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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo de Vivo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 24.02.2022 al N° di R.G.C.A. 2128/2022, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo LANDINI del Foro di Prato Parte_1
-attrice- contro in FIRENZE, Via Don Lorenzo Controparte_1
PEROSI nr. 2-50, in persona dell'amministratore p.t. in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Renato CIAMPELLI Controparte_3
e dall'Avv. Tiziano CRESCI, anche disgiuntamente tra loro
-convenuto-
OGGETTO: Impugnativa di delibera condominiale
Conclusioni
Per l'attrice (come da nota di pc dell'11.12.2024): IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile la costituzione del , carente di un voto assembleare che nomini i Controparte_4 propri legali ed approvi la costituzione in giudizio e l'operato dell'amministratori con delibera, riportandosi all'atto di citazione ed alla prima memoria. NEL MERITO accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera del NI via Perosi n. 2-50, del 15 settembre 2021, poiché illegittima e assunta in violazione di legge, tenutasi in assenza dei rappresentanti di palazzina, e per gli altri vizi indicati, con conseguente ripetizione di tutte le somme ad oggi versate;
dichiarare la nullità radicale delle delibere che revocano e nominano il nuovo amministratore del 20\11\2019; delibera del 30\10\2019, delibera del 18 dicembre 2019, ci si riporta all'atto pagina 1 di 18
di citazione ed alla prima memoria insistendo su tutte le richieste formulate. Sia considerato anche il comportamento processuale di controparte e sia considerata la mancata partecipazione alla mediazione sotto il profilo della previsione normativa prevista dall'art 5 e 8 del d.lgs. n. 28\2010 e successive modifiche come contenuto e descritto nell'atto di citazione, e sia considerato ai fini della prova ex art 116 cpc. Dichiarare la responsabilità prevista dall'art 96 c.p.c. delle parti che non si sono presentate in mediazione e condannarle ex art 96 co.3 al pagamento, a parte attrice, di una somma equitativamente determinata. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali, CAP ed
IVA di legge;
Qualora il Giudice non voglia accogliere ogni punto della domanda, ma solo parzialmente alcuni di essa, o la domanda, sia comunque valutata la mancata partecipazione alla mediazione della parte chiamata, e si chiede che siano compensate le spese processuali.
Per il convenuto (come da nota di pc del 9.12.20124): IN VIA PRINCIPALE: Affinché il
Tribunale voglia respingere le domande formulate dall'attrice nei confronti del in Controparte_1 quanto inammissibili e/o infondate in fatto e diritto;
IN SUBORDINE: in via istruttoria, per l'accoglimento delle istanze proposte con la memoria ex art. 183 co. Vi n. 2 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi.
Esposizione delle ragioni di fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra quale proprietaria Parte_1 di unità immobiliare ubicata nell'edificio condominiale di Via Don Lorenzo PEROSI nr. 38 in
EN, a sua volta facente parte del SUPERCONDOMINIO “PEROSI GENERALE” di Via
Don Lorenzo PEROSI nr. 2-50, impugna la delibera adottata in data 15.09.2021 dall'assemblea del
– che ebbe ad approvare il bilancio consuntivo della gestione 2020/2021 Controparte_1
e il bilancio preventivo della gestione 2021/2022 - per sentirla invalidare, stante l'asserita sua nullità/annullabilità e/o inefficacia perché adottata in violazione di legge.
L'attrice pone a fondamento della sua domanda i seguenti motivi:
1) L'omesso ricevimento dell'Ordine del Giorno;
2) L'omessa partecipazione a detta assemblea del rappresentante del
[...]
, sig. (con facoltà di farsi sostituire dalla sig.ra Controparte_5 CP_6
, in quanto cessato dall'incarico e mai formalmente sostituito da un nuovo Per_1 rappresentante, come parimenti è accaduto per la sig.ra anch'ella Persona_2 dimessasi;
in particolare l'attrice ritiene che l'assemblea del non Controparte_1
pagina 2 di 18 avrebbe potuto approvare i bilanci poiché avrebbe dovuto preventivamente verificare che “il rappresentante della palazzina” fosse stato nella pienezza dei suoi poteri, ovvero fosse ancora incaricato della rappresentanza del civico nr. 38, anche perché questi era tenuto ad acquisire dai singoli condomini ogni informazione e/o istanza da discutere nel corso dell'assemblea del;
l'attrice sostiene che sarebbe spettato al Controparte_1
SuperMI attivarsi perché venisse nominato un nuovo rappresentante della palazzina civico n. 38;
3) la partecipazione all'assemblea del geom. quale delegato della Controparte_7
rappresentante della palazzina civico nr. 26, ovvero della Rag. l'attrice Persona_3 ritiene che la legge non preveda la possibilità che il rappresentante del singolo
MI possa delegare altro soggetto per partecipare all'assemblea e adottare decisioni, poiché la nomina del rappresentante (e del suo delegato) è una scelta fiduciaria che solo l'assemblea del singolo MI potrebbe adottare;
4) la spesa sostenuta per la sostituzione delle valvole condominiali dell'impianto di riscaldamento non funzionanti – lavoro svolto dalla società nel 2017 – Controparte_8 non avrebbe dovuto essere approvata e ripartita poiché sarebbero state collocate valvole difettose e dei telerilevatori, anch'essi non funzionanti;
l'attrice lamenta che per tale decisione ella sosterrà una spesa di euro 1260; sarebbe stata altresì omessa l'indicazione nel bilancio consuntivo dei consumi di combustile per riscaldamento relativo a ciascun condomino;
5) la quota di solidarietà di euro 59.804,91, a copertura del debito dell'ex HOTEL
AIRPORT della fallita società Toscana Alberghi, sarebbe stata illegittimamente approvata e posta a carico del SuperMI;
le spese legali inerenti alla vicenda non sarebbero state sufficientemente documentate e giustificate;
L'attrice sottolinea, altresì, che l'amministratore del , sebbene ritualmente Controparte_1 invitato a partecipare alla procedura di mediazione dalla prima promossa presso l'OCF di EN in data 26.10.2021, non ha voluto partecipare e che è stato inevitabile che la procedura terminasse con verbale negativo del 19.1.2022, notificato il 27.1.2022; sostiene l'attrice che l'amministratore avrebbe potuto partecipare anche senza essere autorizzato dall'assemblea del SuperMI pagina 3 di 18 medesimo perché questa avrebbe potuto “ratificare” il suo operato successivamente e nominare anche un legale;
per tale condotta “omissiva” l'attrice chiede la condanna del convenuto al risarcimento dei danni da responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c..
L'attrice ha, infine, chiesto la sospensione dell'esecutività della delibera impugnata “stante il grave pregiudizio patrimoniale che subirebbe dall'esecuzione della delibera tramite azione esecutiva per debiti inesistenti nascenti dall'approvazione del consuntivo palesemente errato ed illegittimo adottati da un'assemblea di rappresentanti priva di legittimazione ed in assenza del rappresentante”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.05.2022, il
Via Don Perosi 2-50 in EN ha chiesto il Controparte_1 rigetto della domanda attrice, facendo presente, con riguardo ai singoli motivi di impugnazione, quanto segue:
1) l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria del , contenente Controparte_1
anche l'Ordine del Giorno, non deve essere inviato ai singoli condomini di ciascun
MI, bensì al solo rappresentante del singolo MI, perché, a sua volta, lo comunichi ai condomini che fanno parte di quel MI;
che, nel caso di specie, sia il sig. che la sig.ra ebbero a ricevere tale avviso di convocazione, CP_6 Per_1 senza comunicare, tuttavia, la loro cessazione dalla carica;
rappresenta, altresì, di aver avuto comunque notizia informale di tale circostanza e di aver chiesto all'amministratore del – la conferma di ciò, senza Parte_2 tuttavia, aver avuto alcuna risposta;
2) l'omessa comunicazione sia da parte di che di che da parte di CP_6 Per_1 Pt_2 dell'intervenuta cessazione dalla carica di come “rappresentante” non ha CP_6 inficiato la validità dell'assemblea, poiché il rappresentante non sostituito permane nelle sue funzioni in virtù del principio della “prorogatio imperii”; tale istituto, previsto dall'art. 2358 c.c. per gli amministratori delle società di capitali, è pacificamente applicato anche in ambito condominiale nel quale, laddove il principio non venisse condiviso, opera comunque anche quello “della tutela dell'affidamento del terzo”, ove il terzo è il
SuperMI che ha fatto, appunto, affidamento sulla permanenza dei poteri in capo al rappresentante, nonostante la negligenza del Controparte_9 pagina 4 di 18 rappresentato che non ha né comunicato la sopravvenuta cessazione dall'incarico né si è attivato perché l'assemblea del singolo MI ne nominasse uno nuovo, come previsto dall'art. 67 disp. att. c.c.; pari censura viene mossa al sig. CP_6
3) l'attrice non ha alcun titolo per eccepire l'invalidità della delibera perché ha partecipato alla relativa assemblea un delegato della rappresentante del civico nr. 26, in quanto l'avvenuta delega è un fatto che può essere messo in “discussione” dalla rappresentata
(assemblea del MI civico nr. 26) nei riguardi della rappresentante (rag.
; ad ogni modo è pacifico che il rappresentante (mandatario dell'assemblea) Pt_3 può delegare un terzo nella detta attività anche senza l'autorizzazione dell'assemblea/mandante, anche se ne risponderà direttamente lui dell'operato ex art. 1717 c.c.
4) l'asserita inadempienza della società non è stata rilevata da alcun Controparte_8
partecipante all'assemblea del 15.9.2021 e la ripartizione della spesa sostenuta dal nella sostituzione delle valvole dell'impianto di riscaldamento è Controparte_1 avvenuta nel rispetto del principio affermato da plurime sentenze del Tribunale di
EN passate in giudicato (sentenza nr. 442/2028; sentenza nr. 132/2019; sentenza nr.
2842/2020)
5) l'assemblea del 15.9.2021 non ha né esaminato né approvato alcuna “quota di solidarietà” a carico del NI a copertura del debito “Ex Hotel Airport” della società Toscana Alberghi, fallita;
anzi, proprio il Controparte_10 risulta aver ricevuto l'importo di euro 138 mila dalla Parte_4
soggiunge, infine, che laddove l'attrice abbia necessità di visionare le fatture
[...] emesse dai legali può sempre rivolgersi all'amministratore del SuperMI, atteso che tali documenti di spesa non vengono allegati ai bilanci che vengono esaminati in assemblea.
Con specifico riguardo alla questione della mancata partecipazione alla procedura di mediazione, il convenuto fa presente che ebbe a convocare all'uopo l'assemblea straordinaria del
16.11.2021 a cui avrebbero dovuto partecipare non i singoli rappresentanti delle palazzine ma i singoli condomini, ovvero 187 proprietari;
poiché nel periodo in esame era ancora vigente la pagina 5 di 18 normativa anti-Covid, i convocati non parteciparono massicciamente, per cui non venne raggiunto il quorum deliberativo dell'art. 1136 secondo comma c.c. necessario per partecipare alla mediazione (si tratta, infatti, di un'attribuzione che esorbita da quelle ordinarie di cui all'art. 1131 commi 1, 2 e 3 c.c.).
Diversamente accade laddove l'amministratore decida di costituirsi in un giudizio, decisione rispetto alla quale l'art. 1131 comma 1 e art. 71 quater disp. att. C.c. non dispongono che l'assemblea lo autorizzi preventivamente, in quanto l'amministratore, in questo caso, è legittimato ad agire e a resistere in un giudizio senza alcuna autorizzazione nei limiti delle attribuzioni di cui all'art. 1130 c.c..
In occasione della prima udienza di trattazione cartolare della causa del 6.10.2022 è stata rigettata sia l'istanza di riunione della presente causa con altra pendente, sempre dinanzi a questo giudice, portante il N° di R.G. 6157/2021 per difetto dei requisiti richiesti dalla legge (difatti vi sarebbe stata parziale identità di soggetti, diverso petitum, diverso grado di istruttoria), sia l'istanza di sospensione dell'esecutività della delibera impugnata del 15.09.2021 per difetto di fumus boni iuris, richiamando in parte qua le medesime argomentazioni che questo stesso giudice ha speso nella causa portante il N° di R.G. 12510/2021 avente ad oggetto la stessa delibera condominiale ma azionata da un soggetto diverso.
Sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
Con la memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c., depositata in data 09.11.2022, parte attrice ha rappresentato che l'amministratore del si è costituito in questo giudizio Controparte_1 senza essere specificamente autorizzato dall'assemblea dei rappresentanti dei singoli DO
(non vertendo la causa su materie che apparterrebbero ordinariamente alle competenze di legge dell'amministratore- stante che l'assemblea avrebbe disposto la ripartizione delle spese senza avvalersi di tabelle millesimali, senza il quorum, addossando ai singoli condomini che riparino a proprie spese le valvole difettose dei caloriferi) ed, in assenza del rilievo d'ufficio del giudice e in assenza di una richiesta da parte convenuta della concessione di apposito termine per “sanare” tale vizio, ne conseguirebbe l'inammissibilità della stessa costituzione in giudizio.
pagina 6 di 18 Ha, altresì, eccepito nella medesima memoria l'asserita nullità di due delibere assembleari del del 30.10.2019 e del 20.11.2019, con le quali il precedente amministratore Controparte_1
( ) era stato “rimosso”, a seguito delle quali era stato nominato lo Parte_2 Controparte_2 quale nuovo amministratore, senza tuttavia chiedere nelle conclusioni di tale memoria il loro
[...] annullamento e senza argomentare intorno alla ritenuta invalidità.
Dette ragioni vengono invece sviluppate a pag. 6 della memoria attorea ex art. 183 sesto comma nr. 2 c.p.c., depositata il 9.12.2022, ove si afferma che la nullità deriverebbe dal fatto che la
“revoca” di è stata adottata con una maggioranza “risicata” (n. 4 rappresentanti a Parte_2 favore contro altri n. 4 contrari) e comunque decisa da un organo non legittimato dalla legge, in quanto l'assemblea dei rappresentanti dei singoli DO componenti un MI complesso non sarebbe deputata a revocare l'amministratore, essendo materia esorbitante le sue istituzionali attribuzioni (di cui all'art. 67 comma 3 disp. att. C.c., ovvero gestione ordinaria delle cose comuni e conferma dell'amministratore).
Per tale assunto, l'attrice reitera l'eccezione di difetto di legittimazione dello Controparte_2
a stare in questo giudizio.
[...]
A fronte di tale eccezione, parte convenuta ha replicato a pag. 1 della memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma nr. 2 c.p.c., sottolineando, in rito, che “l'eccezione è del tutto nuova non dedotta precedentemente” e, nel merito, che in occasione dell'assemblea del 30.10.2019 l'argomento della conferma o meno dell'amministratore non venne discusso;
che, in occasione Pt_2 dell'assemblea del 20.11.2019, l'amministratore bensì Pt_2 confermato> [avendo ricevuto nr. 4 voti contrari alla conferma, pari a 529,688 millesimi, e nr. 4 voti a favore, pari a 470,316 millesimi]; inoltre precisa che fu l'assemblea del 19.12.2019 a nominare lo e detta delibera NON è mai stata impugnata (né dall'attrice né da altri CP_2 CP_2 condomini), così confermando la propria legittimazione a rivestire la carica di amministratore del convenuto;
da ultimo, richiama il fatto che quale amministratore, lo Controparte_1 [...]
è stato successivamente confermato non solo in occasione dell'assemblea del CP_2
15.9.2021, ma soprattutto dalla delibera del 30.6.2022, anch'essa NON impugnata.
Con ordinanza del 04.04.2023 la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata l'udienza cartolare del 6.12.2023 per la precisazione delle conclusioni. pagina 7 di 18 Con ricorso depositato il 2 dicembre del 2023 è stata proposta da parte attrice la ricusazione di questo giudice;
la causa è stata sospesa ex art. 52 secondo comma c.p.c. all'udienza del
6.12.2023.
Il Collegio Presidenziale ha rigettato il ricorso con decreto del 24.1.2024, depositato l'11.2.2024 (R.G. 2128-1/2022).
La causa è stata riassunta a seguito del ricorso in riassunzione depositato da parte convenuta in PCT in data 8.3.2024 e con decreto dell'11.3.2024 è stata fissata l'udienza cartolare dell'11.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Depositate le note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza mediante le quali le parti hanno rassegnato le conclusioni come sopra riportate, sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della Decisione
Premessa metodologica
Questo giudice intende adottare il modello della motivazione implicita, tecnica che è stata avallata pienamente dalla Suprema Corte, per cui è sufficiente che il giudice esponga in motivazione soltanto gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della decisione, dovendo ritenersi implicitamente disattesa ogni argomentazione logicamente incompatibile, sebbene non espressamente esaminata nella risoluzione delle varie questioni (ex multis Cass. 26 giugno 2019, n.
17066; Cass. 27 marzo 2015, n. 6205; Cass. 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass. 12 aprile 2011, n. 8294).
Sull'asserito difetto di legittimazione processuale del costituitosi in Controparte_1 giudizio
Parte attrice rileva che l'amministratore del convenuto si è costituito in Controparte_1 giudizio non munendosi né preventivamente né successivamente di specifica autorizzazione assembleare che lo autorizzasse a nominare anche i legali di cui lo stesso si sarebbe avvalso nell'attività difensiva e che, per l'effetto, sarebbe privo di legittimazione processuale (anche detta legittimazione formale o legitimatio ad processum).
Com'è noto, la legittimazione processuale deve preesistere alla preposizione della domanda pagina 8 di 18 e la sua mancanza comporta l'inammissibilità della domanda stessa e l'impossibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito. La conseguente invalidità del processo può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento con l'unico limite della pronuncia di una sentenza definitiva e inappellabile;
in ogni caso, il difetto di legittimazione processuale può essere sanato dalla persona realmente dotata di tale legittimazione tramite la convalida di tutti gli atti compiuti in precedenza ossia non sarebbe titolare di pieni poteri processuali.
L'eccezione è priva di fondamento.
Nella specie l'attrice ha impugnato la delibera adottata dal convenuto in data 15.09.2021 che ebbe ad approvare i bilanci, consuntivo 2020/2021 e preventivo 2021/2022.
In tale ambito l'amministratore è sempre titolare di legittimazione processuale passiva.
In generale, l'amministratore di condominio è legittimato a intraprendere tutte le azioni giudiziali a tutela dei diritti del condominio e rientra nelle sue attribuzioni avviare una causa o difendere il condominio da un'azione intrapresa da altri (siano essi gli stessi condomini o i terzi) senza bisogno di richiedere prima l'autorizzazione dell'assemblea; ed è altrettanto pacifico che l'amministratore possa agire autonomamente quando siano oggetto di giudizio questioni che rientrino nelle sue specifiche competenze istituzionali ai sensi degli art. 1130 e 1131 c.c. e comunque la giurisprudenza ritiene che l'amministratore deve ritenersi legittimato passivo esclusivo quando la domanda del condomino è finalizzata all'accertamento dell'invalidità della deliberazione assembleare, se questa attenga a diritti o a servizi comuni, intesi in senso strumentale, perché tende a soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all'interesse esclusivo di uno o più partecipanti (v. unanime giurisprudenza Cass. sez. II^ 21.9.2011 nr 19223, Cass. 2396/2009; Cass. 25502/2008; Cass. 16228/2006; Cass. 852/2000; Cass. 651/2000;
Cass. 5843/1997; Cass. 7359/1996).
In particolare, l'art. 1131 c.c., nell'attribuire all'amministratore di condominio un potere di rappresentanza dei condomini e di azione in giudizio, chiarisce che tale potere è conferito nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea.
La necessità dell'autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio pagina 9 di 18 dell'amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3, cod. civ. (Cassazione civile, sez. II, sentenza 10 gennaio 2023, n. 342).
Sulla nullità delle delibere del 30.11.2019, del 20.11.2019 e del 18.12.2019
Il contenuto delle dette delibere è stato sopra riassunto.
La domanda di loro annullamento è stata rassegnata solo in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024 per cui la stessa è inammissibile, a prescindere dalla possibilità del giudice di rilevare d'ufficio la nullità1, atteso che tale dovere del giudice è pur sempre esercitabile purché la domanda di nullità sia stata formulata dalla parte tempestivamente, ovvero nel rispetto delle decadenze e delle tempistiche processuali del rito ordinario adottato (ovvero o in atto di citazione o con la memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c.).
Inoltre, mette conto rilevare che in base al principio generale costantemente affermato in giurisprudenza di legittimità “le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del “thema decidendum“, né l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione;
inoltre, l'art 190, comma secondo, cod. proc. civ., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. Tale norma non impedisce, perciò, che l'attore, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle già precisate conclusioni, e, soprattutto, senza addurrenuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adito, 1 Sino all'intervento delle Sezioni Unite del 12.12.2014 nr. 26242 in tema di invalidità negoziali, l'orientamento dominante, per non dire unanime, faceva leva sul principio della domanda per ritenere che spettasse esclusivamente all'attore individuare la causa di nullità, qualificata come causa petendi della pretesa di invalidazione della delibera censurata. Le Sezioni Unite hanno, invece, affermato il principio di diritto - sulla scorta della natura (pretesamente) autodeterminata della domanda di nullità - per il quale il giudice dovrebbe rilevare l'esistenza di una causa diversa di nullità rispetto a quella sottoposta al suo esame dalla parte, anche nell'ipotesi in cui l'attore abbia direttamente domandato la dichiarazione di nullità, senza dedurre il motivo poi rilevato dal giudice. Alcuni hanno poi esteso il principio anche al limitrofo campo delle azioni di nullità delle deliberazioni assembleari di società e di associazioni e di Condomini. pagina 10 di 18
fondata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 14/03/2006, n. 5478 – Rv. 590101; cfr. Cass. civ., Sez. 1, 13/10/2005, n.
19894 – Rv. 583807).
Va, peraltro, posto in rilievo che questo stesso giudice ha emesso sentenza nr. 7 in data
2.1.2025 sulla medesima questione (R.G. 6157/2021) (cfr. doc nr. 30 prodotto da parte convenuta).
Ad ogni buon conto, l'assemblea ordinaria del 20.11.2029 - il cui nr. 2 dell'ordine del giorno prevedeva la discussione dell'argomento intorno alla conferma o meno del precedente amministratore – non l'ha affatto revocato anzitempo essendosi limitata a non Pt_2 confermarlo, con ciò non superando i confini della propria competenza.
Difatti, secondo una stretta interpretazione dell'art. 67 terzo comma disp. att. C.c.,
l'assemblea dei rappresentanti del MI complesso non può revocare l'amministratore, essendo questa una materia estranea alle ordinarie attribuzioni di tale tipo di assemblea (in senso conforme v. Corte di Appello di Milano 9.5.2018 sentenza nr. 2321 e Tribunale di Milano sentenza nr. 9844 del 30.8.2016, anche se, con riguardo a tale questione, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza nr. 867 del 27.5.2021, ha ritenuto diversamente, affermando che se l'assemblea dei rappresentanti del ha ex lege il potere di nomina, in base al principio del Controparte_1 contrarius actus, può anche revocarlo).
Mette conto evidenziare che l'assemblea del MI può revocare l'amministratore per giusta causa o anche in mancanza di essa, per il semplice fatto che è venuto a mancare il rapporto fiduciario tra amministratore e condominio. La giusta causa è riferibile ai casi in cui l'amministratore non rende conto della gestione e compie gravi irregolarità. Nel caso in cui emergano gravi irregolarità i condomini possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore.
Ad ogni buon conto, parte convenuta ha rappresentato che lo è stato Controparte_2 confermato nella sua carica non solo con la delibera del 15.09.2021 – che in parte qua non è stata contestata da parte attrice – ma anche dalla successiva delibera del 30.6.2022 (doc. nr. 18) che, non essendo stata impugnata o contestata, rende del tutto carente di interesse la domanda di invalidare la delibera del 18.12.2019 (ovvero di nomina del medesimo nell'incarico di Controparte_2
pagina 11 di 18 amministratore) precedente a quella.
Sulla mancata partecipazione del NI alla procedura di mediazione
E' noto come prima della Riforma Cartabia l'amministratore condominiale non poteva partecipare alla procedura di mediazione – condizione di procedibilità della domanda di annullamento di una delibera condominiale – senza essere debitamente autorizzato dall'assemblea.
Infatti, solo con il decreto legislativo n. 149/2022, con cui è stata attuata la legge delega per la riforma del processo civile della ministra Cartabia, nel disporre l'introduzione del nuovo articolo
5-ter nel decreto legislativo n. 28/2010 che disciplina la mediazione, è stata riconosciuta all'amministratore di condominio la legittimazione di agire, resistere e partecipare in sede di mediazione.
Dalla formulazione della norma si evince chiaramente che nessuna autorizzazione preventiva dell'assemblea condominiale è necessaria all'amministratore per la mediazione civile.
La delibera assembleare è necessaria solo in via successiva.
La norma infatti prevede che l'assemblea condominiale è tenuta a deliberare sul verbale contenente l'accordo di mediazione o sulla proposta conciliativa formulata dal mediatore nel corso della procedura entro il termine indicato in uno di questi atti, disponendo che qualora la delibera non giunga entro detto termine la conciliazione deve intendersi conclusa.
La nuova norma supera in questo modo la regola contenuta dall'art. 71-quater delle disposizioni di attuazione del c.c., che al comma 3 prevedeva la legittimazione dell'amministratore condominiale a prendere parte al procedimento di mediazione solo previa delibera assembleare che doveva essere adottata nel rispetto della maggioranza sancita dall'art. 1136 comma 2 c.c.
Circa i motivi per cui il convenuto non ebbe a partecipare alla mediazione promossa dall'attrice, l'assemblea plenaria del 10.10.2022, a maggioranza assoluta, ha offerto la seguente esplicazione: “l'assemblea dà atto che la mancata partecipazione del alle mediazioni già Controparte_1 concluse è stata dovuta unicamente al mancato raggiungimento dei quorum a causa dell'elevato numero dei condomini in adunanza plenaria e della maggioranza richiesta, nonché dell'emergenza sanitaria e degli elevati costi di convocazione, autorizzando l'amministratore a rappresentare detta circostanza al giudice”.
pagina 12 di 18 Oltre ad offrire tale giustificazione, il convenuto ha voluto porre in rilievo come in un solo anno – 2021 – sia stato invitato a partecipare a nr. 5 mediazioni proposte dai condòmini del civico
38 e 31, di cui ben nr. 3 proposte proprio dalla sig.ra e che ebbe a sostenere costi di Pt_1 gestione ed economici, anche dispendiosi, al punto che la partecipazione dei singoli condòmini a tali assemblee è stata sempre più scarsa.
Si ritiene tale coacervo di argomentazioni idoneo (per i caratteri dell'assolutezza e della non temporaneità) a giustificare l'assenza, chiarendo che ben diverso sarebbe stato l'esito laddove, invece, il convenuto, dopo aver chiesto il differimento del primo incontro di mediazione, non ha poi partecipato al procedimento senza alcun “giustificato motivo impeditivo” con conseguente esito negativo dello stesso, tant'è che, come ha già statuito il Tribunale di Roma con sentenza del
26.7.2023 nr. 11746, vi sarebbero stati i presupposti per la sua condanna ai sensi dell'art. 8, co. 4 – bis, D.lgs. 28/2010 (disposizione ratione temporis applicabile al caso di specie).
Sull'omesso invio alla sig.ra dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria del Pt_1
15.9.2021 del Controparte_1
L'assunto non è fondato.
E' principio consolidato quello per cui rispetto all'assemblea “ordinaria” del
NI - indetta per l'adozione delle decisioni inerenti la gestione ordinaria dei beni comuni e per la nomina di un nuovo amministratore o per la conferma del precedente, debbono essere convocati SOLO i rappresentanti dei singoli DO facenti parte del NI;
diversamente accade per le assemblee straordinarie (che hanno ad oggetto decisioni riguardanti ad es. lavori di ristrutturazione/rifacimento delle parti comuni o per la proposizione di un giudizio o per aderire ad una mediazione) rispetto alle quali debbono essere convocati tutti i partecipanti al
NI, a prescindere dal loro numero.
Nel caso di specie, l'assemblea del 15.9.2021 era “ordinaria” e la sig.ra on doveva Pt_1 ricevere alcun avviso di convocazione di tale assemblea.
Sull'invalidità della delibera del 15.9.2021 per mancata partecipazione all'assemblea del rappresentante del Controparte_9
Il motivo non viene accolto. pagina 13 di 18 Al mandatario/rappresentante prescelto dall'assemblea del , CP_9 CP_9 sig. non erano stati indicati limiti di durata ed il terzo comma dell'art. 67 disp. att c.c. CP_6
(unitamente all'art. 1718 c.c.) non prevede un termine di scadenza della nomina o comunque la necessità che essa debba essere sempre ripetuta per ogni successiva riunione dei rappresentanti supercondominiali (salva diversa disposizione regolamentare del MI o del
– che non è menzionata dall'attrice); pertanto, poiché la decisione di dismettere Controparte_1
l'incarico ricevuto è stata adottata autonomamente da solo questi avrebbe dovuto e CP_6 potuto comunicare la circostanza all'amministratore del che, invece, nulla seppe Controparte_1 anche dopo aver cercato di assumere informazioni dall'Amministratore del singolo MI, sig. , che, contrariamente ai suoi doveri, nulla comunicò; agli atti risulta essere Parte_2 stato inviato a (e anche alla sua sostituta sig.ra cooptabile in caso di impedimento CP_6 Per_1 del primo) l'avviso di convocazione dell'assemblea del 15.9.2021, per cui la sua “assenza” non ha comportato alcuna invalidità della relativa delibera, in quanto il rappresentante cessato permane nella sua funzione fino a quando non viene sostituito e può esercitare i suoi poteri in virtù dell'istituto della prorogatio.
A tal riguardo la giurisprudenza ritiene conforme alla ratio dell'istituto la tesi della prorogatio; la stessa Cassazione, con la sentenza n. 18660 del 30 ottobre 2012, aveva osservato come “In tema di condominio negli edifici, la prorogatio imperii dell'amministratore - che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell'interesse del alla continuità dell'amministratore - si applica CP_5 in ogni caso in cui il rimanga privo dell'opera dell'amministratore e, quindi, non solo nelle ipotesi di CP_5 scadenza del termine di cui all'art. 1129, secondo comma, cod. civ. o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca e annullamento per illegittimità della delibera di nomina”.
La normativa condominiale, inoltre, estende al rappresentante del MI la disciplina del rapporto di mandato e quindi la prorogatio è applicabile anche a tale soggetto, così come avviene per l'amministratore di condominio.
Ad ogni buon conto l'attrice (in quanto condomina e, dunque, legittimata attivamente) avrebbe potuto attivare il procedimento di Volontario Giurisdizione per far nominare dall' l CP_11 nuovo rappresentante del . Controparte_5 pagina 14 di 18 Sull'illegittimità della delibera per la partecipazione di un delegato (sig. della CP_7 rappresentante del Parte_5
L'assunto è privo di rilevanza.
La facoltà del rappresentante di un MI diverso da quello cui appartiene l'attrice di delegare altro soggetto a partecipare all'assemblea del 15.9.2021 non è sindacabile da in Pt_1 quanto l'esercizio – comunque legittimo se previamente autorizzato - di tale facoltà potrebbe essere censurato solo dal rappresentato, ovvero dall'assemblea del MI;
Parte_6 valga altresì sottolineare il principio per il quale sarà il rappresentante che risponderà al proprio mandante di aver optato per la “sua sostituzione” o “delega”, ma oltre a tale effetto di cui all'art. 1717 c.c. non se ne prevedono degli ulteriori né tantomeno sulla validità della delibera impugnata.
Sulla ripartizione delle spese sostenute dal nel bilancio consuntivo Controparte_1
lamenta che il abbia proceduto alla ripartizione delle spese di Pt_1 Controparte_1 sostituzione delle valvole dei caloriferi nonostante che queste non siano funzionanti;
come ha osservato correttamente parte convenuta la delibera del 15.9.2021 non si pronuncia su tale problema, salvo ricordare – fra le varie ed eventuali e per il futuro – che laddove il singolo proprietario che abbia fatto riparare le valvole volesse farsi rimborsare la spesa e “metterlo in conto al NI” dovrà far precisare alcune circostanze dal suo tecnico di fiducia nella redazione della fattura;
comunque questa precisazione non è oggetto di delibera.
Sulla c.d. quota di solidarietà
L'assemblea del 15.9.2021 nulla di nuovo ha deliberato in merito, stante la decisione già assunta nel 2013 (la legittimità della relativa delibera del 2.10.2013 è stata peraltro confermata con sentenza nr. 132/2019 di questo giudice); l'appostazione tra le poste passive del bilancio consuntivo della “rata di solidarietà” è un debito pendente del NI a seguito del ricevimento da parte dei condòmini di un “prestito” che dovrà rimborsare agli stessi e che verrà estinto solo successivamente alla restituzione;
la reiterazione dell'appostazione del debito pendente nel bilancio costituisce, pertanto, una mera operazione contabile ma non comporta alcun esborso a carico dei condòmini.
Sulle spese legali appostate in bilancio pagina 15 di 18 L'attrice lamenta che queste non siano giustificate, ma l'assunto non è rilevante poiché è notorio come “le c.d. pezze giustificative” delle spese non vengano allegate al bilancio che viene esaminato e discusso in assemblea, ma restano sempre a disposizione del singolo condomino che le voglia controllare, purché questi si rechi presso lo studio dell'amministratore e contribuisca alle spese di copia laddove vengano richieste.
Sulla invalidità della delibera per aver approvato la ripartizione delle spese di cui ai Bilanci senza aver mai adottato specifiche Tabelle Millesimali applicabili dal NI
Sull'annosa questione si sono pronunciati sia i mediatori della di Parte_7
EN (doc. nr. 11 a firma dell'avv. Pietro Beretta Anguissola e del rag. sia, più Persona_4 volte, questo Tribunale (da ultimo v. sentenza nr. 1369/2024 dott.ssa Picone R.G. 1935/2021, passata in giudicato) per cui vale il criterio di riparto “a palazzina”; solo dopo questo iniziale riparto, la quota gravante sulla singola palazzina sarà suddivisa fra le singole unità abitative interne in base alle tabelle millesimali di ogni singolo fabbricato.
Tale criterio è stato accettato da quando ebbe a corrispondere al Parte_1
NI la somma ingiuntale mediante il D.I. nr. 3260/2021 [emesso proprio per ottenere dalla stessa il pagamento dei ratei (super)condominiali di cui al bilancio consuntivo approvato il 5.1.2021] per poi abbandonare il giudizio di opposizione al detto D.I. (R.G.
11992/2021) che si è estinto.
Il passaggio in giudicato del D.I., ex art 653 c.p.c., esclude che l'attrice abbia la possibilità di contestare la legittimità della delibera con cui era stato, appunto, approvato l'allora bilancio consuntivo e la relativa ripartizione delle spese condominiali.
La Suprema Corte ha, infine, ribadito, anche recentemente (v. Cass. Nr. 8937/2024) come
“il suddetto principio del giudicato che copre il dedotto e il deducibile trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio”), che il D.I. non opposto (o rispetto al quale viene abbandonata la causa di opposizione) acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma pagina 16 di 18 anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso.
0o0
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nel medio previsto per lo scaglione del valore delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa;
ciò in quanto non rileva il valore della causa dichiarato nella nota di iscrizione a ruolo (che nella specie è stato contenuto entro il limite di euro 5200), quanto piuttosto dell'entità economica dei bilanci
(consuntivi e preventivi) che l'attrice intendeva invalidare.
Sulla questione la Suprema Corte si è pronunciata con la sentenza del 4.9.2023 nr. 25721 per cui: “ai fini della individuazione del giudice competente per valore a conoscere della domanda di impugnazione di una delibera assembleare, ove si tratti di domanda proposta da un al fine di contestare l'an o CP_5 il quantum della quota di partecipazione alle spese condominiali a lui attribuita, il valore da prendere in considerazione non si commisura all'entità del singolo importo contestato, ma all'intero ammontare della spesa (della cui frazione in capo all'impugnante si controverte), così come risulta dal riparto approvato dall'assemblea del
. Si è così superato il precedente orientamento che invece determinava il valore della causa sulla base CP_5 della singola frazione contestata dell'importo complessivo del relativo capo di spesa. L'orientamento recentemente affermatosi è in linea con il generale orientamento giurisprudenziale affermatori sull'art. 12 c.p.c.. In particolare, tale posizione si giustifica "perché l'effetto di invalidazione della (eventuale) pronuncia di accoglimento dell'impugnazione proietta la propria efficacia sull'intera deliberazione ed opera nei confronti di tutti i condomini, come nei confronti di tutti loro continua ad operare l'obbligatorietà ex art. 1137 co. 1 c.c. in caso di rigetto dell'impugnazione".
Si precisa altresì che per le fasi di studio ed introduttiva saranno utilizzati i criteri di cui al
DM nr. 55/2014, mentre per la fase istruttoria (riconosciuta per la metà perché sono state depositate solo le memorie ex art 183 6° c.p.c. e non vi è stata attività di assunzione di prove dichiarative) e decisoria saranno utilizzati i criteri di cui al DM nr. 147/2022, non senza sottolineare che parte attrice non ha inteso aderire ai principi di “sinteticità e di chiarezza” cui dovrebbero conformarsi gli atti processuali;
ciò in applicazione degli artt. 46 e 47 disp. att. c.p.c. modificati dal D.lgs. 149/2022.
La domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata non può essere accolta, stante la soccombenza di parte attrice.
pagina 17 di 18
P.Q.M.
Il Tribunale di EN, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta tutte le domande attoree.
Rigetta, altresì, la domanda di parte attrice di condanna del convenuto al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 6.575,00 per compenso professionale, oltre le spese vive, i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
EN, 3 giugno 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
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In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo de Vivo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 24.02.2022 al N° di R.G.C.A. 2128/2022, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo LANDINI del Foro di Prato Parte_1
-attrice- contro in FIRENZE, Via Don Lorenzo Controparte_1
PEROSI nr. 2-50, in persona dell'amministratore p.t. in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Renato CIAMPELLI Controparte_3
e dall'Avv. Tiziano CRESCI, anche disgiuntamente tra loro
-convenuto-
OGGETTO: Impugnativa di delibera condominiale
Conclusioni
Per l'attrice (come da nota di pc dell'11.12.2024): IN VIA PRELIMINARE dichiarare inammissibile la costituzione del , carente di un voto assembleare che nomini i Controparte_4 propri legali ed approvi la costituzione in giudizio e l'operato dell'amministratori con delibera, riportandosi all'atto di citazione ed alla prima memoria. NEL MERITO accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera del NI via Perosi n. 2-50, del 15 settembre 2021, poiché illegittima e assunta in violazione di legge, tenutasi in assenza dei rappresentanti di palazzina, e per gli altri vizi indicati, con conseguente ripetizione di tutte le somme ad oggi versate;
dichiarare la nullità radicale delle delibere che revocano e nominano il nuovo amministratore del 20\11\2019; delibera del 30\10\2019, delibera del 18 dicembre 2019, ci si riporta all'atto pagina 1 di 18
di citazione ed alla prima memoria insistendo su tutte le richieste formulate. Sia considerato anche il comportamento processuale di controparte e sia considerata la mancata partecipazione alla mediazione sotto il profilo della previsione normativa prevista dall'art 5 e 8 del d.lgs. n. 28\2010 e successive modifiche come contenuto e descritto nell'atto di citazione, e sia considerato ai fini della prova ex art 116 cpc. Dichiarare la responsabilità prevista dall'art 96 c.p.c. delle parti che non si sono presentate in mediazione e condannarle ex art 96 co.3 al pagamento, a parte attrice, di una somma equitativamente determinata. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali, CAP ed
IVA di legge;
Qualora il Giudice non voglia accogliere ogni punto della domanda, ma solo parzialmente alcuni di essa, o la domanda, sia comunque valutata la mancata partecipazione alla mediazione della parte chiamata, e si chiede che siano compensate le spese processuali.
Per il convenuto (come da nota di pc del 9.12.20124): IN VIA PRINCIPALE: Affinché il
Tribunale voglia respingere le domande formulate dall'attrice nei confronti del in Controparte_1 quanto inammissibili e/o infondate in fatto e diritto;
IN SUBORDINE: in via istruttoria, per l'accoglimento delle istanze proposte con la memoria ex art. 183 co. Vi n. 2 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi.
Esposizione delle ragioni di fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra quale proprietaria Parte_1 di unità immobiliare ubicata nell'edificio condominiale di Via Don Lorenzo PEROSI nr. 38 in
EN, a sua volta facente parte del SUPERCONDOMINIO “PEROSI GENERALE” di Via
Don Lorenzo PEROSI nr. 2-50, impugna la delibera adottata in data 15.09.2021 dall'assemblea del
– che ebbe ad approvare il bilancio consuntivo della gestione 2020/2021 Controparte_1
e il bilancio preventivo della gestione 2021/2022 - per sentirla invalidare, stante l'asserita sua nullità/annullabilità e/o inefficacia perché adottata in violazione di legge.
L'attrice pone a fondamento della sua domanda i seguenti motivi:
1) L'omesso ricevimento dell'Ordine del Giorno;
2) L'omessa partecipazione a detta assemblea del rappresentante del
[...]
, sig. (con facoltà di farsi sostituire dalla sig.ra Controparte_5 CP_6
, in quanto cessato dall'incarico e mai formalmente sostituito da un nuovo Per_1 rappresentante, come parimenti è accaduto per la sig.ra anch'ella Persona_2 dimessasi;
in particolare l'attrice ritiene che l'assemblea del non Controparte_1
pagina 2 di 18 avrebbe potuto approvare i bilanci poiché avrebbe dovuto preventivamente verificare che “il rappresentante della palazzina” fosse stato nella pienezza dei suoi poteri, ovvero fosse ancora incaricato della rappresentanza del civico nr. 38, anche perché questi era tenuto ad acquisire dai singoli condomini ogni informazione e/o istanza da discutere nel corso dell'assemblea del;
l'attrice sostiene che sarebbe spettato al Controparte_1
SuperMI attivarsi perché venisse nominato un nuovo rappresentante della palazzina civico n. 38;
3) la partecipazione all'assemblea del geom. quale delegato della Controparte_7
rappresentante della palazzina civico nr. 26, ovvero della Rag. l'attrice Persona_3 ritiene che la legge non preveda la possibilità che il rappresentante del singolo
MI possa delegare altro soggetto per partecipare all'assemblea e adottare decisioni, poiché la nomina del rappresentante (e del suo delegato) è una scelta fiduciaria che solo l'assemblea del singolo MI potrebbe adottare;
4) la spesa sostenuta per la sostituzione delle valvole condominiali dell'impianto di riscaldamento non funzionanti – lavoro svolto dalla società nel 2017 – Controparte_8 non avrebbe dovuto essere approvata e ripartita poiché sarebbero state collocate valvole difettose e dei telerilevatori, anch'essi non funzionanti;
l'attrice lamenta che per tale decisione ella sosterrà una spesa di euro 1260; sarebbe stata altresì omessa l'indicazione nel bilancio consuntivo dei consumi di combustile per riscaldamento relativo a ciascun condomino;
5) la quota di solidarietà di euro 59.804,91, a copertura del debito dell'ex HOTEL
AIRPORT della fallita società Toscana Alberghi, sarebbe stata illegittimamente approvata e posta a carico del SuperMI;
le spese legali inerenti alla vicenda non sarebbero state sufficientemente documentate e giustificate;
L'attrice sottolinea, altresì, che l'amministratore del , sebbene ritualmente Controparte_1 invitato a partecipare alla procedura di mediazione dalla prima promossa presso l'OCF di EN in data 26.10.2021, non ha voluto partecipare e che è stato inevitabile che la procedura terminasse con verbale negativo del 19.1.2022, notificato il 27.1.2022; sostiene l'attrice che l'amministratore avrebbe potuto partecipare anche senza essere autorizzato dall'assemblea del SuperMI pagina 3 di 18 medesimo perché questa avrebbe potuto “ratificare” il suo operato successivamente e nominare anche un legale;
per tale condotta “omissiva” l'attrice chiede la condanna del convenuto al risarcimento dei danni da responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c..
L'attrice ha, infine, chiesto la sospensione dell'esecutività della delibera impugnata “stante il grave pregiudizio patrimoniale che subirebbe dall'esecuzione della delibera tramite azione esecutiva per debiti inesistenti nascenti dall'approvazione del consuntivo palesemente errato ed illegittimo adottati da un'assemblea di rappresentanti priva di legittimazione ed in assenza del rappresentante”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.05.2022, il
Via Don Perosi 2-50 in EN ha chiesto il Controparte_1 rigetto della domanda attrice, facendo presente, con riguardo ai singoli motivi di impugnazione, quanto segue:
1) l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria del , contenente Controparte_1
anche l'Ordine del Giorno, non deve essere inviato ai singoli condomini di ciascun
MI, bensì al solo rappresentante del singolo MI, perché, a sua volta, lo comunichi ai condomini che fanno parte di quel MI;
che, nel caso di specie, sia il sig. che la sig.ra ebbero a ricevere tale avviso di convocazione, CP_6 Per_1 senza comunicare, tuttavia, la loro cessazione dalla carica;
rappresenta, altresì, di aver avuto comunque notizia informale di tale circostanza e di aver chiesto all'amministratore del – la conferma di ciò, senza Parte_2 tuttavia, aver avuto alcuna risposta;
2) l'omessa comunicazione sia da parte di che di che da parte di CP_6 Per_1 Pt_2 dell'intervenuta cessazione dalla carica di come “rappresentante” non ha CP_6 inficiato la validità dell'assemblea, poiché il rappresentante non sostituito permane nelle sue funzioni in virtù del principio della “prorogatio imperii”; tale istituto, previsto dall'art. 2358 c.c. per gli amministratori delle società di capitali, è pacificamente applicato anche in ambito condominiale nel quale, laddove il principio non venisse condiviso, opera comunque anche quello “della tutela dell'affidamento del terzo”, ove il terzo è il
SuperMI che ha fatto, appunto, affidamento sulla permanenza dei poteri in capo al rappresentante, nonostante la negligenza del Controparte_9 pagina 4 di 18 rappresentato che non ha né comunicato la sopravvenuta cessazione dall'incarico né si è attivato perché l'assemblea del singolo MI ne nominasse uno nuovo, come previsto dall'art. 67 disp. att. c.c.; pari censura viene mossa al sig. CP_6
3) l'attrice non ha alcun titolo per eccepire l'invalidità della delibera perché ha partecipato alla relativa assemblea un delegato della rappresentante del civico nr. 26, in quanto l'avvenuta delega è un fatto che può essere messo in “discussione” dalla rappresentata
(assemblea del MI civico nr. 26) nei riguardi della rappresentante (rag.
; ad ogni modo è pacifico che il rappresentante (mandatario dell'assemblea) Pt_3 può delegare un terzo nella detta attività anche senza l'autorizzazione dell'assemblea/mandante, anche se ne risponderà direttamente lui dell'operato ex art. 1717 c.c.
4) l'asserita inadempienza della società non è stata rilevata da alcun Controparte_8
partecipante all'assemblea del 15.9.2021 e la ripartizione della spesa sostenuta dal nella sostituzione delle valvole dell'impianto di riscaldamento è Controparte_1 avvenuta nel rispetto del principio affermato da plurime sentenze del Tribunale di
EN passate in giudicato (sentenza nr. 442/2028; sentenza nr. 132/2019; sentenza nr.
2842/2020)
5) l'assemblea del 15.9.2021 non ha né esaminato né approvato alcuna “quota di solidarietà” a carico del NI a copertura del debito “Ex Hotel Airport” della società Toscana Alberghi, fallita;
anzi, proprio il Controparte_10 risulta aver ricevuto l'importo di euro 138 mila dalla Parte_4
soggiunge, infine, che laddove l'attrice abbia necessità di visionare le fatture
[...] emesse dai legali può sempre rivolgersi all'amministratore del SuperMI, atteso che tali documenti di spesa non vengono allegati ai bilanci che vengono esaminati in assemblea.
Con specifico riguardo alla questione della mancata partecipazione alla procedura di mediazione, il convenuto fa presente che ebbe a convocare all'uopo l'assemblea straordinaria del
16.11.2021 a cui avrebbero dovuto partecipare non i singoli rappresentanti delle palazzine ma i singoli condomini, ovvero 187 proprietari;
poiché nel periodo in esame era ancora vigente la pagina 5 di 18 normativa anti-Covid, i convocati non parteciparono massicciamente, per cui non venne raggiunto il quorum deliberativo dell'art. 1136 secondo comma c.c. necessario per partecipare alla mediazione (si tratta, infatti, di un'attribuzione che esorbita da quelle ordinarie di cui all'art. 1131 commi 1, 2 e 3 c.c.).
Diversamente accade laddove l'amministratore decida di costituirsi in un giudizio, decisione rispetto alla quale l'art. 1131 comma 1 e art. 71 quater disp. att. C.c. non dispongono che l'assemblea lo autorizzi preventivamente, in quanto l'amministratore, in questo caso, è legittimato ad agire e a resistere in un giudizio senza alcuna autorizzazione nei limiti delle attribuzioni di cui all'art. 1130 c.c..
In occasione della prima udienza di trattazione cartolare della causa del 6.10.2022 è stata rigettata sia l'istanza di riunione della presente causa con altra pendente, sempre dinanzi a questo giudice, portante il N° di R.G. 6157/2021 per difetto dei requisiti richiesti dalla legge (difatti vi sarebbe stata parziale identità di soggetti, diverso petitum, diverso grado di istruttoria), sia l'istanza di sospensione dell'esecutività della delibera impugnata del 15.09.2021 per difetto di fumus boni iuris, richiamando in parte qua le medesime argomentazioni che questo stesso giudice ha speso nella causa portante il N° di R.G. 12510/2021 avente ad oggetto la stessa delibera condominiale ma azionata da un soggetto diverso.
Sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
Con la memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c., depositata in data 09.11.2022, parte attrice ha rappresentato che l'amministratore del si è costituito in questo giudizio Controparte_1 senza essere specificamente autorizzato dall'assemblea dei rappresentanti dei singoli DO
(non vertendo la causa su materie che apparterrebbero ordinariamente alle competenze di legge dell'amministratore- stante che l'assemblea avrebbe disposto la ripartizione delle spese senza avvalersi di tabelle millesimali, senza il quorum, addossando ai singoli condomini che riparino a proprie spese le valvole difettose dei caloriferi) ed, in assenza del rilievo d'ufficio del giudice e in assenza di una richiesta da parte convenuta della concessione di apposito termine per “sanare” tale vizio, ne conseguirebbe l'inammissibilità della stessa costituzione in giudizio.
pagina 6 di 18 Ha, altresì, eccepito nella medesima memoria l'asserita nullità di due delibere assembleari del del 30.10.2019 e del 20.11.2019, con le quali il precedente amministratore Controparte_1
( ) era stato “rimosso”, a seguito delle quali era stato nominato lo Parte_2 Controparte_2 quale nuovo amministratore, senza tuttavia chiedere nelle conclusioni di tale memoria il loro
[...] annullamento e senza argomentare intorno alla ritenuta invalidità.
Dette ragioni vengono invece sviluppate a pag. 6 della memoria attorea ex art. 183 sesto comma nr. 2 c.p.c., depositata il 9.12.2022, ove si afferma che la nullità deriverebbe dal fatto che la
“revoca” di è stata adottata con una maggioranza “risicata” (n. 4 rappresentanti a Parte_2 favore contro altri n. 4 contrari) e comunque decisa da un organo non legittimato dalla legge, in quanto l'assemblea dei rappresentanti dei singoli DO componenti un MI complesso non sarebbe deputata a revocare l'amministratore, essendo materia esorbitante le sue istituzionali attribuzioni (di cui all'art. 67 comma 3 disp. att. C.c., ovvero gestione ordinaria delle cose comuni e conferma dell'amministratore).
Per tale assunto, l'attrice reitera l'eccezione di difetto di legittimazione dello Controparte_2
a stare in questo giudizio.
[...]
A fronte di tale eccezione, parte convenuta ha replicato a pag. 1 della memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma nr. 2 c.p.c., sottolineando, in rito, che “l'eccezione è del tutto nuova non dedotta precedentemente” e, nel merito, che in occasione dell'assemblea del 30.10.2019 l'argomento della conferma o meno dell'amministratore non venne discusso;
che, in occasione Pt_2 dell'assemblea del 20.11.2019, l'amministratore bensì Pt_2 confermato> [avendo ricevuto nr. 4 voti contrari alla conferma, pari a 529,688 millesimi, e nr. 4 voti a favore, pari a 470,316 millesimi]; inoltre precisa che fu l'assemblea del 19.12.2019 a nominare lo e detta delibera NON è mai stata impugnata (né dall'attrice né da altri CP_2 CP_2 condomini), così confermando la propria legittimazione a rivestire la carica di amministratore del convenuto;
da ultimo, richiama il fatto che quale amministratore, lo Controparte_1 [...]
è stato successivamente confermato non solo in occasione dell'assemblea del CP_2
15.9.2021, ma soprattutto dalla delibera del 30.6.2022, anch'essa NON impugnata.
Con ordinanza del 04.04.2023 la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata l'udienza cartolare del 6.12.2023 per la precisazione delle conclusioni. pagina 7 di 18 Con ricorso depositato il 2 dicembre del 2023 è stata proposta da parte attrice la ricusazione di questo giudice;
la causa è stata sospesa ex art. 52 secondo comma c.p.c. all'udienza del
6.12.2023.
Il Collegio Presidenziale ha rigettato il ricorso con decreto del 24.1.2024, depositato l'11.2.2024 (R.G. 2128-1/2022).
La causa è stata riassunta a seguito del ricorso in riassunzione depositato da parte convenuta in PCT in data 8.3.2024 e con decreto dell'11.3.2024 è stata fissata l'udienza cartolare dell'11.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Depositate le note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza mediante le quali le parti hanno rassegnato le conclusioni come sopra riportate, sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della Decisione
Premessa metodologica
Questo giudice intende adottare il modello della motivazione implicita, tecnica che è stata avallata pienamente dalla Suprema Corte, per cui è sufficiente che il giudice esponga in motivazione soltanto gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della decisione, dovendo ritenersi implicitamente disattesa ogni argomentazione logicamente incompatibile, sebbene non espressamente esaminata nella risoluzione delle varie questioni (ex multis Cass. 26 giugno 2019, n.
17066; Cass. 27 marzo 2015, n. 6205; Cass. 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass. 12 aprile 2011, n. 8294).
Sull'asserito difetto di legittimazione processuale del costituitosi in Controparte_1 giudizio
Parte attrice rileva che l'amministratore del convenuto si è costituito in Controparte_1 giudizio non munendosi né preventivamente né successivamente di specifica autorizzazione assembleare che lo autorizzasse a nominare anche i legali di cui lo stesso si sarebbe avvalso nell'attività difensiva e che, per l'effetto, sarebbe privo di legittimazione processuale (anche detta legittimazione formale o legitimatio ad processum).
Com'è noto, la legittimazione processuale deve preesistere alla preposizione della domanda pagina 8 di 18 e la sua mancanza comporta l'inammissibilità della domanda stessa e l'impossibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito. La conseguente invalidità del processo può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento con l'unico limite della pronuncia di una sentenza definitiva e inappellabile;
in ogni caso, il difetto di legittimazione processuale può essere sanato dalla persona realmente dotata di tale legittimazione tramite la convalida di tutti gli atti compiuti in precedenza ossia non sarebbe titolare di pieni poteri processuali.
L'eccezione è priva di fondamento.
Nella specie l'attrice ha impugnato la delibera adottata dal convenuto in data 15.09.2021 che ebbe ad approvare i bilanci, consuntivo 2020/2021 e preventivo 2021/2022.
In tale ambito l'amministratore è sempre titolare di legittimazione processuale passiva.
In generale, l'amministratore di condominio è legittimato a intraprendere tutte le azioni giudiziali a tutela dei diritti del condominio e rientra nelle sue attribuzioni avviare una causa o difendere il condominio da un'azione intrapresa da altri (siano essi gli stessi condomini o i terzi) senza bisogno di richiedere prima l'autorizzazione dell'assemblea; ed è altrettanto pacifico che l'amministratore possa agire autonomamente quando siano oggetto di giudizio questioni che rientrino nelle sue specifiche competenze istituzionali ai sensi degli art. 1130 e 1131 c.c. e comunque la giurisprudenza ritiene che l'amministratore deve ritenersi legittimato passivo esclusivo quando la domanda del condomino è finalizzata all'accertamento dell'invalidità della deliberazione assembleare, se questa attenga a diritti o a servizi comuni, intesi in senso strumentale, perché tende a soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all'interesse esclusivo di uno o più partecipanti (v. unanime giurisprudenza Cass. sez. II^ 21.9.2011 nr 19223, Cass. 2396/2009; Cass. 25502/2008; Cass. 16228/2006; Cass. 852/2000; Cass. 651/2000;
Cass. 5843/1997; Cass. 7359/1996).
In particolare, l'art. 1131 c.c., nell'attribuire all'amministratore di condominio un potere di rappresentanza dei condomini e di azione in giudizio, chiarisce che tale potere è conferito nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea.
La necessità dell'autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio pagina 9 di 18 dell'amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3, cod. civ. (Cassazione civile, sez. II, sentenza 10 gennaio 2023, n. 342).
Sulla nullità delle delibere del 30.11.2019, del 20.11.2019 e del 18.12.2019
Il contenuto delle dette delibere è stato sopra riassunto.
La domanda di loro annullamento è stata rassegnata solo in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024 per cui la stessa è inammissibile, a prescindere dalla possibilità del giudice di rilevare d'ufficio la nullità1, atteso che tale dovere del giudice è pur sempre esercitabile purché la domanda di nullità sia stata formulata dalla parte tempestivamente, ovvero nel rispetto delle decadenze e delle tempistiche processuali del rito ordinario adottato (ovvero o in atto di citazione o con la memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c.).
Inoltre, mette conto rilevare che in base al principio generale costantemente affermato in giurisprudenza di legittimità “le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del “thema decidendum“, né l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione;
inoltre, l'art 190, comma secondo, cod. proc. civ., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. Tale norma non impedisce, perciò, che l'attore, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle già precisate conclusioni, e, soprattutto, senza addurrenuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adito, 1 Sino all'intervento delle Sezioni Unite del 12.12.2014 nr. 26242 in tema di invalidità negoziali, l'orientamento dominante, per non dire unanime, faceva leva sul principio della domanda per ritenere che spettasse esclusivamente all'attore individuare la causa di nullità, qualificata come causa petendi della pretesa di invalidazione della delibera censurata. Le Sezioni Unite hanno, invece, affermato il principio di diritto - sulla scorta della natura (pretesamente) autodeterminata della domanda di nullità - per il quale il giudice dovrebbe rilevare l'esistenza di una causa diversa di nullità rispetto a quella sottoposta al suo esame dalla parte, anche nell'ipotesi in cui l'attore abbia direttamente domandato la dichiarazione di nullità, senza dedurre il motivo poi rilevato dal giudice. Alcuni hanno poi esteso il principio anche al limitrofo campo delle azioni di nullità delle deliberazioni assembleari di società e di associazioni e di Condomini. pagina 10 di 18
fondata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti” (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 14/03/2006, n. 5478 – Rv. 590101; cfr. Cass. civ., Sez. 1, 13/10/2005, n.
19894 – Rv. 583807).
Va, peraltro, posto in rilievo che questo stesso giudice ha emesso sentenza nr. 7 in data
2.1.2025 sulla medesima questione (R.G. 6157/2021) (cfr. doc nr. 30 prodotto da parte convenuta).
Ad ogni buon conto, l'assemblea ordinaria del 20.11.2029 - il cui nr. 2 dell'ordine del giorno prevedeva la discussione dell'argomento intorno alla conferma o meno del precedente amministratore – non l'ha affatto revocato anzitempo essendosi limitata a non Pt_2 confermarlo, con ciò non superando i confini della propria competenza.
Difatti, secondo una stretta interpretazione dell'art. 67 terzo comma disp. att. C.c.,
l'assemblea dei rappresentanti del MI complesso non può revocare l'amministratore, essendo questa una materia estranea alle ordinarie attribuzioni di tale tipo di assemblea (in senso conforme v. Corte di Appello di Milano 9.5.2018 sentenza nr. 2321 e Tribunale di Milano sentenza nr. 9844 del 30.8.2016, anche se, con riguardo a tale questione, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza nr. 867 del 27.5.2021, ha ritenuto diversamente, affermando che se l'assemblea dei rappresentanti del ha ex lege il potere di nomina, in base al principio del Controparte_1 contrarius actus, può anche revocarlo).
Mette conto evidenziare che l'assemblea del MI può revocare l'amministratore per giusta causa o anche in mancanza di essa, per il semplice fatto che è venuto a mancare il rapporto fiduciario tra amministratore e condominio. La giusta causa è riferibile ai casi in cui l'amministratore non rende conto della gestione e compie gravi irregolarità. Nel caso in cui emergano gravi irregolarità i condomini possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore.
Ad ogni buon conto, parte convenuta ha rappresentato che lo è stato Controparte_2 confermato nella sua carica non solo con la delibera del 15.09.2021 – che in parte qua non è stata contestata da parte attrice – ma anche dalla successiva delibera del 30.6.2022 (doc. nr. 18) che, non essendo stata impugnata o contestata, rende del tutto carente di interesse la domanda di invalidare la delibera del 18.12.2019 (ovvero di nomina del medesimo nell'incarico di Controparte_2
pagina 11 di 18 amministratore) precedente a quella.
Sulla mancata partecipazione del NI alla procedura di mediazione
E' noto come prima della Riforma Cartabia l'amministratore condominiale non poteva partecipare alla procedura di mediazione – condizione di procedibilità della domanda di annullamento di una delibera condominiale – senza essere debitamente autorizzato dall'assemblea.
Infatti, solo con il decreto legislativo n. 149/2022, con cui è stata attuata la legge delega per la riforma del processo civile della ministra Cartabia, nel disporre l'introduzione del nuovo articolo
5-ter nel decreto legislativo n. 28/2010 che disciplina la mediazione, è stata riconosciuta all'amministratore di condominio la legittimazione di agire, resistere e partecipare in sede di mediazione.
Dalla formulazione della norma si evince chiaramente che nessuna autorizzazione preventiva dell'assemblea condominiale è necessaria all'amministratore per la mediazione civile.
La delibera assembleare è necessaria solo in via successiva.
La norma infatti prevede che l'assemblea condominiale è tenuta a deliberare sul verbale contenente l'accordo di mediazione o sulla proposta conciliativa formulata dal mediatore nel corso della procedura entro il termine indicato in uno di questi atti, disponendo che qualora la delibera non giunga entro detto termine la conciliazione deve intendersi conclusa.
La nuova norma supera in questo modo la regola contenuta dall'art. 71-quater delle disposizioni di attuazione del c.c., che al comma 3 prevedeva la legittimazione dell'amministratore condominiale a prendere parte al procedimento di mediazione solo previa delibera assembleare che doveva essere adottata nel rispetto della maggioranza sancita dall'art. 1136 comma 2 c.c.
Circa i motivi per cui il convenuto non ebbe a partecipare alla mediazione promossa dall'attrice, l'assemblea plenaria del 10.10.2022, a maggioranza assoluta, ha offerto la seguente esplicazione: “l'assemblea dà atto che la mancata partecipazione del alle mediazioni già Controparte_1 concluse è stata dovuta unicamente al mancato raggiungimento dei quorum a causa dell'elevato numero dei condomini in adunanza plenaria e della maggioranza richiesta, nonché dell'emergenza sanitaria e degli elevati costi di convocazione, autorizzando l'amministratore a rappresentare detta circostanza al giudice”.
pagina 12 di 18 Oltre ad offrire tale giustificazione, il convenuto ha voluto porre in rilievo come in un solo anno – 2021 – sia stato invitato a partecipare a nr. 5 mediazioni proposte dai condòmini del civico
38 e 31, di cui ben nr. 3 proposte proprio dalla sig.ra e che ebbe a sostenere costi di Pt_1 gestione ed economici, anche dispendiosi, al punto che la partecipazione dei singoli condòmini a tali assemblee è stata sempre più scarsa.
Si ritiene tale coacervo di argomentazioni idoneo (per i caratteri dell'assolutezza e della non temporaneità) a giustificare l'assenza, chiarendo che ben diverso sarebbe stato l'esito laddove, invece, il convenuto, dopo aver chiesto il differimento del primo incontro di mediazione, non ha poi partecipato al procedimento senza alcun “giustificato motivo impeditivo” con conseguente esito negativo dello stesso, tant'è che, come ha già statuito il Tribunale di Roma con sentenza del
26.7.2023 nr. 11746, vi sarebbero stati i presupposti per la sua condanna ai sensi dell'art. 8, co. 4 – bis, D.lgs. 28/2010 (disposizione ratione temporis applicabile al caso di specie).
Sull'omesso invio alla sig.ra dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria del Pt_1
15.9.2021 del Controparte_1
L'assunto non è fondato.
E' principio consolidato quello per cui rispetto all'assemblea “ordinaria” del
NI - indetta per l'adozione delle decisioni inerenti la gestione ordinaria dei beni comuni e per la nomina di un nuovo amministratore o per la conferma del precedente, debbono essere convocati SOLO i rappresentanti dei singoli DO facenti parte del NI;
diversamente accade per le assemblee straordinarie (che hanno ad oggetto decisioni riguardanti ad es. lavori di ristrutturazione/rifacimento delle parti comuni o per la proposizione di un giudizio o per aderire ad una mediazione) rispetto alle quali debbono essere convocati tutti i partecipanti al
NI, a prescindere dal loro numero.
Nel caso di specie, l'assemblea del 15.9.2021 era “ordinaria” e la sig.ra on doveva Pt_1 ricevere alcun avviso di convocazione di tale assemblea.
Sull'invalidità della delibera del 15.9.2021 per mancata partecipazione all'assemblea del rappresentante del Controparte_9
Il motivo non viene accolto. pagina 13 di 18 Al mandatario/rappresentante prescelto dall'assemblea del , CP_9 CP_9 sig. non erano stati indicati limiti di durata ed il terzo comma dell'art. 67 disp. att c.c. CP_6
(unitamente all'art. 1718 c.c.) non prevede un termine di scadenza della nomina o comunque la necessità che essa debba essere sempre ripetuta per ogni successiva riunione dei rappresentanti supercondominiali (salva diversa disposizione regolamentare del MI o del
– che non è menzionata dall'attrice); pertanto, poiché la decisione di dismettere Controparte_1
l'incarico ricevuto è stata adottata autonomamente da solo questi avrebbe dovuto e CP_6 potuto comunicare la circostanza all'amministratore del che, invece, nulla seppe Controparte_1 anche dopo aver cercato di assumere informazioni dall'Amministratore del singolo MI, sig. , che, contrariamente ai suoi doveri, nulla comunicò; agli atti risulta essere Parte_2 stato inviato a (e anche alla sua sostituta sig.ra cooptabile in caso di impedimento CP_6 Per_1 del primo) l'avviso di convocazione dell'assemblea del 15.9.2021, per cui la sua “assenza” non ha comportato alcuna invalidità della relativa delibera, in quanto il rappresentante cessato permane nella sua funzione fino a quando non viene sostituito e può esercitare i suoi poteri in virtù dell'istituto della prorogatio.
A tal riguardo la giurisprudenza ritiene conforme alla ratio dell'istituto la tesi della prorogatio; la stessa Cassazione, con la sentenza n. 18660 del 30 ottobre 2012, aveva osservato come “In tema di condominio negli edifici, la prorogatio imperii dell'amministratore - che trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell'interesse del alla continuità dell'amministratore - si applica CP_5 in ogni caso in cui il rimanga privo dell'opera dell'amministratore e, quindi, non solo nelle ipotesi di CP_5 scadenza del termine di cui all'art. 1129, secondo comma, cod. civ. o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca e annullamento per illegittimità della delibera di nomina”.
La normativa condominiale, inoltre, estende al rappresentante del MI la disciplina del rapporto di mandato e quindi la prorogatio è applicabile anche a tale soggetto, così come avviene per l'amministratore di condominio.
Ad ogni buon conto l'attrice (in quanto condomina e, dunque, legittimata attivamente) avrebbe potuto attivare il procedimento di Volontario Giurisdizione per far nominare dall' l CP_11 nuovo rappresentante del . Controparte_5 pagina 14 di 18 Sull'illegittimità della delibera per la partecipazione di un delegato (sig. della CP_7 rappresentante del Parte_5
L'assunto è privo di rilevanza.
La facoltà del rappresentante di un MI diverso da quello cui appartiene l'attrice di delegare altro soggetto a partecipare all'assemblea del 15.9.2021 non è sindacabile da in Pt_1 quanto l'esercizio – comunque legittimo se previamente autorizzato - di tale facoltà potrebbe essere censurato solo dal rappresentato, ovvero dall'assemblea del MI;
Parte_6 valga altresì sottolineare il principio per il quale sarà il rappresentante che risponderà al proprio mandante di aver optato per la “sua sostituzione” o “delega”, ma oltre a tale effetto di cui all'art. 1717 c.c. non se ne prevedono degli ulteriori né tantomeno sulla validità della delibera impugnata.
Sulla ripartizione delle spese sostenute dal nel bilancio consuntivo Controparte_1
lamenta che il abbia proceduto alla ripartizione delle spese di Pt_1 Controparte_1 sostituzione delle valvole dei caloriferi nonostante che queste non siano funzionanti;
come ha osservato correttamente parte convenuta la delibera del 15.9.2021 non si pronuncia su tale problema, salvo ricordare – fra le varie ed eventuali e per il futuro – che laddove il singolo proprietario che abbia fatto riparare le valvole volesse farsi rimborsare la spesa e “metterlo in conto al NI” dovrà far precisare alcune circostanze dal suo tecnico di fiducia nella redazione della fattura;
comunque questa precisazione non è oggetto di delibera.
Sulla c.d. quota di solidarietà
L'assemblea del 15.9.2021 nulla di nuovo ha deliberato in merito, stante la decisione già assunta nel 2013 (la legittimità della relativa delibera del 2.10.2013 è stata peraltro confermata con sentenza nr. 132/2019 di questo giudice); l'appostazione tra le poste passive del bilancio consuntivo della “rata di solidarietà” è un debito pendente del NI a seguito del ricevimento da parte dei condòmini di un “prestito” che dovrà rimborsare agli stessi e che verrà estinto solo successivamente alla restituzione;
la reiterazione dell'appostazione del debito pendente nel bilancio costituisce, pertanto, una mera operazione contabile ma non comporta alcun esborso a carico dei condòmini.
Sulle spese legali appostate in bilancio pagina 15 di 18 L'attrice lamenta che queste non siano giustificate, ma l'assunto non è rilevante poiché è notorio come “le c.d. pezze giustificative” delle spese non vengano allegate al bilancio che viene esaminato e discusso in assemblea, ma restano sempre a disposizione del singolo condomino che le voglia controllare, purché questi si rechi presso lo studio dell'amministratore e contribuisca alle spese di copia laddove vengano richieste.
Sulla invalidità della delibera per aver approvato la ripartizione delle spese di cui ai Bilanci senza aver mai adottato specifiche Tabelle Millesimali applicabili dal NI
Sull'annosa questione si sono pronunciati sia i mediatori della di Parte_7
EN (doc. nr. 11 a firma dell'avv. Pietro Beretta Anguissola e del rag. sia, più Persona_4 volte, questo Tribunale (da ultimo v. sentenza nr. 1369/2024 dott.ssa Picone R.G. 1935/2021, passata in giudicato) per cui vale il criterio di riparto “a palazzina”; solo dopo questo iniziale riparto, la quota gravante sulla singola palazzina sarà suddivisa fra le singole unità abitative interne in base alle tabelle millesimali di ogni singolo fabbricato.
Tale criterio è stato accettato da quando ebbe a corrispondere al Parte_1
NI la somma ingiuntale mediante il D.I. nr. 3260/2021 [emesso proprio per ottenere dalla stessa il pagamento dei ratei (super)condominiali di cui al bilancio consuntivo approvato il 5.1.2021] per poi abbandonare il giudizio di opposizione al detto D.I. (R.G.
11992/2021) che si è estinto.
Il passaggio in giudicato del D.I., ex art 653 c.p.c., esclude che l'attrice abbia la possibilità di contestare la legittimità della delibera con cui era stato, appunto, approvato l'allora bilancio consuntivo e la relativa ripartizione delle spese condominiali.
La Suprema Corte ha, infine, ribadito, anche recentemente (v. Cass. Nr. 8937/2024) come
“il suddetto principio del giudicato che copre il dedotto e il deducibile trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio”), che il D.I. non opposto (o rispetto al quale viene abbandonata la causa di opposizione) acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma pagina 16 di 18 anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso.
0o0
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nel medio previsto per lo scaglione del valore delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa;
ciò in quanto non rileva il valore della causa dichiarato nella nota di iscrizione a ruolo (che nella specie è stato contenuto entro il limite di euro 5200), quanto piuttosto dell'entità economica dei bilanci
(consuntivi e preventivi) che l'attrice intendeva invalidare.
Sulla questione la Suprema Corte si è pronunciata con la sentenza del 4.9.2023 nr. 25721 per cui: “ai fini della individuazione del giudice competente per valore a conoscere della domanda di impugnazione di una delibera assembleare, ove si tratti di domanda proposta da un al fine di contestare l'an o CP_5 il quantum della quota di partecipazione alle spese condominiali a lui attribuita, il valore da prendere in considerazione non si commisura all'entità del singolo importo contestato, ma all'intero ammontare della spesa (della cui frazione in capo all'impugnante si controverte), così come risulta dal riparto approvato dall'assemblea del
. Si è così superato il precedente orientamento che invece determinava il valore della causa sulla base CP_5 della singola frazione contestata dell'importo complessivo del relativo capo di spesa. L'orientamento recentemente affermatosi è in linea con il generale orientamento giurisprudenziale affermatori sull'art. 12 c.p.c.. In particolare, tale posizione si giustifica "perché l'effetto di invalidazione della (eventuale) pronuncia di accoglimento dell'impugnazione proietta la propria efficacia sull'intera deliberazione ed opera nei confronti di tutti i condomini, come nei confronti di tutti loro continua ad operare l'obbligatorietà ex art. 1137 co. 1 c.c. in caso di rigetto dell'impugnazione".
Si precisa altresì che per le fasi di studio ed introduttiva saranno utilizzati i criteri di cui al
DM nr. 55/2014, mentre per la fase istruttoria (riconosciuta per la metà perché sono state depositate solo le memorie ex art 183 6° c.p.c. e non vi è stata attività di assunzione di prove dichiarative) e decisoria saranno utilizzati i criteri di cui al DM nr. 147/2022, non senza sottolineare che parte attrice non ha inteso aderire ai principi di “sinteticità e di chiarezza” cui dovrebbero conformarsi gli atti processuali;
ciò in applicazione degli artt. 46 e 47 disp. att. c.p.c. modificati dal D.lgs. 149/2022.
La domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata non può essere accolta, stante la soccombenza di parte attrice.
pagina 17 di 18
P.Q.M.
Il Tribunale di EN, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta tutte le domande attoree.
Rigetta, altresì, la domanda di parte attrice di condanna del convenuto al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata.
Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 6.575,00 per compenso professionale, oltre le spese vive, i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
EN, 3 giugno 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
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