alla presenza di cinghiali sui terreni, tuttavia, nulla l'attrice ha provato in ordine all'elemento soggettivo in capo alla ossia in merito alla condotta colposa Controparte_1 concretamente ascrivibile all'ente Regionale ricollegabile al danno subito. D'altra parte, la CP_2
ha provveduto ad allegare i provvedimenti e le misure adottate per il contenimento del fenomeno (v. allegati alla comparsa di costituzione e risposta), in particolare, oltre alla tutela indennitaria, prevista dall'art. 26 c.3 L.R. 26/2012 con il riconoscimento di un apposito fondo regionale volto a ristorare il danneggiato del pregiudizio subito, ha dato prova di aver adottato nel corso degli anni
Piani di Gestione e Controllo del Cinghiale in (v. Del. 521/2018; 521/2021), un Controparte_1
Piano straordinario per l'emergenza cinghiali (v. elaborato del 2016), Programmi di Prelievo
Selettivo del cinghiale (v. Del. 547/2019, D.D. 33/2021; D. D.1/2022), un Centro per il monitoraggio e la gestione dell'agro-sistema (v. del. 730/2017), un Disciplinare per la caccia per la zona di Avellino, fornendo così la prova liberatoria della responsabilità addebitata.
Pertanto, alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali testé enunciati in riferimento alla fattispecie in esame, difettando la prova dell'elemento soggettivo colposo, la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. deve essere rigettata.
Sulle spese di giudizio
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 (scaglione da € 5.210,00 a € 26.000,00) relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti della ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione,
[...] Controparte_1
così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna a rifondere in favore della le spese Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio, che liquida in € 2.540,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Benevento, il 25.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
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