TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Siracusa
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Gilberto Orazio Rapisarda, in funzione di Giudice dell'Appello avverso la sentenza n. 630/23 del Giudice di Pace di Siracusa, emessa il
18/4/2023, depositata il 27/04/2023 nel procedimento RG 2772/23, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g.4256/2023 R.G. promossa da:
C.F. , in persona del suo Presidente pro tempore, Pt_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Ivano Marcedone, giusta procura generale alle liti del 23/01/2023 per Notaio rep. N. 37590/7131 Persona_1
ATTORE/APPELLANTE contro
C.F. e P.I. in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso per mandato in calce all'atto di citazione per il primo grado, giusta determina sindacale n. 162/2021 dagli Avv.ti
Daniele Failla e Luca Brandino
CONVENUTO/APPELLATO
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
(ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. n. 69 del 18.6.2009 non si riporta l'esposizione dello svolgimento del processo)
***
Conclusioni appellante:
“Richiamate tutte le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado, che devono intendersi, per quanto di ragione, qui riproposte, Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Siracusa adito, ogni contraria eccezione o deduzione reietta, così decidere: riformare parzialmente la Sentenza di primo grado n. 630/23 emessa dal Giudice di Pace di Siracusa nel procedimento RG 2772/23 e per l'effetto, in accoglimento dei sopraesposti motivi,
1 condannare l' al rimborso della somma di Controparte_2
€ 2.639,21 erogata dall' al sig. a titolo di saldo delle indennità Pt_1 Parte_2 economiche di malattia, oltre agli importi per la rivalutazione monetaria, interessi legali maturati e spese oltre agli ulteriori interessi maturandi sulla somma rivalutata dalla data della domanda fino al dì dell'effettivo soddisfo
Con vittoria di spese ed onorari dell'intero giudizio e spese generali come per legge”.
Conclusioni parte convenuta:
“1) in via preliminare, dichiarare improcedibile il proposto appello per omessa notifica dell'atto introduttivo;
2) sempre in via preliminare, rigettare l'appello per inammissibilità della nei confronti del , sia ex art. ex art 142 Dlgs 209/2005 che ex art. Controparte_1
1916 c.c.
3) nel merito, confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte, attesa, in la tardività ed inammissibilità della documentazione prodotta per la prima volta in secondo grado e, in ogni caso, la sua inidoneità allo scopo;
4) in ogni caso, nella non temuta ipotesi di accertamento di responsabilità da parte del convenuto, limitare il rimborso alla sola differenza tra l'importo di cui alla richiesta dell' e quello già pagato dal comune per il tramite della propria Pt_1 compagnia assicuratrice (2.639,21-1750,00=889,21), con richiesta di manleva nei confronti del sig. . Parte_2
5) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio.”
***
§ Concisa esposizione delle ragioni in diritto.
In rito, preliminarmente si osserva che la mancata notifica dell'appello al terzo non costituisce causa di inammissibilità dell'appello dovendosi Parte_2 ritenere, come peraltro osservato nell'ordinanza del 7.4.24, la causa è scindibile siccome le posizioni giuridiche dell' , che agisce ex art. 1916 c.c., e il Pt_1 danneggiato rappresentano diritti autonomi di guisa che anche i rispettivi rapporti processuali sono dotati di autonomia con la conseguenza che alcun litisconsorzio necessario può ritenersi sussistente.
Del resto, al caso di specie non poteva applicarsi la sospensione ex art. 332 c.p.c. tenuto conto che al tempo dell'ordinanza di cui sopra doveva ritenersi ormai preclusa l'impugnazione della sentenza da parte del . Pt_2
Ciò premesso, la sentenza va confermata sebbene con precisazioni che seguono.
2 Invero, riguardo alla presunta prescrizione del diritto di agire in surroga da parte dell'odierna appellante va qui ribadito il pacifico orientamento della S.C. di
Cassazione secondo cui: “ (…) il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex articolo 1916 del Cc si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito. Deriva da quanto precede, pertanto, che in tema di prescrizione rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, e l'assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione, così come il suo diritto può risultare pregiudicato dalla prescrizione anteriormente maturatasi per l'inerzia del medesimo danneggiato” (Cassazione civile sez. III - 05/03/2019,
n. 6320).
Nel caso di specie, nella sentenza si legge correttamente che l'azione risarcitoria si prescrive in cinque anni e che dalla messa in mora inoltrata dall' al Pt_1
Comune di Siracusa del 10.2.15 al successivo atto interruttivo del 08.10.20
(invito negoziazione assistita) sarebbe maturato il termine di prescrizione quinquennale sopra visto.
L'appellante, tuttavia, ritiene che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere prescritta l'azione per non avere preso in considerazione l'intervenuta notifica dell'invito a negoziazione assistita, inviata al Controparte_1 all'indirizzo di posta elettronica certificata iracusa. it, in data 4/5/2017, e Email_1 Email_2 consegnata alle ore 10:45 AM.
Orbene, al riguardo l'appellante deposita nel presente grado di giudizio un documento e cioè l'allegato n. 5 denominato “Invito a negoziazione assistita del
29.03.2017” ove in calce risulta riportata la copia fotostatica (digitalizzata) della ricevuta di consegna della mail datata 4.5.2017 che tuttavia “attesterebbe” esclusivamente l'inoltro alla società assicuratrice alla pec:
non leggendosi nulla riguardo al Comune. Email_3
Del resto, nella documentazione allegata in primo grado non si riscontra la comunicazione in parola al appellato perché nel fascicolo telematico CP_1 relativo al primo grado allegato in questo giudizio dall'appellante risulta allegata solo la ricevuta di comunicazione all'assicurazione e non anche al CP_1
Al riguardo, infatti, è ormai principio pacifico quello secondo cui, nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, 3 un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum judicium), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado e provvedere al deposito dei documenti ritualmente prodotti in primo grado anche nel grado di appello
(Cassazione civile sez. un., 08/02/2013, n.3033).
Da quanto sopra, deriva che l'appellante non ha dato prova di avere interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
In ogni caso, la domanda risarcitoria deve comunque ritenersi non adeguatamente provata.
Come dispone l'art. 1916 c.c. l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Trattasi del medesimo diritto e dunque della medesima situazione anche processuale di guisa che l'assicurato dovrà dare la prova del fatto illecito alla stessa stregua del danneggiato.
In tal senso, è stato affermato dalla giurisprudenza della S.C. che nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile,
l'assicuratore deve provare l'esistenza e l'entità del danno, dimostrazione che non può essere fornita mediante l'esibizione dell'accordo transattivo intercorso tra assicurato ed assicuratore.
Da un lato, infatti, quell'accordo non può produrre effetti de iure tertii in danno del responsabile;
dall'altro lato, poiché una transazione esige le reciproche concessioni di cui all'art. 1965 c.c., essa è per definizione inidonea a dimostrare l'entità del danno, in quanto in teoria ciascuna delle parti, per finalità transattive, avrebbe potuto rinunciare a una parte del proprio credito o a un'aliquota delle proprie controdeduzioni (cfr. Cassazione civile sez. III,
05/07/2022, n.21218).
Orbene, a fronte delle contestazioni mosse dal che non ha affatto CP_1 ammesso i fatti contestati (cfr. comparsa di costituzione di primo grado del pagine nn. 4 e 5) l'attrice si è limitata ad affermare che: CP_1
- La documentazione medica in atti dimostrerebbe le lesioni subite dal
; Pt_2
4 - Il avrebbe risarcito i danni al mezzo e ciò varrebbe quale CP_1 riconoscimento della responsabilità;
- Infine, le dichiarazioni rilasciate dall'infortunato proverebbero il fatto.
Ebbene, la documentazione medica non può ritenersi dirimente perché, se con la stessa è possibile provare i danni biologici subiti dal , detti documenti non Pt_2 hanno alcuna valenza in ordine alla prova specifica del sinistro che avrebbe causato i descritti danni.
Ancora, il risarcimento ad opera dell'assicurazione del non può essere qui CP_1 invocato per dispensare parte attrice dalla prova del fatto, anche perché il suddetto risarcimento è frutto di un accordo transattivo intercorso tra l'assicuratore e il danneggiato, ossia soggetti diversi dal CP_1
Invero, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, la compagnia assicurativa
“nel concludere una transazione con il terzo danneggiato altro non fa che transigere una propria obbligazione, senza che venga in discussione un mandato da parte del danneggiante” (v. Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, n.8109).
Infine, alcuna utilità può trarsi dalle dichiarazioni del danneggiato perché queste tutt'al più potrebbero valere quale mera prospettazione assertiva di parte, la quale non può essere utilizzata da colui che agisce in surroga, quindi nello stesso diritto, per riscontrare la propria tesi.
In definitiva, l'appello è infondato e pertanto va qui disposta la conferma integrale della gravata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ricorrono, rispetto all'appellante, i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, ogni diversa istanza eccezione, ragione reietta definitivamente decidendo così giudica:
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza;
CONDANNA parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio del doppio grado che così sono liquidati:
- Conferma, quanto al primo grado, la statuizione sulle spese;
- Liquida per il presente grado di giudizio in € 1.267,50 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%;
CONDANNA parte appellante al pagamento del doppio del contribuito unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
5 Così deciso in Siracusa, il 10/02/2025
Il Giudice
Gilberto Orazio Rapisarda
6
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Gilberto Orazio Rapisarda, in funzione di Giudice dell'Appello avverso la sentenza n. 630/23 del Giudice di Pace di Siracusa, emessa il
18/4/2023, depositata il 27/04/2023 nel procedimento RG 2772/23, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g.4256/2023 R.G. promossa da:
C.F. , in persona del suo Presidente pro tempore, Pt_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Ivano Marcedone, giusta procura generale alle liti del 23/01/2023 per Notaio rep. N. 37590/7131 Persona_1
ATTORE/APPELLANTE contro
C.F. e P.I. in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso per mandato in calce all'atto di citazione per il primo grado, giusta determina sindacale n. 162/2021 dagli Avv.ti
Daniele Failla e Luca Brandino
CONVENUTO/APPELLATO
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
(ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. n. 69 del 18.6.2009 non si riporta l'esposizione dello svolgimento del processo)
***
Conclusioni appellante:
“Richiamate tutte le difese, eccezioni e domande svolte in primo grado, che devono intendersi, per quanto di ragione, qui riproposte, Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Siracusa adito, ogni contraria eccezione o deduzione reietta, così decidere: riformare parzialmente la Sentenza di primo grado n. 630/23 emessa dal Giudice di Pace di Siracusa nel procedimento RG 2772/23 e per l'effetto, in accoglimento dei sopraesposti motivi,
1 condannare l' al rimborso della somma di Controparte_2
€ 2.639,21 erogata dall' al sig. a titolo di saldo delle indennità Pt_1 Parte_2 economiche di malattia, oltre agli importi per la rivalutazione monetaria, interessi legali maturati e spese oltre agli ulteriori interessi maturandi sulla somma rivalutata dalla data della domanda fino al dì dell'effettivo soddisfo
Con vittoria di spese ed onorari dell'intero giudizio e spese generali come per legge”.
Conclusioni parte convenuta:
“1) in via preliminare, dichiarare improcedibile il proposto appello per omessa notifica dell'atto introduttivo;
2) sempre in via preliminare, rigettare l'appello per inammissibilità della nei confronti del , sia ex art. ex art 142 Dlgs 209/2005 che ex art. Controparte_1
1916 c.c.
3) nel merito, confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte, attesa, in la tardività ed inammissibilità della documentazione prodotta per la prima volta in secondo grado e, in ogni caso, la sua inidoneità allo scopo;
4) in ogni caso, nella non temuta ipotesi di accertamento di responsabilità da parte del convenuto, limitare il rimborso alla sola differenza tra l'importo di cui alla richiesta dell' e quello già pagato dal comune per il tramite della propria Pt_1 compagnia assicuratrice (2.639,21-1750,00=889,21), con richiesta di manleva nei confronti del sig. . Parte_2
5) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio.”
***
§ Concisa esposizione delle ragioni in diritto.
In rito, preliminarmente si osserva che la mancata notifica dell'appello al terzo non costituisce causa di inammissibilità dell'appello dovendosi Parte_2 ritenere, come peraltro osservato nell'ordinanza del 7.4.24, la causa è scindibile siccome le posizioni giuridiche dell' , che agisce ex art. 1916 c.c., e il Pt_1 danneggiato rappresentano diritti autonomi di guisa che anche i rispettivi rapporti processuali sono dotati di autonomia con la conseguenza che alcun litisconsorzio necessario può ritenersi sussistente.
Del resto, al caso di specie non poteva applicarsi la sospensione ex art. 332 c.p.c. tenuto conto che al tempo dell'ordinanza di cui sopra doveva ritenersi ormai preclusa l'impugnazione della sentenza da parte del . Pt_2
Ciò premesso, la sentenza va confermata sebbene con precisazioni che seguono.
2 Invero, riguardo alla presunta prescrizione del diritto di agire in surroga da parte dell'odierna appellante va qui ribadito il pacifico orientamento della S.C. di
Cassazione secondo cui: “ (…) il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex articolo 1916 del Cc si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito. Deriva da quanto precede, pertanto, che in tema di prescrizione rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, e l'assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione, così come il suo diritto può risultare pregiudicato dalla prescrizione anteriormente maturatasi per l'inerzia del medesimo danneggiato” (Cassazione civile sez. III - 05/03/2019,
n. 6320).
Nel caso di specie, nella sentenza si legge correttamente che l'azione risarcitoria si prescrive in cinque anni e che dalla messa in mora inoltrata dall' al Pt_1
Comune di Siracusa del 10.2.15 al successivo atto interruttivo del 08.10.20
(invito negoziazione assistita) sarebbe maturato il termine di prescrizione quinquennale sopra visto.
L'appellante, tuttavia, ritiene che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere prescritta l'azione per non avere preso in considerazione l'intervenuta notifica dell'invito a negoziazione assistita, inviata al Controparte_1 all'indirizzo di posta elettronica certificata iracusa. it, in data 4/5/2017, e Email_1 Email_2 consegnata alle ore 10:45 AM.
Orbene, al riguardo l'appellante deposita nel presente grado di giudizio un documento e cioè l'allegato n. 5 denominato “Invito a negoziazione assistita del
29.03.2017” ove in calce risulta riportata la copia fotostatica (digitalizzata) della ricevuta di consegna della mail datata 4.5.2017 che tuttavia “attesterebbe” esclusivamente l'inoltro alla società assicuratrice alla pec:
non leggendosi nulla riguardo al Comune. Email_3
Del resto, nella documentazione allegata in primo grado non si riscontra la comunicazione in parola al appellato perché nel fascicolo telematico CP_1 relativo al primo grado allegato in questo giudizio dall'appellante risulta allegata solo la ricevuta di comunicazione all'assicurazione e non anche al CP_1
Al riguardo, infatti, è ormai principio pacifico quello secondo cui, nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, 3 un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum judicium), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado e provvedere al deposito dei documenti ritualmente prodotti in primo grado anche nel grado di appello
(Cassazione civile sez. un., 08/02/2013, n.3033).
Da quanto sopra, deriva che l'appellante non ha dato prova di avere interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
In ogni caso, la domanda risarcitoria deve comunque ritenersi non adeguatamente provata.
Come dispone l'art. 1916 c.c. l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Trattasi del medesimo diritto e dunque della medesima situazione anche processuale di guisa che l'assicurato dovrà dare la prova del fatto illecito alla stessa stregua del danneggiato.
In tal senso, è stato affermato dalla giurisprudenza della S.C. che nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile,
l'assicuratore deve provare l'esistenza e l'entità del danno, dimostrazione che non può essere fornita mediante l'esibizione dell'accordo transattivo intercorso tra assicurato ed assicuratore.
Da un lato, infatti, quell'accordo non può produrre effetti de iure tertii in danno del responsabile;
dall'altro lato, poiché una transazione esige le reciproche concessioni di cui all'art. 1965 c.c., essa è per definizione inidonea a dimostrare l'entità del danno, in quanto in teoria ciascuna delle parti, per finalità transattive, avrebbe potuto rinunciare a una parte del proprio credito o a un'aliquota delle proprie controdeduzioni (cfr. Cassazione civile sez. III,
05/07/2022, n.21218).
Orbene, a fronte delle contestazioni mosse dal che non ha affatto CP_1 ammesso i fatti contestati (cfr. comparsa di costituzione di primo grado del pagine nn. 4 e 5) l'attrice si è limitata ad affermare che: CP_1
- La documentazione medica in atti dimostrerebbe le lesioni subite dal
; Pt_2
4 - Il avrebbe risarcito i danni al mezzo e ciò varrebbe quale CP_1 riconoscimento della responsabilità;
- Infine, le dichiarazioni rilasciate dall'infortunato proverebbero il fatto.
Ebbene, la documentazione medica non può ritenersi dirimente perché, se con la stessa è possibile provare i danni biologici subiti dal , detti documenti non Pt_2 hanno alcuna valenza in ordine alla prova specifica del sinistro che avrebbe causato i descritti danni.
Ancora, il risarcimento ad opera dell'assicurazione del non può essere qui CP_1 invocato per dispensare parte attrice dalla prova del fatto, anche perché il suddetto risarcimento è frutto di un accordo transattivo intercorso tra l'assicuratore e il danneggiato, ossia soggetti diversi dal CP_1
Invero, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, la compagnia assicurativa
“nel concludere una transazione con il terzo danneggiato altro non fa che transigere una propria obbligazione, senza che venga in discussione un mandato da parte del danneggiante” (v. Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, n.8109).
Infine, alcuna utilità può trarsi dalle dichiarazioni del danneggiato perché queste tutt'al più potrebbero valere quale mera prospettazione assertiva di parte, la quale non può essere utilizzata da colui che agisce in surroga, quindi nello stesso diritto, per riscontrare la propria tesi.
In definitiva, l'appello è infondato e pertanto va qui disposta la conferma integrale della gravata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Ricorrono, rispetto all'appellante, i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, ogni diversa istanza eccezione, ragione reietta definitivamente decidendo così giudica:
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza;
CONDANNA parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio del doppio grado che così sono liquidati:
- Conferma, quanto al primo grado, la statuizione sulle spese;
- Liquida per il presente grado di giudizio in € 1.267,50 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%;
CONDANNA parte appellante al pagamento del doppio del contribuito unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
5 Così deciso in Siracusa, il 10/02/2025
Il Giudice
Gilberto Orazio Rapisarda
6