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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca Sicilia- Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 807 dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. , difeso dall'avv. Ernesto Parte_1 C.F._1
Matarazzo (C.F. C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), difesa dagli avv.ti Antonio Barra Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) e Marino Sarno (C.F. ) C.F._4 C.F._5
APPELLATA
(C.F. , difeso dagli avv.ti Antonio Barra (C.F. CP_2 C.F._6
) e Marino Sarno (C.F. ) C.F._4 C.F._5
APPELLATO
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 350/2020 del Tribunale di Avellino pubblicata in data 14/2/2020.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, Parte_1
e proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1 CP_2
350/2020 del Tribunale di Avellino pubblicata in data 14/2/2020, chiedendo che fosse riformata tale sentenza e che, per l'effetto, fossero accolte le conclusioni avanzate in primo grado.
Iscritta la causa al n. 807/2020 del Ruolo Generale, e Controparte_1 [...]
si sono costituiti in giudizio chiedendo rigetto dell'appello. CP_2
In data 28.1.2025 la intestata Corte di Appello ha emesso sentenza non definitiva n. 393/2025 e con separata ordinanza resa in pari è stata fissata l'udienza del
4.3.2025 per l'ulteriore corso del giudizio, disponendo che l'udienza successiva si svolgesse mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127
– ter cod. proc. civ., assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno di tale udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127 ter comma III c.p.c.
Per il giorno 4.3.2025 nessuna delle parti ha depositato le c.d. note di trattazione scritta, nonostante la ritualità della comunicazione, da parte della cancelleria, dell'ordinanza del 4.3.2025.
Indi, con ordinanza del 10.3.2025 (ritualmente comunicata dalla cancelleria), la causa è stata rinviata all'udienza del 8.4.2025 ai sensi dell'art. 127 – ter, comma IV, cod. proc. civ. disponendo che la detta udienza dell'11.3.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., , assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III c.p.c..
E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
pagina 2 di 3 ****
Non avendo la parte appellante, unica costituita, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del 4.3.2025, né per quella del l'8.4.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 807/2020 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 9.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere estensore
Francesca Sicilia
pagina 3 di 3
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca Sicilia- Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 807 dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. , difeso dall'avv. Ernesto Parte_1 C.F._1
Matarazzo (C.F. C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), difesa dagli avv.ti Antonio Barra Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) e Marino Sarno (C.F. ) C.F._4 C.F._5
APPELLATA
(C.F. , difeso dagli avv.ti Antonio Barra (C.F. CP_2 C.F._6
) e Marino Sarno (C.F. ) C.F._4 C.F._5
APPELLATO
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 350/2020 del Tribunale di Avellino pubblicata in data 14/2/2020.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, Parte_1
e proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1 CP_2
350/2020 del Tribunale di Avellino pubblicata in data 14/2/2020, chiedendo che fosse riformata tale sentenza e che, per l'effetto, fossero accolte le conclusioni avanzate in primo grado.
Iscritta la causa al n. 807/2020 del Ruolo Generale, e Controparte_1 [...]
si sono costituiti in giudizio chiedendo rigetto dell'appello. CP_2
In data 28.1.2025 la intestata Corte di Appello ha emesso sentenza non definitiva n. 393/2025 e con separata ordinanza resa in pari è stata fissata l'udienza del
4.3.2025 per l'ulteriore corso del giudizio, disponendo che l'udienza successiva si svolgesse mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127
– ter cod. proc. civ., assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno di tale udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127 ter comma III c.p.c.
Per il giorno 4.3.2025 nessuna delle parti ha depositato le c.d. note di trattazione scritta, nonostante la ritualità della comunicazione, da parte della cancelleria, dell'ordinanza del 4.3.2025.
Indi, con ordinanza del 10.3.2025 (ritualmente comunicata dalla cancelleria), la causa è stata rinviata all'udienza del 8.4.2025 ai sensi dell'art. 127 – ter, comma IV, cod. proc. civ. disponendo che la detta udienza dell'11.3.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., , assegnando alle parti termine perentorio sino al giorno d'udienza per il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, con l'avvertimento che, previa verifica della rituale comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, sarebbe stato adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio, entro il termine previsto dall'art. 127-ter comma III c.p.c..
E, neanche a seguito di tale decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
pagina 2 di 3 ****
Non avendo la parte appellante, unica costituita, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del 4.3.2025, né per quella del l'8.4.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, considerando che l'articolo 127- ter c.p.c, prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo.”.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 807/2020 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 9.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere estensore
Francesca Sicilia
pagina 3 di 3