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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 889/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Barbara MARIA TRENTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 6 dicembre 2022 da
(c.f.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Dal Lago, C.F._1
come da mandato allegato all'atto di appello, con domicilio eletto presso il suo studio in NA via G. Galilei, 96;
-appellante-
Contro
Controparte_1
sede di NA (c.f.: ), in persona del suo Direttore
[...] P.IVA_1
regionale pro tempore, legale rappresentante, difeso dagli avv.ti Daniela Chiavegato e Pasquale Schiavulli, domiciliati presso l' di Venezia, CP_1
Santa Croce, 712, per procure allegate alla memoria difensiva d'appello,
PEC: Email_1 Email_2
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 226/22 del Tribunale di NA – sezione Lavoro
In punto: malattia professionale – rendita vitalizia . CP_1
Causa trattata all'udienza del 23 gennaio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
Previo accertamento, tramite rinnovazione della CTU medico-legale, 1. che la patologia denunciata dall'appellante (tendinopatia bilaterale delle spalle) è casualmente o quantomeno concausalmente connessa all'attività lavorativa svolta dalla stessa;
2. che la patologia denunciata dall'appellante ha causato alla stessa una menomazione psico-fisica pari allo 08%, o pari alla misura minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia;
VOGLIA 3. accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza di I grado accertando e dichiarando l'origine tecnopatica della patologia sofferta dalla signora , ovvero Parte_1
la “tendinopatia bilaterale delle spalle”;
4. per l'effetto, dichiarare che
l'appellante, in conseguenza di tale patologia, è affetta da una menomazione psico-fisica pari allo 08% o nella misura minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia;
5. per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare il diritto in capo all'appellante del diritto all'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 del D. Lgs n. 38/2000 in ragione della conseguente invalidità permanente pari allo 08% o nella misura minore o
pag. 2/19 maggiore che verrà ritenuta di giustizia;
6. per l'ulteriore effetto, condannare l' ad erogare all'appellante l'indennizzo di cui all'art. 13 CP_1
del D. Lgs n. 38/2000 in relazione ad una inabilità permanente pari allo
08%, o alla misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, comunque non inferiore al minimo previsto per legge, gravando l'importo dovuto di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
IN
OGNI CASO 7. con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche del primo grado di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito, che si dichiara antistatario.
[…] IN VIA ISTRUTTORIA IN VIA ISTRUTTORIA A) Se ritenuto necessario, si chiede rinnovarsi la prova per testi sui fatti inerenti all'attività di lavoro espletata dall'appellante così come indicati nel ricorso di primo grado e riportati al punto 9) del presente ricorso in appello, anteposta la formula “Vero che…”. Si indicano quali testi i signori: sig.ra sig.ra sig. Tes_1 Testimone_2 Tes_3
. B) Si chiede che sia disposta la rinnovazione della CTU medico-
[...]
legale, eventualmente mediante un consulente esperto in Medicina del
Lavoro, affinché siano accertate le condizioni fisiche dell'appellante, tra cui l'esistenza di un danno biologico pari al 08%, ovvero l'esistenza della patologia di cui è causa e la natura tecnopatica della stessa. Si indica quali CTP il dott. . C) Si chiede fin d'ora l'abilitazione a Persona_1
prova contraria, nonché l'autorizzazione al deposito di memorie e/o istanze che si rendessero necessarie nel corso del giudizio. D) Se ritenuto necessario, si chiede che l'appellante venga sentita sulle circostanze di cui in narrativa.”
pag. 3/19 Conclusioni per parte appellata: “1) Respingersi l'appello della signora
e confermarsi la sentenza n. 226/2022 Parte_1
del Tribunale di NA che ha respinto la domanda di riconoscimento della patologia lamentata. 2) Spese ed onorari di lite del grado rifusi o compensati.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone alla rinnovazione della CTU in quanto non ne sussistono i presupposti,nonché alla prova per testi richiesta, in quanto superflua e già espletata.…”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 6 dicembre 2022
[...]
ha impugnato la sentenza n.226/22 del giudice del lavoro Parte_1
del Tribunale di NA con la quale ha rigettato la propria domanda tesa al riconoscimento dell'origine professionale della patologia sofferta
(“tendinopatia bilaterale alla cuffia dei rotatori”), previo accertamento del nesso di causa o di concausa rispetto all'attività lavorativa descritta con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica e relativo indennizzo in capitale con condanna dell' alla relativa erogazione. CP_1
Con memoria depositata il 23 gennaio 2024 si è costituito l' chiedendo CP_1
di respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un rinvio per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice veronese, dopo aver premesso che all'esito dell'istruttoria era emerso lo svolgimento, “nel periodo circoscritto alla insorgenza delle patologie, le mansioni descritte in
pag. 4/19 ricorso”, ha richiamato gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio le cui considerazioni erano state svolte alla luce delle prove testimoniali espletate e della documentazione prodotta.
In particolare, ha citato i passaggi della relazione consulenziale nella quale si dava atto dell'assenza di “elementi sufficienti per affermare con elevato grado di probabilità che la tendinopatia bilaterale del tendine del sopraspinoso sia stata causata dall'attività svolta”.
Pur non escludendo “che parte delle mansioni svolte non possano aver contribuito a favorire in concorso con le attività extralavorative e con eventuali fattori costituzionali i processi degenerativi a carico dei tendini interessati”, non ha ritenuto di poter attribuire loro un ruolo di possibile concausa, in assenza di una significativa efficienza lesiva. Ha evidenziato il consulente che “il rischio lavorativo per insufficiente intensità e durata, non abbia avuto una efficienza lesiva adeguata a svolgere un ruolo concausale nella eziopatogenesi della malattia denunciata che non può pertanto essere inquadrata come malattia professionale”.
Né le osservazioni del consulente tecnico diparte offrivano adeguati spunti per rivedere le conclusioni di quello d'ufficio.
2) Con l'appello la sentenza è sottoposta a critica in forza dei seguenti motivi.
Col primo si assume che l'indagine medico-legale eseguita dal CTU presentava “macroscopici e gravissimi errori, omissioni ed irregolarità nella valutazione e nell'acquisizione degli elementi di prova e dei fatti di causa”, di portata tale da determinarne la nullità, nullità che si riverberava inevitabilmente sulla sentenza impugnata. Al riguardo ha richiamato le osservazioni alla bozza di CTU formulate dal consulente di parte (in pag. 5/19 particolare il punto 18) e le note scritte autorizzate del 22/12/2021 (punto
22), nonché quelle ulteriori del “nuovo ctp”.
Nel dettaglio assume che le conclusioni a cui è pervenuta la consulente, e con lei il giudice, contraddicono palesemente il contenuto del documento
“referto visita medicina del lavoro” – circa l'assenza di cause extra- lavorative: evidenzia il contrasto con il referto della medicina del lavoro
(oltre che con le risultanze della prova per testi), descrittivo dello svolgimento di mansioni comportanti un sovraccarico o l'assunzione di posture incongrue a carico delle spalle in modo tutt'altro che occasionale/sporadico.
Rileva che rispetto a tale referto non vi era stata contestazione del certificato della medicina del lavoro da parte dell' CP_1
Con un secondo motivo lamenta la mancata considerazione da parte del consulente dell'ufficio CTU di tutto il periodo di esposizione a rischio: in particolare, nessuna considerazione era stata operata con riguardo a tutte le attività di lavoro svolte nel periodo dal 1984 al 2006, indicate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ai punti da n. 1 a n. 10 e mai contestati dall' e, dunque, pacifici ai sensi dell'art. 115, comma 1 CP_1
c.p.c.. La consulente, infatti, si era limitato a richiamare tale periodo lavorativo nell'anamnesi lavorativa, salvo limitare la propria analisi inerente alla tendinopatia considerando il solo svolgimento di lavori prevalentemente manuali continuativamente dal 2007 al 2017, quando le mansioni di erano state svolte dalla ricorrente per un periodo di tempo ben più ampio.
Col terzo si duole della valorizzazione del DVR della datrice di lavoro,
richiamato dall' nella memoria di costituzione quale CP_2 CP_1
pag. 6/19 documento n. 14, ma mai depositato dall' né in altro modo acquisito CP_1
in corso di causa. Solo il consulente l'aveva acquisito, ma in assenza di autorizzazione del giudice ed in violazione del principio del contraddittorio tra le parti.
Col quarto motivo l'appellante si duole del valore probatorio attribuito al
DVR, trattandosi di documento che per la sua natura non può essere utilizzato quale prova rigorosa di esposizione al rischio, dal momento che esso non può mai riferirsi ad una situazione di lavoro concreta. Si tratta, allora, di elemento meramente indiziario, da valutare unitamente alle risultanze complessive dell'istruttoria tra cui, in particolare, gli esami dei testi.
Col quinto motivo contesta l'improprio utilizzo del criterio dell'“elevato grado di probabilità” (utilizzato in ambito penale per l'accertamento del nesso eziologico) adducendo che, in ambito di infortunistica e malattie professionali (ed in generale, in ambito civile) il corretto criterio di valutazione è il c.d. criterio “del 50%+1” (anche detto del “più probabile che non”) (Cass. S.U. 11/01/2008 n. 581)
Col sesto motivo contesta il recepimento della consulenza da parte del giudice nella parte in cui ha assunto a valutazione del caso fatti mai provati da alcuna delle parti, o comunque contrastanti rispetto a quanto emerso dalle risultanze istruttorie, tra cui la prova orale: “Né la ricorrente, né
l' e neppure i testi hanno mai dichiarato che le mansioni di lavoro CP_1
aventi ad oggetto la movimentazione di carichi, l'assunzione di posture incongrue a carico degli arti superiori fossero svolte “non in maniera prolungata”.”. La consulente, in realtà, ha omesso di considerare ai fini pag. 7/19 della corretta ricostruzione dell'esposizione lavorativa quanto riferito dai testi.
Il settimo motivo si incentra sulla mancata adeguata considerazione delle osservazioni del proprio consulente che ha rilevato l'inesistenza di cause extra-lavorative di insorgenza della patologia.
3) L'appello non è fondato.
3.1) Va premesso che in primo grado la ricorrente aveva posto a fondamento della propria pretesa l'allegazione circa lo svolgimento di attività lavorative svolte presso vari datori di lavoro dal 1984 alla fine del
2016.
La vicenda di causa traeva origine dalla denuncia di malattia professionale
(documento n.11 dell' del 13 settembre 2018 ad opera della Medicina CP_1
del Lavoro di NA e documento n. 14 in data 21 settembre 2018 da arte della venendo allegata alla alla prima la relazione dell'U.O. della CP_2
Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
NA. In tale relazione erano ricostruite l'anamnesi lavorativa e quella patologica ed evidenziate le lavorazioni costituenti fattori di esposizione secondo la valutazione tecnica in quella sede espressa nella sintesi finale così enunciata: “Tendinopatia del sovraspinoso alle spalle bilaterlamente e del sottoscapolare alla spalla sinistra, nel cui genesi varie attività lavorative (addetta alle pulizie, al confezionamento/imballaggio e aiuto cuoca) comportanti sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, hanno svolto un ruolo causale.”.
Il rigetto della domanda di riconoscimento dell'origine professionale della malattia (doc. 15 “Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento CP_1
della malattia professionale consentono di ritenere il rischio lavorativo cui
pag. 8/19 è stato è esposto non idoneo per intensità e durata, a provocare la malattia denunciata.”) era confermato a seguito del ricorso in via amministrativa del
3 giugno 2019 con il quale il patronato incaricato dalla lavoratrice aveva ribadito la richiesta (“Ricorriamo contro il provvedimento del 13/10/2018 con cui l' di NA respinge la malattia professionale relativi alle CP_1
spalle per "rischio lavorativo inidoneo a provocare la malattia denunciate.
Come da relazione della medicina del lavoro e da certificato del nostro medico legale sosteniamo che la malattia professionale alle spalle è stata causata dal lavarci di cuoca, di addetta alle pulizie e di addetta al confezionamento/imballaggio che la signora ha svolto in . CP_2
Chiediamo il riconoscimento della malattia professionale e un danno biologico dell'8%”).
Col ricorso giudiziale avanti il giudice scaligero erano sentiti due testi per parte.
In particolare, quelli indotti dalla ricorrente riferivano circa l'attività presso una scuola per conto del datore di lavoro di entrambi, l' mentre CP_2
nulla riferivano circa i pregressi lavorativi anteriori al rapporto lavorativo con tale datore, datato dal 2001 al 2016.
La stessa consulente di parte nel proprio referto del 11 febbraio 2019 dava atto, dopo aver preso visione della citata relazione della medicina del lavoro del 2018, che “Le mansioni svolte l'assistita la espongono a sovraccarico delle spalle per rischio specifico due addetta alle pulizie, al confezionamento imballaggio e aiuto cuoco, guardianeria museale per circa vent'anni”.
pag. 9/19 L'attività istruttoria, pertanto, si è concentrata sul periodo lavorativo presso senza che sul punto sia stata svolta alcuna osservazione o richiesta CP_2
di ampliamento dell'attività istruttoria.
E' sulla base di tale compendio istruttorio e documentale, quindi, che il consulente dell'ufficio ha espresso la propria valutazione espressasi nei seguenti termini eloquenti: “Alcune particolari operazioni richieste nel corso del turno di lavoro, quali quelle di scolare la pasta (prima che fossero forniti scolapasta più piccoli a mezza luna) o sistemare le cassette delle forniture giornaliere di frutta e verdura, richiedevano verosimilmente sforzi fisici, movimenti ripetuti e talora posture incongrue, ma ciò non in maniera prolungata e soprattutto con la possibilità dell'interessata di effettuare delle pause non essendo vincolata da un lavoro a catena.
Considerando tali aspetti e l'età in cui l'interessata ha manifestato la patologia (48 anni), ritengo di poter concludere che non vi sono elementi sufficienti per affermare con elevato grado di probabilità che la tendinopatia bilaterale del tendine del sopraspinoso sia stata causata dall'attività svolta e che conseguentemente essa possa essere inquadrata come malattia professionale.”.
3.2) Ciò premesso quanto ai singoli motivi di appello va considerato quanto segue.
a) Quanto al primo, al sesto e settimo motivo.
Il tipo di movimentazione dei carichi è stato adeguatamente considerato e non banalizzato come sottintende la critica dell'appellante nell'attribuire al consulente la conclusione che l'assunzione di posture incongrue a carico degli arti superiori fosse svolta “non in maniera prolungata”: in realtà la puntuale disamina delle testimonianze giustifica il giudizio espresso dal pag. 10/19 consulente. La teste collega dell'appellante, ha riferito Testimone_2
che la movimentazione dei carichi (“grosse pentole all'interno delle quali veniva cucinata la pasta”) avveniva in coppia;
una volta scolata era versata nei cd. e posta sui carrelli. CP_3
La attività avvena su due turni, ciascuno per la somministrazione del pasto ad un centinaio di bambini, per un quantitativo di una decina di chili per turno (la pasta era scolata in tre vasconi).
La seconda fase del turno riguardava il ritiro dei piatti, la pulizia del pentolame e della cucina e la preparazione dei tavoli del secondo turno.
Due volte alla settimana erano portate dall'esterno in cucina le cassette di verdure del peso ciascuna all'incirca 10 chili per una decina di cassette per bancale.
Su tale ultimo punto la teste riferisce di un peso variabile, a Tes_1
seconda dal contenuto , 5- 15 chilogrammi. Quanto alla gestione dei pasti la teste afferma: “Al momento della preparazione della pasta (se ricordo bene veniva calcolata in 60 gr a bambino), aiutava la cuoca a tirare su la pasta dai cestelli. A quell'epoca la pasta veniva scolata con due mezze lune
(cestelli) inserite nel bollitore.”.
Ancor meno significativa sono le operazioni di sistemazione delle cassette che avveniva con carattere saltuario: la prima teste precisa che erano sei le addette nei turni, quindi, anche la cadenza dell'intervento dei fornitori non richiedeva necessariamente l'intervento dell' aiuto cuoca.
Si tratta , quindi, di movimenti per nulla ripetitivi con un'intensità e frequenza (se movimenti per turno per quanto riguarda la somministrazione del pasto) tale da non giustificare la valutazione sintetica espressa dal consulente. Né risulta che la movimentazione implicasse l'adozione di pag. 11/19 posture incongrue. Tanto meno le operazioni di sparecchiamento, lavatura e apparecchiamento di tavoli assumo una valenza significativa ai fini di una qualificata esposizione.
In definitiva è risultata smentita le deduzioni istruttorie dei capitoli 11, 12 e
131.
Inoltre, contrariamente all'assunto difensivo la consulente ha precisato che la natura della patologia - multifattoriale – e soprattutto il dato dell'età costituivano condizioni favorenti l'insorgere della patologia -/sul punto si rinvia anche alle precisazioni fornire nell'esaminare il motivo sul criterio di valutazione sulla sussistenza del nesso di causa.
L'esame delle osservazioni del consulente di parte – dottoressa – Per_2
non rivela alcuna crisi delle ragioni poste a fondamento della conclusione a cui quella d'ufficio è pervenuta: la possibile causa lavorativa dell'insorgere della patologia risulta è stata segnalata, salva essere esclusa;
l'insussistenza di una causa extra-lavorativa è stata valutata ed esclusa.
Con riguardo alla deduzione difensiva (punto 22) la previsione dell'inserimento in tabella va rilevato che la presunzione in favore del lavoratore opera nei limiti fissati dal d.m. 9 aprile 2008 che alla voce n.78
(“malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore prevede, con riguardo alle tendinite del sovraspinoso”) la ricorrenza del requisito di
“Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico
pag. 12/19 della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue.”.
Per le considerazioni che precedono, quindi, non può operare la rivendicata presunzione: “Ebbene come questa Corte ha ripetutamente affermato, solamente dall'inclusione nelle opposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purchè insorta nel periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' – cfr. ex plurimis Cass. n. 23653 del 2016 – CP_1
Cass. n. 13856 del 2017 …” (in motivazione Cass. Civ. n. 37647 /21).
La relazione consulenziale (dottor , depositata con l'appello e Per_1
redatta in data 13 novembre 2022, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata) non deve essere esaminata in quanto prodotta tardivamente.
b) Quanto al secondo motivo.
Non risulta che la parte appellante si sia lamentata della incompletezza dell'attività istruttoria all'esito dell'audizione dei quattro testimoni sentiti all'udienza del 22 ottobre e del 17 dicembre 2019 ai fin della complessiva ricostruzione delle modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative nel più esteso periodo a partire dal 1984.
La scelta di devolvere la prova concentrandola sul periodo presso CP_2
costituisce opzione che ricade nella sfera delle strategie difensive non sindacabile. Nel caso di specie essa, in realtà è coerente con il tema controverso come la stessa motivazione del ricorso in sede amministrativa ha indotto.
pag. 13/19 E' pur vero che il ricorso giudiziale di primo grado, nelle premesse elenca i periodi lavorati e le incombenze a cui era addetta, descrivendo almeno in parte le modalità operative, nella parte espositive della ragioni a sostegno della domanda richiamando la valutazione medica del consulente di parte sopra richiamata, ma due fondamentali rilievi si impongono per escludere la rilevanza del periodo anteriore al 2001: A) lo stesso consulente di parte nella proprie osservazioni quanto all'anamnesi lavorativa prende a riferimento il periodo che va dal 2001 in poi2 senza svolgere alcuna critica sull'omessa considerazione del periodo anteriore;
B) in secondo luogo, non
è invocabile, contrariamente all'assunto difensivo, il principio di non contestazione, che implicherebbe la sussistenza di un dominio delle circostanze rilevanti da parte del contraddittore, situazione evidentemente non prospettabile nel caso dell'Istituto assicurativo, del tutto estraneo alle vicende lavorative della ricorrente, tantopiù che in primo grado3.
Per_ 2 Nelle osservazioni, a pag. 2 si legge: “L'anamnesi lavorativa raccolta dalla CTU dott.ssa riporta:
“ … settembre 2001 c/o Comune di NA fino al 2009, quindi fino ad oggi dipendente con CP_2 periodi di varia lunghezza (6-9 mesi all'anno sino al 2007... addetta per lo più come aiuto cuoco in cucina/mense scolastiche e dal 2007 ad oggi come dipendente e quindi con attività continuativa annuale sino a gennaio 2017. Le mansioni di aiuto cuoca consistono nella preparazione dei pasti usando vario pentolame con pentole anche grandi di peso indeterminabile;
lavaggio di stoviglie e pavimento/sistemazione cucina con utilizzo di utensili di vario peso, in particolare i piatti (del peso di 7 hg. Ciascuno) che in pila avevano un peso considerevole. Uso anche di affettatrice di pezzi di carne di vario peso e sistemazione degli alimenti che giungevano in cucina su cassette del peso di 10 Kg. circa.
Come da relazione della ML di NA dal 2007-2008 sono cominciati i primi - 3 - episodi di artralgia che trattò con antidolorifici e ciclo di cure fisiche con beneficio;
occasionale assunzione di fans a.b. negli anni a seguire e a seguito di infortunio del 2015, approfondimento diagnostico con RMN e nel 2016 intervento artroscopico di decompressione CDR. …” La mansione di aiuto cuoca comporta movimenti degli arti superiori che sono vari sia nella modalità (sollevamento pentolame, trasporto dei piatti e delle stoviglie) che nell'uso della forza e della rapidità di esecuzione (le pietanze da preparare e servire sono numerose e il periodo di tempo è ristretto). La pubblicazione da parte dell' di “I disturbi CP_1 muscoloscheletrici lavorativi. La causa, l'insorgenza, la prevenzione, la tutela assicurativa” (Edizione 2012, ISBN 978-88-7484-227-8 / Aggiornamento per l'edizione 2011 a cura di Elisabetta Badellino,
, in relazione al sovraccarico funzionale degli Controparte_4 Parte_2 Persona_4 arti superiori, riporta a pag. 16: “Meritevoli di attenzione risultano essere anche altre attività quali: musicista professionista, massofisioterapista, parrucchiere, addetti a cucine e ristorazione collettiva, addetti alle pulizie quando l'attività sia svolta con continuità per buona parte della giornata lavorativa”.” 3 In tale senso si richiama la giurisprudenza di legittimità: “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel
pag. 14/19 In questa prospettiva il riferimento al lasso temporale individuato dal consulente (2007 - 2017) non muta i presupposti della valutazione proprio perché considerato l'intrinseca valore delle attività operative della lavoratrice come aiuto cuoca e, comunque, nei limiti ricostruttivi consentiti dall'attività istruttoria.
c) Quanto al terzo ed al quarto motivo.
La doglianza relativa all'asserita irrituale acquisizione del DVR della non ha pregio. Va puntualizzato che in nessun passaggio della CP_2
relazione del consulente si dà atto di tale acquisizione: la deduzione è frutto di un palese fraintendimento dal momento che il richiamo al DVR è operato dalla consulente in forza del rinvio alla certificazione del 18 CP_1
febbraio 2021 nella quale si dà atto del dato riportato - “Considerazioni mediche dell'11.10.18: DVR in fascia verde, per cui assenza rischio accettabile” (pagina 7 della relazione), - slavo poi riprendere il dato in sede di commento nella parte in cui si fa riferimento ad un'esibizione del documento da parte di (cosa non possibile, essendo soggetto terzo, CP_2
in sede di operazioni, e neppure attestata nella relazione), evidentemente nella fase amministrativa.
Ad ogni buon fine va osservato che non si tratta di attività eventualmente
“acquisitiva” attinente ai fatti costitutivi o impeditivi, ma solo ad elementi integratori e chiarificatori rispetto alla situazione anamnestica che già aveva avuto ingresso in sede processuale alla luce del principio
processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali. (Nella specie, la CP_ S.C. ha escluso che l avesse l'obbligo di contestare i fatti posti alla base della domanda giudiziale di indennità temporanea da infortunio sul lavoro, perché il fatto costitutivo della prestazione trae origine dal rapporto di lavoro cui l'ente è estraneo, restando irrilevante, ai fini della non contestazione, quanto dedotto dal lavoratore in sede amministrativa con la denuncia d'infortunio).” (Sez. L - , Ordinanza n. 2174 del 01/02/2021, Rv. 660331 - 01)
pag. 15/19 nomofilattico in base al quale “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti
i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare
e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.” (Cass.civ. Sez. U - , Sentenza n.
3086 del 01/02/2022, Rv. 663786 - 03).
Ne deriva che, proprio per il carattere meramente argomentativo che il richiamo al DVR assume non tocca le ragioni già valorizzate a sostegno dell'insussistenza di un nesso di causa.
d) Quanto al quinto motivo.
Non è pertinente il richiamo giurisprudenziale al criterio del “più probabile che non” e al rilievo che avrebbe l'inclusione della patologia diagnostica tra quelle “tabellate”.
Quanto al criterio che qualifica la sussistenza del nesso di causa non è conforme all'elaborazione della giurisprudenza di legittimità in funzione nomofilattica l'affermazione dell'appellante in ordine al grado di qualificata probabilità che deve assistere l'indagine e l'affermazione dell'eziologia professionale della malattia: “
5. le Sezioni Unite di questa
Corte, muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale - salva la
pag. 16/19 differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" - hanno poi ulteriormente precisato che la regola della "certezza probabilistica" non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativo - statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica)
(cfr. Cass. Sez. Un. 581 del 11/1/2008, Cass. n. 29315 del 07/12/2017);
6. è stato, infine, evidenziato come, "in tema di accertamento della sussistenza di una malattia professionale non tabellata e del relativo nesso di causalità - posto che la prova, gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità - il giudice può giungere al giudizio di ragionevole probabilità sulla base della consulenza tecnica d'ufficio che ritenga compatibile la malattia non tabellata con la "noxa" professionale utilizzando, a tale scopo, anche dati epidemiologici, per suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi. In tal caso, il dato epidemiologico (che di per sè attiene ad una diversa finalità) può assumere un significato causale, tant'è che la mancata utilizzazione di tale dato da parte del giudice, nonostante la richiesta della difesa corroborata da precise deduzioni del consulente tecnico di parte, è denunciabile per cassazione" (cfr. Cass. 3227/2011 cit.);” (in motivazione, Ordinanza n.29133 del 2021).
pag. 17/19 Ed ancora: “in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di
"probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. da ult. Cass. n. 10097 del 2015 e
Cass. n. 736 del 2018);” (in motivazione Ordinanza n.17354 del 2021).
Sono mancati, quindi, nel caso di specie quelle indicazioni che giustifichino una qualificata probabilità sulla sussistenza del nesso di causa: il carattere multifattoriale, il rilievo epidemiologico (“frequente anche nella popolazione generale”), il carattere degenerativo-artrosico, l'età non giovane, il carattere occasionale delle posture astrattamente rilevanti, corroborano il giudizio negativo sul piano probabilistico.
4) Le spese del grado seguono la soccombenza (valore di causa dichiarato in rapporto al valore invalidante denunciato pari all'8%) e vengono liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori medi in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
pag. 18/19 - rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in €.1923,00 oltre al rimborso forfetario ex lege in favore della parte appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 23 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 19/19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che si riportano: “11) nell'ambito di tale attività (cfr. punto precedente) la ricorrente provvedeva alla movimentazione ed alla pulizia, per circa 3 ore ogni giorno, delle grosse pentole utilizzate nella cucina, nonché della preparazione dei tavoli e del recupero delle stoviglie sporche al termine dei pasti;
12) la preparazione dei tavoli, così come la rimozione delle stoviglie sporche, avveniva tramite l'ausilio di grossi vassoi in plastica che, quanto carichi di piatti, bicchieri e posate, arrivavano a pesare all'incirca 10 kg;
13) ogni 4 giorni la settimana la ricorrente si occupava altresì di ricevere le consegne dei beni alimentari. Questi ultimi venivano di seguito movimentati manualmente dalla ricorrente, la quale provvedeva a posizionarli ordinatamente all'interno della cucina. Tale attività veniva svolta per circa 1 ora al giorno;
”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Barbara MARIA TRENTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 6 dicembre 2022 da
(c.f.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Dal Lago, C.F._1
come da mandato allegato all'atto di appello, con domicilio eletto presso il suo studio in NA via G. Galilei, 96;
-appellante-
Contro
Controparte_1
sede di NA (c.f.: ), in persona del suo Direttore
[...] P.IVA_1
regionale pro tempore, legale rappresentante, difeso dagli avv.ti Daniela Chiavegato e Pasquale Schiavulli, domiciliati presso l' di Venezia, CP_1
Santa Croce, 712, per procure allegate alla memoria difensiva d'appello,
PEC: Email_1 Email_2
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 226/22 del Tribunale di NA – sezione Lavoro
In punto: malattia professionale – rendita vitalizia . CP_1
Causa trattata all'udienza del 23 gennaio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
Previo accertamento, tramite rinnovazione della CTU medico-legale, 1. che la patologia denunciata dall'appellante (tendinopatia bilaterale delle spalle) è casualmente o quantomeno concausalmente connessa all'attività lavorativa svolta dalla stessa;
2. che la patologia denunciata dall'appellante ha causato alla stessa una menomazione psico-fisica pari allo 08%, o pari alla misura minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia;
VOGLIA 3. accogliere il presente gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza di I grado accertando e dichiarando l'origine tecnopatica della patologia sofferta dalla signora , ovvero Parte_1
la “tendinopatia bilaterale delle spalle”;
4. per l'effetto, dichiarare che
l'appellante, in conseguenza di tale patologia, è affetta da una menomazione psico-fisica pari allo 08% o nella misura minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia;
5. per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare il diritto in capo all'appellante del diritto all'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 del D. Lgs n. 38/2000 in ragione della conseguente invalidità permanente pari allo 08% o nella misura minore o
pag. 2/19 maggiore che verrà ritenuta di giustizia;
6. per l'ulteriore effetto, condannare l' ad erogare all'appellante l'indennizzo di cui all'art. 13 CP_1
del D. Lgs n. 38/2000 in relazione ad una inabilità permanente pari allo
08%, o alla misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, comunque non inferiore al minimo previsto per legge, gravando l'importo dovuto di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
IN
OGNI CASO 7. con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche del primo grado di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore costituito, che si dichiara antistatario.
[…] IN VIA ISTRUTTORIA IN VIA ISTRUTTORIA A) Se ritenuto necessario, si chiede rinnovarsi la prova per testi sui fatti inerenti all'attività di lavoro espletata dall'appellante così come indicati nel ricorso di primo grado e riportati al punto 9) del presente ricorso in appello, anteposta la formula “Vero che…”. Si indicano quali testi i signori: sig.ra sig.ra sig. Tes_1 Testimone_2 Tes_3
. B) Si chiede che sia disposta la rinnovazione della CTU medico-
[...]
legale, eventualmente mediante un consulente esperto in Medicina del
Lavoro, affinché siano accertate le condizioni fisiche dell'appellante, tra cui l'esistenza di un danno biologico pari al 08%, ovvero l'esistenza della patologia di cui è causa e la natura tecnopatica della stessa. Si indica quali CTP il dott. . C) Si chiede fin d'ora l'abilitazione a Persona_1
prova contraria, nonché l'autorizzazione al deposito di memorie e/o istanze che si rendessero necessarie nel corso del giudizio. D) Se ritenuto necessario, si chiede che l'appellante venga sentita sulle circostanze di cui in narrativa.”
pag. 3/19 Conclusioni per parte appellata: “1) Respingersi l'appello della signora
e confermarsi la sentenza n. 226/2022 Parte_1
del Tribunale di NA che ha respinto la domanda di riconoscimento della patologia lamentata. 2) Spese ed onorari di lite del grado rifusi o compensati.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone alla rinnovazione della CTU in quanto non ne sussistono i presupposti,nonché alla prova per testi richiesta, in quanto superflua e già espletata.…”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 6 dicembre 2022
[...]
ha impugnato la sentenza n.226/22 del giudice del lavoro Parte_1
del Tribunale di NA con la quale ha rigettato la propria domanda tesa al riconoscimento dell'origine professionale della patologia sofferta
(“tendinopatia bilaterale alla cuffia dei rotatori”), previo accertamento del nesso di causa o di concausa rispetto all'attività lavorativa descritta con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica e relativo indennizzo in capitale con condanna dell' alla relativa erogazione. CP_1
Con memoria depositata il 23 gennaio 2024 si è costituito l' chiedendo CP_1
di respingere l'impugnazione.
La causa, disposto un rinvio per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa all'odierna udienza e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice veronese, dopo aver premesso che all'esito dell'istruttoria era emerso lo svolgimento, “nel periodo circoscritto alla insorgenza delle patologie, le mansioni descritte in
pag. 4/19 ricorso”, ha richiamato gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio le cui considerazioni erano state svolte alla luce delle prove testimoniali espletate e della documentazione prodotta.
In particolare, ha citato i passaggi della relazione consulenziale nella quale si dava atto dell'assenza di “elementi sufficienti per affermare con elevato grado di probabilità che la tendinopatia bilaterale del tendine del sopraspinoso sia stata causata dall'attività svolta”.
Pur non escludendo “che parte delle mansioni svolte non possano aver contribuito a favorire in concorso con le attività extralavorative e con eventuali fattori costituzionali i processi degenerativi a carico dei tendini interessati”, non ha ritenuto di poter attribuire loro un ruolo di possibile concausa, in assenza di una significativa efficienza lesiva. Ha evidenziato il consulente che “il rischio lavorativo per insufficiente intensità e durata, non abbia avuto una efficienza lesiva adeguata a svolgere un ruolo concausale nella eziopatogenesi della malattia denunciata che non può pertanto essere inquadrata come malattia professionale”.
Né le osservazioni del consulente tecnico diparte offrivano adeguati spunti per rivedere le conclusioni di quello d'ufficio.
2) Con l'appello la sentenza è sottoposta a critica in forza dei seguenti motivi.
Col primo si assume che l'indagine medico-legale eseguita dal CTU presentava “macroscopici e gravissimi errori, omissioni ed irregolarità nella valutazione e nell'acquisizione degli elementi di prova e dei fatti di causa”, di portata tale da determinarne la nullità, nullità che si riverberava inevitabilmente sulla sentenza impugnata. Al riguardo ha richiamato le osservazioni alla bozza di CTU formulate dal consulente di parte (in pag. 5/19 particolare il punto 18) e le note scritte autorizzate del 22/12/2021 (punto
22), nonché quelle ulteriori del “nuovo ctp”.
Nel dettaglio assume che le conclusioni a cui è pervenuta la consulente, e con lei il giudice, contraddicono palesemente il contenuto del documento
“referto visita medicina del lavoro” – circa l'assenza di cause extra- lavorative: evidenzia il contrasto con il referto della medicina del lavoro
(oltre che con le risultanze della prova per testi), descrittivo dello svolgimento di mansioni comportanti un sovraccarico o l'assunzione di posture incongrue a carico delle spalle in modo tutt'altro che occasionale/sporadico.
Rileva che rispetto a tale referto non vi era stata contestazione del certificato della medicina del lavoro da parte dell' CP_1
Con un secondo motivo lamenta la mancata considerazione da parte del consulente dell'ufficio CTU di tutto il periodo di esposizione a rischio: in particolare, nessuna considerazione era stata operata con riguardo a tutte le attività di lavoro svolte nel periodo dal 1984 al 2006, indicate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ai punti da n. 1 a n. 10 e mai contestati dall' e, dunque, pacifici ai sensi dell'art. 115, comma 1 CP_1
c.p.c.. La consulente, infatti, si era limitato a richiamare tale periodo lavorativo nell'anamnesi lavorativa, salvo limitare la propria analisi inerente alla tendinopatia considerando il solo svolgimento di lavori prevalentemente manuali continuativamente dal 2007 al 2017, quando le mansioni di erano state svolte dalla ricorrente per un periodo di tempo ben più ampio.
Col terzo si duole della valorizzazione del DVR della datrice di lavoro,
richiamato dall' nella memoria di costituzione quale CP_2 CP_1
pag. 6/19 documento n. 14, ma mai depositato dall' né in altro modo acquisito CP_1
in corso di causa. Solo il consulente l'aveva acquisito, ma in assenza di autorizzazione del giudice ed in violazione del principio del contraddittorio tra le parti.
Col quarto motivo l'appellante si duole del valore probatorio attribuito al
DVR, trattandosi di documento che per la sua natura non può essere utilizzato quale prova rigorosa di esposizione al rischio, dal momento che esso non può mai riferirsi ad una situazione di lavoro concreta. Si tratta, allora, di elemento meramente indiziario, da valutare unitamente alle risultanze complessive dell'istruttoria tra cui, in particolare, gli esami dei testi.
Col quinto motivo contesta l'improprio utilizzo del criterio dell'“elevato grado di probabilità” (utilizzato in ambito penale per l'accertamento del nesso eziologico) adducendo che, in ambito di infortunistica e malattie professionali (ed in generale, in ambito civile) il corretto criterio di valutazione è il c.d. criterio “del 50%+1” (anche detto del “più probabile che non”) (Cass. S.U. 11/01/2008 n. 581)
Col sesto motivo contesta il recepimento della consulenza da parte del giudice nella parte in cui ha assunto a valutazione del caso fatti mai provati da alcuna delle parti, o comunque contrastanti rispetto a quanto emerso dalle risultanze istruttorie, tra cui la prova orale: “Né la ricorrente, né
l' e neppure i testi hanno mai dichiarato che le mansioni di lavoro CP_1
aventi ad oggetto la movimentazione di carichi, l'assunzione di posture incongrue a carico degli arti superiori fossero svolte “non in maniera prolungata”.”. La consulente, in realtà, ha omesso di considerare ai fini pag. 7/19 della corretta ricostruzione dell'esposizione lavorativa quanto riferito dai testi.
Il settimo motivo si incentra sulla mancata adeguata considerazione delle osservazioni del proprio consulente che ha rilevato l'inesistenza di cause extra-lavorative di insorgenza della patologia.
3) L'appello non è fondato.
3.1) Va premesso che in primo grado la ricorrente aveva posto a fondamento della propria pretesa l'allegazione circa lo svolgimento di attività lavorative svolte presso vari datori di lavoro dal 1984 alla fine del
2016.
La vicenda di causa traeva origine dalla denuncia di malattia professionale
(documento n.11 dell' del 13 settembre 2018 ad opera della Medicina CP_1
del Lavoro di NA e documento n. 14 in data 21 settembre 2018 da arte della venendo allegata alla alla prima la relazione dell'U.O. della CP_2
Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
NA. In tale relazione erano ricostruite l'anamnesi lavorativa e quella patologica ed evidenziate le lavorazioni costituenti fattori di esposizione secondo la valutazione tecnica in quella sede espressa nella sintesi finale così enunciata: “Tendinopatia del sovraspinoso alle spalle bilaterlamente e del sottoscapolare alla spalla sinistra, nel cui genesi varie attività lavorative (addetta alle pulizie, al confezionamento/imballaggio e aiuto cuoca) comportanti sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, hanno svolto un ruolo causale.”.
Il rigetto della domanda di riconoscimento dell'origine professionale della malattia (doc. 15 “Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento CP_1
della malattia professionale consentono di ritenere il rischio lavorativo cui
pag. 8/19 è stato è esposto non idoneo per intensità e durata, a provocare la malattia denunciata.”) era confermato a seguito del ricorso in via amministrativa del
3 giugno 2019 con il quale il patronato incaricato dalla lavoratrice aveva ribadito la richiesta (“Ricorriamo contro il provvedimento del 13/10/2018 con cui l' di NA respinge la malattia professionale relativi alle CP_1
spalle per "rischio lavorativo inidoneo a provocare la malattia denunciate.
Come da relazione della medicina del lavoro e da certificato del nostro medico legale sosteniamo che la malattia professionale alle spalle è stata causata dal lavarci di cuoca, di addetta alle pulizie e di addetta al confezionamento/imballaggio che la signora ha svolto in . CP_2
Chiediamo il riconoscimento della malattia professionale e un danno biologico dell'8%”).
Col ricorso giudiziale avanti il giudice scaligero erano sentiti due testi per parte.
In particolare, quelli indotti dalla ricorrente riferivano circa l'attività presso una scuola per conto del datore di lavoro di entrambi, l' mentre CP_2
nulla riferivano circa i pregressi lavorativi anteriori al rapporto lavorativo con tale datore, datato dal 2001 al 2016.
La stessa consulente di parte nel proprio referto del 11 febbraio 2019 dava atto, dopo aver preso visione della citata relazione della medicina del lavoro del 2018, che “Le mansioni svolte l'assistita la espongono a sovraccarico delle spalle per rischio specifico due addetta alle pulizie, al confezionamento imballaggio e aiuto cuoco, guardianeria museale per circa vent'anni”.
pag. 9/19 L'attività istruttoria, pertanto, si è concentrata sul periodo lavorativo presso senza che sul punto sia stata svolta alcuna osservazione o richiesta CP_2
di ampliamento dell'attività istruttoria.
E' sulla base di tale compendio istruttorio e documentale, quindi, che il consulente dell'ufficio ha espresso la propria valutazione espressasi nei seguenti termini eloquenti: “Alcune particolari operazioni richieste nel corso del turno di lavoro, quali quelle di scolare la pasta (prima che fossero forniti scolapasta più piccoli a mezza luna) o sistemare le cassette delle forniture giornaliere di frutta e verdura, richiedevano verosimilmente sforzi fisici, movimenti ripetuti e talora posture incongrue, ma ciò non in maniera prolungata e soprattutto con la possibilità dell'interessata di effettuare delle pause non essendo vincolata da un lavoro a catena.
Considerando tali aspetti e l'età in cui l'interessata ha manifestato la patologia (48 anni), ritengo di poter concludere che non vi sono elementi sufficienti per affermare con elevato grado di probabilità che la tendinopatia bilaterale del tendine del sopraspinoso sia stata causata dall'attività svolta e che conseguentemente essa possa essere inquadrata come malattia professionale.”.
3.2) Ciò premesso quanto ai singoli motivi di appello va considerato quanto segue.
a) Quanto al primo, al sesto e settimo motivo.
Il tipo di movimentazione dei carichi è stato adeguatamente considerato e non banalizzato come sottintende la critica dell'appellante nell'attribuire al consulente la conclusione che l'assunzione di posture incongrue a carico degli arti superiori fosse svolta “non in maniera prolungata”: in realtà la puntuale disamina delle testimonianze giustifica il giudizio espresso dal pag. 10/19 consulente. La teste collega dell'appellante, ha riferito Testimone_2
che la movimentazione dei carichi (“grosse pentole all'interno delle quali veniva cucinata la pasta”) avveniva in coppia;
una volta scolata era versata nei cd. e posta sui carrelli. CP_3
La attività avvena su due turni, ciascuno per la somministrazione del pasto ad un centinaio di bambini, per un quantitativo di una decina di chili per turno (la pasta era scolata in tre vasconi).
La seconda fase del turno riguardava il ritiro dei piatti, la pulizia del pentolame e della cucina e la preparazione dei tavoli del secondo turno.
Due volte alla settimana erano portate dall'esterno in cucina le cassette di verdure del peso ciascuna all'incirca 10 chili per una decina di cassette per bancale.
Su tale ultimo punto la teste riferisce di un peso variabile, a Tes_1
seconda dal contenuto , 5- 15 chilogrammi. Quanto alla gestione dei pasti la teste afferma: “Al momento della preparazione della pasta (se ricordo bene veniva calcolata in 60 gr a bambino), aiutava la cuoca a tirare su la pasta dai cestelli. A quell'epoca la pasta veniva scolata con due mezze lune
(cestelli) inserite nel bollitore.”.
Ancor meno significativa sono le operazioni di sistemazione delle cassette che avveniva con carattere saltuario: la prima teste precisa che erano sei le addette nei turni, quindi, anche la cadenza dell'intervento dei fornitori non richiedeva necessariamente l'intervento dell' aiuto cuoca.
Si tratta , quindi, di movimenti per nulla ripetitivi con un'intensità e frequenza (se movimenti per turno per quanto riguarda la somministrazione del pasto) tale da non giustificare la valutazione sintetica espressa dal consulente. Né risulta che la movimentazione implicasse l'adozione di pag. 11/19 posture incongrue. Tanto meno le operazioni di sparecchiamento, lavatura e apparecchiamento di tavoli assumo una valenza significativa ai fini di una qualificata esposizione.
In definitiva è risultata smentita le deduzioni istruttorie dei capitoli 11, 12 e
131.
Inoltre, contrariamente all'assunto difensivo la consulente ha precisato che la natura della patologia - multifattoriale – e soprattutto il dato dell'età costituivano condizioni favorenti l'insorgere della patologia -/sul punto si rinvia anche alle precisazioni fornire nell'esaminare il motivo sul criterio di valutazione sulla sussistenza del nesso di causa.
L'esame delle osservazioni del consulente di parte – dottoressa – Per_2
non rivela alcuna crisi delle ragioni poste a fondamento della conclusione a cui quella d'ufficio è pervenuta: la possibile causa lavorativa dell'insorgere della patologia risulta è stata segnalata, salva essere esclusa;
l'insussistenza di una causa extra-lavorativa è stata valutata ed esclusa.
Con riguardo alla deduzione difensiva (punto 22) la previsione dell'inserimento in tabella va rilevato che la presunzione in favore del lavoratore opera nei limiti fissati dal d.m. 9 aprile 2008 che alla voce n.78
(“malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore prevede, con riguardo alle tendinite del sovraspinoso”) la ricorrenza del requisito di
“Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico
pag. 12/19 della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue.”.
Per le considerazioni che precedono, quindi, non può operare la rivendicata presunzione: “Ebbene come questa Corte ha ripetutamente affermato, solamente dall'inclusione nelle opposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purchè insorta nel periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' – cfr. ex plurimis Cass. n. 23653 del 2016 – CP_1
Cass. n. 13856 del 2017 …” (in motivazione Cass. Civ. n. 37647 /21).
La relazione consulenziale (dottor , depositata con l'appello e Per_1
redatta in data 13 novembre 2022, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata) non deve essere esaminata in quanto prodotta tardivamente.
b) Quanto al secondo motivo.
Non risulta che la parte appellante si sia lamentata della incompletezza dell'attività istruttoria all'esito dell'audizione dei quattro testimoni sentiti all'udienza del 22 ottobre e del 17 dicembre 2019 ai fin della complessiva ricostruzione delle modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative nel più esteso periodo a partire dal 1984.
La scelta di devolvere la prova concentrandola sul periodo presso CP_2
costituisce opzione che ricade nella sfera delle strategie difensive non sindacabile. Nel caso di specie essa, in realtà è coerente con il tema controverso come la stessa motivazione del ricorso in sede amministrativa ha indotto.
pag. 13/19 E' pur vero che il ricorso giudiziale di primo grado, nelle premesse elenca i periodi lavorati e le incombenze a cui era addetta, descrivendo almeno in parte le modalità operative, nella parte espositive della ragioni a sostegno della domanda richiamando la valutazione medica del consulente di parte sopra richiamata, ma due fondamentali rilievi si impongono per escludere la rilevanza del periodo anteriore al 2001: A) lo stesso consulente di parte nella proprie osservazioni quanto all'anamnesi lavorativa prende a riferimento il periodo che va dal 2001 in poi2 senza svolgere alcuna critica sull'omessa considerazione del periodo anteriore;
B) in secondo luogo, non
è invocabile, contrariamente all'assunto difensivo, il principio di non contestazione, che implicherebbe la sussistenza di un dominio delle circostanze rilevanti da parte del contraddittore, situazione evidentemente non prospettabile nel caso dell'Istituto assicurativo, del tutto estraneo alle vicende lavorative della ricorrente, tantopiù che in primo grado3.
Per_ 2 Nelle osservazioni, a pag. 2 si legge: “L'anamnesi lavorativa raccolta dalla CTU dott.ssa riporta:
“ … settembre 2001 c/o Comune di NA fino al 2009, quindi fino ad oggi dipendente con CP_2 periodi di varia lunghezza (6-9 mesi all'anno sino al 2007... addetta per lo più come aiuto cuoco in cucina/mense scolastiche e dal 2007 ad oggi come dipendente e quindi con attività continuativa annuale sino a gennaio 2017. Le mansioni di aiuto cuoca consistono nella preparazione dei pasti usando vario pentolame con pentole anche grandi di peso indeterminabile;
lavaggio di stoviglie e pavimento/sistemazione cucina con utilizzo di utensili di vario peso, in particolare i piatti (del peso di 7 hg. Ciascuno) che in pila avevano un peso considerevole. Uso anche di affettatrice di pezzi di carne di vario peso e sistemazione degli alimenti che giungevano in cucina su cassette del peso di 10 Kg. circa.
Come da relazione della ML di NA dal 2007-2008 sono cominciati i primi - 3 - episodi di artralgia che trattò con antidolorifici e ciclo di cure fisiche con beneficio;
occasionale assunzione di fans a.b. negli anni a seguire e a seguito di infortunio del 2015, approfondimento diagnostico con RMN e nel 2016 intervento artroscopico di decompressione CDR. …” La mansione di aiuto cuoca comporta movimenti degli arti superiori che sono vari sia nella modalità (sollevamento pentolame, trasporto dei piatti e delle stoviglie) che nell'uso della forza e della rapidità di esecuzione (le pietanze da preparare e servire sono numerose e il periodo di tempo è ristretto). La pubblicazione da parte dell' di “I disturbi CP_1 muscoloscheletrici lavorativi. La causa, l'insorgenza, la prevenzione, la tutela assicurativa” (Edizione 2012, ISBN 978-88-7484-227-8 / Aggiornamento per l'edizione 2011 a cura di Elisabetta Badellino,
, in relazione al sovraccarico funzionale degli Controparte_4 Parte_2 Persona_4 arti superiori, riporta a pag. 16: “Meritevoli di attenzione risultano essere anche altre attività quali: musicista professionista, massofisioterapista, parrucchiere, addetti a cucine e ristorazione collettiva, addetti alle pulizie quando l'attività sia svolta con continuità per buona parte della giornata lavorativa”.” 3 In tale senso si richiama la giurisprudenza di legittimità: “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel
pag. 14/19 In questa prospettiva il riferimento al lasso temporale individuato dal consulente (2007 - 2017) non muta i presupposti della valutazione proprio perché considerato l'intrinseca valore delle attività operative della lavoratrice come aiuto cuoca e, comunque, nei limiti ricostruttivi consentiti dall'attività istruttoria.
c) Quanto al terzo ed al quarto motivo.
La doglianza relativa all'asserita irrituale acquisizione del DVR della non ha pregio. Va puntualizzato che in nessun passaggio della CP_2
relazione del consulente si dà atto di tale acquisizione: la deduzione è frutto di un palese fraintendimento dal momento che il richiamo al DVR è operato dalla consulente in forza del rinvio alla certificazione del 18 CP_1
febbraio 2021 nella quale si dà atto del dato riportato - “Considerazioni mediche dell'11.10.18: DVR in fascia verde, per cui assenza rischio accettabile” (pagina 7 della relazione), - slavo poi riprendere il dato in sede di commento nella parte in cui si fa riferimento ad un'esibizione del documento da parte di (cosa non possibile, essendo soggetto terzo, CP_2
in sede di operazioni, e neppure attestata nella relazione), evidentemente nella fase amministrativa.
Ad ogni buon fine va osservato che non si tratta di attività eventualmente
“acquisitiva” attinente ai fatti costitutivi o impeditivi, ma solo ad elementi integratori e chiarificatori rispetto alla situazione anamnestica che già aveva avuto ingresso in sede processuale alla luce del principio
processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali. (Nella specie, la CP_ S.C. ha escluso che l avesse l'obbligo di contestare i fatti posti alla base della domanda giudiziale di indennità temporanea da infortunio sul lavoro, perché il fatto costitutivo della prestazione trae origine dal rapporto di lavoro cui l'ente è estraneo, restando irrilevante, ai fini della non contestazione, quanto dedotto dal lavoratore in sede amministrativa con la denuncia d'infortunio).” (Sez. L - , Ordinanza n. 2174 del 01/02/2021, Rv. 660331 - 01)
pag. 15/19 nomofilattico in base al quale “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti
i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare
e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.” (Cass.civ. Sez. U - , Sentenza n.
3086 del 01/02/2022, Rv. 663786 - 03).
Ne deriva che, proprio per il carattere meramente argomentativo che il richiamo al DVR assume non tocca le ragioni già valorizzate a sostegno dell'insussistenza di un nesso di causa.
d) Quanto al quinto motivo.
Non è pertinente il richiamo giurisprudenziale al criterio del “più probabile che non” e al rilievo che avrebbe l'inclusione della patologia diagnostica tra quelle “tabellate”.
Quanto al criterio che qualifica la sussistenza del nesso di causa non è conforme all'elaborazione della giurisprudenza di legittimità in funzione nomofilattica l'affermazione dell'appellante in ordine al grado di qualificata probabilità che deve assistere l'indagine e l'affermazione dell'eziologia professionale della malattia: “
5. le Sezioni Unite di questa
Corte, muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale - salva la
pag. 16/19 differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" - hanno poi ulteriormente precisato che la regola della "certezza probabilistica" non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativo - statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica)
(cfr. Cass. Sez. Un. 581 del 11/1/2008, Cass. n. 29315 del 07/12/2017);
6. è stato, infine, evidenziato come, "in tema di accertamento della sussistenza di una malattia professionale non tabellata e del relativo nesso di causalità - posto che la prova, gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un notevole grado di probabilità - il giudice può giungere al giudizio di ragionevole probabilità sulla base della consulenza tecnica d'ufficio che ritenga compatibile la malattia non tabellata con la "noxa" professionale utilizzando, a tale scopo, anche dati epidemiologici, per suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi. In tal caso, il dato epidemiologico (che di per sè attiene ad una diversa finalità) può assumere un significato causale, tant'è che la mancata utilizzazione di tale dato da parte del giudice, nonostante la richiesta della difesa corroborata da precise deduzioni del consulente tecnico di parte, è denunciabile per cassazione" (cfr. Cass. 3227/2011 cit.);” (in motivazione, Ordinanza n.29133 del 2021).
pag. 17/19 Ed ancora: “in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di
"probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. da ult. Cass. n. 10097 del 2015 e
Cass. n. 736 del 2018);” (in motivazione Ordinanza n.17354 del 2021).
Sono mancati, quindi, nel caso di specie quelle indicazioni che giustifichino una qualificata probabilità sulla sussistenza del nesso di causa: il carattere multifattoriale, il rilievo epidemiologico (“frequente anche nella popolazione generale”), il carattere degenerativo-artrosico, l'età non giovane, il carattere occasionale delle posture astrattamente rilevanti, corroborano il giudizio negativo sul piano probabilistico.
4) Le spese del grado seguono la soccombenza (valore di causa dichiarato in rapporto al valore invalidante denunciato pari all'8%) e vengono liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori medi in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
pag. 18/19 - rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado liquidate in €.1923,00 oltre al rimborso forfetario ex lege in favore della parte appellata.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 23 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 19/19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che si riportano: “11) nell'ambito di tale attività (cfr. punto precedente) la ricorrente provvedeva alla movimentazione ed alla pulizia, per circa 3 ore ogni giorno, delle grosse pentole utilizzate nella cucina, nonché della preparazione dei tavoli e del recupero delle stoviglie sporche al termine dei pasti;
12) la preparazione dei tavoli, così come la rimozione delle stoviglie sporche, avveniva tramite l'ausilio di grossi vassoi in plastica che, quanto carichi di piatti, bicchieri e posate, arrivavano a pesare all'incirca 10 kg;
13) ogni 4 giorni la settimana la ricorrente si occupava altresì di ricevere le consegne dei beni alimentari. Questi ultimi venivano di seguito movimentati manualmente dalla ricorrente, la quale provvedeva a posizionarli ordinatamente all'interno della cucina. Tale attività veniva svolta per circa 1 ora al giorno;
”