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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/03/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.02.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4141/2024 R.G.L. vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , Parte_10 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , , , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 [...]
, , , , CP_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16 Controparte_17
, , , , , CP_18 CP_19 Controparte_20 Controparte_21 Controparte_22 [...]
, , , , CP_23 Controparte_24 CP_25 Controparte_26 CP_27
,
[...] Controparte_28 CP_29 CP_30 CP_31
, ,
[...] Controparte_32 Controparte_33 CP_34 CP_35
, , , , ,
[...] Controparte_36 Controparte_37 Controparte_38 Controparte_39
, , CP_40 Controparte_41 Controparte_42 Controparte_43 CP_44
, , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso de Grandis
[...] Controparte_45
RICORRENTI
E
e Controparte_46 Controparte_47
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e
[...]
difesi dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge 13.7.2015 n. 107)
pagina 1 di 23 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.04.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati - premesso di aver prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche e precisamente:
- per gli aa. ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_1
2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_3
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_4
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_5
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_6
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_7
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_8
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_9
2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_10
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, CP_1
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023; Controparte_3
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_4
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, CP_5 CP_5
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
pagina 2 di 23 - per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_6
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- per gli aa. ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Controparte_7
- per gli aa. ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Controparte_8
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_9
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_10
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_11
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, CP_12
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, CP_13
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_14
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, CP_15
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_16
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Controparte_17
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, CP_18
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, CP_19
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_20
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Controparte_48
2023/2024;
- per gli aa. ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Controparte_22
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_23
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
pagina 3 di 23 - per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_24
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, CP_25
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e Controparte_26
2019/2020;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Controparte_27
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Controparte_28
2019/2020 e 2020/2021;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, CP_29
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, CP_30
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_49
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_32
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Controparte_33
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, CP_34
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_35
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_50
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_37
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_38
2020/2021 e 2021/2022;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; Controparte_39
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, CP_40
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
pagina 4 di 23 - per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_41
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_42
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_43
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_44
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_51
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015 – hanno adito l'intestato
Tribunale del lavoro, deducendo di aver svolto mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo e denunciando, in estrema sintesi, la violazione del principio di non discriminazione, quale sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, le predette parti chiedevano, pertanto, che l'adito
Tribunale - previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con i principi di rango sovranazionale - accertasse il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, con conseguente condanna del all'assegnazione della suddetta Carta. CP_46
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito: “la prescrizione di ogni diritto maturato, con riguardo CP_52 alla erogazione di eventuali somme arretrate, anteriormente al quinquennio dall'atto interruttivo della prescrizione e precisamente in relazione agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019. Si precisa che per la scrivente il momento da cui decorre il termine di prescrizione quinquennale non è il termine finale previsto per l'utilizzo del bonus ma il momento iniziale in cui lo stesso viene attribuito - cioè all'inizio di ciascun anno scolastico – momento in cui sorge il diritto all'attribuzione del bonus” ed ancora “In forza dei predetti criteri e degli effetti della prescrizione, si rappresenta che nel caso di specie non può esservi il riconoscimento dei benefici della carta docente per tutte le annualità prescritte e per quelle dove non vi è continuità e completezza dell'incarico. In particolare si rileva che : - , diversamente da quanto dedotto e chiesto nel Parte_7 ricorso, presta servizio come docente non di ruolo con supplenze brevi e saltuarie dall'a.s. 2017/2018, come risulta dallo stato matricolare che si allega;
- , diversamente da quanto Controparte_4
pagina 5 di 23 dedotto e chiesto nel ricorso, presta servizio come docente non di ruolo con supplenze brevi e saltuarie dall'a.s. 2019/2020, come risulta dallo stato matricolare che si allega;
- CP_9
e , diversamente da quanto dedotto e chiesto nel ricorso, prestano servizio
[...] CP_12 come docenti non di ruolo dall'a.s. 2018/2019, come risulta dallo stato matricolare che si allegano;
-
, diversamente da quanto dedotto e chiesto nel ricorso, presta servizio come docente non CP_19 di ruolo con supplenze brevi e saltuarie dall'a.s. 2017/2028, come risulta dallo stato matricolare che si allega;
- , diversamente da quanto dedotto e chiesto nel ricorso, presta servizio CP_30
come docente non di ruolo con supplenze brevi e saltuarie dal 2017 nessuna supplenza nel 2018 come risulta dallo stato matricolare che si allega;
- , diversamente da quanto dedotto e Controparte_41
chiesto nel ricorso, presta servizio come docente non di ruolo con supplenze brevi e saltuarie come risulta dallo stato matricolare che si allega;
- , diversamente da quanto dedotto e Controparte_43 chiesto nel ricorso, presta servizio come docente non di ruolo con supplenze brevi e saltuarie dall'a.s.
2020/2021 come risulta dallo stato matricolare che si allega;
” ed ha rassegnato le seguenti conclusioni “voglia Ill.mo Giudice adito, così giudicare: - respingere le domande delle parti ricorrenti laddove prescritte e non fondate;
- compensare le spese di giudizio”.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 7.12.2024, parte ricorrente ha così dedotto “Con riferimento all'eccezioni poste nei confronti di alcuni ricorrenti si puntualizza che: l'ins. Parte_7
a.s. 2020/21 dal 1.09.20 al 31.08.21, come rinvenibile a pg.9 dei contratti depositati;
a.s.
[...]
2021/22, dall'1.09.21 al 31.08.22, come rinvenibile a pg. 7 dei contratti depositati;
a.s. 2022/23, dall'1.09.22 al 31.08.23, come rinvenibile a pg. 11 dei contratti depositati;
a.s. 2023/24, dall'1.09.23 al 31.08.24, come rinvenibile a pg. 22 dei contratti depositati;
a.s. 2024/25, dall'1.09.24 al 31.08.25, come rinvenibile a pg. 19/23 dei contratti depositati;
l'ins. : a.s. 2019/20 ha Controparte_4 insegnato fino al 6.03.20, con supplenze;
a.s. 2020/21 dall'1.09.20 al 31.08.21, come rinvenibile a pg.36 dei contratti depositati;
a.s. 2021/22, dall'1.09.21 al 31.08.22, come rinvenibile a pg. 54 dei contratti depositati;
a.s. 2022/23, dall'1.09.22 al 31.08.23, come rinvenibile a pg. 52 dei contratti depositati;
a.s. 2023/24, dall'1.09.23 al 31.08.24, come rinvenibile a pg. 56 dei contratti depositati;
a.s. 2024/25, dall'1.09.24 al 31.08.25, come rinvenibile a pg. 60 dei contratti depositati;
l'ins.
: a.s. 2020/21 dall'29.09.20 al 24.06.21, come rinvenibile in sintesi di pg.39/40 Controparte_9 dei contratti depositati;
a.s. 2021/22, dall'1.09.21 al 31.08.22, come rinvenibile a pg. 40 dei contratti depositati;
a.s. 2022/23, dall'1.09.22 al 31.08.23, come rinvenibile a pg. 64 dei contratti depositati;
a.s. 2023/24, dall'1.09.23 al 31.08.24, come rinvenibile a pg. 64/72 dei contratti depositati;
a.s.
2024/25, dall'1.09.24 al 31.08.25, come rinvenibile a pg. 77 dei contratti depositati;
l' Parte_11
: a.s. 2020/21 dall'1.09.20 al 24.06.21, come rinvenibile nello stato matricolare depositato;
[...]
pagina 6 di 23 a.s. 2021/22, dall'1.09.21 al 31.08.22, come rinvenibile nello stato matricolare depositato;
a.s.
2022/23, dall'1.09.22 al 31.08.23, come rinvenibile nello stato matricolare depositato;
a.s. 2023/24, dall'1.09.23 al 31.08.24, come rinvenibile nello stato matricolare depositato;
a.s. 2024/25, dall'1.09.24 al 31.08.25, come rinvenibile nello stato matricolare depositato;
l'ins. : a.s. CP_19
2020/21 dal 24.09.20 al 31.08.21, come rinvenibile a pg.1, dei contratti depositati;
a.s. 2021/22, dall'1.09.21 al 31.08.22, come rinvenibile a pg. 5 dei contratti depositati;
a.s. 2022/23, dall'1.09.22 al
31.08.23, come rinvenibile a pg. 9 dei contratti depositati;
a.s. 2023/24, dall'1.09.23 al 31.08.24, come rinvenibile a pg. 13 dei contratti depositati;
a.s. 2024/25, dall'1.09.24 al 31.08.25, come rinvenibile a pg. 17 dei contratti depositati;
l'ins. : a.s. 2019/20 dall'1.09.19 al 31.08.20, come CP_30
rinvenibile a pg.17 dei contratti depositati;
a.s. 2020/21 dal 1.09.20 al 31.08.21, come rinvenibile a pg.26 dei contratti depositati;
a.s. 2021/22, dall'1.09.21 al 31.08.22, come rinvenibile a pg. 38 dei contratti depositati;
a.s. 2022/23, dall'1.09.22 al 31.08.23, come rinvenibile a pg. 51 dei contratti depositati;
a.s. 2023/24, dall'1.09.23 al 31.08.24, come rinvenibile a pg. 64 dei contratti depositati;
a.s. 2024/25, dall'1.09.24 al 31.08.25, come rinvenibile a pg. 61 dei contratti depositati;
l'ins.
: a.s. 2019/20 dall'1.09.19 al 31.08.20, come rinvenibile a pg.17 dei contratti Controparte_53
depositati; a.s. 2020/21 dal 1.09.20 al 31.08.21, come rinvenibile a pg. 31 dei contratti depositati;
a.s.
2021/22, dall'1.09.21 al 31.08.22, come rinvenibile a pg. 35 dei contratti depositati;
a.s. 2022/23, dall'1.09.22 al 31.08.23, come rinvenibile a pg. 43 dei contratti depositati;
a.s. 2023/24, dall'1.09.23 al 31.08.24, come rinvenibile a pg. 53 dei contratti depositati;
a.s. 2024/25, dall'1.09.24 al 31.08.25, come rinvenibile a pg. 56 dei contratti depositati;
l'ins. : a.s. 2021/22, dall'1.09.21 Controparte_43 al 31.08.22, come rinvenibile a pg. 13 dei contratti depositati;
a.s. 2022/23, dall'1.09.22 al 31.08.23, come rinvenibile a pg. 38 dei contratti depositati;
a.s. 2023/24, dall'1.09.23 al 31.08.24, come rinvenibile a pg. 47 dei contratti depositati;
a.s. 2024/25, dall'1.09.24 al 31.08.25, come rinvenibile a pg. 44 dei contratti depositati”.
Istruita documentalmente, la causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
***
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
pagina 7 di 23 In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, stabilisce, a sua volta, che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_54
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
pagina 8 di 23 scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo – all'art. 3 – che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
2.2. Ciò posto, la parte ricorrente sostiene che, nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il Legislatore abbia ingenerato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalla parte ricorrente, ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che Eurounitario.
2.3. Più in dettaglio, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato – in riforma della sentenza n. 7799/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma, Sezione
Terza Bis (con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui CP_55 escludevano i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. “Carta Docenti”) – ha affermato che un sistema di formazione “a doppia trazione” (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., “sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”, evidenziando che “la differenziazione appena
pagina 9 di 23 descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
In questa direzione – soggiunge il Consiglio di Stato – “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Del resto, “la Carta del docente è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della
P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Accedendo, quindi, ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124,
L. n. 107/2015 e valorizzando le disposizioni del C.C.N.L. di categoria (in specie, quelle degli artt. 63
e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007), da leggersi in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1 L. n. 107 cit., si è concluso nel senso che tra gli strumenti volti a garantire la formazione in servizio (si veda il comma 1 dell'art. 63 cit.) “possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
pagina 10 di 23 2.4. Sulla conformità della disciplina di rango primario rispetto a quella Eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-450/21), a seguito del rinvio pregiudiziale con cui la stessa è stata investita della questione attinente al dedotto contrasto tra la disciplina interna e la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 2.6.1999.
La Corte di Giustizia ha, innanzitutto, affermato che il beneficio della “Carta Docenti” rientra tra le
“condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro innanzi citato.
La suddetta clausola recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola in discorso si dispone che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Orbene, secondo quanto puntualizzato dalla C.G.U.E., “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_46
professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del CP_46
rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”.
La Corte ha, quindi, rimarcato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_46 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_46
pagina 11 di 23 EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha cristallizzato l'applicabilità del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro con riferimento alle sole “situazioni comparabili”, ribadendo, ancora una volta, che la mera “temporaneità” dei rapporti lavorativi con contratti a termine non costituisce, di per sé, un elemento di “non comparabilità delle situazioni”: “40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine… 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il
pagina 12 di 23 personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica
e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della Carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.
2.5. Con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione – pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.
– ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_46
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del
pagina 13 di 23 conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
2.6. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che:
a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta di incarichi con durata fino al 31 agosto o al
30 giugno, ai sensi dell'art. 4, commi primo e secondo, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla “Carta Docente”;
b) quanto al servizio prestato dal ricorrente nell'a.s. 2019/2020, si tratta di incarico Controparte_4
di supplenza con durata complessiva inferiore a 180 giorni e, quindi, per un lasso di tempo che non può assimilarsi a quello minimo proprio della figura dei contratti fino al termine delle attività didattiche e pertanto non consente di giustificare il riconoscimento della Carta Docenti per l'annualità predetta;
ha invece prestato servizio per un arco temporale superiore a 180 giorni la docente per l'a.s. 2019/2020, trattasi dunque di supplenza breve e temporanea, Controparte_10
come si evince dal suddetto contratto, ovvero per un lasso temporale pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche, come del resto già affermato da parte della giurisprudenza di merito (v. Trib. Cosenza 21.9.2023, n. 1409; Trib. Roma
25.5.2023, n. 5399; Trib. Novara, 21.9.2023, n. 195; Trib. Milano 27.4.2023, n. 1504);
c) per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, quanto a , e sono in atti allegati i CP_26 CP_28 CP_39 cedolini di pagamento dai quali risulta l'immissione in ruolo e comprovanti l'attualità del servizio al momento della presente pronuncia;
quanto a e , sono in atti i contratti di lavoro a Pt_5 Pt_9 tempo determinato per l'anno scolastico corrente con durata fino al 30.06.2025 e comprovanti l'attualità del servizio al momento della presente pronuncia;
quanto a , Pt_1 Pt_2 Pt_3
, , , , , Pt_4 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_10 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
, , CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
CP_2
, , , , , , , , CP_16 CP_17 CP_18 CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23 CP_25
CP_ Co
, , , CP_27 CP_29 CP_30 CP_31 CP_32 CP_33 CP_34
pagina 14 di 23 , , e sono CP_36 CP_37 CP_38 CP_40 CP_41 CP_42 CP_43 CP_44 CP_45 in atti i contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico corrente con durata fino al
31.08.2025 e comprovanti l'attualità del servizio al momento della presente pronuncia;
d) per la sola ricorrente , la durata al 30 giugno e non al 31 agosto della supplenza, per l'a.s. Pt_9
2023/2024, esclude che possa trovare applicazione il decreto legge n. 69/2023, c.d. Salva
Infrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 giugno 2023, che all'art. 15 prevede che “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, dovendosi intendere per “supplenza annuale” quelle con durata fino al 31 agosto, escludendo i titolari di supplenze fino al 30 giugno;
per i ricorrenti Pt_1
, , , , , Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_10 CP_1 CP_2 CP_4 CP_5
, , , CP_7 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
CP_2
, , , , , , CP_17 CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23 CP_25 CP_27 CP_29
CP_
, , , CP_30 CP_31 CP_32 CP_33 CP_34 CP_36 CP_37
, , e trova, invece, applicazione l'art. 15, CP_40 CP_41 CP_42 CP_43 CP_44 CP_45
comma 1, D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n.
103 (recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”)
e ne consegue che il beneficio in questa sede rivendicato spetta ope legis ai ricorrenti, sicché nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
Quanto alla ricorrente , sebbene abbia azionato l'a.s. 2023/2024, non è dimostrata la CP_18 sussistenza dell'incarico per supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, quindi nulla può essere riconosciuto per la predetta annualità poiché il relativo servizio non è stato utilmente dimostrato. La difesa della parte ricorrente, infatti, sebbene sia stata compulsata in tal senso con ordinanze del 22.11.2024 e del 17.01.2025, non vi ha provveduto. Più nel dettaglio, nelle note di trattazione scritta del 20.01.2025, la difesa ha elencato i contratti depositati per la ricorrente e CP_18 tra questi non vi figura l'a.s. 2023/2024.
e) Quanto poi all'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dal , la stessa merita CP_46
accoglimento per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, e ciò in quanto il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. deve intendersi senz'altro spirato, tenuto conto della circostanza che “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun
pagina 15 di 23 anno” (art. 5, comma 3, D.P.C.M. 28 novembre 2016, recante “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in G.U. Serie Generale n. 281 dell'1.12.2016). L'unico atto idoneo ad interrompere la prescrizione è il ricorso, notificato alla controparte in data 31/05/2024, con conseguente salvezza degli anni scolastici dal 2019/2020 a seguire.
Deve pertanto dichiararsi prescritto il diritto ad ottenere la Carta elettronica per gli anni scolastici indicati per i seguenti ricorrenti:
- quanto ad per l'a.s. 2018/2019; Pt_1
- quanto ad per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; Pt_2
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; Pt_3
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; Pt_4
- quanto a per l'a.s. 2018/2019; Pt_5
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; Pt_6
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; Pt_7
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; Pt_8
- quanto a per l'a.s. 2018/2019; Pt_9
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; Pt_10
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_1
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_2
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_4
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_5
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017 ed anche per gli a.s. 2017/2018 e 2018/2019 CP_6
(sebbene non sia stata depositata copia dei contratti per queste ultime annualità);
- quanto a per l'a.s. 2018/2019; CP_8
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_9
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_10
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_11
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_12
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_13
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_14
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_15
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_16
pagina 16 di 23 - quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_18
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_19
- quanto ad per l'a.s. 2018/2019 ed anche per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 CP_20
(sebbene non sia stata depositata copia dei contratti per queste ultime annualità);
- quanto a per l'a.s. 2018/2019; CP_21
- quanto a per gli a.s. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_22
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_23
CP_2
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_25
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_26
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_27
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_28
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_29
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_30
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 (sebbene non CP_31
sia stata depositata copia dei contratti per queste annualità);
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_32
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_33
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_34
CP_
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_36
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_37
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_38
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_39
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_40
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_41
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_42
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_43
- quanto a Vigilante per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. CP_45
Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, deve dichiararsi il diritto dei ricorrenti , Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
pagina 17 di 23 , , Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 CP_1
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
, , CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15 CP_16
, , ,
[...] Controparte_17 CP_18 CP_19 Controparte_20 Controparte_21
, Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 CP_25 Controparte_26
, , ,
[...] Controparte_27 Controparte_28 CP_29 CP_30
, , CP_31 Controparte_32 Controparte_33 CP_34 CP_35
, , ,
[...] Controparte_36 Controparte_37 Controparte_38 CP_40 CP_41
, , e ad ottenere
[...] Controparte_42 Controparte_43 Controparte_44 Controparte_45
il beneficio economico in questa sede rivendicato, con conseguente condanna del CP_46 all'attribuzione in favore dei ricorrenti della c.d. Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, secondo il seguente prospetto:
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari Parte_1 ad € 2.000,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad Parte_2
€ 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, Parte_3 pari ad € 2.000,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari Parte_4 ad € 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, tre annualità, pari ad € 1.500,00; Parte_5
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro Parte_6 annualità, pari ad € 2.000,00;
- : aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tre annualità, pari ad € Parte_7
1.500,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad € Parte_8
2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, cinque Parte_12 annualità, pari ad € 2.500,00;
pagina 18 di 23 - : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari Parte_10 ad € 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad € CP_1
2.000,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad Controparte_2
€ 2.000,00;
- : aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023, due annualità, pari ad € 1.000,00; Controparte_3
- : aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tre annualità, pari ad € 1.500,00; Controparte_4
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro Controparte_5 annualità, pari ad € 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari Controparte_6 ad € 2.000,00;
- : aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tre annualità, pari ad € 1.500,00; CP_7 CP_7
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad Controparte_8
€ 2.000,00;
- aa. ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tre annualità, pari ad € Controparte_9
1.500,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad Controparte_10
€ 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari Controparte_11 ad € 2.000,00;
- : aa. ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tre annualità, pari ad € 1.500,00; CP_12
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad € CP_13
2.000,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari Controparte_14 ad € 2.000,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad € CP_15
2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad Controparte_16
€ 2.000,00;
- aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023, due annualità, pari ad € 1.000,00; Controparte_17
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad CP_18
€ 2.000,00; pagina 19 di 23 - aa. ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tre annualità, pari ad € 1.500,00; CP_19
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad Controparte_20
€ 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad Controparte_21
€ 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad € Controparte_22
2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, Controparte_23 pari ad € 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari Controparte_24 ad € 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad € CP_25
2.000,00,00;
- : aa.ss. 2019/2020, una annualità, pari ad € 500,00; Controparte_26
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro Controparte_27 annualità, pari ad € 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, due annualità, pari ad € 1.000,00; Controparte_28
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad € CP_29
2.000,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad CP_30
€ 2.000,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad € CP_31
2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari Controparte_32 ad € 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro Controparte_33 annualità, pari ad € 2.000,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad € CP_34
2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, Controparte_35 pari ad € 2.000,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, Controparte_36 pari ad € 2.000,00; pagina 20 di 23 - : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari Controparte_37 ad € 2.000,00;
- : aa. ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, tre annualità, pari ad € Controparte_38
1.500,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad € CP_40
2.000,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, Controparte_41 pari ad € 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari Controparte_42 ad € 2.000,00;
- aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023, due annualità, pari ad € 1.000,00; Controparte_43
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad Controparte_44
€ 2.000,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad € Controparte_45
2.000,00.
Nulla può essere riconosciuto per la ricorrente essendo tutte la annualità azionate Controparte_39
prescritte.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (infra euro 5.200), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Viene riconosciuto l'aumento ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale
“Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
Le spese processuali sono, invece, a carico di stante il rigetto della sua domanda, e Controparte_39 sono liquidate in dispositivo, considerando la riduzione di cui all'art. 152-bis disp. att. c.p.c. in quanto l'amministrazione si è difesa con l'assistenza d'un proprio funzionario (€1.314 – 20%, ossia €.262,80).
P.Q.M.
pagina 21 di 23 Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, dott.ssa Azzurra de Salvia, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4141/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 Pt_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , , , Pt_9 Parte_10 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 [...]
, , CP_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16 Controparte_17 [...]
, , , CP_18 CP_19 Controparte_20 Controparte_21 Controparte_22 CP_23
[...] Controparte_24 CP_25 Controparte_26 Controparte_27
, , ,
[...] Controparte_28 CP_29 CP_30 CP_31 [...]
, , , CP_32 Controparte_33 CP_34 Controparte_35 CP_36
,
[...] Controparte_37 Controparte_38 CP_40 Controparte_41
, , ad ottenere il Controparte_42 Controparte_43 Controparte_44 Controparte_45 beneficio economico della cd. “Carta del docente” per l'anno/gli anni scolastici indicati in motivazione;
b) condanna, per l'effetto, il , in persona del pro Controparte_46 CP_56 tempore, all'attribuzione in favore delle parti ricorrente della “Carta Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, per le annualità di cui in motivazione, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
c) rigetta integralmente la domanda quanto alla ricorrente Controparte_39
d) condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_46
pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi
€.9.198,00 per compenso professionale [€.1.314,00 per il primo soggetto (cause di lavoro scaglione
“infra €.5.200,00”) + €.3.942,00 (= €.394,20x10) per le posizioni dalla seconda all'undicesima secondo l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n.
147/2022 fino ad un massimo di dieci soggetti) + €.3.942,00 (=€.131,40x30), per le posizioni dalla dodicesima secondo l'aumento del 10% ex art. 4 comma 2, D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 fino ad un massimo di trenta soggetti], nonché I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali del 15% come per legge, oltre contributo unificato di €.379,50, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. De Grandis Tommaso;
pagina 22 di 23 e) condanna al pagamento in favore del , in Controparte_39 Controparte_46
persona del pro tempore, delle spese processuali, che liquida in euro 1.051,20 oltre CP_56
accessori, se dovuti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.02.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4141/2024 R.G.L. vertente
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , Parte_10 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , , , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 [...]
, , , , CP_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16 Controparte_17
, , , , , CP_18 CP_19 Controparte_20 Controparte_21 Controparte_22 [...]
, , , , CP_23 Controparte_24 CP_25 Controparte_26 CP_27
,
[...] Controparte_28 CP_29 CP_30 CP_31
, ,
[...] Controparte_32 Controparte_33 CP_34 CP_35
, , , , ,
[...] Controparte_36 Controparte_37 Controparte_38 Controparte_39
, , CP_40 Controparte_41 Controparte_42 Controparte_43 CP_44
, , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso de Grandis
[...] Controparte_45
RICORRENTI
E
e Controparte_46 Controparte_47
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e
[...]
difesi dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge 13.7.2015 n. 107)
pagina 1 di 23 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.04.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati - premesso di aver prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche e precisamente:
- per gli aa. ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_1
2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_3
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_4
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_5
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_6
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_7
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_8
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_9
2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_10
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, CP_1
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2021/2022 e 2022/2023; Controparte_3
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_4
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, CP_5 CP_5
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
pagina 2 di 23 - per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_6
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- per gli aa. ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Controparte_7
- per gli aa. ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Controparte_8
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_9
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_10
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_11
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, CP_12
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, CP_13
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_14
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, CP_15
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_16
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Controparte_17
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, CP_18
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, CP_19
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_20
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Controparte_48
2023/2024;
- per gli aa. ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Controparte_22
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_23
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
pagina 3 di 23 - per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_24
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, CP_25
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e Controparte_26
2019/2020;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Controparte_27
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Controparte_28
2019/2020 e 2020/2021;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, CP_29
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, CP_30
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_49
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_32
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Controparte_33
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, CP_34
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_35
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_50
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_37
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_38
2020/2021 e 2021/2022;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; Controparte_39
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, CP_40
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
pagina 4 di 23 - per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_41
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_42
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_43
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- per gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_44
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- gli aa. ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Controparte_51
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015 – hanno adito l'intestato
Tribunale del lavoro, deducendo di aver svolto mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo e denunciando, in estrema sintesi, la violazione del principio di non discriminazione, quale sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, le predette parti chiedevano, pertanto, che l'adito
Tribunale - previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con i principi di rango sovranazionale - accertasse il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, con conseguente condanna del all'assegnazione della suddetta Carta. CP_46
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito: “la prescrizione di ogni diritto maturato, con riguardo CP_52 alla erogazione di eventuali somme arretrate, anteriormente al quinquennio dall'atto interruttivo della prescrizione e precisamente in relazione agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019. Si precisa che per la scrivente il momento da cui decorre il termine di prescrizione quinquennale non è il termine finale previsto per l'utilizzo del bonus ma il momento iniziale in cui lo stesso viene attribuito - cioè all'inizio di ciascun anno scolastico – momento in cui sorge il diritto all'attribuzione del bonus” ed ancora “In forza dei predetti criteri e degli effetti della prescrizione, si rappresenta che nel caso di specie non può esservi il riconoscimento dei benefici della carta docente per tutte le annualità prescritte e per quelle dove non vi è continuità e completezza dell'incarico. In particolare si rileva che : - , diversamente da quanto dedotto e chiesto nel Parte_7 ricorso, presta servizio come docente non di ruolo con supplenze brevi e saltuarie dall'a.s. 2017/2018, come risulta dallo stato matricolare che si allega;
- , diversamente da quanto Controparte_4
pagina 5 di 23 dedotto e chiesto nel ricorso, presta servizio come docente non di ruolo con supplenze brevi e saltuarie dall'a.s. 2019/2020, come risulta dallo stato matricolare che si allega;
- CP_9
e , diversamente da quanto dedotto e chiesto nel ricorso, prestano servizio
[...] CP_12 come docenti non di ruolo dall'a.s. 2018/2019, come risulta dallo stato matricolare che si allegano;
-
, diversamente da quanto dedotto e chiesto nel ricorso, presta servizio come docente non CP_19 di ruolo con supplenze brevi e saltuarie dall'a.s. 2017/2028, come risulta dallo stato matricolare che si allega;
- , diversamente da quanto dedotto e chiesto nel ricorso, presta servizio CP_30
come docente non di ruolo con supplenze brevi e saltuarie dal 2017 nessuna supplenza nel 2018 come risulta dallo stato matricolare che si allega;
- , diversamente da quanto dedotto e Controparte_41
chiesto nel ricorso, presta servizio come docente non di ruolo con supplenze brevi e saltuarie come risulta dallo stato matricolare che si allega;
- , diversamente da quanto dedotto e Controparte_43 chiesto nel ricorso, presta servizio come docente non di ruolo con supplenze brevi e saltuarie dall'a.s.
2020/2021 come risulta dallo stato matricolare che si allega;
” ed ha rassegnato le seguenti conclusioni “voglia Ill.mo Giudice adito, così giudicare: - respingere le domande delle parti ricorrenti laddove prescritte e non fondate;
- compensare le spese di giudizio”.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 7.12.2024, parte ricorrente ha così dedotto “Con riferimento all'eccezioni poste nei confronti di alcuni ricorrenti si puntualizza che: l'ins. Parte_7
a.s. 2020/21 dal 1.09.20 al 31.08.21, come rinvenibile a pg.9 dei contratti depositati;
a.s.
[...]
2021/22, dall'1.09.21 al 31.08.22, come rinvenibile a pg. 7 dei contratti depositati;
a.s. 2022/23, dall'1.09.22 al 31.08.23, come rinvenibile a pg. 11 dei contratti depositati;
a.s. 2023/24, dall'1.09.23 al 31.08.24, come rinvenibile a pg. 22 dei contratti depositati;
a.s. 2024/25, dall'1.09.24 al 31.08.25, come rinvenibile a pg. 19/23 dei contratti depositati;
l'ins. : a.s. 2019/20 ha Controparte_4 insegnato fino al 6.03.20, con supplenze;
a.s. 2020/21 dall'1.09.20 al 31.08.21, come rinvenibile a pg.36 dei contratti depositati;
a.s. 2021/22, dall'1.09.21 al 31.08.22, come rinvenibile a pg. 54 dei contratti depositati;
a.s. 2022/23, dall'1.09.22 al 31.08.23, come rinvenibile a pg. 52 dei contratti depositati;
a.s. 2023/24, dall'1.09.23 al 31.08.24, come rinvenibile a pg. 56 dei contratti depositati;
a.s. 2024/25, dall'1.09.24 al 31.08.25, come rinvenibile a pg. 60 dei contratti depositati;
l'ins.
: a.s. 2020/21 dall'29.09.20 al 24.06.21, come rinvenibile in sintesi di pg.39/40 Controparte_9 dei contratti depositati;
a.s. 2021/22, dall'1.09.21 al 31.08.22, come rinvenibile a pg. 40 dei contratti depositati;
a.s. 2022/23, dall'1.09.22 al 31.08.23, come rinvenibile a pg. 64 dei contratti depositati;
a.s. 2023/24, dall'1.09.23 al 31.08.24, come rinvenibile a pg. 64/72 dei contratti depositati;
a.s.
2024/25, dall'1.09.24 al 31.08.25, come rinvenibile a pg. 77 dei contratti depositati;
l' Parte_11
: a.s. 2020/21 dall'1.09.20 al 24.06.21, come rinvenibile nello stato matricolare depositato;
[...]
pagina 6 di 23 a.s. 2021/22, dall'1.09.21 al 31.08.22, come rinvenibile nello stato matricolare depositato;
a.s.
2022/23, dall'1.09.22 al 31.08.23, come rinvenibile nello stato matricolare depositato;
a.s. 2023/24, dall'1.09.23 al 31.08.24, come rinvenibile nello stato matricolare depositato;
a.s. 2024/25, dall'1.09.24 al 31.08.25, come rinvenibile nello stato matricolare depositato;
l'ins. : a.s. CP_19
2020/21 dal 24.09.20 al 31.08.21, come rinvenibile a pg.1, dei contratti depositati;
a.s. 2021/22, dall'1.09.21 al 31.08.22, come rinvenibile a pg. 5 dei contratti depositati;
a.s. 2022/23, dall'1.09.22 al
31.08.23, come rinvenibile a pg. 9 dei contratti depositati;
a.s. 2023/24, dall'1.09.23 al 31.08.24, come rinvenibile a pg. 13 dei contratti depositati;
a.s. 2024/25, dall'1.09.24 al 31.08.25, come rinvenibile a pg. 17 dei contratti depositati;
l'ins. : a.s. 2019/20 dall'1.09.19 al 31.08.20, come CP_30
rinvenibile a pg.17 dei contratti depositati;
a.s. 2020/21 dal 1.09.20 al 31.08.21, come rinvenibile a pg.26 dei contratti depositati;
a.s. 2021/22, dall'1.09.21 al 31.08.22, come rinvenibile a pg. 38 dei contratti depositati;
a.s. 2022/23, dall'1.09.22 al 31.08.23, come rinvenibile a pg. 51 dei contratti depositati;
a.s. 2023/24, dall'1.09.23 al 31.08.24, come rinvenibile a pg. 64 dei contratti depositati;
a.s. 2024/25, dall'1.09.24 al 31.08.25, come rinvenibile a pg. 61 dei contratti depositati;
l'ins.
: a.s. 2019/20 dall'1.09.19 al 31.08.20, come rinvenibile a pg.17 dei contratti Controparte_53
depositati; a.s. 2020/21 dal 1.09.20 al 31.08.21, come rinvenibile a pg. 31 dei contratti depositati;
a.s.
2021/22, dall'1.09.21 al 31.08.22, come rinvenibile a pg. 35 dei contratti depositati;
a.s. 2022/23, dall'1.09.22 al 31.08.23, come rinvenibile a pg. 43 dei contratti depositati;
a.s. 2023/24, dall'1.09.23 al 31.08.24, come rinvenibile a pg. 53 dei contratti depositati;
a.s. 2024/25, dall'1.09.24 al 31.08.25, come rinvenibile a pg. 56 dei contratti depositati;
l'ins. : a.s. 2021/22, dall'1.09.21 Controparte_43 al 31.08.22, come rinvenibile a pg. 13 dei contratti depositati;
a.s. 2022/23, dall'1.09.22 al 31.08.23, come rinvenibile a pg. 38 dei contratti depositati;
a.s. 2023/24, dall'1.09.23 al 31.08.24, come rinvenibile a pg. 47 dei contratti depositati;
a.s. 2024/25, dall'1.09.24 al 31.08.25, come rinvenibile a pg. 44 dei contratti depositati”.
Istruita documentalmente, la causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
***
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
2.1. Appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
pagina 7 di 23 In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, stabilisce, a sua volta, che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_54
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
pagina 8 di 23 scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo – all'art. 3 – che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
2.2. Ciò posto, la parte ricorrente sostiene che, nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il Legislatore abbia ingenerato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalla parte ricorrente, ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che Eurounitario.
2.3. Più in dettaglio, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato – in riforma della sentenza n. 7799/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma, Sezione
Terza Bis (con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui CP_55 escludevano i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. “Carta Docenti”) – ha affermato che un sistema di formazione “a doppia trazione” (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., “sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”, evidenziando che “la differenziazione appena
pagina 9 di 23 descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
In questa direzione – soggiunge il Consiglio di Stato – “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Del resto, “la Carta del docente è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della
P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Accedendo, quindi, ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124,
L. n. 107/2015 e valorizzando le disposizioni del C.C.N.L. di categoria (in specie, quelle degli artt. 63
e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007), da leggersi in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1 L. n. 107 cit., si è concluso nel senso che tra gli strumenti volti a garantire la formazione in servizio (si veda il comma 1 dell'art. 63 cit.) “possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
pagina 10 di 23 2.4. Sulla conformità della disciplina di rango primario rispetto a quella Eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-450/21), a seguito del rinvio pregiudiziale con cui la stessa è stata investita della questione attinente al dedotto contrasto tra la disciplina interna e la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 2.6.1999.
La Corte di Giustizia ha, innanzitutto, affermato che il beneficio della “Carta Docenti” rientra tra le
“condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro innanzi citato.
La suddetta clausola recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola in discorso si dispone che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Orbene, secondo quanto puntualizzato dalla C.G.U.E., “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_46
professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del CP_46
rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”.
La Corte ha, quindi, rimarcato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_46 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_46
pagina 11 di 23 EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha cristallizzato l'applicabilità del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro con riferimento alle sole “situazioni comparabili”, ribadendo, ancora una volta, che la mera “temporaneità” dei rapporti lavorativi con contratti a termine non costituisce, di per sé, un elemento di “non comparabilità delle situazioni”: “40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine… 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il
pagina 12 di 23 personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica
e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della Carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.
2.5. Con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione – pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.
– ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_46
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del
pagina 13 di 23 conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
2.6. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che:
a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta di incarichi con durata fino al 31 agosto o al
30 giugno, ai sensi dell'art. 4, commi primo e secondo, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla “Carta Docente”;
b) quanto al servizio prestato dal ricorrente nell'a.s. 2019/2020, si tratta di incarico Controparte_4
di supplenza con durata complessiva inferiore a 180 giorni e, quindi, per un lasso di tempo che non può assimilarsi a quello minimo proprio della figura dei contratti fino al termine delle attività didattiche e pertanto non consente di giustificare il riconoscimento della Carta Docenti per l'annualità predetta;
ha invece prestato servizio per un arco temporale superiore a 180 giorni la docente per l'a.s. 2019/2020, trattasi dunque di supplenza breve e temporanea, Controparte_10
come si evince dal suddetto contratto, ovvero per un lasso temporale pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche, come del resto già affermato da parte della giurisprudenza di merito (v. Trib. Cosenza 21.9.2023, n. 1409; Trib. Roma
25.5.2023, n. 5399; Trib. Novara, 21.9.2023, n. 195; Trib. Milano 27.4.2023, n. 1504);
c) per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, quanto a , e sono in atti allegati i CP_26 CP_28 CP_39 cedolini di pagamento dai quali risulta l'immissione in ruolo e comprovanti l'attualità del servizio al momento della presente pronuncia;
quanto a e , sono in atti i contratti di lavoro a Pt_5 Pt_9 tempo determinato per l'anno scolastico corrente con durata fino al 30.06.2025 e comprovanti l'attualità del servizio al momento della presente pronuncia;
quanto a , Pt_1 Pt_2 Pt_3
, , , , , Pt_4 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_10 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
, , CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
CP_2
, , , , , , , , CP_16 CP_17 CP_18 CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23 CP_25
CP_ Co
, , , CP_27 CP_29 CP_30 CP_31 CP_32 CP_33 CP_34
pagina 14 di 23 , , e sono CP_36 CP_37 CP_38 CP_40 CP_41 CP_42 CP_43 CP_44 CP_45 in atti i contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico corrente con durata fino al
31.08.2025 e comprovanti l'attualità del servizio al momento della presente pronuncia;
d) per la sola ricorrente , la durata al 30 giugno e non al 31 agosto della supplenza, per l'a.s. Pt_9
2023/2024, esclude che possa trovare applicazione il decreto legge n. 69/2023, c.d. Salva
Infrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 giugno 2023, che all'art. 15 prevede che “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, dovendosi intendere per “supplenza annuale” quelle con durata fino al 31 agosto, escludendo i titolari di supplenze fino al 30 giugno;
per i ricorrenti Pt_1
, , , , , Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_10 CP_1 CP_2 CP_4 CP_5
, , , CP_7 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
CP_2
, , , , , , CP_17 CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23 CP_25 CP_27 CP_29
CP_
, , , CP_30 CP_31 CP_32 CP_33 CP_34 CP_36 CP_37
, , e trova, invece, applicazione l'art. 15, CP_40 CP_41 CP_42 CP_43 CP_44 CP_45
comma 1, D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n.
103 (recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”)
e ne consegue che il beneficio in questa sede rivendicato spetta ope legis ai ricorrenti, sicché nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
Quanto alla ricorrente , sebbene abbia azionato l'a.s. 2023/2024, non è dimostrata la CP_18 sussistenza dell'incarico per supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, quindi nulla può essere riconosciuto per la predetta annualità poiché il relativo servizio non è stato utilmente dimostrato. La difesa della parte ricorrente, infatti, sebbene sia stata compulsata in tal senso con ordinanze del 22.11.2024 e del 17.01.2025, non vi ha provveduto. Più nel dettaglio, nelle note di trattazione scritta del 20.01.2025, la difesa ha elencato i contratti depositati per la ricorrente e CP_18 tra questi non vi figura l'a.s. 2023/2024.
e) Quanto poi all'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dal , la stessa merita CP_46
accoglimento per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, e ciò in quanto il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. deve intendersi senz'altro spirato, tenuto conto della circostanza che “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun
pagina 15 di 23 anno” (art. 5, comma 3, D.P.C.M. 28 novembre 2016, recante “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in G.U. Serie Generale n. 281 dell'1.12.2016). L'unico atto idoneo ad interrompere la prescrizione è il ricorso, notificato alla controparte in data 31/05/2024, con conseguente salvezza degli anni scolastici dal 2019/2020 a seguire.
Deve pertanto dichiararsi prescritto il diritto ad ottenere la Carta elettronica per gli anni scolastici indicati per i seguenti ricorrenti:
- quanto ad per l'a.s. 2018/2019; Pt_1
- quanto ad per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; Pt_2
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; Pt_3
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; Pt_4
- quanto a per l'a.s. 2018/2019; Pt_5
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; Pt_6
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; Pt_7
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; Pt_8
- quanto a per l'a.s. 2018/2019; Pt_9
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; Pt_10
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_1
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_2
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_4
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_5
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017 ed anche per gli a.s. 2017/2018 e 2018/2019 CP_6
(sebbene non sia stata depositata copia dei contratti per queste ultime annualità);
- quanto a per l'a.s. 2018/2019; CP_8
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_9
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_10
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_11
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_12
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_13
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_14
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_15
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_16
pagina 16 di 23 - quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_18
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_19
- quanto ad per l'a.s. 2018/2019 ed anche per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 CP_20
(sebbene non sia stata depositata copia dei contratti per queste ultime annualità);
- quanto a per l'a.s. 2018/2019; CP_21
- quanto a per gli a.s. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_22
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_23
CP_2
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_25
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_26
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_27
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_28
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_29
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_30
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 (sebbene non CP_31
sia stata depositata copia dei contratti per queste annualità);
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_32
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_33
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_34
CP_
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_36
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_37
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_38
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_39
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_40
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_41
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_42
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_43
- quanto a Vigilante per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
- quanto a per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. CP_45
Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, deve dichiararsi il diritto dei ricorrenti , Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
pagina 17 di 23 , , Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 CP_1
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
, , CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15 CP_16
, , ,
[...] Controparte_17 CP_18 CP_19 Controparte_20 Controparte_21
, Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 CP_25 Controparte_26
, , ,
[...] Controparte_27 Controparte_28 CP_29 CP_30
, , CP_31 Controparte_32 Controparte_33 CP_34 CP_35
, , ,
[...] Controparte_36 Controparte_37 Controparte_38 CP_40 CP_41
, , e ad ottenere
[...] Controparte_42 Controparte_43 Controparte_44 Controparte_45
il beneficio economico in questa sede rivendicato, con conseguente condanna del CP_46 all'attribuzione in favore dei ricorrenti della c.d. Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, secondo il seguente prospetto:
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari Parte_1 ad € 2.000,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad Parte_2
€ 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, Parte_3 pari ad € 2.000,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari Parte_4 ad € 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, tre annualità, pari ad € 1.500,00; Parte_5
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro Parte_6 annualità, pari ad € 2.000,00;
- : aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tre annualità, pari ad € Parte_7
1.500,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad € Parte_8
2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, cinque Parte_12 annualità, pari ad € 2.500,00;
pagina 18 di 23 - : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari Parte_10 ad € 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad € CP_1
2.000,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad Controparte_2
€ 2.000,00;
- : aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023, due annualità, pari ad € 1.000,00; Controparte_3
- : aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tre annualità, pari ad € 1.500,00; Controparte_4
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro Controparte_5 annualità, pari ad € 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari Controparte_6 ad € 2.000,00;
- : aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tre annualità, pari ad € 1.500,00; CP_7 CP_7
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad Controparte_8
€ 2.000,00;
- aa. ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tre annualità, pari ad € Controparte_9
1.500,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad Controparte_10
€ 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari Controparte_11 ad € 2.000,00;
- : aa. ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tre annualità, pari ad € 1.500,00; CP_12
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad € CP_13
2.000,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari Controparte_14 ad € 2.000,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad € CP_15
2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad Controparte_16
€ 2.000,00;
- aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023, due annualità, pari ad € 1.000,00; Controparte_17
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad CP_18
€ 2.000,00; pagina 19 di 23 - aa. ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tre annualità, pari ad € 1.500,00; CP_19
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad Controparte_20
€ 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad Controparte_21
€ 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad € Controparte_22
2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, Controparte_23 pari ad € 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari Controparte_24 ad € 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad € CP_25
2.000,00,00;
- : aa.ss. 2019/2020, una annualità, pari ad € 500,00; Controparte_26
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro Controparte_27 annualità, pari ad € 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, due annualità, pari ad € 1.000,00; Controparte_28
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad € CP_29
2.000,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad CP_30
€ 2.000,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad € CP_31
2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari Controparte_32 ad € 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro Controparte_33 annualità, pari ad € 2.000,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad € CP_34
2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, Controparte_35 pari ad € 2.000,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, Controparte_36 pari ad € 2.000,00; pagina 20 di 23 - : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari Controparte_37 ad € 2.000,00;
- : aa. ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, tre annualità, pari ad € Controparte_38
1.500,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad € CP_40
2.000,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, Controparte_41 pari ad € 2.000,00;
- : aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari Controparte_42 ad € 2.000,00;
- aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023, due annualità, pari ad € 1.000,00; Controparte_43
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad Controparte_44
€ 2.000,00;
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quattro annualità, pari ad € Controparte_45
2.000,00.
Nulla può essere riconosciuto per la ricorrente essendo tutte la annualità azionate Controparte_39
prescritte.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (infra euro 5.200), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Viene riconosciuto l'aumento ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale
“Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
Le spese processuali sono, invece, a carico di stante il rigetto della sua domanda, e Controparte_39 sono liquidate in dispositivo, considerando la riduzione di cui all'art. 152-bis disp. att. c.p.c. in quanto l'amministrazione si è difesa con l'assistenza d'un proprio funzionario (€1.314 – 20%, ossia €.262,80).
P.Q.M.
pagina 21 di 23 Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, dott.ssa Azzurra de Salvia, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4141/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 Pt_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , , , Pt_9 Parte_10 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 [...]
, , CP_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16 Controparte_17 [...]
, , , CP_18 CP_19 Controparte_20 Controparte_21 Controparte_22 CP_23
[...] Controparte_24 CP_25 Controparte_26 Controparte_27
, , ,
[...] Controparte_28 CP_29 CP_30 CP_31 [...]
, , , CP_32 Controparte_33 CP_34 Controparte_35 CP_36
,
[...] Controparte_37 Controparte_38 CP_40 Controparte_41
, , ad ottenere il Controparte_42 Controparte_43 Controparte_44 Controparte_45 beneficio economico della cd. “Carta del docente” per l'anno/gli anni scolastici indicati in motivazione;
b) condanna, per l'effetto, il , in persona del pro Controparte_46 CP_56 tempore, all'attribuzione in favore delle parti ricorrente della “Carta Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, per le annualità di cui in motivazione, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
c) rigetta integralmente la domanda quanto alla ricorrente Controparte_39
d) condanna il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_46
pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi
€.9.198,00 per compenso professionale [€.1.314,00 per il primo soggetto (cause di lavoro scaglione
“infra €.5.200,00”) + €.3.942,00 (= €.394,20x10) per le posizioni dalla seconda all'undicesima secondo l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n.
147/2022 fino ad un massimo di dieci soggetti) + €.3.942,00 (=€.131,40x30), per le posizioni dalla dodicesima secondo l'aumento del 10% ex art. 4 comma 2, D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 fino ad un massimo di trenta soggetti], nonché I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali del 15% come per legge, oltre contributo unificato di €.379,50, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. De Grandis Tommaso;
pagina 22 di 23 e) condanna al pagamento in favore del , in Controparte_39 Controparte_46
persona del pro tempore, delle spese processuali, che liquida in euro 1.051,20 oltre CP_56
accessori, se dovuti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 28.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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