CASS
Ordinanza 5 novembre 2024
Ordinanza 5 novembre 2024
Massime • 1
La retroattività delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha come limite, anche in materia tributaria, l'esaurimento del rapporto dedotto, per un'insuperabile esigenza di tutela della certezza dei rapporti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 05/11/2024, n. 28497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28497 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: UI AL, con avv. Cosimo Luigi Bruno e AL Mazzotta;
- ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato;
- controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, n. 2448/24/15 depositata il 18 novembre 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’undici settembre 2024 dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia rigettava in data 27 giugno 2007 l’istanza di rimborso presentata dal contribuente in riferimento alla tassazione sull’incentivo all’esodo riscosso in occasione della cessazione del proprio rapporto di lavoro con l’ENEL risalente al 30 dicembre 2000. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR accoglieva il gravame dell’ufficio, ritenendo decaduto il contribuente dalla facoltà di chiedere il rimborso. INCENTIVO ESODO DECADENZA Civile Ord. Sez. 5 Num. 28497 Anno 2024 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: CRIVELLI ALBERTO Data pubblicazione: 05/11/2024 2 di 3 Ricorre il contribuente in cassazione affidandosi a sei motivi. L’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Con il quinto motivo, da esaminarsi prioritariamente in quanto il suo eventuale accoglimento è idoneo a definire l’intero processo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 TUIR, asserendosi che, avendo la Corte di Giustizia Europea rilevato la disparità di trattamento dei dipendenti in relazione alla tassazione dell’incentivo in oggetto per questioni di sesso, ed essendo intervenuta tale pronuncia solo in data 21 luglio 2005, il contribuente stesso ben avrebbe potuto proporre successivamente l’istanza di rimborso in quanto non era ancora decorso il termine prescrizionale di dieci anni, mentre il termine decadenziale di quarantotto mesi a decorrere dalla data della pronuncia unionale non era ancora decorso all’epoca dell’istanza, avanzata in data 12 febbraio 2007. 1.1. Il motivo è infondato. Come noto, la retroattività delle pronunce anche della Corte di Giustizia dell’Unione ed anche in materia tributaria, ha come limite quello dell’esaurimento del rapporto dedotto (cfr. Cass. 25278/2019), per un’insuperabile esigenza di tutela della certezza dei rapporti, e nella specie il diritto maturava con la cessazione del rapporto di lavoro e la relativa tassazione, pertanto nell’anno 2001, mentre l’istanza di rimborso veniva presentata del 2007. A fronte di ciò appare evidente che il termine di quarantotto mesi, previsto a pena di decadenza per la proposizione dell’istanza di rimborso dall’art. 38, d.p.r. n. 602/1973, era ampiamente decorso già prima della stessa pronuncia della Corte di Giustizia, per cui il rapporto era ormai esaurito. 2. La reiezione del suddetto motivo assorbe anzitutto quelli inerenti il merito della controversia (da uno a tre), nonché quello relativo al motivo quattro, che di fatto ricalca la stessa questione affrontata 3 di 3 dal motivo cinque;
ma altresì quello di cui al sesto motivo, che come ammette lo stesso ricorrente, è fondato sulla facoltà di rettifica della dichiarazione dei redditi però entro i termini di decadenza, come visto nella specie superati, senza che a questo punto si debba entrare nel merito del motivo stesso. 3. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2300,00 oltre alle spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, l’undici settembre 2024
- ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato;
- controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, n. 2448/24/15 depositata il 18 novembre 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’undici settembre 2024 dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia rigettava in data 27 giugno 2007 l’istanza di rimborso presentata dal contribuente in riferimento alla tassazione sull’incentivo all’esodo riscosso in occasione della cessazione del proprio rapporto di lavoro con l’ENEL risalente al 30 dicembre 2000. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR accoglieva il gravame dell’ufficio, ritenendo decaduto il contribuente dalla facoltà di chiedere il rimborso. INCENTIVO ESODO DECADENZA Civile Ord. Sez. 5 Num. 28497 Anno 2024 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: CRIVELLI ALBERTO Data pubblicazione: 05/11/2024 2 di 3 Ricorre il contribuente in cassazione affidandosi a sei motivi. L’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Con il quinto motivo, da esaminarsi prioritariamente in quanto il suo eventuale accoglimento è idoneo a definire l’intero processo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 TUIR, asserendosi che, avendo la Corte di Giustizia Europea rilevato la disparità di trattamento dei dipendenti in relazione alla tassazione dell’incentivo in oggetto per questioni di sesso, ed essendo intervenuta tale pronuncia solo in data 21 luglio 2005, il contribuente stesso ben avrebbe potuto proporre successivamente l’istanza di rimborso in quanto non era ancora decorso il termine prescrizionale di dieci anni, mentre il termine decadenziale di quarantotto mesi a decorrere dalla data della pronuncia unionale non era ancora decorso all’epoca dell’istanza, avanzata in data 12 febbraio 2007. 1.1. Il motivo è infondato. Come noto, la retroattività delle pronunce anche della Corte di Giustizia dell’Unione ed anche in materia tributaria, ha come limite quello dell’esaurimento del rapporto dedotto (cfr. Cass. 25278/2019), per un’insuperabile esigenza di tutela della certezza dei rapporti, e nella specie il diritto maturava con la cessazione del rapporto di lavoro e la relativa tassazione, pertanto nell’anno 2001, mentre l’istanza di rimborso veniva presentata del 2007. A fronte di ciò appare evidente che il termine di quarantotto mesi, previsto a pena di decadenza per la proposizione dell’istanza di rimborso dall’art. 38, d.p.r. n. 602/1973, era ampiamente decorso già prima della stessa pronuncia della Corte di Giustizia, per cui il rapporto era ormai esaurito. 2. La reiezione del suddetto motivo assorbe anzitutto quelli inerenti il merito della controversia (da uno a tre), nonché quello relativo al motivo quattro, che di fatto ricalca la stessa questione affrontata 3 di 3 dal motivo cinque;
ma altresì quello di cui al sesto motivo, che come ammette lo stesso ricorrente, è fondato sulla facoltà di rettifica della dichiarazione dei redditi però entro i termini di decadenza, come visto nella specie superati, senza che a questo punto si debba entrare nel merito del motivo stesso. 3. Il ricorso dev’essere dunque respinto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2300,00 oltre alle spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, l’undici settembre 2024