Articolo 12 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 10Articolo 11 bis
Versione
24 agosto 1975
Art. 12. Attrezzature per attivita' di lavoro di istruzione e di ricreazione
Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attivita' lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attivita' in comune.
Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16.
Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati.
Entrata in vigore il 24 agosto 1975
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