Art. 926. Speciali limiti di eta' per gli ufficiali della Marina militare 1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali della Marina militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) 65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; ammiraglio ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale ((...)) del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; (37) ((138)) b) 63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; contrammiraglio del ruolo normale ((...)) del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;(37) ((138)) c) 61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; capitano di vascello del ruolo normale ((...)) del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali.(37) ((138)) ----------- AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
a) 65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; ammiraglio ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale ((...)) del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; (37) ((138)) b) 63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; contrammiraglio del ruolo normale ((...)) del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;(37) ((138)) c) 61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; capitano di vascello del ruolo normale ((...)) del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali.(37) ((138)) ----------- AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".