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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 06/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1287/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato, promosso da:
con l'avv. MARTUCCI SCHISA ALFREDO Parte_1 Parte_2
- PARTE RICORRENTE-
contro
:
Parte_3
con l'avv. POZZOLI FRANCO
[...]
-PARTE CONVENUTA-
Il Giudice dott.ssa Arianna Carimati, letti gli atti e i documenti di causa, rilevato che all'udienza del 5.11.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, era fissata udienza per la discussione, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
Dato atto che le parti hanno ritualmente depositato le note di trattazione scritta in data 30-
31.1.2025,
P.Q.M.
Pronuncia la sentenza seguente.
Varese, 06/03/2025
pagina 1 di 9 N. 1287/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna
Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. , nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. MARTUCCI SCHISA ALFREDO, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti,
RICORRENTI
Contro
:
Parte_3
(P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott.
[...] P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. POZZOLI FRANCO, elettivamente Parte_4
domiciliato presso la sede della Camera di Commercio in Piazza Monte Grappa n. 5, Pt_3
come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: protezione dei dati personali;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte attrice: (note scritte depositate telematicamente in data 30.1.2025)
“a) accertare e dichiarare che i ricorrenti vantano un diritto all'oblio dei loro dati personali trattati all'interno della posizione -iscritta nel Registro delle Imprese gestito dalla
pagina 2 di 9 di riferita alla società Parte_3 Pt_3 [...]
, C.F. e numero iscrizione al registro delle Imprese Controparte_1 P.IVA_2
(società fallita e poi estinta); il tutto per le ragioni meglio esposte nelle ragioni in fatto e nelle considerazioni in diritto;
b) per l'effetto condannare la Camera resistente alla cancellazione (oscuramento) di ogni richiamo ai nominativi degli esponenti all'interno dell'anzidetta posizione, in modo che dalla relativa visura (ed in generale dal Registro delle Imprese) non siano più leggibili i nominativi medesimi (in connessione alla società fallita ed estinta); e comunque alla rimozione di ogni collegamento tra i nominativi e l'anzidetta società;
c) condannare parte resistente ex art. 614 bis cpc al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'adempimento dell'obbligo di cancellazione delle appostazioni pregiudizievoli a far data dal relativo ordine del Giudice contenuto nella statuizione conclusiva del presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi e attribuzione al sottoscritto difensore per anticipo fattone”.
Per parte convenuta: (note scritte depositate telematicamente in data 31.1.2025)
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, accogliere le seguenti
ISTANZE e CONCLUSIONI nel merito:
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto alla cancellazione (cd. diritto all'oblio) dei dati personali dei ricorrenti e come risultanti nella Parte_1 Parte_2
visura storica prodotta nel ricorso introduttivo ed estratta dall'archivio ufficiale del Registro delle Imprese gestito dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di in Pt_3
riferimento alla società - C.F. e numero Controparte_1
di iscrizione al Registro delle Imprese: ; P.IVA_3
- rigettare conseguentemente le domande svolte dai ricorrenti nei confronti della
di per i motivi esposti nella comparsa di costituzione nel Parte_3 Pt_3
presente giudizio;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso formulate, respingere la richiesta formulata dai ricorrenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 614 bis
c.p.c. per le motivazioni esposte nella medesima comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
pagina 3 di 9
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato in data 6.6.2024 e hanno adito il Tribunale Parte_1 Parte_2
chiedendo di accertare e dichiarare il diritto all'oblio dei loro dati personali trattati all'interno del Registro delle imprese in riferimento alla società Controparte_1 CP_1
stante il fallimento e la conseguente estinzione della stessa, per l'effetto di
[...]
condannare la resistente alla cancellazione di ogni richiamo ai nominativi dei ricorrenti all'interno del Registro delle imprese e comunque alla rimozione di ogni collegamento tra i nominativi e la società, nonché di condannare la resistente ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'adempimento dell'obbligo di cancellazione.
Hanno dedotto di aver notificato, in data 22.2.2024, alla Camera di Commercio di Pt_3
“atto stragiudiziale di diffida e messa in mora ai fini della rettifica/cancellazione di dati personali trattati con grave pregiudizio per gli interessati”, lamentando di figurare nella banca dati costituita dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Pt_3
quali soci della società , cancellata in Controparte_1 CP_2 Parte_2
data 16.7.2018 per chiusura derivante da fallimento. Tale pubblicazione era stata contestata dagli odierni ricorrenti anche a CRIF S.p.a., la quale, con nota 8.9.2023, aveva risposto che la notizia relativa al fallimento era ostensibile, oltre che dal Registro delle imprese, altresì dal sistema di informazioni dei Tribunali, in cui veniva resa dettagliatamente mediante l'indicazione della relativa sentenza di fallimento n. 0/70 del 15.1.2019 registrata presso il
Tribunale di Busto Arsizio (VA). I ricorrenti lamentavano che i dati personali iscritti nei pubblici registri venivano ripresi in altre banche dati gestite da enti specializzati condizionando il giudizio circa l'affidabilità dei soggetti aspiranti ai prestiti offerti dal circuito creditizio. Pertanto, con l'atto di diffida suddetto, richiamando l'art. 17 del
Regolamento UE 2016/679, i ricorrenti chiedevano che la di Parte_3 Pt_3
così come il Tribunale di Busto Arsizio, provvedessero alla cancellazione di tutti i dati relativi al fallimento della società. La Camera di Commercio di Varese, con PEC datata 11.3.2024, rigettava la richiesta avanzata dai ricorrenti riscontrando che la pubblicazione nel Registro delle imprese dei dati concernenti il fallimento è prevista nella normativa di settore e che pagina 4 di 9 riguardo ai dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura il diritto all'oblio deve essere bilanciato con gli interessi collettivi.
Integrato il contraddittorio, si è costituita la Parte_3
, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo di accertare e
[...] dichiarare l'inesistenza del diritto all'oblio dei dati personali dei ricorrenti come risultanti nella visura storica estratta dall'archivio ufficiale del Registro delle imprese in riferimento alla società , di rigettare le domande Controparte_1
formulate da controparte e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, di respingere la richiesta formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c.
Considerato in diritto
Secondo la disciplina normativa prevista dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
(CCII), introdotto con il D.lgs. n. 14/2019, il fallimento (oggi denominato liquidazione giudiziale) delle società di persone (come la società in nome collettivo, oggetto del caso di specie) comporta il fallimento dei soci amministratori i quali, essendo illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali, rispondono dei debiti della società, non solo con la quota di partecipazione, ma anche con il loro patrimonio personale.
Trattandosi di soggetti che presumibilmente continuano ad operare nel mercato creditizio, sussiste un interesse collettivo alla conoscenza delle notizie relative al fallimento, che continua a permanere anche in seguito alla cancellazione della società, conoscenza che è garantita tramite pubblicazione di tali dati all'interno del Registro delle imprese secondo le modalità previste per legge.
Il Registro delle imprese (art. 2188 c.c.) è un registro pubblico tenuto presso le Camere di
Commercio, istituito per le iscrizioni previste dalla legge in virtù dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 7 dicembre 1995, n.
581). La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati “in modo da assicurare completezza e ed organicità, pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un unico sistema informativo nazionale, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale” (art. 8, n. 6, della L. n. 580/1993). Il Registro delle imprese rappresenta, quindi, la fonte primaria di certificazione dei dati costitutivi delle imprese italiane tenute all'iscrizione, che assicura una forma di pubblicità legale, di natura dichiarativa e costitutiva, volta a tutelare l'affidamento dei terzi e a garantire la sicurezza del mercato: l'adempimento pagina 5 di 9 pubblicitario risponde a un principio di tutela del sistema economico e di tutela dell'ordine pubblico.
Ai sensi del D.P.R. del 7 dicembre 1995, n. 581, normativa di attuazione dell'art. 8 della L.
n. 580/1993, l'ufficio del Registro delle imprese esercita i compiti demandati dalla legge e, in particolare, provvede alla “predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, nonché alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese” (art. 2, c. 1).
L'ufficio del Registro delle imprese, inoltre, è preposto alla tutela dell'archivio degli atti e dei documenti. Il protocollo, il Registro delle imprese e l'archivio degli atti e documenti sono pubblici (art. 23) e chiunque può prenderne visione anche come notizia storica relativa alle variazioni intervenute durante la vita delle imprese attraverso visure o certificati con valore legale.
La questione relativa al diritto all'oblio e quindi alla cancellazione dei dati inerenti al fallimento della società dal Registro delle imprese è stata risolta dalla normativa di settore nel senso di escludere la sussistenza di tale diritto.
Infatti, il trattamento dei dati personali nelle visure pubbliche del Registro delle imprese da parte delle Camere di commercio è interamente vincolato alle previsioni normative secondo le quali rappresenta un compito di pubblico interesse di cui le stesse sono investite a livello nazionale quali soggetti deputati dalla tenuta del predetto registro e il necessario adempimento di tale normativa non lascia alcun margine per operare diversamente.
Si osserva che il Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR, “General data protection regulation”), in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi, all'art. 6, lett. c) ed e), riconosce la liceità del trattamento se è necessario “per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”. Inoltre, l'art. 17,
c. 1, lett. a) del medesimo regolamento riconosce al titolare del trattamento il diritto alla cancellazione dei dati personali se questi “non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati”; tuttavia, il c. 3, lett. b), della medesima disposizione esclude la cancellazione dei dati personali nel caso in cui il trattamento sia necessario “per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per
pagina 6 di 9 l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”. Pertanto, il diritto all'oblio è escluso qualora sussistano ragioni di interesse pubblico che rendano necessario il trattamento dei dati.
Il citato art. 17, c. 3, del GDPR consente altresì di risolvere la questione del bilanciamento tra il diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) del dato personale - diretto a tutelare l'interesse dell'imprenditore alla riservatezza di dati potenzialmente lesivi della propria immagine, quali quelli inerenti al fallimento – e l'interesse pubblico alla sua ostensione sul
Registro delle imprese, posto a garanzia della certezza e della trasparenza dell'informazione societaria, considerando il primo recessivo rispetto alle finalità di natura pubblicistica.
In linea con la normativa di settore, anche l'orientamento costante della giurisprudenza è pacifico nel ritenere lecito il trattamento senza limiti di tempo dei dati dei soggetti dichiarati falliti da parte delle Camere di commercio, in quanto tale trattamento è effettuato in adempimento a un obbligo legale di interesse pubblico, prevalente rispetto all'interesse privato alla privacy.
Secondo la Corte di cassazione, infatti, “Alla stregua del quadro normativo vigente e dei compiti istituzionalmente perseguiti dalle Camere di commercio con la tenuta del Registro delle imprese, è legittima rispondendo ad un obbligo legale, l'iscrizione e la conservazione nel Registro stesso delle informazioni relative alle cariche di amministratore e di liquidatore ricoperte in una società, anche se in seguito questa sia stata dapprima dichiarata fallita e poi cancellata dal Registro, prevalendo le esigenze della pubblicità commerciale sull'interesse del privato ad impedirla, in funzione delle ragioni di certezza nelle relazioni commerciali che il detto registro soddisfa”, precisando, ancora, che “In tema di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 8 della CEDU nonché degli artt. 7 e 8 della cd. "Carta di Nizza”, l'interessato non ha diritto ad ottenere la cancellazione dei dati iscritti in un pubblico registro ed è legittima la loro conservazione quando essa sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine
e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui” (Cass. n. 19761/2017). Si tratta di una decisione della
Suprema Corte che fa seguito ad un pregresso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE dell'anno 2015 (Cass. n. 15096/2015) ed alla conseguente pronuncia di tale Corte (Corte di
Giustizia UE, Sez. II, 09 marzo 2017, causa C-398/15), secondo la quale gli Stati membri pagina 7 di 9 “non sono tenuti a garantire alle persone fisiche (..) il diritto di ottenere, in ogni caso, decorso un certo periodo di tempo dallo scioglimento della società di cui trattasi, la cancellazione dei dati personali che le riguardano, iscritti nel registro ai sensi della disposizione da ultimo citata, o il congelamento degli stessi nei confronti del pubblico”.
Rientra pertanto nella piena discrezionalità dei legislatori nazionali la decisione di introdurre o meno una norma di eccezione alla regola della perpetuità delle iscrizioni pubblicitarie riguardanti le imprese di cui alla Direttiva 2009/101/CE del 16 settembre 2009, eccezione che non risulta esistente nell'ambito del sistema normativo italiano.
Alla luce di quanto pocanzi esposto, la domanda dei ricorrenti non è fondata e deve essere respinta.
In linea con le previsioni normative e giurisprudenziali, l'attuale visura storica della società di indica, oltre alle iscrizioni e ai depositi Controparte_1 Controparte_1
degli atti denunciati nel corso degli anni, la circostanza della chiusura del fallimento della società come causale del provvedimento di cancellazione della stessa in data 16 luglio 2018, facendo menzione del nominativo dei soci illimitatamente responsabili ed evitando l'apposizione del dato della liquidazione giudiziale sotto i suddetti nominativi. Pertanto, permanendo l'interesse pubblico all'ostensione del dato inerente al fallimento della società in nome collettivo anche in seguito all'estinzione della società, in quanto i soci illimitatamente responsabili e, per l'effetto, falliti potrebbero continuare ad operare nel mercato, deve essere escluso il diritto all'oblio di tali informazioni dal Registro delle imprese.
Per tali ragioni, ritiene il Collegio di rigettare la richiesta formulata dai ricorrenti nei confronti della Camera di commercio di Pt_3
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e s.m.i., tenuto conto della natura e del valore indeterminato della controversia, secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi per le fasi di trattazione e decisionale del giudizio, considerata la natura documentale della causa, il cui thema decidendum si è limitato a profili di stretto diritto, e l'attività difensionale concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
pagina 8 di 9 1. Rigetta la domanda di nei confronti di CP_2 Parte_2 [...]
; Parte_3
2. Condanna e a rifondere in favore di CP_2 Parte_2 [...]
le Parte_3 spese di lite, che si liquidano in euro € 5.260,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, oltre a C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Varese, 6.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato, promosso da:
con l'avv. MARTUCCI SCHISA ALFREDO Parte_1 Parte_2
- PARTE RICORRENTE-
contro
:
Parte_3
con l'avv. POZZOLI FRANCO
[...]
-PARTE CONVENUTA-
Il Giudice dott.ssa Arianna Carimati, letti gli atti e i documenti di causa, rilevato che all'udienza del 5.11.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, era fissata udienza per la discussione, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
Dato atto che le parti hanno ritualmente depositato le note di trattazione scritta in data 30-
31.1.2025,
P.Q.M.
Pronuncia la sentenza seguente.
Varese, 06/03/2025
pagina 1 di 9 N. 1287/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna
Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. , nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. MARTUCCI SCHISA ALFREDO, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti,
RICORRENTI
Contro
:
Parte_3
(P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott.
[...] P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. POZZOLI FRANCO, elettivamente Parte_4
domiciliato presso la sede della Camera di Commercio in Piazza Monte Grappa n. 5, Pt_3
come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: protezione dei dati personali;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte attrice: (note scritte depositate telematicamente in data 30.1.2025)
“a) accertare e dichiarare che i ricorrenti vantano un diritto all'oblio dei loro dati personali trattati all'interno della posizione -iscritta nel Registro delle Imprese gestito dalla
pagina 2 di 9 di riferita alla società Parte_3 Pt_3 [...]
, C.F. e numero iscrizione al registro delle Imprese Controparte_1 P.IVA_2
(società fallita e poi estinta); il tutto per le ragioni meglio esposte nelle ragioni in fatto e nelle considerazioni in diritto;
b) per l'effetto condannare la Camera resistente alla cancellazione (oscuramento) di ogni richiamo ai nominativi degli esponenti all'interno dell'anzidetta posizione, in modo che dalla relativa visura (ed in generale dal Registro delle Imprese) non siano più leggibili i nominativi medesimi (in connessione alla società fallita ed estinta); e comunque alla rimozione di ogni collegamento tra i nominativi e l'anzidetta società;
c) condannare parte resistente ex art. 614 bis cpc al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'adempimento dell'obbligo di cancellazione delle appostazioni pregiudizievoli a far data dal relativo ordine del Giudice contenuto nella statuizione conclusiva del presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi e attribuzione al sottoscritto difensore per anticipo fattone”.
Per parte convenuta: (note scritte depositate telematicamente in data 31.1.2025)
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, accogliere le seguenti
ISTANZE e CONCLUSIONI nel merito:
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto alla cancellazione (cd. diritto all'oblio) dei dati personali dei ricorrenti e come risultanti nella Parte_1 Parte_2
visura storica prodotta nel ricorso introduttivo ed estratta dall'archivio ufficiale del Registro delle Imprese gestito dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di in Pt_3
riferimento alla società - C.F. e numero Controparte_1
di iscrizione al Registro delle Imprese: ; P.IVA_3
- rigettare conseguentemente le domande svolte dai ricorrenti nei confronti della
di per i motivi esposti nella comparsa di costituzione nel Parte_3 Pt_3
presente giudizio;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso formulate, respingere la richiesta formulata dai ricorrenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 614 bis
c.p.c. per le motivazioni esposte nella medesima comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
pagina 3 di 9
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato in data 6.6.2024 e hanno adito il Tribunale Parte_1 Parte_2
chiedendo di accertare e dichiarare il diritto all'oblio dei loro dati personali trattati all'interno del Registro delle imprese in riferimento alla società Controparte_1 CP_1
stante il fallimento e la conseguente estinzione della stessa, per l'effetto di
[...]
condannare la resistente alla cancellazione di ogni richiamo ai nominativi dei ricorrenti all'interno del Registro delle imprese e comunque alla rimozione di ogni collegamento tra i nominativi e la società, nonché di condannare la resistente ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'adempimento dell'obbligo di cancellazione.
Hanno dedotto di aver notificato, in data 22.2.2024, alla Camera di Commercio di Pt_3
“atto stragiudiziale di diffida e messa in mora ai fini della rettifica/cancellazione di dati personali trattati con grave pregiudizio per gli interessati”, lamentando di figurare nella banca dati costituita dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Pt_3
quali soci della società , cancellata in Controparte_1 CP_2 Parte_2
data 16.7.2018 per chiusura derivante da fallimento. Tale pubblicazione era stata contestata dagli odierni ricorrenti anche a CRIF S.p.a., la quale, con nota 8.9.2023, aveva risposto che la notizia relativa al fallimento era ostensibile, oltre che dal Registro delle imprese, altresì dal sistema di informazioni dei Tribunali, in cui veniva resa dettagliatamente mediante l'indicazione della relativa sentenza di fallimento n. 0/70 del 15.1.2019 registrata presso il
Tribunale di Busto Arsizio (VA). I ricorrenti lamentavano che i dati personali iscritti nei pubblici registri venivano ripresi in altre banche dati gestite da enti specializzati condizionando il giudizio circa l'affidabilità dei soggetti aspiranti ai prestiti offerti dal circuito creditizio. Pertanto, con l'atto di diffida suddetto, richiamando l'art. 17 del
Regolamento UE 2016/679, i ricorrenti chiedevano che la di Parte_3 Pt_3
così come il Tribunale di Busto Arsizio, provvedessero alla cancellazione di tutti i dati relativi al fallimento della società. La Camera di Commercio di Varese, con PEC datata 11.3.2024, rigettava la richiesta avanzata dai ricorrenti riscontrando che la pubblicazione nel Registro delle imprese dei dati concernenti il fallimento è prevista nella normativa di settore e che pagina 4 di 9 riguardo ai dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura il diritto all'oblio deve essere bilanciato con gli interessi collettivi.
Integrato il contraddittorio, si è costituita la Parte_3
, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo di accertare e
[...] dichiarare l'inesistenza del diritto all'oblio dei dati personali dei ricorrenti come risultanti nella visura storica estratta dall'archivio ufficiale del Registro delle imprese in riferimento alla società , di rigettare le domande Controparte_1
formulate da controparte e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, di respingere la richiesta formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c.
Considerato in diritto
Secondo la disciplina normativa prevista dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
(CCII), introdotto con il D.lgs. n. 14/2019, il fallimento (oggi denominato liquidazione giudiziale) delle società di persone (come la società in nome collettivo, oggetto del caso di specie) comporta il fallimento dei soci amministratori i quali, essendo illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali, rispondono dei debiti della società, non solo con la quota di partecipazione, ma anche con il loro patrimonio personale.
Trattandosi di soggetti che presumibilmente continuano ad operare nel mercato creditizio, sussiste un interesse collettivo alla conoscenza delle notizie relative al fallimento, che continua a permanere anche in seguito alla cancellazione della società, conoscenza che è garantita tramite pubblicazione di tali dati all'interno del Registro delle imprese secondo le modalità previste per legge.
Il Registro delle imprese (art. 2188 c.c.) è un registro pubblico tenuto presso le Camere di
Commercio, istituito per le iscrizioni previste dalla legge in virtù dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 7 dicembre 1995, n.
581). La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati “in modo da assicurare completezza e ed organicità, pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un unico sistema informativo nazionale, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale” (art. 8, n. 6, della L. n. 580/1993). Il Registro delle imprese rappresenta, quindi, la fonte primaria di certificazione dei dati costitutivi delle imprese italiane tenute all'iscrizione, che assicura una forma di pubblicità legale, di natura dichiarativa e costitutiva, volta a tutelare l'affidamento dei terzi e a garantire la sicurezza del mercato: l'adempimento pagina 5 di 9 pubblicitario risponde a un principio di tutela del sistema economico e di tutela dell'ordine pubblico.
Ai sensi del D.P.R. del 7 dicembre 1995, n. 581, normativa di attuazione dell'art. 8 della L.
n. 580/1993, l'ufficio del Registro delle imprese esercita i compiti demandati dalla legge e, in particolare, provvede alla “predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro delle imprese, nonché alla conservazione ed esibizione dei documenti e atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese” (art. 2, c. 1).
L'ufficio del Registro delle imprese, inoltre, è preposto alla tutela dell'archivio degli atti e dei documenti. Il protocollo, il Registro delle imprese e l'archivio degli atti e documenti sono pubblici (art. 23) e chiunque può prenderne visione anche come notizia storica relativa alle variazioni intervenute durante la vita delle imprese attraverso visure o certificati con valore legale.
La questione relativa al diritto all'oblio e quindi alla cancellazione dei dati inerenti al fallimento della società dal Registro delle imprese è stata risolta dalla normativa di settore nel senso di escludere la sussistenza di tale diritto.
Infatti, il trattamento dei dati personali nelle visure pubbliche del Registro delle imprese da parte delle Camere di commercio è interamente vincolato alle previsioni normative secondo le quali rappresenta un compito di pubblico interesse di cui le stesse sono investite a livello nazionale quali soggetti deputati dalla tenuta del predetto registro e il necessario adempimento di tale normativa non lascia alcun margine per operare diversamente.
Si osserva che il Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR, “General data protection regulation”), in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi, all'art. 6, lett. c) ed e), riconosce la liceità del trattamento se è necessario “per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”. Inoltre, l'art. 17,
c. 1, lett. a) del medesimo regolamento riconosce al titolare del trattamento il diritto alla cancellazione dei dati personali se questi “non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati”; tuttavia, il c. 3, lett. b), della medesima disposizione esclude la cancellazione dei dati personali nel caso in cui il trattamento sia necessario “per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per
pagina 6 di 9 l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”. Pertanto, il diritto all'oblio è escluso qualora sussistano ragioni di interesse pubblico che rendano necessario il trattamento dei dati.
Il citato art. 17, c. 3, del GDPR consente altresì di risolvere la questione del bilanciamento tra il diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) del dato personale - diretto a tutelare l'interesse dell'imprenditore alla riservatezza di dati potenzialmente lesivi della propria immagine, quali quelli inerenti al fallimento – e l'interesse pubblico alla sua ostensione sul
Registro delle imprese, posto a garanzia della certezza e della trasparenza dell'informazione societaria, considerando il primo recessivo rispetto alle finalità di natura pubblicistica.
In linea con la normativa di settore, anche l'orientamento costante della giurisprudenza è pacifico nel ritenere lecito il trattamento senza limiti di tempo dei dati dei soggetti dichiarati falliti da parte delle Camere di commercio, in quanto tale trattamento è effettuato in adempimento a un obbligo legale di interesse pubblico, prevalente rispetto all'interesse privato alla privacy.
Secondo la Corte di cassazione, infatti, “Alla stregua del quadro normativo vigente e dei compiti istituzionalmente perseguiti dalle Camere di commercio con la tenuta del Registro delle imprese, è legittima rispondendo ad un obbligo legale, l'iscrizione e la conservazione nel Registro stesso delle informazioni relative alle cariche di amministratore e di liquidatore ricoperte in una società, anche se in seguito questa sia stata dapprima dichiarata fallita e poi cancellata dal Registro, prevalendo le esigenze della pubblicità commerciale sull'interesse del privato ad impedirla, in funzione delle ragioni di certezza nelle relazioni commerciali che il detto registro soddisfa”, precisando, ancora, che “In tema di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 8 della CEDU nonché degli artt. 7 e 8 della cd. "Carta di Nizza”, l'interessato non ha diritto ad ottenere la cancellazione dei dati iscritti in un pubblico registro ed è legittima la loro conservazione quando essa sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine
e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui” (Cass. n. 19761/2017). Si tratta di una decisione della
Suprema Corte che fa seguito ad un pregresso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE dell'anno 2015 (Cass. n. 15096/2015) ed alla conseguente pronuncia di tale Corte (Corte di
Giustizia UE, Sez. II, 09 marzo 2017, causa C-398/15), secondo la quale gli Stati membri pagina 7 di 9 “non sono tenuti a garantire alle persone fisiche (..) il diritto di ottenere, in ogni caso, decorso un certo periodo di tempo dallo scioglimento della società di cui trattasi, la cancellazione dei dati personali che le riguardano, iscritti nel registro ai sensi della disposizione da ultimo citata, o il congelamento degli stessi nei confronti del pubblico”.
Rientra pertanto nella piena discrezionalità dei legislatori nazionali la decisione di introdurre o meno una norma di eccezione alla regola della perpetuità delle iscrizioni pubblicitarie riguardanti le imprese di cui alla Direttiva 2009/101/CE del 16 settembre 2009, eccezione che non risulta esistente nell'ambito del sistema normativo italiano.
Alla luce di quanto pocanzi esposto, la domanda dei ricorrenti non è fondata e deve essere respinta.
In linea con le previsioni normative e giurisprudenziali, l'attuale visura storica della società di indica, oltre alle iscrizioni e ai depositi Controparte_1 Controparte_1
degli atti denunciati nel corso degli anni, la circostanza della chiusura del fallimento della società come causale del provvedimento di cancellazione della stessa in data 16 luglio 2018, facendo menzione del nominativo dei soci illimitatamente responsabili ed evitando l'apposizione del dato della liquidazione giudiziale sotto i suddetti nominativi. Pertanto, permanendo l'interesse pubblico all'ostensione del dato inerente al fallimento della società in nome collettivo anche in seguito all'estinzione della società, in quanto i soci illimitatamente responsabili e, per l'effetto, falliti potrebbero continuare ad operare nel mercato, deve essere escluso il diritto all'oblio di tali informazioni dal Registro delle imprese.
Per tali ragioni, ritiene il Collegio di rigettare la richiesta formulata dai ricorrenti nei confronti della Camera di commercio di Pt_3
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e s.m.i., tenuto conto della natura e del valore indeterminato della controversia, secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi per le fasi di trattazione e decisionale del giudizio, considerata la natura documentale della causa, il cui thema decidendum si è limitato a profili di stretto diritto, e l'attività difensionale concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
pagina 8 di 9 1. Rigetta la domanda di nei confronti di CP_2 Parte_2 [...]
; Parte_3
2. Condanna e a rifondere in favore di CP_2 Parte_2 [...]
le Parte_3 spese di lite, che si liquidano in euro € 5.260,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, oltre a C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Varese, 6.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati
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