Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai seguenti magistrati:
Presidente 1. dr. Piero F. De Pietro
2. dr. Stefania Basso Consigliere
Consigliere rel./est.
3. dr. Anna Rita Motti riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza ex art 127 ter cpc del 15.4.25 la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.1318/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte_1 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_2
Parte_8 Parte_9 Parte_6 Parte_7
,
, Parte_13 tutti elettivamente Parte_10 Parte 11 Parte_12
, dom.ti in Napoli alla via Mergellina n. 50, presso lo studio dell 'Avv. Francesco Lauri, che li rappresenta e difende come da mandato in atti;
APPELLANTI
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso comeControparte_1 in atti dall'Avv. Giovanni Sallustri.
APPELLATO/A/I
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte, gli odierni appellanti hanno proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI n° 6588/2023 con la quale era stata rigettata la loro domanda volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento del premio di risultato per l'anno 2019, quantificato come in ricorso.
Controparte_1I ricorrenti in primo grado avevano dedotto di essere tutti dipendenti della nei cui confronti trova applicazione il CCNL dei Metalmeccanici priv. (az. ind.); di essere tutti inquadrati con la qualifica di operaio nella categoria V, a eccezione di Parte_13 il cui rapporto di lavoro è cessato il 31.5.21, inquadrato nella cat. III;
che l'art. 12, IV parte, del CCNL di settore disciplina il Premio di Risultato (PDR) che viene attribuito, secondo un procedimento articolato per fasi, alle risorse e al raggiungimento degli obiettivi precedentemente fissati;
che i predetti obiettivi costituiscono il riferimento necessario per valutare i risultati conseguiti da ciascun dipendente al fine della quantificazione ed erogazione del PDR;
che in data 18 luglio 2019 la società convenuta ha comunicato alla RSU i parametri e la relativa bozza di accordo per il conseguimento del PDR relativo all'anno 2019, che si sarebbe poi perfezionata in accordo con la Rsu, fissando nella misura del 50% il premio reddittività con obiettivo EBITDA di euro 5.708.000 e il premio produttività per la residua quota del 50% con obiettivo fatturato di euro 29.438.000; che la società convenuta nel mese di ottobre
2019, allorquando gli obiettivi fissati di euro 6.762.000 (EBITDA) e di euro 32.000.000 (produttività) erano stati raggiunti, aveva rideterminato in aumento i parametri per la corresponsione del PDR, rendendo impossibile il conseguimento del risultato;
di avere perso, a seguito della modifica unilaterale degli obiettivi già fissati, le legittime aspettative a ottenere il maturato PDR, avendo essi conseguito i risultati/obiettivi imposti per il mese di luglio 2019.
[...] il quale, con giudizio recante RG. 10024/2021, conclusosi con sentenza di rigetto, ha proposto identica domanda di pagamento del PDR anche relativamente all'anno 2019. Ha ha rimarcato che il diritto dei lavoratori alla erogazione del PDR sorgeva successivamente alla consuntivazione dei risultati previsti e, in caso di raggiungimento degli stessi, che non erano determinabili a priori;
che aveva sottoscritto in data 28 ottobre 2019 con le O.S. Pt_15 e Pt 16 verbale di accordo che istituiva e disciplinava il PDR aziendale per l'anno 2019 i cui parametri condivisi e prescelti quale presupposto per la maturazione del PDR 2019 erano la redditività, misurata attraverso l'indice EBITDA, e la produttività, determinata in ragione del fatturato industriale;
che per l'anno 2019 nulla era maturato a titolo di PDR relativamente al parametro redditività; che la documentazione allegata dai ricorrenti a fondamento della pretesa creditoria non erainerente ai fatti di causa. Il primo giudice, escussi i testi, ha preliminarmente dichiarato l'estinzione del giudizio quanto alla domanda avanzata dal ricorrente Persona_1 il quale aveva sottoscritto rinuncia all'azione avendo conciliato la lite;
ha dichiarato improponibile la domanda proposta da Parte_14 per violazione del criterio del ne bis in idem;
nel merito, esaminata la disposizione contrattuale, ha ritenuto che "... si evince non solo la natura concordata del Premio ma anche la sua variabilità e non determinabilità a priori, proprio in funzione del fatto che i parametri per la sua determinazione sono oggetto di accordo tra le parti;
ne consegue che non può parlarsi di un vero e proprio diritto dei lavoratori all'erogazione del premio in assenza di accordo sui parametri in parola e che, una volta individuati questi ultimi, il diritto stesso sorge in caso di raggiungimento degli obiettivi previsti. Nella fattispecie che occupa, la previsione della norma secondo la quale, dopo la riunione conoscitiva tra rappresentanze aziendale e dei lavoratori, la determinazione dell'ammontare del Premio e dei parametri per il suo raggiungimento deve avvenire sempre mediante accordo tra le parti, è stata realizzata attraverso l'accordo del 28.10.2019 al quale le rappresentanze sindacali (in particolare, le O.S Pt_15 e Pt_17 ) hanno correttamente partecipato, addivenendo, appunto, alla individuazione dei nuovi parametri. Sostengono i ricorrenti la impossibilità - certa e non meramente eventuale - del raggiungimento dei nuovi parametri che avrebbe posto nel nulla e reso privo di effetti l'accordo raggiunto il giorno 28 ottobre 2019 ma tale affermazione resta apodittica e priva di dimostrazione. Del resto, dalla copia dell'accordo in parola nella sua interezza, si evince che le Parti convenivano che i parametri da loro scelti quale presupposto per la maturazione del premio di risultato in parola erano redditività e produttività; che il parametro redditività sarebbe stato misurato attraverso l'indice EBITDA previsto a budget... Tale indice, per come chiarito in memoria di costituzione e non smentito da elementi di segno opposti dedotti dai ricorrenti, è un indicatore espresso nel conto economico del bilancio annuale che mostra l'utile di un'impresa prima che vengano sottratti tasse, interessi, svalutazioni e ammortamenti. Orbene, nell'allegato tecnico, parte integrante dell'accordo, le parti convenivano (pag. 2) che l'EBTDA utile alla maturazione del 100% (€ 1.400,00) avrebbe dovuto essere pari a 8.532 K€ e che al di sotto di un EBTDA pari a 8.107K€ non sarebbe maturato alcunchè per il parametro redditività. Quanto al parametro produttività le parti convenivano che l'eventuale quota di premio (€ 1.400,00) fosse determinata in ragione del fatturato industriale individuando come obiettivo per la maturazione del 100% della quota il raggiungimento di un fatturato pari a 37.378K€, specificando che il fatturato da prendere in considerazione ai fini della maturazione del premio era quello ottenuto per le attività relative alle produzioni di serie e ricambi, al product support ed alle attività in conto lavoro CP_2 svolte per conto di Pt 18 In questi presupposti convenivano i range percentuali del fatturato come sopra individuato: Tanto premesso, è incontestato che non sia maturato alcun premio per il mancato raggiungimento degli obiettivi sia di redditività che di produttività (v. all. 4 memoria, relazione finanziaria annuale al bilancio 2019 depositato dalla Controparte_1 ).... non è individuabile la sostenuta violazione da parte della convenuta delle regole di buona fede e correttezza nello svolgimento della trattativa, in quanto quella pervenuta alle OO:SS. da parte dei rappresentanti dell' Pt_19 nel giugno 2019 altro non era se non una bozza dell'allegato tecnico in cui i valori EBTDA e fatturato indicati erano inferiori a quelli presentati ad ottobre, fondata sul fatto che, come noto, i dati finanziari di metà anno sono in realtà una mera previsione, che può variare in relazione all'andamento del mercato. Il fatto che la previsione fosse stata, in linea generale, sempre confermata nel periodo successivo non implica che a tanto corrispondesse un vero e proprio diritto alla immutabilità della previsione stessa. Del resto, giova sottolineare ancora una volta la sussistenza di accordo tra le parti, raggiunto nell'ottobre 2019, senza che sia stata allegata e tampoco dimostrata alcuna voce sul punto contrastante;
"
Gli appellanti hanno affidato il gravame ai motivi di cui all'atto introduttivo, deducendo che il Giudice di prime cure non aveva inquadrato correttamente la vicenda sotto il profilo generale, limitandosi a quanto sancito formalmente dall'accordo ove era invece certa e non meramente eventuale la totale impossibilità del raggiungimento dei nuovi parametri, e tra l'altro in un breve ridotto arco temporale (entro il 31/12/2019). Hanno rimarcato la mancanza di buona fede della convenuta e l'illegittimo comportamento aziendale da rinvenire invece nel modificato comportamento, in quanto i parametri stabiliti solitamente nel mese di giugno di ogni anno - - tra l'altro già raggiunti nell'anno 2019 - erano
-
poi sempre confermati dal successivo accordo, ed invece ad ottobre 2019 l'azienda nell'intento di non voler erogare - di fatto - il premio, modificava i parametri, rendendo il relativo raggiungimento degli obiettivi totalmente impossibile. Hanno inoltre censurato la sentenza per aver fatto mal governo delle prove testimonial acquisite.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita l'appellata che ha chiesto il rigetto del gravame. All'udienza odierna la presente controversia - previo deposito di note di trattazione scritta - è decisa come segue.
L'appello non può essere accolto, dovendosi condividere le conclusioni cui è giunto il primo giudice sulla scorta di corretta interpretazione della disposizione contrattuale applicabile e della prova testimoniale. Prevede l'art. 12 Sezione Quarta Titolo IV del c.c.n.l. per gli addetti all'Industria Metalmeccanica:..."nelle aziende di cui al punto 5 la contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per l'istituzione di un premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché i risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti di cui al punto 6 della premessa esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda. Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in serie aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alla rappresentanza sindacale unitaria entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati (...)Nella medesima occasione la Direzione aziendale fornirà alla Rappresentanza sindacale aziendale informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione del Premio. L'erogazione del premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori, sarà totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti. Il Premio come sopra definito sarà a ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l'ammontare..".
Lo scopo della disposizione all'evidenza è quello di incentivare la produttività condividendo con i lavoratori che hanno contribuito ai risultati aziendali parte dei benefici legati agli stessi. Perciò il premio è calcolato in base ai risultati ottenuti in termini di produttività, qualità, redditività e altri elementi rilevanti per migliorare la competitività aziendale e gli obiettivi sono concordati tra le parti. In questo caso i dati posti a parametro sono incontestati nella loro oggettività.
La disposizione espressamente prevede che l'erogazione del premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori, sarà totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti.
In buona sostanza la norma crea un bilanciamento tra non determinabilità a priori e variabilità, in funzione dei risultati conseguiti, e l'affidamento alla definizione contrattauale delle parti di criteri e modalità.
Detti criteri e modalità si fondano su un accordo cui sono chiamate le RSU le quali saranno messe a conoscenza dei dati rilevanti (Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti di cui al punto 6 della premessa esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda.. Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in serie aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente). In parole povere, i lavoratori non sono al corrente della soglia per il raggiungimento del premio (cosa che potrebbe ingenerare un fenomeno di rallentamento dell'attività al raggiungimento della soglia) ma sono garantiti dal rischio di essere esposti a risultati oggettivamente irraggiungibili dall'accordo sulle modalità e sui criteri, cui partecipa la rappresentanza sindacale. Non vi è chi non veda che nelle aziende dove c'è la RSU è al sindacato rimessa la tutela oltre che la rappresentanza dei lavoratori, perché è la RSU ad essere parte dell'accordo nascente dall'insieme dei contrappesi previsti dalla norma.
Ebbene, punto cardine è che il premio non è determinabile a priori, sicchè le mere aspettative non sono in sé rilevanti.
Quel che potrebbe rilevare è la comunicazione di dati oscuri o errati alla Rsu perché ad essa, come sopra detto, è rimessa la partecipazione all'accordo.
Nel caso che ci occupa nulla di tutto questo è avvenuto. Alla RSU incontestatamente sono stati proposti obbiettivi impegnativi -o anche, se si vuole, eccessivamente impegnativi- ma era rimesso alla stessa di non addivenire all'accordo, cosa che è chiaro che non ha fatto.
La regolarità del procedimento emerge anche dalla prova testimoniale espletata. Sono stati sentiti in primo grado i rappresentanti sindacali che hanno sottoscritto l'accordo. [...] Part CP_3 che nel 2019 era rappresentante sindacale aziendale per la sigla ha dichiarato per quanto qui di interesse: "Non ho mai avanzato alcuna causa nei confronti della convenuta- Sono stato firmatario dell'accordo dell'ottobre 2019 relativo al PDR dello stesso anno. Gli obiettivi da raggiungere erano due, uno definito redditività e l'altro produttività. Detti obiettivi nell'ottobre 2019 in sede di accordo vennero aumentati entrambi quanto ai rispettivi valori, che ora non ricordo, in quanto l'azienda aveva acquisito una nuova commessa;
tanto era accaduto nel 2019 ma non ricordo in quale mese;
mi pare che tale commessa provenisse dall'azienda Pt_20 non ne ricordo il valore,
,
aveva a oggetto attività di progettazione di un sistema carrello di atterraggio per aereomobili prodotti da Pt_20 L'azienda in genere stabilisce un budget a gennaio, che rivede in genere a giugno;
.
l'ultimo budget che ci era stato presentato al tavolo sindacale nel giugno del 2019 era inferiore a quello poi indicato a ottobre. Noi rappresentanti sindacali chiedemmo conto al tavolo dell'ottobre
2019 delle motivazioni sottese all'aumento degli obiettivi e ricordo che detta motivazione, individuata nella nuova commessa di cui ho prima detto, ci venne rappresentata dalla nostra interfaccia al tavolo, delegato dell'azienda alle relazioni sindacali, dr. Persona_2 che non lavora più per la convenuta. E' in genere l'azienda a presentare al tavolo sindacale gli obiettivi, trattandosi di responsabilità appunto aziendale. Ci fu detto che era certo il nuovo obiettivo in quanto vi era stata la nuova commessa;
ci venne detto che l'azienda era certa che quel determinato fatturato incluso quello aggiuntivo sarebbe stato raggiunto, per cui tanto non avrebbe inciso sulla corresponsione del premio ai lavoratori. In effetti il premio non venne corrisposto;
la relativa discussione sindacale avvenne a febbraio 2020, come da prassi, finalizzata a verificare i consuntivi fino al 31.12.19. Non so come sia andata la discussione in quella sede in quanto vi era una nuova RSU che si era insediata, fatto sta che non abbiamo ricevuto il premio di produzione. L'Ebtida si basa su un calcolo come da formula indicata nell'accordo dell'ottobre 19; in realtà con questa sigla si intende un indice percentuale che determina a seconda del relativo valore, se superiore o meno a una certa quantità che non ricordo ma presente nell'accordo, il diritto a ottenere o meno il premio. In assemblea sindacale della nuova RSU ci venne detto che l'azienda aveva comunicato il mancato raggiungimento di tale valore.
L'andamento mostratoci a ottobre 2019 quanto agli obiettivi indicati nel luglio 2019 indicava che si era in linea con detti obiettivi. L'azienda calcola mensilmente l'andamento degli affari rispetto agli obiettivi di gennaio e di giugno di ogni anno e li comunica in sede sindacale ma informalmente, come previsto dai vari accordi. Viene fatto un incontro con l'azienda nel corso del quale si mostra un grafico e si individua la curva di andamento rispetto alla previsione. Quando ci riunimmo in sede sindacale a luglio 2019 l'azienda, mostrando grafici e relativi valori economici, comunicò che era in linea con quanto previsto;
quando si dice così significa che gli obiettivi erano stati già raggiunti, ma non con riferimento alla previsione annuale, al 31.12, bensì con riguardo alla data dell'incontro; infatti gli obiettivi annuali venivano mensilizzati, per cui nel luglio 2019 si era in linea, ma fino a quella data.
Sono stato rappresentante sindacale per due mandati per un totale di circa sette anni. In questi anni pregressi, in quanto gli accordi venivano firmati sempre intorno a settembre/ ottobre, gli obiettivi fissati nel giugno precedente sono sempre stati rivisti, o in aumento o in ribasso. Nel primo caso tanto era accaduto in presenza di nuove commesse. "
afferma che "nel 2019 ero delegato sindacale aziendale per la Fiom. Partecipai Parte_21 alla riunione di fine ottobre 2019 in cui era presente anche il teste che mi ha preceduto. Ero rappresentante sindacale da circa 8/9 anni. Non abbiamo avuto il premio di risultato per il 2019. Non ricordo i valori degli obiettivi fissati, che però vennero aumentati nel corso dell'incontro dell'ottobre. L'azienda si occupa di produrre carrelli per velivoli;
ha più clienti. Era presente per l'azienda il dr. Per_2 addetto alle relazioni sindacali nonché Persona_3 che era il capo del
,
personale; entrambi ci dissero le ragioni dell'aumento rispetto agli obiettivi indicati nelle mail precedenti (mi pare di luglio 2019), che erano legate all'acquisizione di nuovi lavori, non so se uno o più. Non ricordo a quando tali nuove acquisizioni risalissero, i delegati aziendali ce lo dissero ma non ricordo;
mi pare anche ma non ne sono certo che di tali nuove commesse vi fosse traccia in precedenti mail, prima dell'ottobre 2019, inviate alla RSU. I delegati aziendali ci dissero che si trattava di risultati facilmente raggiungibili;
noi, anche come sigle sindacali, non avevamo la possibilità di verificare tale circostanza. Non ricordo i valori ma ricordo che a luglio, nel corso di vari incontri, ci venne detto che gli obiettivi precedenti e prima comunicati erano stati già raggiunti;
gli obiettivi sono sempre calcolati a livello di un anno solare, dal 1.1. al 31.12. Quando ho detto che ci venne comunicato che gli obiettivi erano stati già raggiunti intendo che le proiezioni effettuate fino al momento della comunicazione, che mi pare sia avvenuta intorno a settembre / ottobre, erano coerenti con gli obiettivi fissati fino a giugno. Gli obiettivi fissati a gennaio in genere al 90% dei casi per quanto ricordo negli anni precedenti erano rimasti immutati;
invece quell'anno vennero rivisti a settembre/ ottobre con aumento, si trattava di una "sfida" che l'azienda voleva raggiungere. I rappresentanti aziendali presenti alla riunione erano apparsi molto fiduciosi sul raggiungimento degli obiettivi nuovi entro il 31.12. In ogni caso ogni anno ci si incontrava a giugno proprio per rivedere gli obiettivi in esito al bilancio semestrale;
ricordo per essere più preciso che anche in tali occasioni gli obiettivi cambiavano, potendo sia aumentare che diminuire rispetto al gennaio, ma sempre di poco.
Non posso dire a quanto ammontasse lo scostamento nel 2019 ma rammento le perplessità che avemmo noi tutti rappresentanti dei lavoratori. Da ottobre a dicembre 2019 non vi furono altri incontri per cui non potemmo verificare l'andamento degli affari aziendali. Era stato chiesto dalle tre sigle sindacali un ulteriore incontro per verificare l'andamento della produzione, non ricordo se via mail o con altra forma scritta di richiesta, ma tale incontro non avvenne. Il premio non è strato attribuito per il 2019. Il nostro lavoro alterna normalmente periodi di intenso lavoro con altri più tranquilli, quindi nulla posso dire quanto all'andamento del lavoro nel 2019. La lettura delle dichiarazioni dei rappresentanti sindacali evidenzia ad avviso della corte, due profili fondamentali. Innanzitutto, che l'incontro, o comunque la interlocuzione, di luglio interveniva all'esito del bilancio semestrale, così da avere ad oggetto dati attuali, posto che la valutazione era annuale e che, in ogni caso, ai rappresentanti sindacali erano comunicati i dati rilevanti;
ed inoltre che gli obbiettivi fissati (o meglio, valutati) a giugno sono spesso stati rivisti in aumento o in ribasso, nel primo caso in presenza, come nella specie, di nuove commesse. Ciò è affermato da entrambi i testi
( CP_3: In questi anni pregressi, in quanto gli accordi venivano firmati sempre intorno a settembre/ ottobre, gli obiettivi fissati nel giugno precedente sono sempre stati rivisti, o in aumento o in ribasso. Pt_21_ In ogni caso ogni anno ci si incontrava a giugno proprio per rivedere gli obiettivi in esito al bilancio semestrale;
ricordo per essere più preciso che anche in tali occasioni gli obiettivi cambiavano, potendo sia aumentare che diminuire rispetto al gennaio, ma sempre di poco. Non posso dire a quanto ammontasse lo scostamento nel 2019 ma rammento le perplessità che avemmo noi tutti rappresentanti dei lavoratori).
Tale acquisizione segna un accertamento fondamentale perché esclude che per il premio di risultato del 2019 si sia verificato qualcosa di anomalo o abnorme dal punto di vista oggettivo o che non vi sia stata adeguata informazione.
L'andamento economico dell'azienda, cui è legato il presupposto del premio, per quel che qui interessa, è per sua natura mutevole, in parte prevedibile, ma sicuramente condizionato all'attività dell'azienda stessa, alle commesse ottenute previste o inattese, o alle deflessioni. E questo rientra nell'assoluta normalità.
Allora l'indagine deve spostarsi su un diverso terreno che è, poi, quello battuto dagli appellanti, ovvero quello dell'analisi dell'animus con il quale la consultazione e gli accordi in sede sindacale sono stati posti in essere, la buona fede delle parti.
Entrambi i testi hanno affermato di essere stati informati dell'aumento dei parametri in ragione della nuova commessa ottenuta, entrambi i testi hanno dichiarato di essere stati rassicurati sulla fattibilità del raggiungimento dell'obbiettivo ( CP_3 : ci venne detto che l'azienda era certa che quel determinato fatturato incluso quello aggiuntivo sarebbe stato raggiunto, per cui tanto non avrebbe inciso sulla corresponsione del premio ai lavoratori;
Pt_21: “...entrambi ci dissero le ragioni dell'aumento rispetto agli obiettivi indicati nelle mail precedenti (mi pare di luglio 2019), che erano legate all'acquisizione di nuovi lavori, non so se uno o più. Non ricordo a quando tali nuove acquisizioni risalissero, i delegati aziendali ce lo dissero ma non ricordo;
mi pare anche ma non ne sono certo che di tali nuove commesse vi fosse traccia in precedenti mail, prima dell'ottobre 2019, inviate alla RSU....I rappresentanti aziendali presenti alla riunione erano apparsi molto fiduciosi sul raggiungimento degli obiettivi nuovi entro il 31.12).
Il fatto che i rappresentanti sindacali fossero al corrente della nuova commessa e dell'aumento è essenziale. Il premio risulta, infatti, dal raggiungimento degli obbiettivi valutati nel periodo da gennaio a dicembre, cosa che loro sapevano benissimo. Ed allora, la comunicazione dello scostamento in aumento avvenuta forse ancor prima di ottobre, per quel che riferisce Pt_21 era dato che, conoscendo i dati di luglio, essi ben potevano valutare. 66Spiace dover sottolineare che restano del tutto irrilevanti gli effetti delle riferite "rassicurazioni provenienti dai rappresentanti dell'azienda. Ciò sia perché delle stesse non vi è alcuna prova nei documenti allegati, sia perché il ruolo dei rappresentanti sindacali non è quello di essere soggetti passivi di rassicurazioni di sorta, ma di interloquire consapevolmente al fine appunto di rappresentare e tutelare- le maestranze.
Il CP_3 ed il Pt_21 di contro, hanno semplicemente sottoscritto l'accordo. Questo è l'unico dato certo.
Pt_21 ha dichiarato che "Da ottobre a dicembre 2019 non vi furono altri incontri per cui non potemmo verificare l'andamento degli affari aziendali. Era stato chiesto dalle tre sigle sindacali un ulteriore incontro per verificare l'andamento della produzione, non ricordo se via mail o con altra forma scritta di richiesta, ma tale incontro non avvenne. Il premio non è strato attribuito per il 2019 ". Ebbene, mentre vi è prova della sottoscrizione dell'accordo, di questa dichiarata attività volta ad ottenere un ulteriore incontro per verificare l'andamento della produzione non vi è alcuna prova. In definitiva, a parere della Corte, i rappresentanti sindacali erano ben consci dell'andamento a luglio, erano stati messi a parte dell'aumento in ragione dell'ulteriore commessa e ben avrebbero potuto valutare consapevolmente di operare una contrattazione e, se del caso, di non sottoscrivere l'accordo. I dati a loro disposizione gli consentivano sicuramente di verificare se nel secondo semestre, o meglio dall'arrivo della nuova commessa, sarebbe stato realistico il raggiungimento degli obbiettivi. Lo stesso calcolo che è proposto in questa sede giudiziaria - a riprova della mancanza di buona fede aziendale- sarebbe stato pienamente alla portata dei rappresentanti sindacali dei lavoratori. I rappresentanti sindacali, specie con l'attuale legislazione, non sono e non devono essere soggetti passivi percipienti delle volontà e delle proposte aziendali, fiduciosi in rassicurazioni di sorta. Il loro ruolo è appunto di rappresentanza dell'altra parte contrattuale, in presenza dei requisiti per realizzare questa rappresentanza.
A fronte di una situazione come quella prospettata in questa sede il loro ruolo era quello di operare una contrattazione e, se del caso, anche di arrivare al punto non sottoscrivere l'accordo. Affidarsi alle rassicurazioni aziendali - cioè di una parte portatrice, pur legittimamente, di un interesse diverso, se non opposto, a quello dei lavoratori- è stata una scelta che in questa sede - e per il vero già prima- ha rivelato i suoi limiti.
Il dettato della norma contrattuale applicabile rende plasticamente il senso di quanto sinora detto e delinea il ruolo ed i poteri delle parti contrattuali: “… Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in serie aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alla rappresentanza sindacale unitaria entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati (...) Nella medesima occasione la Direzione aziendale fornirà alla
Rappresentanza sindacale aziendale informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione del Premio. L'erogazione del premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori, sarà totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti...".
In sostanza, prima della contrattazione aziendale, le parti esaminano le condizioni produttive, occupazionali e le prospettive aziendali, tenendo conto degli indici rilevanti ( competitività, redditività...) e ai fini della determinazione del premio gli importi, i parametri e i meccanismi di calcolo sono definiti contrattualmente in sede aziendale.
Tutto questo nella specie è stato fatto e l'accordo è in atti. I rappresentanti sindacali erano a conoscenza dei dati rilevanti e hanno sottoscritto l'accordo.
Non residuano, dunque, spazi, con riguardo all'anno che qui interessa, 2019, di prova delle deduzioni degli appellanti.
L'appello, pertanto, non può trovare accoglimento. Le spese del grado possono essere integralmente compensate in ragione della complessità e novità della materia trattata e delle circostanze concrete della vicenda di cui si è dato conto in motivazione.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni soggettive, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Compensa le spese;
Contributo unificato come in motivazione.
•
In Napoli all'esito dell'udienza carolare del 15.4.25 Il Consigliere relatore IL Presidente