Sentenza 23 luglio 2004
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5158 del 16https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 16/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 16/02/2022), n.5158 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere – Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere – Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 10486/2016 proposto da: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, Ministero dell'Interno, Prefettura di Caserta, Prefettura di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2004, n. 13832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13832 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LO PIANO Michele - rel. Consigliere -
Dott. TRIOFONE Francesco - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL OB LL GI elettivamente domiciliati in Roma, Via Monte Zebio n. 30, presso lo studio dell'avv. Giammaria Camici, che li difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Pietro Pecorini, giusta delega in atti.
- ricorrenti -
contro
CH EN OT EL elettivamente domiciliate in Roma, Via Taro n. 35, presso lo studio dell'avv. Claudio Mazzoni, che le difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Giovanni Antonelli, giusta delega in atti.
- controricorrenti -
contro
OT IA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alberico II n. 35, presso lo studio dell'avv. Valerio Celesti, che la difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Umberto Drago, giusta delega in atti.
- controricorrente -
contro
AN OT S.r.l.;
OT AN;
OT IA;
OT EL;
IN Assicurazioni S.p.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 105/00 della Corte d'appello di Firenze, sezione seconda civile, emessa il 21 settembre 1999 e depositata il 27 gennaio 2000 (R.G. 191/98; 249/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 marzo 2004 dal relatore consigliere Dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Claudio Mazzoni;
udito l'avv. Franco Chiapparelli (delegato dall'avv. Valerio Celesti);
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giorno 26 ottobre 1988 OT AN riportò lesioni personali a seguito di incidente stradale.
Il giorno 14 settembre 1989 il predetto OT decedette. Il Tribunale di Firenze, adito da CH EN, vedova del OT, dai figli di quest'ultimo (EL, AN, IA, IA e EL) e dalla s.r.l. AN OT, di cui il defunto era presidente del consiglio di amministrazione, ritenuto che l'incidente era stato cagionato dalla esclusiva responsabilità di LL TO (deceduto nel corso del giudizio) e che la morte del OT era da ricondurre per il 30% per cento alle conseguenze dell'incidente e per il 70% alle sue pregresse condizioni fisiche, condannò gli eredi del LL e la IN S.P.A., con la quale l'auto del LL era stata assicurata per la r.c.a., al risarcimento del danno nei confronti degli attori.
Sul punto la decisione del Tribunale fu confermata dalla Corte d'appello di Firenze, che ritenne provato il nesso causale tra la morte del OT e le lesioni dallo stesso riportate nell'incidente di cui era responsabile il LL.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso, illustrato con memoria, LL OB e LL GI, eredi di LL TO, che in detta veste avevano partecipato alle fasi di merito del giudizio.
Hanno resistito con separati controricorsi CH EN e OT EL, da un lato, e OT IA dall'altro.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come ricordato nella parte dedicata allo svolgimento del processo, il giudice d'appello ha ritenuto sussistere il nesso di causalità tra le lesioni subite da AN OT, in occasione dell'incidente del 26 novembre 1988, ed il suo decesso, avvenuto il 14 settembre 1989 e cioè dopo circa dieci mesi.
Il giudice d'appello ha osservato in proposito che il giudice di primo grado aveva accertato il nesso di causalità considerando che dalla consulenza tecnica era emerso:
- che AN OT (soggetto iperteso, il quale nel 1980 era stato colto da un rammollimento cerebrale con conseguente emiparesi destra e nel 1982 era stato riconosciuto invalido civile al 67% per stato ipertensivo ed ictus), in occasione dell'incidente, aveva riportato un trauma cranico encefalico con focolai contusivi frontali e, in minor grado occipitali;
- che il 12 settembre 1989 AN OT era stato ricoverato in ospedale perché affetto da crisi convulsiva in esiti di trauma cranico ed ictus cerebrale, venendo poi a morte due giorni dopo per turbe cardiocircolatorie in ictus cerebrale, come certificato dal medico curante, il quale aveva però poi precisato al consulente tecnico che la morte era intervenuta a seguito di una crisi convulsiva, che aveva determinato il cedimento cardiaco in soggetto iperteso;
- che entrambe le crisi convulsive, e cioè quella del 12 settembre 1989 e quella del 14 settembre successivo (nel corso della quale avvennero le turbe cardiocircolatorie) erano da collegare al trauma cranico subito da AN OT in occasione dell'incidente del 26 novembre 1988, cosicché sussisteva un nesso causale tra le lesioni e la morte.
Il giudice d'appello, ricordato poi che gli appellanti avevano contestato tale accertamento considerando che la seconda crisi convulsiva - e cioè quella del 14 settembre 1989 - non era certificata da alcun referto ma era stata riferita - in contrasto con quanto da lui stesso certificato - dal medico curante al consulente tecnico e da questi recepita senza alcuna garanzia di contraddittorio, ha osservato:
- che il consulente tecnico aveva chiarito che, di fronte ai dubbi sorgenti da una denunzia di morte riferita a "turbe cardiocircolatorie in ictus cerebrale", aveva richiesto al medico curante, redattore del certificato di morte, se AN OT fosse stato colpito da un nuovo ictus o se l'ictus indicato nel certificato fosse quello sofferto nel 1981, e che il detto medico aveva precisato che non vi era stato un nuovo ictus e che le turbe cardiocircolatorie erano conseguite ad una crisi convulsiva;
- che tale affermazione del medico curante era da considerare attendibile, mentre la mancata menzione della crisi convulsiva nel certificato di morte era spiegabile con la natura necessariamente sintetica di esso;
- che, secondo quando riferito dal consulente, la crisi convulsiva non poteva che dipendere dalle lesioni meningo-encefaliche subite nell'incidente da AN OT;
- che tale conclusioni erano da condividere, anche perché non seriamente contrastate dalle deduzioni tecniche di parte, sostanzialmente generiche e meramente ipotetiche, tanto più che una crisi convulsiva era stata certificata all'atto del ricovero di AN OT, avvenuto appena due giorni prima della sua morte.
2. Contro il capo della sentenza relativo all'accertamento del nesso causale sono dirette le censure svolte sotto la lettera A) del primo motivo ed il terzo motivo del ricorso.
2.1. Con il primo motivo (lett. A) i ricorrenti denunciano: Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Premesso che, ai fini della verifica del nesso di causalità, occorreva accertare:
1) il rapporto fra incidente e (supposta) crisi convulsiva;
2) il rapporto fra ipertensione e (supposta) crisi convulsiva;
3) il rapporto fra (supposta) crisi convulsiva e decesso;
i ricorrenti, fermo restando che la crisi convulsiva non poteva dirsi provata, non potendo la prova essere fondata su un mero ricordo del medico curante in contrasto con quanto dallo stesso riferito nel certificato di morte, deducono:
- che con riferimento al rapporto sub 1) non si era tenuto conto:
a) del lungo intervallo intercorso tra la pretesa crisi convulsiva e l'incidente;
b) della dichiarazione di guarigione di AN OT rilasciata dal medico curante sei mesi prima del decesso;
c) della certificazione medica relativa ai postumi accertati allorquando AN OT era stato dimesso dall'ospedale dopo l'incidente, che deponeva nel senso di escludere un nesso causale tra le lesioni subite e la successiva crisi convulsiva;
- che, con riferimento al rapporto sub 2) non risultava provato il nesso causale tra la presunta crisi convulsiva e lo stato di ipertensione, cosicché non poteva essere esclusa l'ipotesi della reiterazione di un episodio ischemico o trombotico, autonomo ed indipendente dall'incidente;
- che con riferimento al rapporto sub 3), nessuna menzione della crisi convulsiva era stata fatta nel certificato di morte, ma il dato era stato acquisito in violazione della norma costituzionale sul giusto processo;
inoltre, dal punto di vista scientifico, nessun collegamento certo poteva porsi tra la presunta e non provata crisi convulsiva e la crisi cardiovascolare.
2.2. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano: Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. e dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione. I ricorrenti, riprendendo, in parte, quanto esposto con il primo motivo, deducono che la prova della causa del decesso è stata acquisita senza contraddittorio tra le parti in violazione della norma costituzionale sopra citata.
3. Le censure, particolarmente illustrate con la memoria difensiva, sono infondate.
3.1. Sono, in primo luogo, da respingere le censure mosse dai ricorrenti in relazione al ritenuto accertamento da parte del giudice di merito della crisi convulsiva subita da AN OT due giorni dopo il suo ricovero in ospedale e individuata come causa genera- trice dello scompenso cardiaco che ne determinò la morte. Il giudice di merito, con apprezzamento incensurabile in questa sede, in quanto sorretto da sufficiente e logica motivazione, ha spiegato perché fosse attendibile quanto riferito dal medico curante di AN OT al consulente tecnico e le ragioni per le quali non fosse da attribuire particolare rilievo all'omessa menzione della crisi convulsiva nel certificato di morte.
3.2. In secondo luogo, è da ritenere che rientrasse nei poteri del consulente tecnico, incaricato di accertare le cause della morte di AN OT, chiedere chiarimenti al medico che aveva redatto il certificato di morte, stante i dubbi che la certificazione faceva sorgere e dei quali il consulente ha dato conto nella sua relazione. Ai sensi dell'art. 194, primo comma, cod. civ. il consulente tecnico "può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti" e "ad assumere informazioni da terzi."
Ora, fermo restando che il potere del consulente tecnico di assumere informazioni da terzi e di accertare ogni circostanza necessaria per rispondere ai quesiti del giudice è limitato alla verifica dei soli elementi rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, è da ricordare la giurisprudenza di questa Corte, alla quale si presta adesione, secondo cui il consulente tecnico, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, e che queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice (v. Cass. 11 marzo 1995, n. 2865; Cass. 7 novembre 1987, n. 8256). Nè i chiarimenti richiesti dal consulente hanno comportato una violazione dell'art. 111 della Costituzione, atteso che il rispetto del contraddittorio nella specie vi è stato, poiché i ricorrenti hanno avuto la possibilità di controdedurre rispetto alle conclusioni del consulente e, ove non convinti degli accertamenti dal predetto compiuti, avrebbero potuto chiedere al giudice di assumere la testimonianza del medico che aveva redatto il certificato di morte.
3.3. In ultimo le censure rivolte a contestare l'accertamento del nesso causale tra le lesioni subite da AN OT in occasione dell'incidente del 26 novembre 1988 e la morte dello stesso avvenuta il 14 settembre 1989, non possono essere accolte, perché con esse, attraverso l'apparente denunzia del vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, si tende ad un inammissibile tentativo di riesame nel merito degli elementi acquisiti al processo, proponendosi una valutazione di essi difforme da quella compiuta dal giudice di merito e conforme, invece, a quella auspicata dai ricorrenti.
Occorre in proposito ricordare il costante orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di illecito aquiliano, l'accertamento del nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso rappresenta un'indagine di fatto devoluta al giudice del merito ed è soggetto ad un sindacato limitato da parte del giudice di legittimità, il quale può solo controllare, nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., l'idoneità delle ragioni poste a fondamento della decisione di merito, verificando la congruenza logica e la sufficienza delle argomentazioni relative alla potenzialità dannosa del comportamento illecito e l'effettiva attuazione in concreto di tale potenzialità. Ora questo controllo porta ad escludere qualsivoglia vizio della sentenza impugnata, atteso che essa, come risulta dalla sintesi che se ne è fatta sotto il paragrafo n. 1, sulla scorta dei dati e delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico e valutate anche le contrarie deduzioni delle parti, ha dato compiuta ed ampia spiegazione del perché la morte di AN OT trovasse origine nelle lesioni dallo stesso subite a seguito dell'incidente stradale.
4. Come sopra ricordato il primo motivo contiene un'altra censura, così testualmente formulata sotto la lett. B): Le considerazioni finora esposte (cioè quelle relative alla dedotta inesistenza del nesso di causalità - n.d.r.) hanno indubbiamente delle ripercussioni in merito alla quantificazione del danno morale. Infatti è contraddittorio il ragionamento del giudice de quo che riduce tutte le altre voci del danno, ma quantifica per l'intero il danno morale e non effettua la medesima riduzione al 10% anche al danno morale, qualora ritenga come ha motivato che il sinistro ha concorso per il 30% al decesso. Anche in punto di danno morale si insiste che mancando del tutto il nesso eziologico fra sinistro e decesso nulla è dovuto dai ricorrenti ed in denegata ipotesi debba esserci almeno una congrua riduzione alla stregua delle voci del danno.
5. La censura, prospettata sotto il profilo della violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è inammissibile perché assolutamente generica e completamente avulsa dalle ragioni esposte dal giudice d'appello a sostegno delle sue statuizioni in ordine al risarcimento del danno morale.
5.1. In primo luogo, non è dato comprendere se la censura si riferisca al danno morale liquidato agli attori jure proprio, ovvero a quello liquidato agli stessi jure hereditatis.
5.2. In secondo luogo, la censura non tiene in alcun conto le argomentazioni svolte dal giudice di appello alle pagine 10 ed 11 della sentenza impugnata, con riferimento alla liquidazione del danno morale jure hereditatis, alla pagina 11, con riferimento alla liquidazione del danno morale jure proprio, ed infine alle pagine 14 e 15.
Tutte le suddette argomentazioni sono state ignorate dai ricorrenti, donde la inammissibilità della censura, che nessuna di dette argomentazioni ha sottoposto a specifica critica.
6. Con il secondo motivo, ultimo da esaminare, i ricorrenti denunciano: Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e degli arti. 1905, 1909, 1917.
La censura svolge due proposizioni.
La prima è del seguente tenore: In punto di mala gestio, imputata dai ricorrenti alla IN Assicurazioni S.P.A. è da considerare che, rilevato che ove fosse riconosciuta l'assoluta mancanza di dimostrazione di nesso causale tra la morte del OT e l'incidente stradale, il massimale assicurato dalla S.P.A. IN diverrebbe sufficiente a coprire il danno subito dal OT.
La seconda è espressa nei seguenti termini: Inoltre si configura un ritardo colposo nel risarcimento del danno, come riconosciuto dallo stesso giudice di primo grado, che viene inopinatamente misconosciuto dal giudice d'appello sulla base di un giudizio ex post, cioè a valle della sentenza di primo grado. Invece è da ritenere, alla stregua di una valutazione prognostica, cioè a monte della pronuncia del Tribunale, che se il danno fosse stato prontamente liquidato avrebbe portato a ben altro risultato, capace di soddisfare la controparte e certamente entro i massimali, in ragione dell'incertezza dell'esito del giudizio in merito all'esistenza del nesso causale. Infatti è plausibile un irrigidimento delle pretese della controparte che si è vista riconoscere un incerto nesso eziologico fra sinistro e decesso.
7. La censura non può trovare accoglimento.
7.1. Quanto alla prima proposizione è sufficiente osservare che essa è subordinata al mancato riconoscimento del nesso causale tra le lesioni subite da AN OT in occasione del sinistro e la morte avvenuta successivamente;
cosicché, una volta respinte le "censure dirette contro l'accertamento del nesso di causalità, cade il presupposto su cui anche questa censura si fonda.
7.2 Quanto alla seconda proposizione è sufficiente il rilievo della sua genericità a fronte dell'accertamento del giudice d'appello che nel prendere in esame le specifiche critiche svolte dagli attuali ricorrenti alla sentenza di primo grado le respinse per il rilievo che "anche se la compagnia (di assicurazione) avesse tempestivamente messo a disposizione l'intero massimale i danneggiati non sarebbero stati tacitati in quanto il massimale stesso (che è quello per il quale il LL NO aveva inteso assicurarsi) non era sufficiente;
l'unico danno che i LL hanno subito per il lamentato ritardo è quindi quello della perdita di valore della moneta nel frattempo intervenuta, che è appunto il danno che hanno riconosciuto i primi giudici".
8. Il ricorso è respinto e i ricorrenti, per effetto della soccombenza, devono essere condannati alla rifusione delle spese in favore dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere ai resistenti le spese del processo di Cassazione. Liquida le spese in E. 3.100,00 in favore di l OT IA (E. 3.000,00 per onorari ed E. 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge) ed in E. 3.100,00 in favore di CH EN ved. OT e OT EL (E. 3.000,00 per onorari ed E. 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2004