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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2532 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Concetta Parisi
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Claudia Ruperto
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con decreto di omologa del 14 settembre 2021 il Tribunale di Velletri accertava che era in Parte_1
possesso del requisito sanitario di cui all'art. 2 legge 222/1984.
Nonostante l'avvenuta presentazione da parte del in data 9 novembre 2021, dell'istanza di Pt_1
liquidazione della prestazione e della intervenuta notifica, in data 14 dicembre 2021, del decreto di omologa,
CP_ l' non provvedeva al pagamento della richiesta pensione ordinaria di invalidità.
CP_ 2. Con ricorso del 20 settembre 2023 il chiedeva la condanna dell' al pagamento in proprio favore Pt_1
della predetta prestazione, a decorrere dal 31 luglio 2017.
L' restava contumace. CP_2
3. Con sentenza n. 510/2024 del 15 marzo 2024 il Tribunale di Velletri rigettava il ricorso.
Rilevava il primo giudice:
<
CP_ riconoscimento della prestazione di cui all'art. 2 legge 222/1984; l ha respinto la domanda con provvedimento del 30 agosto 2017; il giudice del lavoro di Velletri, in data 14 settembre 2021, ha omologato la sussistenza in capo a del requisito sanitario di cui all'art. 2 legge 222/1984, con decorrenza Parte_2
dalla domanda amministrativa.
CP_ Dall'estratto contributivo depositato da (documento aggiornato al 14 giugno 2023 e depositato il 15
giugno 2023), tuttavia, emerge che nel quinquennio precedente la decorrenza della sussistenza del requisito sanitario (31 luglio 2017) il ricorrente non ha maturato il minimo richiesto di 156 settimane di contribuzione.
Considerata la necessaria contemporanea sussistenza dei requisiti (sanitario e contributivo) previsti dalla legge per fruire della pensione ordinaria di invalidità, si deve rilevare che alla data del 31 luglio 2017 il ricorrente non presentava il requisito di contribuzione previsto, ma solo quello sanitario, con la conseguenza che la prestazione richiesta non può essere riconosciuta>>.
4. Con ricorso del 12 settembre 2024 il interponeva appello. Pt_1
CP_ L' resisteva. 5. Con un unico motivo, l'appellante così censura l'impugnata sentenza:
con il decreto di omologa del 14.09.2021 <
al medesimo a percepire la pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 L. 222/84 dalla domanda amministrativa>>;
<
CP_ dell' era esclusivamente la presunta insussistenza del requisito sanitario>>;
<
necessariamente considerarsi assolutamente sussistente ed incontestato sin dall'epoca della domanda dell'agosto 2017>>;
CP_
< non ha mai eccepito né contestato la medesima sussistenza del requisito contributivo in capo al richiedente>>;
<
CP_ Pensione IO dell' del 30.08.2017, n.d.e.) si evinceva innegabilmente che l'odierno appellante era titolare
CP_ incontestato del requisito contributivo e che l' invero, rigettava la sua domanda amministrativa esclusivamente a causa della presunta mancanza del requisito sanitario>>;
< già percepiva l'assegno ordinario ex art. 1 Legge 222/1984 e, pertanto, il requisito Pt_1
CP_ contributivo doveva, inequivocabilmente, considerarsi accertato e convalidato dall' medesimo>>.
6. L'appello è infondato.
CP_ Va premesso che in primo grado l' è rimasto contumace, sicché non può farsi applicazione del principio di non contestazione (ex multis, Cass. 15105/2021).
D'altra parte il non aveva specificamente allegato con l'atto introduttivo di essere in possesso del Pt_1
requisito contributivo.
Il decreto di omologa ha solo accertato (e non poteva essere diversamente, stante la funzione dell'ATPO),
che il era in possesso del requisito sanitario per la fruizione della pensione ordinaria di invalidità. Pt_1 Ma per il riconoscimento del diritto alla prestazione era (ed è) necessario anche il possesso del requisito contributivo, trattandosi di uno dei presupposti costitutivi, la cui ricorrenza (anda)va accertata dal giudice anche d'ufficio.
Afferma Cass. 10596/2017: “nelle controversie aventi ad oggetto il ripristino della pensione di invalidità, già
liquidata in base alle disposizioni esistenti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 222 del 1984 ma poi revocata, qualora si profili l'accoglimento parziale della domanda - con il riconoscimento, ai sensi degli art. 1,
2 e 12 della l. n. 222 del 1984 e 149 disp. att. c.p.c., del diritto dell'interessato a conseguire la pensione di inabilità o l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza successiva all'epoca della revoca - il giudice deve controllare, anche d'ufficio, l'esistenza del requisito contributivo "relativo" prendendo come termine di riferimento, per il computo a ritroso del quinquennio nel quale devono conteggiarsi i contributi, il giorno di presentazione della domanda amministrativa di ripristino della pausa, dovendosi applicare, quanto al computo del periodo minimo di contribuzione nel quinquennio, l'art. 4, comma 2, della l. n. 222 del 1984,
ove la domanda di ripristino sia stata presentata dopo l'entrata in vigore di quest'ultima”.
Pertanto, non avendo l'appellante censurato la statuizione del Tribunale relativa all'accertato mancato possesso, da parte del medesimo appellante, nel quinquennio precedente la domanda amministrativa del 31
luglio 2017 del requisito contributivo (come, peraltro, emerge dall'estratto contributivo agli atti), il gravame si rivela infondato e va rigettato.
7. Il va esente dal pagamento delle spese, poiché ha reso la dichiarazione di cui all'art., 152 disp. att. Pt_1
c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 12 settembre 2024, da nei confronti Parte_1
CP_ dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri in data 15 marzo 2024.
Dichiara irripetibili le spese del presente grado.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Vincenzo Turco Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2532 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Concetta Parisi
- appellante -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Claudia Ruperto
- appellato -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con decreto di omologa del 14 settembre 2021 il Tribunale di Velletri accertava che era in Parte_1
possesso del requisito sanitario di cui all'art. 2 legge 222/1984.
Nonostante l'avvenuta presentazione da parte del in data 9 novembre 2021, dell'istanza di Pt_1
liquidazione della prestazione e della intervenuta notifica, in data 14 dicembre 2021, del decreto di omologa,
CP_ l' non provvedeva al pagamento della richiesta pensione ordinaria di invalidità.
CP_ 2. Con ricorso del 20 settembre 2023 il chiedeva la condanna dell' al pagamento in proprio favore Pt_1
della predetta prestazione, a decorrere dal 31 luglio 2017.
L' restava contumace. CP_2
3. Con sentenza n. 510/2024 del 15 marzo 2024 il Tribunale di Velletri rigettava il ricorso.
Rilevava il primo giudice:
<
CP_ riconoscimento della prestazione di cui all'art. 2 legge 222/1984; l ha respinto la domanda con provvedimento del 30 agosto 2017; il giudice del lavoro di Velletri, in data 14 settembre 2021, ha omologato la sussistenza in capo a del requisito sanitario di cui all'art. 2 legge 222/1984, con decorrenza Parte_2
dalla domanda amministrativa.
CP_ Dall'estratto contributivo depositato da (documento aggiornato al 14 giugno 2023 e depositato il 15
giugno 2023), tuttavia, emerge che nel quinquennio precedente la decorrenza della sussistenza del requisito sanitario (31 luglio 2017) il ricorrente non ha maturato il minimo richiesto di 156 settimane di contribuzione.
Considerata la necessaria contemporanea sussistenza dei requisiti (sanitario e contributivo) previsti dalla legge per fruire della pensione ordinaria di invalidità, si deve rilevare che alla data del 31 luglio 2017 il ricorrente non presentava il requisito di contribuzione previsto, ma solo quello sanitario, con la conseguenza che la prestazione richiesta non può essere riconosciuta>>.
4. Con ricorso del 12 settembre 2024 il interponeva appello. Pt_1
CP_ L' resisteva. 5. Con un unico motivo, l'appellante così censura l'impugnata sentenza:
con il decreto di omologa del 14.09.2021 <
al medesimo a percepire la pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 L. 222/84 dalla domanda amministrativa>>;
<
CP_ dell' era esclusivamente la presunta insussistenza del requisito sanitario>>;
<
necessariamente considerarsi assolutamente sussistente ed incontestato sin dall'epoca della domanda dell'agosto 2017>>;
CP_
< non ha mai eccepito né contestato la medesima sussistenza del requisito contributivo in capo al richiedente>>;
<
CP_ Pensione IO dell' del 30.08.2017, n.d.e.) si evinceva innegabilmente che l'odierno appellante era titolare
CP_ incontestato del requisito contributivo e che l' invero, rigettava la sua domanda amministrativa esclusivamente a causa della presunta mancanza del requisito sanitario>>;
< già percepiva l'assegno ordinario ex art. 1 Legge 222/1984 e, pertanto, il requisito Pt_1
CP_ contributivo doveva, inequivocabilmente, considerarsi accertato e convalidato dall' medesimo>>.
6. L'appello è infondato.
CP_ Va premesso che in primo grado l' è rimasto contumace, sicché non può farsi applicazione del principio di non contestazione (ex multis, Cass. 15105/2021).
D'altra parte il non aveva specificamente allegato con l'atto introduttivo di essere in possesso del Pt_1
requisito contributivo.
Il decreto di omologa ha solo accertato (e non poteva essere diversamente, stante la funzione dell'ATPO),
che il era in possesso del requisito sanitario per la fruizione della pensione ordinaria di invalidità. Pt_1 Ma per il riconoscimento del diritto alla prestazione era (ed è) necessario anche il possesso del requisito contributivo, trattandosi di uno dei presupposti costitutivi, la cui ricorrenza (anda)va accertata dal giudice anche d'ufficio.
Afferma Cass. 10596/2017: “nelle controversie aventi ad oggetto il ripristino della pensione di invalidità, già
liquidata in base alle disposizioni esistenti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 222 del 1984 ma poi revocata, qualora si profili l'accoglimento parziale della domanda - con il riconoscimento, ai sensi degli art. 1,
2 e 12 della l. n. 222 del 1984 e 149 disp. att. c.p.c., del diritto dell'interessato a conseguire la pensione di inabilità o l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza successiva all'epoca della revoca - il giudice deve controllare, anche d'ufficio, l'esistenza del requisito contributivo "relativo" prendendo come termine di riferimento, per il computo a ritroso del quinquennio nel quale devono conteggiarsi i contributi, il giorno di presentazione della domanda amministrativa di ripristino della pausa, dovendosi applicare, quanto al computo del periodo minimo di contribuzione nel quinquennio, l'art. 4, comma 2, della l. n. 222 del 1984,
ove la domanda di ripristino sia stata presentata dopo l'entrata in vigore di quest'ultima”.
Pertanto, non avendo l'appellante censurato la statuizione del Tribunale relativa all'accertato mancato possesso, da parte del medesimo appellante, nel quinquennio precedente la domanda amministrativa del 31
luglio 2017 del requisito contributivo (come, peraltro, emerge dall'estratto contributivo agli atti), il gravame si rivela infondato e va rigettato.
7. Il va esente dal pagamento delle spese, poiché ha reso la dichiarazione di cui all'art., 152 disp. att. Pt_1
c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 12 settembre 2024, da nei confronti Parte_1
CP_ dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri in data 15 marzo 2024.
Dichiara irripetibili le spese del presente grado.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis