TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 7309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7309 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Daniela Ammendola, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. disposta in sostituzione dell'udienza del 15/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 1070/2025 R.G., promossa da: CP_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Carandente
[...] C.F._1
SC (C.F. ), Fax 081 5562731 Pec: C.F._2
presso cui è elett.te dom.ta in Napoli alla Via Email_1
F.sco De Mura n. 8, come da procura in atti ricorrente
contro
, in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti (C.F. CP_2
), PEC: t, giusto mandato generale C.F._3 Email_2 alle liti in atti resistente
OGGETTO: Indebito assistenziale
Conclusioni Per la parte ricorrente: accertare l'illegittimità,
l'infondatezza e l'insussistenza della pretesa creditoria comunicata dall' con nota del CP_2
15.03.24 e per l'effetto, dichiarare l'irripetibilità dell'indebito di Euro 9.490,08 - indicato dall' con N. Pratica 18487715 - per il periodo dal 01.11.22 al 30.04.24 e, di conseguenza, la CP_2 ricorrente non tenuta alla restituzione delle somme richieste a tale titolo. Vinte le spese. Per la parte resistente: rigettare il ricorso e dichiarare che l' nulla deve restituire al ricorrente e condannare CP_2 quest'ultimo al pagamento delle somme oggetto di indebito. Spese di lite vinte.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.01.2025, la ricorrente in epigrafe premetteva che: in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Napoli Sezione lavoro del 19.4.2028 ella a decorrere dal 01.01.17, era titolare di libretto di pensione categoria INVCIV n. 07206892 e percepiva l'indennità di accompagnamento erogata mensilmente dall' che in data 15.11.23 l' sottoponeva a CP_2 CP_2 visita la ricorrente al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario necessario per percepire l'indennità di accompagnamento, continuando a corrisponderle, senza soluzione di continuità, la suddetta prestazione assistenziale;
che con nota del 15.03.24, l' sede di Napoli - Soccavo, CP_2 comunicava l'accertamento - con numero pratica 18487715 - di somme indebitamente percepite su pensione categoria INVCIV n. 07206892, dal 01.11.22 al 30.04.24, per un importo complessivo di
Euro 9.490,08 in quanto il “verbale domus 3930941105826 non conferma il precedente requisito sanitario da novembre 2022”; che con ricorso inoltrato all' in data 08.10.24, la ricorrente CP_2 contestava l'illegittimità della richiesta di restituzione del predetto importo in quanto non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione del predetto verbale - redatto a seguito della visita del 15.11.23 - ed aveva, pertanto, continuato a percepire in buona fede l'indennità di accompagnamento corrisposta dall' che non aveva mai provveduto a sospenderne l'erogazione. Tanto premesso, agiva, CP_3 quindi, in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Sezione Lavoro per sentir: accertare l'illegittimità,
l'infondatezza e l'insussistenza della pretesa creditoria comunicata dall' con nota del CP_2
15.03.24 e, per l'effetto, dichiarare l'irripetibilità dell'indebito di Euro 9.490,08 - indicato dall' con N. 18487715 - per il periodo dal 01.11.22 al 30.04.24 e, di conseguenza, CP_2 CP_4 dichiarare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione delle somme richieste a tale titolo. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo che: la
Commissione medica con verbale n. 3930941105826 del 15.11.2023 aveva accertato una invalidità al 100% senza accompagnamento da novembre 2022 e l'esistenza del requisito sanitario della indennità di accompagnamento da novembre 2023; che il verbale sanitario era stato consegnato alla ricorrente in data 1/2/24. Chiariva, inoltre, che l'ufficio competente in sede di lavorazione del verbale, conformandosi al giudizio medico legale, aveva posto in essere due operazioni: 1) la revoca dell'indennità di accompagnamento da novembre 2022, generando un indebito relativo agli importi dell'indennità di accompagnamento da novembre 2022 ad aprile 2024; 2) nel contempo, la liquidazione dell'indennità di accompagnamento da novembre 2023, generando un credito per gli arretrati da novembre 2023 a marzo 2024, precisando che l'indennità di accompagnamento da novembre 2023 a marzo 2024 era stata già materialmente riscossa dalla ricorrente alle rispettive scadenze mensili, per cui il credito era solo contabile ed era stato utilizzato per ridurre l'ammontare del credito dell' , ragioni per cui l'indebito residuo risultava essere relativo alle rate di CP_2 indennità di accompagnamento, riscosse e non dovute, afferenti il periodo da novembre 2022 a ottobre 2023e non il più ampio periodo indicato nel provvedimento impugnato. Concludeva insistendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., all'udienza del 15.10.2025 la causa è stata decisa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano .
La domanda è fondata.
Orbene, oggetto del presente giudizio è la pretesa restitutoria avanzata dall' con comunicazione CP_2 del 15.3.2024 relativa a ratei di indennità di accompagnamento, afferenti al periodo da novembre
2022 al 30.4.2024, per un importo pari ad euro 9490,08. Tali somme sono state ritenute dall' CP_3 previdenziale non spettanti per carenza del requisito sanitario, in virtù di verbale sanitario della
Commissione Medica Asl che su domanda amministrativa dell'ottobre 2022 ha accertato un'invalidità civile pari al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento da novembre 2022 ad ottobre 2023 e nel contempo l'esistenza del requisito sanitario per il godimento della indennità di accompagnamento a decorrere da novembre 2023.
Tale verbale sanitario è stato consegnato alla ricorrente a mezzo lettera raccomandata con A/R il 1° febbraio 2024 presso il domicilio dichiarato nella domanda amministrativa come luogo in cui la parte voleva ricevere le comunicazioni (cfr. domanda ammnistrativa e A/R della lettera di comunicazione del verbale sanitario in fascicolo ). In ordine alla firma apposta nell'avviso di CP_2 ricevimento della raccomandata, si richiamano i principi affermati dalla S.C. secondo cui “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla
"firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod.proc. civ.” (Cass. SS.UU. n. 9962 del 2010; cfr. di recente Cass. ord. 4556 del
2020) e “le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 cod. proc.civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare”
(Cass. n. 1906 del 2008; in senso analogo Cass. n. 16488 del 2016 e n. 19795 del 2018).La S.C. ha anche affermato che l'illeggibilità della firma così come l'omessa indicazione per esteso del nome e cognome del ricevente non inficiano la validità della notificazione (vd. Cass.7838 del 2015 e 16407 del 2003).
Tanto precisato, la parte ricorrente ha eccepito l' irripetibilità di tali somme in quanto la percezione dei ratei di indennità di accompagnamento sarebbe avvenuta per incolpevole affidamento nella sussistenza del diritto alla prestazione, richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali (sentenze n. 13915/21, n. 18820/21, n. 12608/20, n. 13223/20, n. 31372/19, n. 10642/19, n. 28871/18 e n.
482/17 pronunciate dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nonché della sentenza n. 1287/21 pronunciata dalla Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Napoli), in base ai quali l' può CP_3 procedere al recupero delle somme percepite indebitamente soltanto nell'ipotesi di dolo comprovato da parte del pensionato, insussistente nel caso di specie.
Per un corretto approccio inerente al merito, va preliminarmente, precisato che l'indebito per cui è causa è di natura assistenziale, riguardando un trattamento di invalidità civile.
In tema di indebito assistenziale, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
La Corte costituzionale ha evidenziato che "(...) il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che "(...) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla (...) giurisprudenza della Corte Costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però
d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore". Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015;
Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Con particolare riguardo all'ipotesi di indebito assistenziale riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) opera il consolidato principio giurisprudenziale per cui "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni"
(cfr. Cass. 34013/2019; Cass. 26162/2016; Cass. 26096/2010).
Sotto il profilo dell'affidamento dell'accipiens prima richiamato acquista, però, rilevanza la ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione o di verifica, in quanto laddove l'esito sfavorevole della visita sia stato comunicato all'accipiens alcun affidamento incolpevole può dirsi generato in suo favore.
La Suprema Corte ha, infatti, statuito che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (cfr. Cassazione 2022 n. 24180). CP_ Nella fattispecie in esame, in applicazione di tali principi, l' per sua stessa ammissione, ha notificato alla parte ricorrente il verbale sanitario relativo alla domanda amministrativa del 7.10.2022 solo in data 1° febbraio 2024, continuando da novembre del 2022 ad erogare la prestazione senza adottare alcun provvedimento né di sospensione né di revoca. Deve, dunque, ritenersi che la ricorrente si sia venuta a trovare in una condizione di affidamento incolpevole, con conseguente irripetibilità dei ratei corrisposti dall' nel periodo dal novembre 2022 a ottobre 2023 (antecedenti alla CP_2 comunicazione alla parte ricorrente del verbale sanitario de quo).
Per il periodo da novembre del 2023 al 20.4.2024 indicato nel provvedimento impugnato del
15.3.2024 si osserva che vi è stata una implicita rinuncia da parte dell' già in sede CP_2 amministrativa sulla scorta del successivo provvedimento del 18.3.2024, che ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità di accompagnamento da novembre 2023 a marzo 2024 riducendo l'importo dell'indebito di cui all'originaria comunicazione del 15.3.2024. (confermata poi in giudizio con la memoria difensiva).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nella misura minima considerata l'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità delle somme percepite dalla parte ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo novembre 2022 al 30.4.2024. CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.865,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario
.
Napoli, così deciso in data 15/10/2025.
IL GL
(dott.ssa Daniela Ammendola)
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Daniela Ammendola, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. disposta in sostituzione dell'udienza del 15/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 1070/2025 R.G., promossa da: CP_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Carandente
[...] C.F._1
SC (C.F. ), Fax 081 5562731 Pec: C.F._2
presso cui è elett.te dom.ta in Napoli alla Via Email_1
F.sco De Mura n. 8, come da procura in atti ricorrente
contro
, in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti (C.F. CP_2
), PEC: t, giusto mandato generale C.F._3 Email_2 alle liti in atti resistente
OGGETTO: Indebito assistenziale
Conclusioni Per la parte ricorrente: accertare l'illegittimità,
l'infondatezza e l'insussistenza della pretesa creditoria comunicata dall' con nota del CP_2
15.03.24 e per l'effetto, dichiarare l'irripetibilità dell'indebito di Euro 9.490,08 - indicato dall' con N. Pratica 18487715 - per il periodo dal 01.11.22 al 30.04.24 e, di conseguenza, la CP_2 ricorrente non tenuta alla restituzione delle somme richieste a tale titolo. Vinte le spese. Per la parte resistente: rigettare il ricorso e dichiarare che l' nulla deve restituire al ricorrente e condannare CP_2 quest'ultimo al pagamento delle somme oggetto di indebito. Spese di lite vinte.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.01.2025, la ricorrente in epigrafe premetteva che: in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Napoli Sezione lavoro del 19.4.2028 ella a decorrere dal 01.01.17, era titolare di libretto di pensione categoria INVCIV n. 07206892 e percepiva l'indennità di accompagnamento erogata mensilmente dall' che in data 15.11.23 l' sottoponeva a CP_2 CP_2 visita la ricorrente al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario necessario per percepire l'indennità di accompagnamento, continuando a corrisponderle, senza soluzione di continuità, la suddetta prestazione assistenziale;
che con nota del 15.03.24, l' sede di Napoli - Soccavo, CP_2 comunicava l'accertamento - con numero pratica 18487715 - di somme indebitamente percepite su pensione categoria INVCIV n. 07206892, dal 01.11.22 al 30.04.24, per un importo complessivo di
Euro 9.490,08 in quanto il “verbale domus 3930941105826 non conferma il precedente requisito sanitario da novembre 2022”; che con ricorso inoltrato all' in data 08.10.24, la ricorrente CP_2 contestava l'illegittimità della richiesta di restituzione del predetto importo in quanto non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione del predetto verbale - redatto a seguito della visita del 15.11.23 - ed aveva, pertanto, continuato a percepire in buona fede l'indennità di accompagnamento corrisposta dall' che non aveva mai provveduto a sospenderne l'erogazione. Tanto premesso, agiva, CP_3 quindi, in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Sezione Lavoro per sentir: accertare l'illegittimità,
l'infondatezza e l'insussistenza della pretesa creditoria comunicata dall' con nota del CP_2
15.03.24 e, per l'effetto, dichiarare l'irripetibilità dell'indebito di Euro 9.490,08 - indicato dall' con N. 18487715 - per il periodo dal 01.11.22 al 30.04.24 e, di conseguenza, CP_2 CP_4 dichiarare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione delle somme richieste a tale titolo. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo che: la
Commissione medica con verbale n. 3930941105826 del 15.11.2023 aveva accertato una invalidità al 100% senza accompagnamento da novembre 2022 e l'esistenza del requisito sanitario della indennità di accompagnamento da novembre 2023; che il verbale sanitario era stato consegnato alla ricorrente in data 1/2/24. Chiariva, inoltre, che l'ufficio competente in sede di lavorazione del verbale, conformandosi al giudizio medico legale, aveva posto in essere due operazioni: 1) la revoca dell'indennità di accompagnamento da novembre 2022, generando un indebito relativo agli importi dell'indennità di accompagnamento da novembre 2022 ad aprile 2024; 2) nel contempo, la liquidazione dell'indennità di accompagnamento da novembre 2023, generando un credito per gli arretrati da novembre 2023 a marzo 2024, precisando che l'indennità di accompagnamento da novembre 2023 a marzo 2024 era stata già materialmente riscossa dalla ricorrente alle rispettive scadenze mensili, per cui il credito era solo contabile ed era stato utilizzato per ridurre l'ammontare del credito dell' , ragioni per cui l'indebito residuo risultava essere relativo alle rate di CP_2 indennità di accompagnamento, riscosse e non dovute, afferenti il periodo da novembre 2022 a ottobre 2023e non il più ampio periodo indicato nel provvedimento impugnato. Concludeva insistendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., all'udienza del 15.10.2025 la causa è stata decisa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano .
La domanda è fondata.
Orbene, oggetto del presente giudizio è la pretesa restitutoria avanzata dall' con comunicazione CP_2 del 15.3.2024 relativa a ratei di indennità di accompagnamento, afferenti al periodo da novembre
2022 al 30.4.2024, per un importo pari ad euro 9490,08. Tali somme sono state ritenute dall' CP_3 previdenziale non spettanti per carenza del requisito sanitario, in virtù di verbale sanitario della
Commissione Medica Asl che su domanda amministrativa dell'ottobre 2022 ha accertato un'invalidità civile pari al 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento da novembre 2022 ad ottobre 2023 e nel contempo l'esistenza del requisito sanitario per il godimento della indennità di accompagnamento a decorrere da novembre 2023.
Tale verbale sanitario è stato consegnato alla ricorrente a mezzo lettera raccomandata con A/R il 1° febbraio 2024 presso il domicilio dichiarato nella domanda amministrativa come luogo in cui la parte voleva ricevere le comunicazioni (cfr. domanda ammnistrativa e A/R della lettera di comunicazione del verbale sanitario in fascicolo ). In ordine alla firma apposta nell'avviso di CP_2 ricevimento della raccomandata, si richiamano i principi affermati dalla S.C. secondo cui “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla
"firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod.proc. civ.” (Cass. SS.UU. n. 9962 del 2010; cfr. di recente Cass. ord. 4556 del
2020) e “le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 cod. proc.civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare”
(Cass. n. 1906 del 2008; in senso analogo Cass. n. 16488 del 2016 e n. 19795 del 2018).La S.C. ha anche affermato che l'illeggibilità della firma così come l'omessa indicazione per esteso del nome e cognome del ricevente non inficiano la validità della notificazione (vd. Cass.7838 del 2015 e 16407 del 2003).
Tanto precisato, la parte ricorrente ha eccepito l' irripetibilità di tali somme in quanto la percezione dei ratei di indennità di accompagnamento sarebbe avvenuta per incolpevole affidamento nella sussistenza del diritto alla prestazione, richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali (sentenze n. 13915/21, n. 18820/21, n. 12608/20, n. 13223/20, n. 31372/19, n. 10642/19, n. 28871/18 e n.
482/17 pronunciate dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nonché della sentenza n. 1287/21 pronunciata dalla Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Napoli), in base ai quali l' può CP_3 procedere al recupero delle somme percepite indebitamente soltanto nell'ipotesi di dolo comprovato da parte del pensionato, insussistente nel caso di specie.
Per un corretto approccio inerente al merito, va preliminarmente, precisato che l'indebito per cui è causa è di natura assistenziale, riguardando un trattamento di invalidità civile.
In tema di indebito assistenziale, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
La Corte costituzionale ha evidenziato che "(...) il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che "(...) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla (...) giurisprudenza della Corte Costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però
d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore". Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015;
Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Con particolare riguardo all'ipotesi di indebito assistenziale riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) opera il consolidato principio giurisprudenziale per cui "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni"
(cfr. Cass. 34013/2019; Cass. 26162/2016; Cass. 26096/2010).
Sotto il profilo dell'affidamento dell'accipiens prima richiamato acquista, però, rilevanza la ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione o di verifica, in quanto laddove l'esito sfavorevole della visita sia stato comunicato all'accipiens alcun affidamento incolpevole può dirsi generato in suo favore.
La Suprema Corte ha, infatti, statuito che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (cfr. Cassazione 2022 n. 24180). CP_ Nella fattispecie in esame, in applicazione di tali principi, l' per sua stessa ammissione, ha notificato alla parte ricorrente il verbale sanitario relativo alla domanda amministrativa del 7.10.2022 solo in data 1° febbraio 2024, continuando da novembre del 2022 ad erogare la prestazione senza adottare alcun provvedimento né di sospensione né di revoca. Deve, dunque, ritenersi che la ricorrente si sia venuta a trovare in una condizione di affidamento incolpevole, con conseguente irripetibilità dei ratei corrisposti dall' nel periodo dal novembre 2022 a ottobre 2023 (antecedenti alla CP_2 comunicazione alla parte ricorrente del verbale sanitario de quo).
Per il periodo da novembre del 2023 al 20.4.2024 indicato nel provvedimento impugnato del
15.3.2024 si osserva che vi è stata una implicita rinuncia da parte dell' già in sede CP_2 amministrativa sulla scorta del successivo provvedimento del 18.3.2024, che ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità di accompagnamento da novembre 2023 a marzo 2024 riducendo l'importo dell'indebito di cui all'originaria comunicazione del 15.3.2024. (confermata poi in giudizio con la memoria difensiva).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nella misura minima considerata l'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità delle somme percepite dalla parte ricorrente a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo novembre 2022 al 30.4.2024. CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.865,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario
.
Napoli, così deciso in data 15/10/2025.
IL GL
(dott.ssa Daniela Ammendola)