Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/03/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. v.g. 744/2025, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio, promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 17/01/2025, da
) Parte_1 C.F._1
e
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti ZANUSO ALBERTO e ZANUSO ELENA come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
Le parti con note scritte depositate in data 04.03.2025 hanno chiesto l'accoglimento del ricorso introduttivo depositato in data 21/01/2025
“1) affidare congiuntamente ai genitori le figlie minori ed , con stabile Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 5
(VR), in Via Mancalacqua n. 48 (foglio 22, particella 147, sub 4), ove le minori manterranno la residenza anagrafica che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo e la riconsegna delle bambine.
2) disporre che ogni futuro trasferimento di residenza delle minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Tribunale competente per accertare il prevalente interesse delle figlie a trasferirsi o meno.
3) disporre che entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per le minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ogni figlia.
4) disporre che il padre, avrà il diritto/dovere di stare con le figlie ed secondo Parte_2 Per_1 Per_2
le seguenti modalità:
a) le minori ed trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascun genitore e Per_1 Per_2
staranno così con il padre, a settimane alterne, a partire da venerdì sera verso le 19:00, quando le andrà
a prendere a casa della madre, fino alla domenica sera prima di cena (ore 19:00), quando le riaccompagnerà dalla madre;
b) le minori ed trascorreranno un pomeriggio a settimana con pernotto, orientativamente il Per_1 Per_2 martedì o il mercoledì, con il padre, dall'orario di uscita da scuola sino alla mattina successiva in cui il padre le riaccompagnerà a scuola;
c) durante le vacanze estive le figlie ed trascorreranno con ciascun genitore almeno due Per_1 Per_2
settimane, anche se non consecutive, secondo il calendario che sarà stabilito di comune accordo tra i genitori entro il 31/05 di ogni anno;
d) durante le vacanze di Natale, le figlie ed trascorreranno, seguendo il criterio Per_1 Per_2 dell'alternanza annuale, la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro e così anche per il
31 dicembre e il 1° gennaio;
per le restanti festività ed trascorreranno una settimana con il Per_1 Per_2
padre, da concordare con la madre entro il 31.10 di ogni anno;
e) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, le figlie trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua
e con il padre quello di Pasquetta, oppure entrambe le festività con il padre o con la madre ad anni alterni, in base all'accordo che prenderanno i genitori entro un mese prima dalla festività;
f) per le altre festività non citate e per i compleanni delle minori si seguirà il criterio della alternanza pagina 2 di 5 annuale.
7) disporre che il signor corrisponderà, a far data dal mese di Novembre 2024, alla RA Parte_2
, a titolo di contributo per il mantenimento per le due figlie, la somma complessiva di Parte_1
Euro 300,00 (trecento) mensili, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT a partire da Novembre 2025, entro il 5 di ogni mese, oltre a rinunciare, a favore della RA , all'assegno unico Parte_1
universale per i figli a carico, attualmente pari ad Euro 300,00, in modo che la madre non percepisca una somma complessiva, per il mantenimento delle figlie minori, inferiore ad Euro 600,00; l'eventuale riduzione dell'assegno unico determinerà, pertanto, l'obbligo di incremento dell'assegno di mantenimento a carico del signor Le parti convengono, che l'eventuale incremento Parte_2 dell'assegno unico non determinerà la riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
8) disporre che il padre e la madre sostengano al 50% tutte le spese straordinarie così come elencate nel Protocollo del Tribunale di Verona, che vengono riportate, nonché delle spese del tempo prolungato e del costo della mensa scolastica.
In particolare, le spese accessorie come da Protocollo del Tribunale di Verona siglato in data 3.12.2018 sono le seguenti:
I. spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante;
II. spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III. spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta delle scuole, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle e delle scuole materne comunali;
IV. spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V. spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida pagina 3 di 5 di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1.000,00.= da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI. spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
• quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
• si precisa che, nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
• le parti stabiliscono che tutte le pezze giustificative attestanti tutte le suddette spese accessorie verranno rimborsate, secondo l'indicazione di cui sopra, al genitore che le ha sostenute, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione delle stesse che potrà avvenire anche via e-mail.
9) disporre che le detrazioni per i figli a carico spettano ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
10) I signori e prestano sin da ora il reciproco consenso al rilascio e/o Parte_2 Parte_1
rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per le minori.”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 17/01/2025 da
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero;
rilevato che dalla relazione tra le parti sono nate le figlie ed , rispettivamente Persona_1 Persona_2
in data 17/12/2013 e 19/10/2017;
ritenuto che
l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento delle figlie minori, alle condizioni di affidamento delle stesse ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non risiedono prevalentemente possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi pagina 4 di 5 delle minori;
ritenuto che
in relazione all'accordo raggiunto dalle parti, visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, non sia necessario procedere all'ascolto delle minori;
ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, vista la soluzione concordata del procedimento;
P.Q.M.
1. dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento delle figlie minori recependo l'accordo raggiunto dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato in data
17/01/2025 da intendersi qui integralmente richiamato.
2. Prende atto degli ulteriori accordi fra le parti.
3. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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