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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 254/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 254/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MICHELE MAZZOLENI
e
SS CI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
MICHELE MAZZOLENI con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
• dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio stipulato tra i coniugi
[...]
e IM SS;
Parte_1
• ordinare al Comune di Merate (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
CONDIZIONI
• Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già risolto ogni altra questione economica con reciproca soddisfazione. • Le parti dichiarano, infine, di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e SS CI hanno contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario il 26/12/1992 a Merate e dalla loro unione è nata una figlia,
Merate il 08/12/1998, maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente.
Con sentenza n. 35/2024 del 22 maggio 2024, pubblicata in data 24 maggio 2024, resa nell'ambito del giudizio RG 483/2024 promosso congiuntamente dai coniugi, il Tribunale di Lecco ha pronunciato e omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
18/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
MERATE il 26/12/1992 tra e SS CI Parte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1992, parte II, serie A, numero 48;
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 2 di 3 3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di MERATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 8 aprile 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 254/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MICHELE MAZZOLENI
e
SS CI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
MICHELE MAZZOLENI con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
• dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio stipulato tra i coniugi
[...]
e IM SS;
Parte_1
• ordinare al Comune di Merate (LC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
CONDIZIONI
• Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già risolto ogni altra questione economica con reciproca soddisfazione. • Le parti dichiarano, infine, di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e SS CI hanno contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario il 26/12/1992 a Merate e dalla loro unione è nata una figlia,
Merate il 08/12/1998, maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente.
Con sentenza n. 35/2024 del 22 maggio 2024, pubblicata in data 24 maggio 2024, resa nell'ambito del giudizio RG 483/2024 promosso congiuntamente dai coniugi, il Tribunale di Lecco ha pronunciato e omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
18/02/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
MERATE il 26/12/1992 tra e SS CI Parte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1992, parte II, serie A, numero 48;
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 2 di 3 3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di MERATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 8 aprile 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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