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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/10/2025, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3387/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ME TT Presidente dott.ssa Cristina Ravera Consigliere dott.ssa UE RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3387/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA P. Parte_1 P.IVA_1
COSSA N. 2, MILANO presso lo studio dell'avv. ANDREA DAVIDE ARNALDI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giosiana Radaelli, NTroparte_1 P.IVA_2 come da delega in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale interno sito in VIA
CARLO CATTANEO N. 25, CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 10 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano dichiarare nulla e/o riformare la Sentenza del Tribunale di
Milano n. 3528/2023 (RG n. 28310/2020), pubblicata in data 03/05/2023 e, conseguentemente, in accoglimento delle domande svolte in primo grado:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, NTroparte_2 NTroparte_1 condannare il al pagamento in favore di dell'importo di: NTroparte_1 NTroparte_2
a. € 29.234,82 in linea capitale (o la diversa somma ritenuta dovuta) portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto a titolo di pagamento dei corrispettivi delle forniture e prestazioni interamente eseguite;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui al punto precedente, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
d. € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo e. € 2.634,84 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
g. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle CP_ fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo.
IN VIA SUBORDINATANEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, NTroparte_2 NTroparte_1
pagina 2 di 10 condannare il al pagamento in favore di di ogni diversa somma NTroparte_1 NTroparte_2 che fosse ritenuta dovuta a per: NTroparte_2
a. capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto a titolo di pagamento dei corrispettivi delle forniture e prestazioni interamente eseguite;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
d. importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo e. importo a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla prece-dente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
g. importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle CP_ fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il CP_1 dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, NTroparte_2 NTroparte_1 condannare il al pagamento in favore di degli importi NTroparte_1 NTroparte_2 di cui in narrativa o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta a CP_2 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per
[...] ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
pagina 3 di 10 IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente tutte le domande, eccezioni, deduzioni e produzioni già dedotte in primo grado da aversi qui per integralmente ritrascritte.
Per : NTroparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito: rigettare l'appello proposto da (già ) perché infondato in CP_2 Parte_1 fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 3528/2023 pubblicata il 03/05/2023, emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento RG 28310/2020 per le ragioni in atti;
condannare l'appellante alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente giudizio con l'aumento del 30% ex art. 4, comma 1bis, DM 55/2014 così come modificato dal DM 147/22 trattandosi di atto digitale con il requisito della cd. “navigabilità”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, il Parte_2 deducendo di essere creditrice nei confronti dell'Ente dei seguenti importi “a) € NTroparte_1
29.234,82 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 3; b) gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5 D. Lgs. N. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a) con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D.Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284 comma IV, c.c, prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera
b, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla notifica del presente atto al saldo;
d) € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 3; e) € 2.634,84 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note di debito
Interessi), indicate nell'elenco prodotto quale doc. 4; f) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura
pagina 4 di 10 prevista dall'art. 5, D.lgs. 231/02 in forza di rinvio di cui all'art- 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g) € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/02 in ragione di CP_
€ 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e)”.
Conseguentemente chiedeva di condannare il al pagamento dei predetti importi;
in NTroparte_1
NT via subordinata di condannare il al pagamento in favore di delle diverse NTroparte_1 somme eventualmente ritenute dovute a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. deduceva che il credito traeva origine da crediti vantati da IS GI, ceduti alla CP_2
NT medesima con cessione del 29/09/2014.
Si costituiva in giudizio il deducendo, nel merito, l'integrale e tempestivo NTroparte_1 avvenuto pagamento delle somme portate dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 3 dalla controparte (fattura n. 2003414576 del 21/07/2011 e fattura n. 2003031370 del 21/07/2011) nonché la non debenza della somma oggetto della nota di debito indicata nell'elenco prodotto quale doc. 4 dalla NT controparte (nota di debito n. 90003018 emessa da . In via riconvenzionale, chiedeva la condanna della controparte al pagamento della somma di € 6.808,68 portata dalla nota di credito n. 20058626987 del 24/04/2013 di indicata dalla stessa nell'elenco prodotto quale doc. 3, oltre interessi CP_2 moratori ex art. 5 D.lgs 231/02 dal dovuto al saldo.
Sentenza appellata
Con sentenza n. 3528/23 del 03/05/2023, il Tribunale di Milano così provvedeva: “rigetta la domanda svolta da parte attrice;
in accoglimento della riconvenzionale spiegata condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto di € 6.808,68 oltre interessi moratori ex art. 5 Dlgs CP_1
231/2002 dal 24.04.2013 al saldo;
condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge” .
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure è il seguente: “…mentre deve osservarsi che parte attrice neppure si perita di illustrare nell'atto di citazione come si perviene alla determinazione del credito in linea capitale, facendosi generico riferimento al doc 3, parte convenuta, illustra che il credito azionato dalla attrice viene fatto discendere, dal doc 3, dalle fatture 200301370 per la somma
pagina 5 di 10 di Euro 20.370,50 e dalla fattura , n. 2003414576 per la somma di Euro 15.673,00, portando in detrazione una nota di credito per Euro 6.808,68.
Parte convenuta allega di aver provveduto al pagamento prima della cessione di credito da IS
GI a in data 29.9.2014( prodotta da parte attrice come doc. 6 e riprodotta Parte_1 con la nota di deposito in data 31.8.2022 ) e svolge pertanto domanda riconvenzionale per il pagamento della nota di credito, portata in detrazione di un credito già pagato.
Al riguardo la parte attrice ha allegato e documentato di aver pagato dette fatture in data 16.6.2011 la prima(doc 2 e doc 3 bonifico ) e in data 27.9.2011 (doc 4 e 5 bonifico ) la seconda fattura.
Tali pagamenti e il riferimento del pagamento alle fatture di cui è causa risulta comprovato in causa senza margini di dubbio;
la circostanza che l'Iban sul quale è stato riversato il pagamento non corrisponda a quello di IS GI e neppure a quello di , così come allega Parte_1 la attrice, non può inficiare il carattere estinitivo di tale pagamento, posto che il creditore può disporre di più banche su cui accreditare i propri incassi avvalendosi anche di mandatari.
Mentre la deduzione di parte convenuta, contenuta nella replica alla conclusionale circa la posizione assunta da al riguardo della pertinenza dell'IBAN non è confortata da alcuna CP_4 documentazione, si osserva che parte convenuta ha allegato e comprovato che anche altre fatture oggetto di cessione con pari atto di cessione del 29.9.2014 (cfr ad esempio la fattura n 2003031368 di
Euro 1424,00 del doc. 26 foglio 2) sono state pagate sul medesimo IBAN
Deve pertanto essere rigettata la domanda svolta dalla società attrice;
discende che deve essere accolta la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto volta al pagamento della somma CP_1 portata dalla nota di credito n. 200562987 del 24.4.2013, portata in detrazione”.
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello la quale ha riproposto le domande formulate in CP_2 primo grado, deducendo:
− di aver dimostrato le proprie pretese, producendo l'elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale, le fatture IS, la relativa documentazione contrattuale e il contratto di cessione;
− che il sostiene di avere pagato le fatture IS GI nn. 2003031370 e CP_1
NT 2003414576 al cedente anteriormente alla cessione dei crediti in favore di ma come confermato dai documenti allegati da controparte, non è possibile comprendere nei confronti di chi sono stati effettuati i pagamenti, non avendo controparte nulla prodotto in tal senso;
pagina 6 di 10 − dall'analisi dei documenti avversari emerge che i pagamenti non sono stati effettuati al cedente NT e nemmeno al cessionario Infatti, l'IBAN indicato nei pagamenti non coincide né con NT quello di IS GI (risultante nelle fatture docc. 12-14) né con quello di (indicato nel doc. 07);
− che la circostanza dedotta dalla controparte secondo cui altre fatture oggetto di cessione sarebbero state pagate con il medesimo CRO identificativo dei pretesi pagamenti relativi alle fatture azionate non dimostra alcunché se solo si pensa che l'IBAN utilizzato risulta, comunque, inesatto;
− che incombe sul debitore l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa;
− che i mandati di pagamento, per poter costituire prova di pagamento, devono essere debitamente timbrati e sottoscritti dal Tesoriere;
in mancanza, gli stessi restano meri atti interni all'ente stesso. Non sono state prodotte le relative quietanze di pagamento e sarebbe stato, dunque, onere del produrre i bonifici attestanti l'effettiva esecuzione dei pagamenti ex CP_1 adverso dedotti; il tuttavia, non vi ha provveduto;
CP_1
− che non vi è alcuna prova che il abbia provveduto a comunicare al creditore, all'atto CP_1 del pagamento, le fatture asseritamente saldate mediante i mandati in questione, onde consentire allo stesso di effettuare la corretta imputazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1193 c.c;
− che il giudice di primo grado ha omesso qualsivoglia pronuncia per quanto riguarda il mancato NT pagamento degli interessi di mora portati dalle Note Debito. è, infatti, creditrice nei confronti del dell'importo a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a NTroparte_1 quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Alle Note Debito sono allegati i dettagli di calcolo nei quali sono indicate le singole fatture (per sorte capitale) il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora (per i quali sono, dunque, state emesse la Note
Debito), quindi, in relazione a ciascuna fattura tardivamente pagata sono indicati: il nominativo della società che l'aveva emessa (riga con indicazione “cedente”), l'importo; la data di emissione e di scadenza;
la data di inizio decorrenza degli interessi di mora. Tale data coincide con il giorno successivo a quello della data di scadenza del termine di pagamento delle fatture per sorte capitale;
la data di fine calcolo degli interessi di mora. Tale è la data in cui è stato accreditato l'importo delle fatture per sorte capitale;
il totale dei giorni di ritardo nel pagamento pagina 7 di 10 di ciascuna fattura per sorte capitale;
il tasso di interesse di mora;
quindi (sulla base del numero dei giorni di ritardo e del tasso di interesse di mora), l'importo a titolo di interessi di mora maturato in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale;
− che la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale della controparte in quanto dall'analisi dei documenti avversari emerge che i NT predetti pagamenti non sono stati effettuati al cedente e nemmeno al cessionario Infatti,
l'IBAN indicato nei pagamenti non coincide né con quello di IS GI (risultante nelle NT fatture docc. 12-14) né con quello di (indicato nel doc. 07). Dal momento che, dunque, non risultano dimostrati tali pagamenti, anche la domanda riconvenzionale avanzata dalla difesa avversaria per un asserito credito vantato dal va rigettata;
CP_1
− che la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui nulla dice circa la domanda proposta a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., peraltro ribadita anche in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.
Si è costituito il il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello per NTroparte_1 violazione dell'art. 342 cpc o di rigettarlo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato per i motivi che di seguito si illustrano e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Quanto al rigetto della domanda di condanna del al pagamento della somma € 29.234,82 (oltre CP_1 interessi) oggetto delle fatture indicate nell'elenco prodotto da parte appellante quale doc. 3, ritiene la
Corte che non si ravvisi nel caso di specie alcuna illecita inversione dell'onere della prova da parte del tribunale, che correttamente ha valorizzato la prova, fornita dal debitore, del fatto estintivo del debito, rappresentato dal relativo pagamento. Il ragionamento è corretto in quanto, proprio alla luce dei principi vigenti in materia ed in funzione del cd. principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa torna a carico del creditore. Infatti, il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia pagina 8 di 10 estintiva, controdeduca che tale pagamento non sia stato correttamente eseguito (Cass. n. 1952/2012,
Cass. n. 24837/2014, Cass. n. 6217/2016, Cass. 2276/2020).
Ebbene, nel caso di specie, il ha prodotto i mandati di pagamento recanti il numero di CRO e, CP_1 in parte, il timbro della Banca Popolare di Milano con la dicitura “PAGATO”.
Ciò posto, avendo il debitore provato il pagamento e risultando, peraltro, condivisibile l'affermazione del tribunale secondo cui “il creditore può disporre di più banche su cui accreditare i propri incassi avvalendosi anche di mandatari”, deve ritenersi che l'onere della prova sia tornato a gravare sull'odierno appellante, il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva del credito, ha controdedotto l'erroneità dell'IBAN utilizzato, ma non ha provato né ha offerto di provare che titolare dell'IBAN in questione non era il creditore della somma azionata. D'altra parte,
l'appellante non ha contestato né chiarito la circostanza per cui altre fatture oggetto di cessione, pagate con disposizione effettuata sul medesimo IBAN e identificata con il medesimo CRO, non sono state azionate in giudizio.
Quanto alla domanda di condanna del al pagamento della somma di € 2.634,84, pretesa a CP_1 titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli di cui alle fatture indicate nel predetto elenco prodotto quale doc. 3, ritiene la
Corte che la stessa non possa essere accolta, non avendo parte appellante prodotto le fatture e i contratti di fornitura relativi agli importi richiesti, documenti imprescindibili, ai sensi del disposto dell'art. 4 d.lgs. 231/2002, per verificare le date di scadenza di pagamento di ciascuna fattura, le modalità di calcolo degli interessi di mora, la loro decorrenza e dunque, complessivamente, la fondatezza della pretesa”. avrebbe dovuto, infatti, provare le pattuizioni relative ai termini di pagamento, atteso che in CP_2 mancanza non si può considerare dimostrato che il pagamento sia stato effettivamente effettuato in ritardo né quantificare l'ammontare delle somme dovute.
Le considerazioni svolte impongono il rigetto di tutte le domande svolte dall'appellante, ivi compresa quella ex art. 2041 c.c., non sussistendo i presupposti per il relativo accoglimento.
Le spese di lite del presente grado vengono poste, per la soccombenza, a carico della parte appellante e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate in complessivi euro 6.946,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
pagina 9 di 10 Infine, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 3528/23, sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore del delle ulteriori spese del NTroparte_1 grado, che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oneri riflessi;
3) dà atto che sussistono, in capo alla parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
UE RI ME TT
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ME TT Presidente dott.ssa Cristina Ravera Consigliere dott.ssa UE RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3387/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA P. Parte_1 P.IVA_1
COSSA N. 2, MILANO presso lo studio dell'avv. ANDREA DAVIDE ARNALDI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giosiana Radaelli, NTroparte_1 P.IVA_2 come da delega in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale interno sito in VIA
CARLO CATTANEO N. 25, CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 10 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano dichiarare nulla e/o riformare la Sentenza del Tribunale di
Milano n. 3528/2023 (RG n. 28310/2020), pubblicata in data 03/05/2023 e, conseguentemente, in accoglimento delle domande svolte in primo grado:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, NTroparte_2 NTroparte_1 condannare il al pagamento in favore di dell'importo di: NTroparte_1 NTroparte_2
a. € 29.234,82 in linea capitale (o la diversa somma ritenuta dovuta) portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto a titolo di pagamento dei corrispettivi delle forniture e prestazioni interamente eseguite;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui al punto precedente, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
d. € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo e. € 2.634,84 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
g. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle CP_ fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo.
IN VIA SUBORDINATANEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in atti, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, NTroparte_2 NTroparte_1
pagina 2 di 10 condannare il al pagamento in favore di di ogni diversa somma NTroparte_1 NTroparte_2 che fosse ritenuta dovuta a per: NTroparte_2
a. capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto a titolo di pagamento dei corrispettivi delle forniture e prestazioni interamente eseguite;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
d. importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo e. importo a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla prece-dente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
g. importo ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle CP_ fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e, oltre per ciascuna fattura, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al saldo.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il CP_1 dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, NTroparte_2 NTroparte_1 condannare il al pagamento in favore di degli importi NTroparte_1 NTroparte_2 di cui in narrativa o di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta a CP_2 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per
[...] ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
pagina 3 di 10 IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente tutte le domande, eccezioni, deduzioni e produzioni già dedotte in primo grado da aversi qui per integralmente ritrascritte.
Per : NTroparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito: rigettare l'appello proposto da (già ) perché infondato in CP_2 Parte_1 fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 3528/2023 pubblicata il 03/05/2023, emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento RG 28310/2020 per le ragioni in atti;
condannare l'appellante alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente giudizio con l'aumento del 30% ex art. 4, comma 1bis, DM 55/2014 così come modificato dal DM 147/22 trattandosi di atto digitale con il requisito della cd. “navigabilità”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, il Parte_2 deducendo di essere creditrice nei confronti dell'Ente dei seguenti importi “a) € NTroparte_1
29.234,82 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 3; b) gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5 D. Lgs. N. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a) con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D.Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284 comma IV, c.c, prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera
b, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla notifica del presente atto al saldo;
d) € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 3; e) € 2.634,84 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note di debito
Interessi), indicate nell'elenco prodotto quale doc. 4; f) gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura
pagina 4 di 10 prevista dall'art. 5, D.lgs. 231/02 in forza di rinvio di cui all'art- 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g) € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/02 in ragione di CP_
€ 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e)”.
Conseguentemente chiedeva di condannare il al pagamento dei predetti importi;
in NTroparte_1
NT via subordinata di condannare il al pagamento in favore di delle diverse NTroparte_1 somme eventualmente ritenute dovute a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. deduceva che il credito traeva origine da crediti vantati da IS GI, ceduti alla CP_2
NT medesima con cessione del 29/09/2014.
Si costituiva in giudizio il deducendo, nel merito, l'integrale e tempestivo NTroparte_1 avvenuto pagamento delle somme portate dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 3 dalla controparte (fattura n. 2003414576 del 21/07/2011 e fattura n. 2003031370 del 21/07/2011) nonché la non debenza della somma oggetto della nota di debito indicata nell'elenco prodotto quale doc. 4 dalla NT controparte (nota di debito n. 90003018 emessa da . In via riconvenzionale, chiedeva la condanna della controparte al pagamento della somma di € 6.808,68 portata dalla nota di credito n. 20058626987 del 24/04/2013 di indicata dalla stessa nell'elenco prodotto quale doc. 3, oltre interessi CP_2 moratori ex art. 5 D.lgs 231/02 dal dovuto al saldo.
Sentenza appellata
Con sentenza n. 3528/23 del 03/05/2023, il Tribunale di Milano così provvedeva: “rigetta la domanda svolta da parte attrice;
in accoglimento della riconvenzionale spiegata condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto di € 6.808,68 oltre interessi moratori ex art. 5 Dlgs CP_1
231/2002 dal 24.04.2013 al saldo;
condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge” .
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure è il seguente: “…mentre deve osservarsi che parte attrice neppure si perita di illustrare nell'atto di citazione come si perviene alla determinazione del credito in linea capitale, facendosi generico riferimento al doc 3, parte convenuta, illustra che il credito azionato dalla attrice viene fatto discendere, dal doc 3, dalle fatture 200301370 per la somma
pagina 5 di 10 di Euro 20.370,50 e dalla fattura , n. 2003414576 per la somma di Euro 15.673,00, portando in detrazione una nota di credito per Euro 6.808,68.
Parte convenuta allega di aver provveduto al pagamento prima della cessione di credito da IS
GI a in data 29.9.2014( prodotta da parte attrice come doc. 6 e riprodotta Parte_1 con la nota di deposito in data 31.8.2022 ) e svolge pertanto domanda riconvenzionale per il pagamento della nota di credito, portata in detrazione di un credito già pagato.
Al riguardo la parte attrice ha allegato e documentato di aver pagato dette fatture in data 16.6.2011 la prima(doc 2 e doc 3 bonifico ) e in data 27.9.2011 (doc 4 e 5 bonifico ) la seconda fattura.
Tali pagamenti e il riferimento del pagamento alle fatture di cui è causa risulta comprovato in causa senza margini di dubbio;
la circostanza che l'Iban sul quale è stato riversato il pagamento non corrisponda a quello di IS GI e neppure a quello di , così come allega Parte_1 la attrice, non può inficiare il carattere estinitivo di tale pagamento, posto che il creditore può disporre di più banche su cui accreditare i propri incassi avvalendosi anche di mandatari.
Mentre la deduzione di parte convenuta, contenuta nella replica alla conclusionale circa la posizione assunta da al riguardo della pertinenza dell'IBAN non è confortata da alcuna CP_4 documentazione, si osserva che parte convenuta ha allegato e comprovato che anche altre fatture oggetto di cessione con pari atto di cessione del 29.9.2014 (cfr ad esempio la fattura n 2003031368 di
Euro 1424,00 del doc. 26 foglio 2) sono state pagate sul medesimo IBAN
Deve pertanto essere rigettata la domanda svolta dalla società attrice;
discende che deve essere accolta la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto volta al pagamento della somma CP_1 portata dalla nota di credito n. 200562987 del 24.4.2013, portata in detrazione”.
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello la quale ha riproposto le domande formulate in CP_2 primo grado, deducendo:
− di aver dimostrato le proprie pretese, producendo l'elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale, le fatture IS, la relativa documentazione contrattuale e il contratto di cessione;
− che il sostiene di avere pagato le fatture IS GI nn. 2003031370 e CP_1
NT 2003414576 al cedente anteriormente alla cessione dei crediti in favore di ma come confermato dai documenti allegati da controparte, non è possibile comprendere nei confronti di chi sono stati effettuati i pagamenti, non avendo controparte nulla prodotto in tal senso;
pagina 6 di 10 − dall'analisi dei documenti avversari emerge che i pagamenti non sono stati effettuati al cedente NT e nemmeno al cessionario Infatti, l'IBAN indicato nei pagamenti non coincide né con NT quello di IS GI (risultante nelle fatture docc. 12-14) né con quello di (indicato nel doc. 07);
− che la circostanza dedotta dalla controparte secondo cui altre fatture oggetto di cessione sarebbero state pagate con il medesimo CRO identificativo dei pretesi pagamenti relativi alle fatture azionate non dimostra alcunché se solo si pensa che l'IBAN utilizzato risulta, comunque, inesatto;
− che incombe sul debitore l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa;
− che i mandati di pagamento, per poter costituire prova di pagamento, devono essere debitamente timbrati e sottoscritti dal Tesoriere;
in mancanza, gli stessi restano meri atti interni all'ente stesso. Non sono state prodotte le relative quietanze di pagamento e sarebbe stato, dunque, onere del produrre i bonifici attestanti l'effettiva esecuzione dei pagamenti ex CP_1 adverso dedotti; il tuttavia, non vi ha provveduto;
CP_1
− che non vi è alcuna prova che il abbia provveduto a comunicare al creditore, all'atto CP_1 del pagamento, le fatture asseritamente saldate mediante i mandati in questione, onde consentire allo stesso di effettuare la corretta imputazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1193 c.c;
− che il giudice di primo grado ha omesso qualsivoglia pronuncia per quanto riguarda il mancato NT pagamento degli interessi di mora portati dalle Note Debito. è, infatti, creditrice nei confronti del dell'importo a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a NTroparte_1 quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Alle Note Debito sono allegati i dettagli di calcolo nei quali sono indicate le singole fatture (per sorte capitale) il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora (per i quali sono, dunque, state emesse la Note
Debito), quindi, in relazione a ciascuna fattura tardivamente pagata sono indicati: il nominativo della società che l'aveva emessa (riga con indicazione “cedente”), l'importo; la data di emissione e di scadenza;
la data di inizio decorrenza degli interessi di mora. Tale data coincide con il giorno successivo a quello della data di scadenza del termine di pagamento delle fatture per sorte capitale;
la data di fine calcolo degli interessi di mora. Tale è la data in cui è stato accreditato l'importo delle fatture per sorte capitale;
il totale dei giorni di ritardo nel pagamento pagina 7 di 10 di ciascuna fattura per sorte capitale;
il tasso di interesse di mora;
quindi (sulla base del numero dei giorni di ritardo e del tasso di interesse di mora), l'importo a titolo di interessi di mora maturato in relazione a ciascuna fattura per sorte capitale;
− che la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale della controparte in quanto dall'analisi dei documenti avversari emerge che i NT predetti pagamenti non sono stati effettuati al cedente e nemmeno al cessionario Infatti,
l'IBAN indicato nei pagamenti non coincide né con quello di IS GI (risultante nelle NT fatture docc. 12-14) né con quello di (indicato nel doc. 07). Dal momento che, dunque, non risultano dimostrati tali pagamenti, anche la domanda riconvenzionale avanzata dalla difesa avversaria per un asserito credito vantato dal va rigettata;
CP_1
− che la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui nulla dice circa la domanda proposta a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., peraltro ribadita anche in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.
Si è costituito il il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello per NTroparte_1 violazione dell'art. 342 cpc o di rigettarlo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato per i motivi che di seguito si illustrano e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Quanto al rigetto della domanda di condanna del al pagamento della somma € 29.234,82 (oltre CP_1 interessi) oggetto delle fatture indicate nell'elenco prodotto da parte appellante quale doc. 3, ritiene la
Corte che non si ravvisi nel caso di specie alcuna illecita inversione dell'onere della prova da parte del tribunale, che correttamente ha valorizzato la prova, fornita dal debitore, del fatto estintivo del debito, rappresentato dal relativo pagamento. Il ragionamento è corretto in quanto, proprio alla luce dei principi vigenti in materia ed in funzione del cd. principio di prossimità della prova, il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa torna a carico del creditore. Infatti, il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia pagina 8 di 10 estintiva, controdeduca che tale pagamento non sia stato correttamente eseguito (Cass. n. 1952/2012,
Cass. n. 24837/2014, Cass. n. 6217/2016, Cass. 2276/2020).
Ebbene, nel caso di specie, il ha prodotto i mandati di pagamento recanti il numero di CRO e, CP_1 in parte, il timbro della Banca Popolare di Milano con la dicitura “PAGATO”.
Ciò posto, avendo il debitore provato il pagamento e risultando, peraltro, condivisibile l'affermazione del tribunale secondo cui “il creditore può disporre di più banche su cui accreditare i propri incassi avvalendosi anche di mandatari”, deve ritenersi che l'onere della prova sia tornato a gravare sull'odierno appellante, il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva del credito, ha controdedotto l'erroneità dell'IBAN utilizzato, ma non ha provato né ha offerto di provare che titolare dell'IBAN in questione non era il creditore della somma azionata. D'altra parte,
l'appellante non ha contestato né chiarito la circostanza per cui altre fatture oggetto di cessione, pagate con disposizione effettuata sul medesimo IBAN e identificata con il medesimo CRO, non sono state azionate in giudizio.
Quanto alla domanda di condanna del al pagamento della somma di € 2.634,84, pretesa a CP_1 titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli di cui alle fatture indicate nel predetto elenco prodotto quale doc. 3, ritiene la
Corte che la stessa non possa essere accolta, non avendo parte appellante prodotto le fatture e i contratti di fornitura relativi agli importi richiesti, documenti imprescindibili, ai sensi del disposto dell'art. 4 d.lgs. 231/2002, per verificare le date di scadenza di pagamento di ciascuna fattura, le modalità di calcolo degli interessi di mora, la loro decorrenza e dunque, complessivamente, la fondatezza della pretesa”. avrebbe dovuto, infatti, provare le pattuizioni relative ai termini di pagamento, atteso che in CP_2 mancanza non si può considerare dimostrato che il pagamento sia stato effettivamente effettuato in ritardo né quantificare l'ammontare delle somme dovute.
Le considerazioni svolte impongono il rigetto di tutte le domande svolte dall'appellante, ivi compresa quella ex art. 2041 c.c., non sussistendo i presupposti per il relativo accoglimento.
Le spese di lite del presente grado vengono poste, per la soccombenza, a carico della parte appellante e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate in complessivi euro 6.946,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
pagina 9 di 10 Infine, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 3528/23, sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore del delle ulteriori spese del NTroparte_1 grado, che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oneri riflessi;
3) dà atto che sussistono, in capo alla parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24.9.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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