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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello di Palermo, Sezione Terza Civile, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Cristina Midulla Consigliere
Dott. Alida Marinuzzi Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 194 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022 alla quale è riunita la causa n. 324 RG dell'anno 2022
Tra
(C.F. Parte_1
), in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo appellante contro
(fall. n. 175/2015), in persona del Curatore, Controparte_1
Avv. rappresentata e difesa, nel giudizio di primo grado, dall'Avv. CP_2 dall'Avv. Antonella Martelli
appellata
e nei confronti di
1 (C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_3 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Sammartano del foro di Trapani
Appellata – appellante incidentale
Per l'annullamento e/o riforma della sentenza n. 53/2022 del Tribunale di Palermo – Sez.
IV civile – Fallimentare (R.G. n. 18985/2018), pubblicata in data 7 gennaio 2022, notificata in data 14 gennaio 2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Sentenza n. 53/2022, pubblicata in data 7 gennaio 2022, il Tribunale di Palermo ha dichiarato inefficace nei confronti della curatela del il pagamento di € Controparte_1
29.204,01 effettuato in favore di da in qualità di Controparte_3 CP_4 tesoriere dell'Assessorato Istruzione e Formazione della Regione Siciliana. Ha inoltre condannato e l'Assessorato, in solido, al pagamento della medesima somma alla CP_3
, comprensiva di interessi legali dalla data della Controparte_1 domanda fino al soddisfo, oltre alle spese di giudizio.
Avverso tale decisione, l'Assessorato Istruzione e Formazione della Regione Siciliana ha proposto appello.
Si è costituito il , resistendo al gravame. Controparte_1
Separatamente, anche ha impugnato la sentenza, e i due Controparte_3
procedimenti sono stati riuniti con ordinanza del 18 novembre 2022.
Dopo la trattazione scritta e il deposito delle conclusioni, tramite note telematiche, all'udienza del 21 giugno 2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
2 Tanto premesso, in primo grado, il curatore del fallimento dello aveva CP_1 convenuto in giudizio e l Controparte_3 Controparte_5
.
[...]
L'azione era basata sui seguenti elementi: aveva promosso un'esecuzione mobiliare CP_3 contro lo e l'Assessorato, quale terzo pignorato. Tale procedimento si era CP_1 concluso con un'ordinanza del 30 giugno 2015, con cui il giudice dell'esecuzione aveva assegnato a un credito pari a € 27.822,39, suddivisi in: € 1.543,03 per spese di CP_3 esecuzione e € 26.279,36 per sorte capitale e accessori.
Successivamente, la creditrice aveva promosso un'altra esecuzione, aggredendo le risorse liquide dell'Assessorato presso ED (tesoriere), ottenendo l'assegnazione di €
30.723,12 con ordinanza del 1° febbraio 2016, comprensiva di interessi e spese.
Secondo la Curatela, tale pagamento era inefficace ai sensi dell'art. 44 L.F., in quanto estingueva un debito del fallito con denaro appartenente alla massa fallimentare, violando la par condicio creditorum.
si era costituita, contestando la carenza di interesse della Curatela e sostenendo che CP_3 il credito assegnatole con ordinanza del 2015 era già stato compensato in sede fallimentare.
Nel merito, aveva dedotto che il pagamento era avvenuto con fondi propri dell'Assessorato, non dello , e che le spese legali non potevano essere poste a suo carico. CP_1
Il Tribunale aveva respinto l'eccezione di carenza di interesse, rilevando che era stata CP_3
ammessa al passivo per € 5.347,69, al netto di quanto ricevuto da Nel merito, CP_4 accogliendo la domanda ex art. 44 L.F., il Tribunale aveva rilevato che: aveva CP_3
percepito somme spettanti alla massa fallimentare, erogate tramite l'Assessorato e il suo tesoriere, alterando il principio della par condicio creditorum. Ai sensi dell'art. 44 L.F., i pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono categoricamente inefficaci rispetto ai creditori, indipendentemente dall'anteriorità dell'ordinanza di assegnazione, la
3 quale, essendo subordinata alla clausola “salvo esazione”, non determina l'immediata estinzione del debito.
Secondo consolidata giurisprudenza (Cass., sent. 14779/2016; Cass., ord. 1227/2016), i pagamenti effettuati da un terzo debitore del fallito in esecuzione di un'ordinanza di assegnazione successiva al fallimento sono inefficaci.
Quanto alla domanda proposta contro l'Assessorato, il Tribunale aveva evidenziato che:
L'ordinanza di assegnazione del 1° febbraio 2016 era stata emessa in un procedimento esecutivo avviato dopo la dichiarazione di fallimento, in violazione dell'art. 51 L.F.
Il comportamento dell'Assessorato aveva comportato una sottrazione di risorse spettanti alla massa fallimentare.
In conclusione, il Tribunale aveva ritenuto e l'Assessorato solidalmente responsabili CP_3 per l'intera somma di € 29.204,01, accogliendo integralmente la domanda della Curatela.
Con il primo motivo di appello, l'Assessorato contesta la condanna solidale con la al CP_3 pagamento in favore della Curatela. Sostiene che l'azione ex art. 44 l.f. deve essere esercitata e produce effetti esclusivamente nei confronti del creditore del fallito, destinatario del pagamento. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva. Afferma inoltre che il terzo debitore, eseguendo il pagamento, si limita a dare esecuzione all'ordine del giudice, rendendo la – in quanto destinataria CP_3 del pagamento – l'unico soggetto legittimato passivamente. Sostiene, infine, che la sentenza della Cassazione richiamata dal Tribunale si riferisce a un caso diverso, in cui l'ordinanza di assegnazione era stata emessa dopo l'assoggettamento del debitore alla procedura di amministrazione straordinaria, a differenza del caso in esame, dove la titolarità del credito era già stata trasferita al creditore procedente in forza della prima ordinanza (rimasta ineseguita), ancorché il pagamento fosse avvenuto in esecuzione di una successiva ordinanza emessa in altra procedura esecutiva.
Il motivo è infondato.
4 È incontestabile, infatti, che la abbia ricevuto le somme richieste dalla Curatela a CP_3 titolo di restituzione in forza dell'ordinanza di assegnazione del 30.06.2015, emessa successivamente alla dichiarazione di fallimento e nell'ambito di una procedura esecutiva del tutto nuova rispetto a quella in cui era stata pronunciata la prima ordinanza di assegnazione.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che l'assegnazione, ai sensi dell'art. 2928 c.c., non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, essendo essa subordinata alla
“esazione” del credito e producendo effetti satisfattivi solo al momento della riscossione.
In base al citato articolo, il debito dell'insolvente sopravvive all'assegnazione: «il diritto dell'assegnatario verso il debitore espropriato non si estingue che con la riscossione del credito assegnato».
Pertanto, l'efficacia estintiva del debito deve essere ricondotta al pagamento eseguito successivamente alla dichiarazione di fallimento, e non all'ordinanza emessa nella procedura esecutiva poi estinta (Cass. 1227/2016).
Di conseguenza, il pagamento effettuato dal terzo assegnatario dopo il fallimento del proprio creditore è avvenuto utilizzando risorse del patrimonio di quest'ultimo, in violazione del principio di “cristallizzazione” della massa fallimentare alla data della dichiarazione di fallimento.
L'art. 44 l.f. sancisce, al primo comma, l'inefficacia nei confronti dei creditori degli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento, estendendo la stessa sanzione, al secondo comma, ai pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.
Il pagamento eseguito dal terzo assegnatario (Assessorato) dopo il fallimento del creditore produce un duplice effetto estintivo: da un lato, estingue il debito del fallito verso il creditore procedente;
dall'altro, quello del debitor debitoris verso il fallito.
La condanna solidale dell'Assessorato è quindi corretta.
5 Il pagamento da parte dell'Assessorato avrebbe dovuto essere effettuato esclusivamente nelle mani del Curatore.
Come confermato da precedenti giurisprudenziali (Cass. 5994/2011), dopo la dichiarazione di fallimento, il debitore perde la facoltà di disporre del proprio patrimonio, e ogni pagamento deve avvenire nei confronti della Curatela, pena la sua ripetizione.
L'appello incidentale della è infondato. CP_3
Questa lamenta che il giudice di primo grado abbia respinto l'eccezione di carenza di interesse, sostenendo che la Curatela avrebbe operato un'irrituale compensazione con il credito insinuato al passivo, determinando una riduzione della massa attiva.
Tuttavia, l'azione ex art. 44 l.f. mira a garantire la par condicio creditorum, assicurando che la soddisfazione dei creditori avvenga in moneta fallimentare.
Cont Quanto ai rapporti tra l'Assessorato e lo , l'ordinanza del 30.06.2015, emessa a seguito della dichiarazione negativa dell'Assessorato, ha accertato l'obbligo di quest'ultimo di erogare i finanziamenti per l'attività formativa in favore dello Eventuali CP_1 contestazioni sui vizi della procedura avrebbero dovuto essere sollevate mediante opposizione ex art. 617 c.p.c.
L'appello della relativo all'entità della somma è anch'esso privo di fondamento. CP_3
L'ammontare del credito posto in esecuzione (€ 27.822,39) corrisponde all'importo per il quale l'Assessorato ha effettuato il pagamento, e la condanna alla restituzione deve essere emessa per la medesima somma.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Queste sono poste a carico degli appellanti per le fasi introduttive e di trattazione, e a carico di entrambi, in solido, per la fase decisionale (art. 4 comma 2 D.M. 147/22).
6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto dall Parte_2
e quello proposto da avverso la sentenza del Tribunale
[...] Controparte_3 di Palermo n. 53/2022, pubblicata in data 7 gennaio 2022.
2. Condanna i predetti appellanti a rifondere alla Curatela le spese del grado, che liquida: in € 1.028,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, a carico di ciascuno di essi;
in € 1.147,20, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, a carico di entrambi, in solido.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di ciascuno degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di
Palermo il 31.10.2024
Il Consigliere rel. Il Presidente
Alida Marinuzzi Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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