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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 3318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3318 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9152/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31.7.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana C.F. C.F._1 residente a [...], Con l'Avv. Vittoria Daniela Sulla del Foro di Milano,
presso la quale ha eletto domicilio telematico pec: Email_1
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano C.F. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giuseppe Bellanca del Foro di Monza presso il quale ha eletto domicilio telematico pec: Email_2
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] Persona_1 Cittadina: italiana C.F. , C.F._3 residente a [...];
pagina 1 di 4 FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/07/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) la figlia minore imarrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione stabile presso la madre, e residenza nell'abitazione in Bresso Via Aldo Villa n. 6, di proprietà dei nonni paterni del Sig. Per_1
2) Il padre – che svolge attività lavorativa dalle ore 15 alle ore 22 circa - vedrà la figlia dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 circa;
potrà comunque far visita alla propria figlia anche in altri orari, previo accordo con la sig.ra Pt_1
3) vista la tenera età della bambina, il diritto di visita verrà concordato dalle parti con gradualità, tenendo sempre conto delle esigenze della minore e degli impegni lavorativi del padre;
4) il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la Parte_2 somma di € 200,00= (duecento/00) somma che sarà versata alla Sig.a Parte_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita,
5) il Sig. si farà altresì carico del 50% delle spese extra assegno relative ai figli Parte_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” (comprese le spese per l'asilo Nido “Baby Oasi” di Bresso) approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i pagina 2 di 4 genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) l'assegno unico erogato dall'INPS a favore di verrà percepito integralmente dalla madre, in Per_1 qualità di genitrice collocataria;
7) spese legali compensate. La Sig.a è stata ammessa in via anticipata e provvisoria Parte_1 al patrocinio a spese dello Stato (delibera 26/06/2025 n. 2025/4711). L'avvocato Sulla chiede emettersi decreto di liquidazione del compenso a carico dell'Erario. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che non sussistono ulteriori statuizioni in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto che non sussistono ulteriori statuizioni patrimoniali tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
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