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Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/03/2023, n. 8131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8131 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30080/2020 R.G. proposto da IA OR, rappresentata e difesa dall’avv. Simona Frenguelli, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bagnone 37, presso lo studio dell'avv. Carla Rizzo
- ricorrente -
contro NS CE, rappresentato e difeso dall’avv. Pier Filippo LI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale RU ZZ 9
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 3 Num. 8131 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 21/03/2023 2 avverso la sentenza n. 884 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depo- sitata il 10/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA IA SOLDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria del controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. LI LO e SO IE, già coniugi e genitori della figlia IA IE (nata il [...]), si separavano consensualmente e il relativo verbale veniva omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 29/3/2011. 2. La controversia in esame scaturisce da un contrasto tra le parti riguardante l’interpretazione delle clausole del verbale di separazione consensuale: gli accordi tra i coniugi prevedevano, per il periodo della separazione e fino alla data della sentenza di divorzio, diversi regimi di contribuzione da parte del IE, il primo relativo al lasso temporale occorrente per l’alienazione della casa coniugale e il secondo successivo alla vendita del predetto immobile. 3. Con precetto del 12/8/2016, la LO intimava al IE il pa- gamento della somma di Euro 93.833,12; in seguito, la medesima pro- cedeva ad esecuzione forzata, notificando pignoramento di crediti presso il datore di lavoro (Fininvest Gestione Servizi S.p.A.). 4. SO IE proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. (causa n. 47620/2016 R.G. del Tribunale di Milano), af- fermando l’insussistenza dei crediti azionati e di aver corrisposto all’in- timante somme superiori a quelle dovute;
per le stesse ragioni promuo- veva altresì opposizione all’esecuzione presso TE (procedura n. 9726/2016 R.G.). 3 5. Successivamente, era disposta la riunione delle cause di merito;
nelle more, il 30/3/2018 la LO rinunciava agli atti della procedura di espropriazione presso TE che, conseguentemente, veniva dichiarata estinta in data 20/04/2018. 6. In esito a consulenza tecnica d’ufficio tesa a ricostruire i rapporti dare/avere (dalla quale risultavano crediti del IE per Euro 180.713,68), il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8258 del 23/7/2018, accoglieva l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. e dichia- rava non dovute le somme intimate dalla LO. 7. Quest’ultima proponeva appello chiedendo il rigetto dell’opposi- zione avversaria;
il IE avanzava impugnazione incidentale della decisione per ottenere condanna della LO al pagamento delle somme riconosciute come dovute, nonché al rimborso delle spese di lite. 8. Con la sentenza n. 884 del 10/04/2020, la Corte d’appello di Mi- lano respingeva l’appello principale di LI LO e accoglieva l’appello incidentale di SO IE: in particolare, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l’odierna ricorrente a pagare la somma di Euro 115.131,68 (oltre agli interessi legali maturati fino al saldo) e anche, dichiarata cessata la materia del contendere nell’oppo- sizione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ. (stante la rinuncia della procedente), a rifondere le spese per la predetta opposizione, per il re- clamo ex art. 624, comma 2, cod. proc. civ., per la consulenza svolta in primo grado e ai costi del giudizio d’appello. 9. Avverso la predetta decisione LI LO proponeva ricorso per cassazione, affidato a tredici motivi;
resisteva con controricorso SO IE, il quale depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, si rileva che il ricorso introduttivo non è stato formulato secondo i canoni di chiarezza e sinteticità oggi espressamente prescritti dall’art. 121 cod. proc. civ., ma già considerati indefettibili per 4 l’impugnazione di legittimità; ciononostante, e fatto salvo quanto sarà esposto nel prosieguo, l’atto, pur se prolisso, non è “assemblato” e illu- stra in maniera adeguata (e cioè sufficiente, benché eccessiva) i fatti processuali. 2. In via generale e preliminare, si rileva altresì l’inammissibilità o comunque l’infondatezza di tutti i motivi che denunciano la carenza o l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata oltre i limiti consentiti dal vigente testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (fin da Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01; tra le più recenti, Cass., Sez. U, Sentenza n. 42090 del 31/12/2021, Rv. 663581-01): la pronuncia, infatti, è ampiamente argomentata e la mo- tivazione è tutt’altro che mancante, apparente, incomprensibile o intrin- secamente illogica. 3. Venendo all’esame delle singole censure, col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 158 e 350, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 3, 25, 106, 111 Cost., per essere stata la decisione emessa da un collegio giudicante costituito anche da un giudice ausiliario. 4. La censura è infondata per le ragioni compiutamente esposte nella sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 17/03/2021, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. 21/6/2013 n. 69, convertito, con modifica- zioni, dalla Legge 9/8/2013, n. 98, ma soltanto nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. A seguito della menzionata sentenza e in forza delle disposizioni del d.l. n. 69 del 2013, che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo 5 status di componente dei collegi nelle sezioni delle Corti d’appello, que- ste ultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria;
fino a quel mo- mento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell’attuale as- setto è volta ad evitare l’annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti d’appello dei giudici onorari al fine di ridurre l’arretrato nelle cause civili (in proposito anche Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 32065 del 05/11/2021, Rv. 662813-01). Essendo già intervenuta la decisione della Corte costituzionale, deve ritenersi manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzio- nale sollevata dalla ricorrente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15045 del 28/05/2021, Rv. 661401-01). 5. Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della decisione impugnata per violazione e falsa applicazione degli art. 158 e 174 cod. proc. civ., 25, comma 1, e 111, comma 2, Cost., nonché vizio di costituzione del giu- dice, in ragione della sostituzione – intervenuta prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni e senza che ne ricorressero i presupposti di legge – del relatore originariamente designato con un giudice ausilia- rio. 6. La censura è infondata. Oltre a quanto già esposto in relazione al primo motivo in riferimento alla partecipazione al collegio di un giudice ausiliario, va qui ribadito quanto già statuito, in una fattispecie analoga a quella in esame, da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14554 del 09/05/2022, Rv. 664841-01: «Nel giudizio d’appello, non integra vizio di costituzione del giudice la sostituzione del relatore senza l’osservanza delle modalità di cui agli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c., costituendo tale violazione una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità del 6 procedimento o della sentenza. (La S.C. ha affermato detto principio in una fattispecie in cui, all’udienza in cui il collegio aveva trattenuto la causa in decisione, il giudice relatore era stato definitivamente sostituito da un giudice ausiliario, in forza di un provvedimento apposto a margine del verbale di udienza, privo della sottoscrizione del presidente, del nu- mero cronologico e della data e senza preventiva comunicazione alle parti).». 7. Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e del principio di difesa, in riferimento agli artt. 101 e 132, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., e agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per avere il giudice di appello, violando il diritto della LO al giusto processo, omesso di esaminare le deduzioni difensive della parte appellante di cui alla comparsa conclusionale del 24/2/2020, in accogli- mento dell’avversaria eccezione riguardante la novità delle prospetta- zioni ivi contenute. 8. La censura è infondata nella parte in cui imputa al giudice d’ap- pello una lesione del diritto di difesa per aver affermato che le deduzioni difensive della comparsa conclusionale erano in realtà doglianze tardi- vamente introdotte;
il rilievo della Corte territoriale sull’inammissibilità del motivo tardivamente proposto è, anzi, conforme alla richiamata re- gola dell’art. 345 cod. proc. civ. La doglianza è poi inammissibile nella parte in cui si afferma che le questioni riportate nella conclusionale corrispondevano a quelle indicate nell’atto d’impugnazione: in primis, la LO non ha soddisfatto l’onere di confutare, nel ricorso introduttivo, le asserzioni della Corte territoriale e, quindi, di riportare e confrontare i motivi di appello originari con le difese esposte nella comparsa;
in ogni caso, se davvero le censure fos- sero state coincidenti, il motivo sarebbe comunque inconcludente, per- ché l’eventuale erroneità dell’affermazione del giudice di merito non 7 comporta alcun concreto pregiudizio per l’odierna ricorrente, la quale non lamenta una minuspetizione sul merito di quelle originarie. 9. Col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per «mo- tivazione apparente e/o perplessa e incomprensibile ed inconsistente e/o sua manifesta e irriducibile contraddittorietà», nonché violazione e/o falsa applicazione di legge ed omesso esame di fatti decisivi, per avere il giudice statuito che, in base al comportamento concludente di entrambi i coniugi, i reciproci rapporti economici continuavano ad essere regolati dall’art. 11 del verbale di separazione, così confermando la de- cisione del Tribunale di ritenere ancora vigente, al momento della noti- fica del precetto e del pignoramento, il regime transitorio dettato dal citato art. 11. 10. La censura è inammissibile nella parte in cui dissimula la sottoposizione alla Corte di legittimità di una istanza di riesame, sempre vietato in questa sede, della documentazione al fine di addivenire ad una diversa interpretazione dell’accordo di separazione. Come già anticipato, è infondata la denuncia inerente alla motiva- zione per perplessità o incomprensibilità delle argomentazioni della sen- tenza, posto che, al contrario, la Corte di merito ha spiegato le ragioni in base alle quali ha ritenuto di confermare la decisione del primo giudice e la lettura dell’accordo data da quest’ultimo Il motivo è poi inammissibile laddove richiede a questa Corte di ad- divenire ad una diversa interpretazione del verbale di separazione: l’in- terpretazione di tale atto, avente natura negoziale, è un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti e si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito;
per far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., il ricorrente deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpre- tazione (mediante specifica indicazione delle norme asseritamente vio- late ed ai principi in esse contenuti) ed è tenuto, altresì, a precisare in 8 quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia disco- stato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, in- vece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpreta- zione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (tra le più recenti, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021, Rv. 661265- 01). 11. Col quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente insiste nella denuncia di nullità della sen- tenza per vizio di motivazione e deduce, altresì, la violazione e falsa applicazione dell’art. 710 cod. proc. civ., per avere il giudice statuito che quanto stabilito dai coniugi, in sede di separazione, con riguardo della casa coniugale era stato superato per concorde e tacita volontà delle parti. 12. La censura è eccentrica rispetto alla motivazione della deci- sione impugnata e, come tale, inammissibile. La ricorrente estrapola una frase da un più ampio contesto per arri- vare ad imputare alla Corte di merito di avere ammesso una modifica per facta concludentia delle condizioni di separazione in assenza di un provvedimento giudiziale, indispensabile per la salvaguardia dell’inte- resse della minore. In realtà, dalla lettura integrale della sentenza si evince che il com- portamento successivo dei coniugi è stato assunto quale elemento (in- sieme con altri, specificamente indicati) per l’interpretazione dell’ac- cordo di separazione (e, in particolare, per escludere che il IE avesse in qualche modo impedito la vendita della casa coniugale e, così, ostacolato l’applicazione di un regime di contribuzione più favorevole alla LO). Costituisce dimostrazione di quanto ora osservato l’affermazione della Corte d’appello che, nell’escludere l’esigenza di una revisione delle condizioni ex art. 710 cod. proc. civ., ha esplicitamente ritenuto che 9 queste fossero «già sufficientemente regolate e perfettamente idonee per disciplinare le reciproche pretese esistenti al momento della notifica del precetto e del pignoramento presso TE per cui è causa»; in so- stanza, il giudice d’appello non ha affatto sostenuto che le condizioni di separazione potessero essere modificate da comportamenti concludenti dei coniugi, ma, al contrario, che quelle clausole, se correttamente in- terpretate (anche in base alle condotte successivamente adottate), fos- sero idonee alla ricostruzione dei rapporti di dare/avere. 13. Col sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente ripropone la denuncia di nullità della sentenza per vizio di motivazione e deduce altresì la violazione e falsa applica- zione degli artt. 1175, 1176, 1355, 1358, 1359, 1362, 1366 e 1375 cod. civ., per avere la Corte di merito escluso sia la prospettata fictio di av- veramento della condizione prevista dal verbale di separazione circa il mutamento del regime economico, sia la l’eccezione riguardante la na- tura meramente potestativa della condizione sospensiva apposta al pre- detto verbale. 14. La censura è infondata. Richiamate qui le precedenti considerazioni in ordine alla (inconsi- stente) denuncia di un vizio di motivazione, si osserva che la Corte di merito ha correttamente escluso la fictio di avveramento della condi- zione ex art. 1359 cod. civ.; anche a voler riconoscere nella vendita della casa coniugale una condizione sospensiva, il giudice d’appello ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali non è configurabile una violazione degli obblighi di buona fede da parte del IE: tra le quali, segnatamente, la circostanza che il contratto di locazione dell’im- mobile, ostativo alla sua alienazione, era stato stipulato anche dalla Fio- rillo e, pertanto, anche da lei voluto e determinato. Del tutto inammissibile è il tentativo di conseguire dalla Corte di legittimità un riesame delle circostanze fattuali per addivenire ad una diversa decisione. 10 15. Col settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., oltre a denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 711 cod. proc. civ., 156, 447, 1193, 1988, 2033, 2034, 2697 cod. civ., perché – a suo avviso – l’adempimento volontario del IE (protrattosi dal 2011 al 2014) doveva essere considerato alla stregua di un riconoscimento di debito e, comunque, integrando l’adem- pimento di un’obbligazione naturale, non poteva dar luogo a condictio indebiti, dovendosi così escludere il diritto dell’odierno controricorrente alla ripetizione di quanto spontaneamente pagato. 16. Oltre a denunciare infondatamente carenze nella motiva- zione della sentenza, la ricorrente sottopone – inammissibilmente – a questa Corte gli elementi probatori per una loro rivalutazione. In ogni caso, deve reputarsi infondata la censura nella parte in cui pretende, in contrasto con le statuizioni della Corte d’appello, che da una condotta spontaneamente tenuta dal controricorrente (peraltro, ba- sata su una certa interpretazione degli accordi tra le parti) derivi inelu- dibilmente un riconoscimento di debito, essendo invece rimasta esclusa qualsivoglia univoca manifestazione di volontà del IE in tal senso. La pretesa qualificazione dei pagamenti dell’odierno controricorrente quali atti di adempimento di un’obbligazione naturale (come tali non soggetti a ripetizione) risulta prospettata, per la prima volta, in appello (e, dunque, inammissibilmente); ad ogni buon conto, la correttezza di tale qualificazione va esclusa proprio in base alle affermazioni della Fio- rillo, la quale ha più volte asserito che il pagamento è stato eseguito in adempimento delle clausole del verbale, senza che assumano rilievo eventuali diverse indicazioni (peraltro, neppure precisamente riportate nel ricorso) negli atti difensivi del controricorrente. 17. Con l’ottavo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., oltre a denunciare nuovamente la nullità della sentenza per vizio di motivazione, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 11 1175, 1176, 1355, 1358, 1359, 1362, 1366 e 1375 cod. civ., per avere il giudice di merito statuito che l’assunzione, da parte di IE, dell’obbligo di pagare il mutuo ed le spese condominiali non attribuiva alcun titolo esecutivo alla LO. 18. Anche in questo caso la censura è inammissibile, siccome eccentrica rispetto alla motivazione della decisione impugnata. La Corte di merito non ha affatto negato l’assunzione, da parte del IE, dell’obbligazione di pagare il mutuo e il condominio, ma ha escluso che la relativa pattuizione del verbale costituisse titolo esecu- tivo. La LO non coglie la ratio decidendi e insiste sulla sussistenza del predetto obbligo – e cioè sull’oggetto della stessa – senza scalfire la decisione con riguardo all’idoneità della clausola dell’accordo a fondare un’esecuzione forzata (e cioè sulla sussistenza dei requisiti perché sia integrato un titolo esecutivo). 19. Col nono motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione e deduce la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 112, 155, 116, cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatti decisivi, per avere il giudice d’appello, con parziale lettura degli atti di causa, affermato che il IE aveva consegnato garanzie bancarie a mezzo di fideiussioni senza fare alcuna menzione degli artt. 8 e 9 del verbale omologato, ma rinviando, genericamente, al solo accordo di separa- zione, mancando così di considerare che, viceversa, il rilascio della fi- deiussione costituiva atto di adempimento dell’art. 10 del citato verbale. 20. La censura è inammissibile. Il motivo è formulato in maniera lacunosa e incomprensibile e, inol- tre, sottopone – ancora una volta eccedendo i confini morfologici e strut- turali del giudizio di legittimità – al vaglio di questa Corte il materiale probatorio, genericamente affermando che lo stesso è carente e/o male interpretato dai giudici di merito. 12 Infatti, la LO riporta un passaggio della sentenza impugnata e sostiene, per giunta in modo sostanzialmente apodittico, che le circo- stanze di fatto sarebbero state travisate, senza in alcun modo spiegare quale sarebbe la loro rilevanza ai fini della statuizione, con ciò mo- strando, tra l’altro, l’inconcludenza della censura. Peraltro, deve reputarsi inammissibile la mescolanza e la sovrappo- sizione di motivi contenenti eterogenee censure di diritto, sostanziale e processuale, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. (Cass., Sez.
6-L, Ordinanza n. 36881 del 26/11/2021, Rv. 662938-01; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018, Rv. 651324-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790-01). 21. Col decimo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione, e deduce la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 112, 155, 116, 194 ss. cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatti decisivi, per avere il giudice d’appello statuito che la consulenza tecnica d’ufficio era «analitica, esauriente e ben argomentata», uniformandosi così alle sue conclusioni. 22. La censura investe il giudizio della Corte di merito sulla C.T.U.: tuttavia, il motivo (che opera un non consentito indistinto rife- rimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.; v. Cass., Sez.
6-L, Ordinanza n. 36881 del 26/11/2021, Rv. 662938-01m Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018, Rv. 651324-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790-01) esprime perplessità soltanto generiche (rimandando, peral- tro, al confronto con la documentazione e con le diverse conclusioni del consulente di parte) senza identificare specifiche critiche che siano state tempestivamente svolte nei precedenti gradi e, soprattutto, senza spie- gare analiticamente quali sarebbero i difetti e le illogicità dell’elaborato peritale. 13 La censura è, dunque, inammissibile. 23. Con l’undicesimo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione e deduce altresì la violazione degli artt. 115, 116, 711 cod. proc. civ., 156, 447, 1193, 1988, 2033, 2034, 2697 cod. civ., per avere il giudice d’appello ritenuto destituita di fondamento l’ec- cezione riguardante l’illegittimità della compensazione, invocata dal Ce- faliello, tra gli importi versati e quelli pretesi dalla LO. 24. Il motivo non rispetta il disposto dell’art. 366 cod. proc. civ., perché riporta dati e numeri senza alcuna indicazione degli atti e dei documenti dai quali le asserzioni della ricorrente sono tratte e, peraltro, omettendo di specificare se e quando le questioni siano state sottoposte ai giudici di merito;
inoltre, la censura cumula eterogenei istituti (ripe- tizione di indebito, obbligazioni alimentari, compensazione, ecc.) senza formulare una ragionata e comprensibile critica alla motivazione addotta dalla Corte d’appello e, anzi, inammissibilmente, fa riferimento alle di- verse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. (Cass., Sez.
6-L, Ordinanza n. 36881 del 26/11/2021, Rv. 662938-01; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018, Rv. 651324-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790-01). Ad abundantiam, poi, questa Corte ha, anche recentemente, sta- tuito che con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) op- pure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) anche nell’ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un “credito alimen- tare”, l’art. 447, comma 2, c.c. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9686 del 26/05/2020, Rv. 657716-01). 14 25. Col dodicesimo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione e deduce altresì la violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., 1945, 1950, 2041, 2697 cod. civ., per avere il giudice d’appello erroneamente quantificato l’importo del credito del IE, omettendo di considerare la legittimità dell’escussione della garanzia bancaria da parte della LO e la carenza di legittimazione dell’odierno ricorrente a pretendere la restituzione di somme non dallo stesso pa- gate. 26. Il motivo (che, come i precedenti, cumula la denuncia di vizi eterogenei, riconducibili alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.) è incomprensibile, dato che – sovrapponendo alle statuizioni della decisione impugnata le considerazioni della ricor- rente e molteplici riferimenti a circostanze fattuali (delle quali non è spiegata la rilevanza, né è chiarito se si tratti di fatti accertati o di mere asserzioni) – agita confusamente una questione di legittimazione del IE che, in tesi, non sarebbe legittimato a ripetere dalla LO le somme versatele dalla banca garante dello stesso controricorrente: e, per di più, nemmeno si precisa se la questione sia mai stata sottoposta ai giudici di merito. 27. Col tredicesimo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e del d.m. n. 55 del 2014, per avere la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello, condannato la LO a rifon- dere al IE le spese della C.T.U. svolta in primo grado (nonostante l’annullamento del decreto di liquidazione in seguito ad opposizione della medesima LO) di quelle del reclamo ex art. 624, comma 2, cod. proc. civ.. 28. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile nella parte in cui si contesta l’ammontare delle spese liquidate, poiché la ricorrente ha genericamente asserito che erano stati superati i massimi tariffari: «Il superamento, da parte del 15 giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquida- zione delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando e, pertanto, per l’ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cas- sazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità, senza dover espletare un’ammissibile indagine sugli atti di causa» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22983 del 29/10/2014, Rv. 632686-01). È infondata, poi, poiché la decisione con cui la Corte d’appello ha posto a carico della LO le spese per la C.T.U. espletata in primo grado non risente dell’annullamento del decreto di liquidazione del com- penso del consulente, trattandosi della mera individuazione del soggetto sul quale devono gravare i costi della consulenza, indipendentemente da quando e quanto sia in concreto e legittimamente determinato. 29. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 30. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ri- corso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari 16 a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
- ricorrente -
contro NS CE, rappresentato e difeso dall’avv. Pier Filippo LI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale RU ZZ 9
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 3 Num. 8131 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: FANTICINI GIOVANNI Data pubblicazione: 21/03/2023 2 avverso la sentenza n. 884 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depo- sitata il 10/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA IA SOLDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria del controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. LI LO e SO IE, già coniugi e genitori della figlia IA IE (nata il [...]), si separavano consensualmente e il relativo verbale veniva omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 29/3/2011. 2. La controversia in esame scaturisce da un contrasto tra le parti riguardante l’interpretazione delle clausole del verbale di separazione consensuale: gli accordi tra i coniugi prevedevano, per il periodo della separazione e fino alla data della sentenza di divorzio, diversi regimi di contribuzione da parte del IE, il primo relativo al lasso temporale occorrente per l’alienazione della casa coniugale e il secondo successivo alla vendita del predetto immobile. 3. Con precetto del 12/8/2016, la LO intimava al IE il pa- gamento della somma di Euro 93.833,12; in seguito, la medesima pro- cedeva ad esecuzione forzata, notificando pignoramento di crediti presso il datore di lavoro (Fininvest Gestione Servizi S.p.A.). 4. SO IE proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. (causa n. 47620/2016 R.G. del Tribunale di Milano), af- fermando l’insussistenza dei crediti azionati e di aver corrisposto all’in- timante somme superiori a quelle dovute;
per le stesse ragioni promuo- veva altresì opposizione all’esecuzione presso TE (procedura n. 9726/2016 R.G.). 3 5. Successivamente, era disposta la riunione delle cause di merito;
nelle more, il 30/3/2018 la LO rinunciava agli atti della procedura di espropriazione presso TE che, conseguentemente, veniva dichiarata estinta in data 20/04/2018. 6. In esito a consulenza tecnica d’ufficio tesa a ricostruire i rapporti dare/avere (dalla quale risultavano crediti del IE per Euro 180.713,68), il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8258 del 23/7/2018, accoglieva l’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. e dichia- rava non dovute le somme intimate dalla LO. 7. Quest’ultima proponeva appello chiedendo il rigetto dell’opposi- zione avversaria;
il IE avanzava impugnazione incidentale della decisione per ottenere condanna della LO al pagamento delle somme riconosciute come dovute, nonché al rimborso delle spese di lite. 8. Con la sentenza n. 884 del 10/04/2020, la Corte d’appello di Mi- lano respingeva l’appello principale di LI LO e accoglieva l’appello incidentale di SO IE: in particolare, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l’odierna ricorrente a pagare la somma di Euro 115.131,68 (oltre agli interessi legali maturati fino al saldo) e anche, dichiarata cessata la materia del contendere nell’oppo- sizione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ. (stante la rinuncia della procedente), a rifondere le spese per la predetta opposizione, per il re- clamo ex art. 624, comma 2, cod. proc. civ., per la consulenza svolta in primo grado e ai costi del giudizio d’appello. 9. Avverso la predetta decisione LI LO proponeva ricorso per cassazione, affidato a tredici motivi;
resisteva con controricorso SO IE, il quale depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, si rileva che il ricorso introduttivo non è stato formulato secondo i canoni di chiarezza e sinteticità oggi espressamente prescritti dall’art. 121 cod. proc. civ., ma già considerati indefettibili per 4 l’impugnazione di legittimità; ciononostante, e fatto salvo quanto sarà esposto nel prosieguo, l’atto, pur se prolisso, non è “assemblato” e illu- stra in maniera adeguata (e cioè sufficiente, benché eccessiva) i fatti processuali. 2. In via generale e preliminare, si rileva altresì l’inammissibilità o comunque l’infondatezza di tutti i motivi che denunciano la carenza o l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata oltre i limiti consentiti dal vigente testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (fin da Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01; tra le più recenti, Cass., Sez. U, Sentenza n. 42090 del 31/12/2021, Rv. 663581-01): la pronuncia, infatti, è ampiamente argomentata e la mo- tivazione è tutt’altro che mancante, apparente, incomprensibile o intrin- secamente illogica. 3. Venendo all’esame delle singole censure, col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 158 e 350, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 3, 25, 106, 111 Cost., per essere stata la decisione emessa da un collegio giudicante costituito anche da un giudice ausiliario. 4. La censura è infondata per le ragioni compiutamente esposte nella sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 17/03/2021, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. 21/6/2013 n. 69, convertito, con modifica- zioni, dalla Legge 9/8/2013, n. 98, ma soltanto nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. A seguito della menzionata sentenza e in forza delle disposizioni del d.l. n. 69 del 2013, che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo 5 status di componente dei collegi nelle sezioni delle Corti d’appello, que- ste ultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria;
fino a quel mo- mento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell’attuale as- setto è volta ad evitare l’annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti d’appello dei giudici onorari al fine di ridurre l’arretrato nelle cause civili (in proposito anche Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 32065 del 05/11/2021, Rv. 662813-01). Essendo già intervenuta la decisione della Corte costituzionale, deve ritenersi manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzio- nale sollevata dalla ricorrente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15045 del 28/05/2021, Rv. 661401-01). 5. Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della decisione impugnata per violazione e falsa applicazione degli art. 158 e 174 cod. proc. civ., 25, comma 1, e 111, comma 2, Cost., nonché vizio di costituzione del giu- dice, in ragione della sostituzione – intervenuta prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni e senza che ne ricorressero i presupposti di legge – del relatore originariamente designato con un giudice ausilia- rio. 6. La censura è infondata. Oltre a quanto già esposto in relazione al primo motivo in riferimento alla partecipazione al collegio di un giudice ausiliario, va qui ribadito quanto già statuito, in una fattispecie analoga a quella in esame, da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14554 del 09/05/2022, Rv. 664841-01: «Nel giudizio d’appello, non integra vizio di costituzione del giudice la sostituzione del relatore senza l’osservanza delle modalità di cui agli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c., costituendo tale violazione una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità del 6 procedimento o della sentenza. (La S.C. ha affermato detto principio in una fattispecie in cui, all’udienza in cui il collegio aveva trattenuto la causa in decisione, il giudice relatore era stato definitivamente sostituito da un giudice ausiliario, in forza di un provvedimento apposto a margine del verbale di udienza, privo della sottoscrizione del presidente, del nu- mero cronologico e della data e senza preventiva comunicazione alle parti).». 7. Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e del principio di difesa, in riferimento agli artt. 101 e 132, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., e agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per avere il giudice di appello, violando il diritto della LO al giusto processo, omesso di esaminare le deduzioni difensive della parte appellante di cui alla comparsa conclusionale del 24/2/2020, in accogli- mento dell’avversaria eccezione riguardante la novità delle prospetta- zioni ivi contenute. 8. La censura è infondata nella parte in cui imputa al giudice d’ap- pello una lesione del diritto di difesa per aver affermato che le deduzioni difensive della comparsa conclusionale erano in realtà doglianze tardi- vamente introdotte;
il rilievo della Corte territoriale sull’inammissibilità del motivo tardivamente proposto è, anzi, conforme alla richiamata re- gola dell’art. 345 cod. proc. civ. La doglianza è poi inammissibile nella parte in cui si afferma che le questioni riportate nella conclusionale corrispondevano a quelle indicate nell’atto d’impugnazione: in primis, la LO non ha soddisfatto l’onere di confutare, nel ricorso introduttivo, le asserzioni della Corte territoriale e, quindi, di riportare e confrontare i motivi di appello originari con le difese esposte nella comparsa;
in ogni caso, se davvero le censure fos- sero state coincidenti, il motivo sarebbe comunque inconcludente, per- ché l’eventuale erroneità dell’affermazione del giudice di merito non 7 comporta alcun concreto pregiudizio per l’odierna ricorrente, la quale non lamenta una minuspetizione sul merito di quelle originarie. 9. Col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per «mo- tivazione apparente e/o perplessa e incomprensibile ed inconsistente e/o sua manifesta e irriducibile contraddittorietà», nonché violazione e/o falsa applicazione di legge ed omesso esame di fatti decisivi, per avere il giudice statuito che, in base al comportamento concludente di entrambi i coniugi, i reciproci rapporti economici continuavano ad essere regolati dall’art. 11 del verbale di separazione, così confermando la de- cisione del Tribunale di ritenere ancora vigente, al momento della noti- fica del precetto e del pignoramento, il regime transitorio dettato dal citato art. 11. 10. La censura è inammissibile nella parte in cui dissimula la sottoposizione alla Corte di legittimità di una istanza di riesame, sempre vietato in questa sede, della documentazione al fine di addivenire ad una diversa interpretazione dell’accordo di separazione. Come già anticipato, è infondata la denuncia inerente alla motiva- zione per perplessità o incomprensibilità delle argomentazioni della sen- tenza, posto che, al contrario, la Corte di merito ha spiegato le ragioni in base alle quali ha ritenuto di confermare la decisione del primo giudice e la lettura dell’accordo data da quest’ultimo Il motivo è poi inammissibile laddove richiede a questa Corte di ad- divenire ad una diversa interpretazione del verbale di separazione: l’in- terpretazione di tale atto, avente natura negoziale, è un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti e si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito;
per far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., il ricorrente deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpre- tazione (mediante specifica indicazione delle norme asseritamente vio- late ed ai principi in esse contenuti) ed è tenuto, altresì, a precisare in 8 quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia disco- stato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, in- vece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpreta- zione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (tra le più recenti, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021, Rv. 661265- 01). 11. Col quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente insiste nella denuncia di nullità della sen- tenza per vizio di motivazione e deduce, altresì, la violazione e falsa applicazione dell’art. 710 cod. proc. civ., per avere il giudice statuito che quanto stabilito dai coniugi, in sede di separazione, con riguardo della casa coniugale era stato superato per concorde e tacita volontà delle parti. 12. La censura è eccentrica rispetto alla motivazione della deci- sione impugnata e, come tale, inammissibile. La ricorrente estrapola una frase da un più ampio contesto per arri- vare ad imputare alla Corte di merito di avere ammesso una modifica per facta concludentia delle condizioni di separazione in assenza di un provvedimento giudiziale, indispensabile per la salvaguardia dell’inte- resse della minore. In realtà, dalla lettura integrale della sentenza si evince che il com- portamento successivo dei coniugi è stato assunto quale elemento (in- sieme con altri, specificamente indicati) per l’interpretazione dell’ac- cordo di separazione (e, in particolare, per escludere che il IE avesse in qualche modo impedito la vendita della casa coniugale e, così, ostacolato l’applicazione di un regime di contribuzione più favorevole alla LO). Costituisce dimostrazione di quanto ora osservato l’affermazione della Corte d’appello che, nell’escludere l’esigenza di una revisione delle condizioni ex art. 710 cod. proc. civ., ha esplicitamente ritenuto che 9 queste fossero «già sufficientemente regolate e perfettamente idonee per disciplinare le reciproche pretese esistenti al momento della notifica del precetto e del pignoramento presso TE per cui è causa»; in so- stanza, il giudice d’appello non ha affatto sostenuto che le condizioni di separazione potessero essere modificate da comportamenti concludenti dei coniugi, ma, al contrario, che quelle clausole, se correttamente in- terpretate (anche in base alle condotte successivamente adottate), fos- sero idonee alla ricostruzione dei rapporti di dare/avere. 13. Col sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente ripropone la denuncia di nullità della sentenza per vizio di motivazione e deduce altresì la violazione e falsa applica- zione degli artt. 1175, 1176, 1355, 1358, 1359, 1362, 1366 e 1375 cod. civ., per avere la Corte di merito escluso sia la prospettata fictio di av- veramento della condizione prevista dal verbale di separazione circa il mutamento del regime economico, sia la l’eccezione riguardante la na- tura meramente potestativa della condizione sospensiva apposta al pre- detto verbale. 14. La censura è infondata. Richiamate qui le precedenti considerazioni in ordine alla (inconsi- stente) denuncia di un vizio di motivazione, si osserva che la Corte di merito ha correttamente escluso la fictio di avveramento della condi- zione ex art. 1359 cod. civ.; anche a voler riconoscere nella vendita della casa coniugale una condizione sospensiva, il giudice d’appello ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali non è configurabile una violazione degli obblighi di buona fede da parte del IE: tra le quali, segnatamente, la circostanza che il contratto di locazione dell’im- mobile, ostativo alla sua alienazione, era stato stipulato anche dalla Fio- rillo e, pertanto, anche da lei voluto e determinato. Del tutto inammissibile è il tentativo di conseguire dalla Corte di legittimità un riesame delle circostanze fattuali per addivenire ad una diversa decisione. 10 15. Col settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., oltre a denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 711 cod. proc. civ., 156, 447, 1193, 1988, 2033, 2034, 2697 cod. civ., perché – a suo avviso – l’adempimento volontario del IE (protrattosi dal 2011 al 2014) doveva essere considerato alla stregua di un riconoscimento di debito e, comunque, integrando l’adem- pimento di un’obbligazione naturale, non poteva dar luogo a condictio indebiti, dovendosi così escludere il diritto dell’odierno controricorrente alla ripetizione di quanto spontaneamente pagato. 16. Oltre a denunciare infondatamente carenze nella motiva- zione della sentenza, la ricorrente sottopone – inammissibilmente – a questa Corte gli elementi probatori per una loro rivalutazione. In ogni caso, deve reputarsi infondata la censura nella parte in cui pretende, in contrasto con le statuizioni della Corte d’appello, che da una condotta spontaneamente tenuta dal controricorrente (peraltro, ba- sata su una certa interpretazione degli accordi tra le parti) derivi inelu- dibilmente un riconoscimento di debito, essendo invece rimasta esclusa qualsivoglia univoca manifestazione di volontà del IE in tal senso. La pretesa qualificazione dei pagamenti dell’odierno controricorrente quali atti di adempimento di un’obbligazione naturale (come tali non soggetti a ripetizione) risulta prospettata, per la prima volta, in appello (e, dunque, inammissibilmente); ad ogni buon conto, la correttezza di tale qualificazione va esclusa proprio in base alle affermazioni della Fio- rillo, la quale ha più volte asserito che il pagamento è stato eseguito in adempimento delle clausole del verbale, senza che assumano rilievo eventuali diverse indicazioni (peraltro, neppure precisamente riportate nel ricorso) negli atti difensivi del controricorrente. 17. Con l’ottavo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., oltre a denunciare nuovamente la nullità della sentenza per vizio di motivazione, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 11 1175, 1176, 1355, 1358, 1359, 1362, 1366 e 1375 cod. civ., per avere il giudice di merito statuito che l’assunzione, da parte di IE, dell’obbligo di pagare il mutuo ed le spese condominiali non attribuiva alcun titolo esecutivo alla LO. 18. Anche in questo caso la censura è inammissibile, siccome eccentrica rispetto alla motivazione della decisione impugnata. La Corte di merito non ha affatto negato l’assunzione, da parte del IE, dell’obbligazione di pagare il mutuo e il condominio, ma ha escluso che la relativa pattuizione del verbale costituisse titolo esecu- tivo. La LO non coglie la ratio decidendi e insiste sulla sussistenza del predetto obbligo – e cioè sull’oggetto della stessa – senza scalfire la decisione con riguardo all’idoneità della clausola dell’accordo a fondare un’esecuzione forzata (e cioè sulla sussistenza dei requisiti perché sia integrato un titolo esecutivo). 19. Col nono motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione e deduce la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 112, 155, 116, cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatti decisivi, per avere il giudice d’appello, con parziale lettura degli atti di causa, affermato che il IE aveva consegnato garanzie bancarie a mezzo di fideiussioni senza fare alcuna menzione degli artt. 8 e 9 del verbale omologato, ma rinviando, genericamente, al solo accordo di separa- zione, mancando così di considerare che, viceversa, il rilascio della fi- deiussione costituiva atto di adempimento dell’art. 10 del citato verbale. 20. La censura è inammissibile. Il motivo è formulato in maniera lacunosa e incomprensibile e, inol- tre, sottopone – ancora una volta eccedendo i confini morfologici e strut- turali del giudizio di legittimità – al vaglio di questa Corte il materiale probatorio, genericamente affermando che lo stesso è carente e/o male interpretato dai giudici di merito. 12 Infatti, la LO riporta un passaggio della sentenza impugnata e sostiene, per giunta in modo sostanzialmente apodittico, che le circo- stanze di fatto sarebbero state travisate, senza in alcun modo spiegare quale sarebbe la loro rilevanza ai fini della statuizione, con ciò mo- strando, tra l’altro, l’inconcludenza della censura. Peraltro, deve reputarsi inammissibile la mescolanza e la sovrappo- sizione di motivi contenenti eterogenee censure di diritto, sostanziale e processuale, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. (Cass., Sez.
6-L, Ordinanza n. 36881 del 26/11/2021, Rv. 662938-01; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018, Rv. 651324-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790-01). 21. Col decimo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione, e deduce la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 112, 155, 116, 194 ss. cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatti decisivi, per avere il giudice d’appello statuito che la consulenza tecnica d’ufficio era «analitica, esauriente e ben argomentata», uniformandosi così alle sue conclusioni. 22. La censura investe il giudizio della Corte di merito sulla C.T.U.: tuttavia, il motivo (che opera un non consentito indistinto rife- rimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.; v. Cass., Sez.
6-L, Ordinanza n. 36881 del 26/11/2021, Rv. 662938-01m Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018, Rv. 651324-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790-01) esprime perplessità soltanto generiche (rimandando, peral- tro, al confronto con la documentazione e con le diverse conclusioni del consulente di parte) senza identificare specifiche critiche che siano state tempestivamente svolte nei precedenti gradi e, soprattutto, senza spie- gare analiticamente quali sarebbero i difetti e le illogicità dell’elaborato peritale. 13 La censura è, dunque, inammissibile. 23. Con l’undicesimo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione e deduce altresì la violazione degli artt. 115, 116, 711 cod. proc. civ., 156, 447, 1193, 1988, 2033, 2034, 2697 cod. civ., per avere il giudice d’appello ritenuto destituita di fondamento l’ec- cezione riguardante l’illegittimità della compensazione, invocata dal Ce- faliello, tra gli importi versati e quelli pretesi dalla LO. 24. Il motivo non rispetta il disposto dell’art. 366 cod. proc. civ., perché riporta dati e numeri senza alcuna indicazione degli atti e dei documenti dai quali le asserzioni della ricorrente sono tratte e, peraltro, omettendo di specificare se e quando le questioni siano state sottoposte ai giudici di merito;
inoltre, la censura cumula eterogenei istituti (ripe- tizione di indebito, obbligazioni alimentari, compensazione, ecc.) senza formulare una ragionata e comprensibile critica alla motivazione addotta dalla Corte d’appello e, anzi, inammissibilmente, fa riferimento alle di- verse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. (Cass., Sez.
6-L, Ordinanza n. 36881 del 26/11/2021, Rv. 662938-01; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018, Rv. 651324-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790-01). Ad abundantiam, poi, questa Corte ha, anche recentemente, sta- tuito che con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) op- pure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) anche nell’ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un “credito alimen- tare”, l’art. 447, comma 2, c.c. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9686 del 26/05/2020, Rv. 657716-01). 14 25. Col dodicesimo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione e deduce altresì la violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., 1945, 1950, 2041, 2697 cod. civ., per avere il giudice d’appello erroneamente quantificato l’importo del credito del IE, omettendo di considerare la legittimità dell’escussione della garanzia bancaria da parte della LO e la carenza di legittimazione dell’odierno ricorrente a pretendere la restituzione di somme non dallo stesso pa- gate. 26. Il motivo (che, come i precedenti, cumula la denuncia di vizi eterogenei, riconducibili alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.) è incomprensibile, dato che – sovrapponendo alle statuizioni della decisione impugnata le considerazioni della ricor- rente e molteplici riferimenti a circostanze fattuali (delle quali non è spiegata la rilevanza, né è chiarito se si tratti di fatti accertati o di mere asserzioni) – agita confusamente una questione di legittimazione del IE che, in tesi, non sarebbe legittimato a ripetere dalla LO le somme versatele dalla banca garante dello stesso controricorrente: e, per di più, nemmeno si precisa se la questione sia mai stata sottoposta ai giudici di merito. 27. Col tredicesimo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e del d.m. n. 55 del 2014, per avere la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello, condannato la LO a rifon- dere al IE le spese della C.T.U. svolta in primo grado (nonostante l’annullamento del decreto di liquidazione in seguito ad opposizione della medesima LO) di quelle del reclamo ex art. 624, comma 2, cod. proc. civ.. 28. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile nella parte in cui si contesta l’ammontare delle spese liquidate, poiché la ricorrente ha genericamente asserito che erano stati superati i massimi tariffari: «Il superamento, da parte del 15 giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquida- zione delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando e, pertanto, per l’ammissibilità della censura, è necessario che nel ricorso per cas- sazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità, senza dover espletare un’ammissibile indagine sugli atti di causa» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22983 del 29/10/2014, Rv. 632686-01). È infondata, poi, poiché la decisione con cui la Corte d’appello ha posto a carico della LO le spese per la C.T.U. espletata in primo grado non risente dell’annullamento del decreto di liquidazione del com- penso del consulente, trattandosi della mera individuazione del soggetto sul quale devono gravare i costi della consulenza, indipendentemente da quando e quanto sia in concreto e legittimamente determinato. 29. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 30. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ri- corso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari 16 a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione