CA
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Maria Lorena Papait presidente dott. Flavio Baraschi consigliere dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 327/2023
promossa da
- appellante - Parte_1
Avv. Giampiero Renzo
contro
- appellata – Controparte_1
Avv. Luca Marini
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 39/2023 del Tribunale di Prato Sezione Lavoro, pubblicata il 19.04.2023, notificata il 02.05.2023.
All'udienza del 12.06.2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, dando lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente
SENTENZA
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato, Parte_1 che ha rigettato il ricorso avente ad oggetto l'illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa da con lettera del 09.02.2021, con Controparte_1 domanda di tutela reintegratoria, in subordine indennitaria, l'accertamento del diritto all'inquadramento superiore dal 14.07.2014 (IV livello in luogo del livello D riconosciuto) e la condanna al pagamento di differenze retributive e straordinarie
“per un ammontare di €. 50.000,00, oltre ferie non godute, indennità di mancato preavviso per € 5.000,00, nonchè al risarcimento del danno patito dallo stesso e della relativa differenza sul TFR e qualunque altra forma di indennità per infortunio o, comunque, attribuibile, oltre interessi e rivalutazione monetaria alla data dell'effettivo saldo sull'intero ammontare richiesto;
- condannare “ ” a Controparte_1 regolarizzare la posizione previdenziale del ricorrente in base all'effettivo IV livello e ruolo lavorativo svolto dal ricorrente;
In entrambi i casi con vittoria integrale di spese e competenze di causa”. pagina 1 di 8 In primo grado, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno di Pt_1 dal 14.07.2014, con mansioni di portiere, livello D, ha Controparte_1 impugnato il licenziamento disciplinare intimato per giusta causa il 09.02.2021, previa contestazione di avere il 30.01.2021, presso il cliente store di via Il CP_1
Prato, durante il servizio, in concorso con altra persona di nazionalità straniera, già nota al personale dello store, tentato il furto di beni alimentari del negozio. Nella contestazione si precisa che egli era stato identificato dalla polizia giudiziaria intervenuta, la condotta era descritta puntualmente: lo straniero avrebbe riempito di merci un carrellino della e lo avrebbe lasciato presso il banco ortofrutta, CP_1 uscendo senza fare acquisti;
NE avrebbe preso il carrello e lo avrebbe portato oltre la linea della cassa, disattivando l'allarme antitaccheggio;
lo straniero sarebbe tornato avrebbe preso il carrellino, dirigendosi fuori dai locali, ma veniva fermato dal personale antitaccheggio. Negava la fondatezza dell'addebito, contestava la violazione della procedura prevista dall'art. 7 L. n. 300/1970 (senza ulteriore precisazione) e la sussistenza della giusta causa o giustificato motivo. In giudizio, senza negare la condotta materiale, si giustificava dicendo che avere gestito il carrello della spesa, lasciato abbandonato, con fretta, precipitazione e superficialità, ma senza alcun intento illecito. Rivendicava l'inquadramento al livello IV del contratto collettivo, per avere svolto mansioni di vigilanza interna ed esterna del punto vendita, eseguendo lo spostamento dei carrelli della spesa in plastica collocandoli all'ingresso del centro commerciale, la sistemazione dei prodotti negli scaffali, dando informazioni alla clientela sulla collocazione ovvero, presso altri clienti della società cooperativa, svolgendo compiti di sorveglianza e vigilanza. Chiedeva la condanna al pagamento di differenze retributive, anche per lavoro straordinario, notturno, differenze sul TFR, ferie non godute, indennità di mancato preavviso e il risarcimento del danno e qualunque altra forma di indennità per infortunio;
chiedeva la regolarizzazione contributiva. La società, contestate le allegazioni del ricorrente, chiedeva il rigetto del ricorso.
Il Tribunale di Prato ha respinto tutte le domande. Quanto al licenziamento disciplinare intimato, ha accertato la fondatezza dell'addebito, che ha ritenuto provato sulla base dei filmati di videosorveglianza, prodotti dalla società, descrivendo nel dettaglio la dinamica delle condotte, idonei a confutare le difese del lavoratore, integrante giusta causa di recesso. Quanto al preteso inquadramento superiore, rilevata la genericità delle allegazioni e la mancata produzione del CCNL (in atti le declaratorie prodotte dalla datrice di lavoro, con l'estratto dei livelli D e IV), ha ritenuto che dalla istruttoria documentale e orale fosse emerso che le mansioni svolte dal lavoratore rispondessero al livello D riconosciuto, che non fosse stata provata la maggiore professionalità e l'effettuazione di servizi di “vigilanza”, propri del livello IV, ma solo compiti di “sorveglianza” propri del livello D. Non ha ritenuto provato il lavoro straordinario, genericamente allegato ed il lavoro notturno, le ferie e permessi non goduti, anche essi solo genericamente dedotti. Ha ritenuto del tutto generiche e indimostrate le ulteriori richieste volte al risarcimento del danno, la cui natura non era stata specificata. Ha ritenuto non dovuta l'indennità di preavviso, attesa la sussistenza della giusta causa di licenziamento. Rilevata l'inammissibilità della domanda di regolarizzazione pagina 2 di 8 contributiva, per l'estrema genericità, ha argomentato il non accoglimento a seguito del rigetto del ricorso, senza procedere all'estensione del contradittorio per economia processuale. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nell'importo di
€ 5.000,00.
L'appellante ha formulato motivi di appello che investono le pronunce Pt_1 relative al licenziamento, al mancato riconoscimento delle mansioni superiori, dello straordinario, dell'indennità di ferie e permessi non goduti, del diritto al risarcimento dei danni subiti dal dipendente, all'omessa regolarizzazione contributiva. Quanto al licenziamento, premesso che non era intervenuta nessuna condanna penale a carico dell'appellante per il tentato furto, il Tribunale avrebbe travisato il filmato, dal quale non emergerebbe la prova dell'accordo con il cittadino straniero per la sottrazione delle merci. Le condotte del sarebbero state Pt_1 decontestualizzate, risultando al più condotte imprudenti o poco diligenti, ma sempre rientranti nei compiti propri di riordino dei carrelli trovati abbandonati all'interno e all'esterno del centro commerciale nelle aree ad essi riservati all'ingresso e ricollocazione della merce negli scaffali. Con riferimento alle mansioni e allo straordinario era data una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Con riferimento alle ferie e permessi non goduti, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto approfondire l'accertamento. E' censurata anche la parte della pronuncia che ha riguardato i lamentati danni subiti dal lavoratore, con le seguenti enunciazioni “Tale certezza vale, a maggior ragione, per quella parte della sentenza che ha disconosciuto i danni subiti dal dipendente per i comportamenti illeciti dell'azienda prevenuta. Se il danno sofferto dal lavoratore non può essere dimostrato nella sua effettiva entità, è compito del Giudice del lavoro liquidarlo secondo equità, per non ridurre la sua giurisdizione ad una semplice copia di quella ordinaria”. E' censurata infine l'omessa regolarizzazione contributiva da parte del Tribunale, perché “la prestazione di lavoro dipendente viene trattata alla stessa stregua di una qualsiasi attività contrattuale”.
Tecnica chiede dichiarare l'appello inammissibile per violazione Controparte_1 dell'art. 434 c.p.c. e il rigetto nel merito. L'appellante nel secondo grado di giudizio ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva. In via preliminare all'esame critico dei singoli motivi di impugnazione prospettati dalla società, ritiene il Collegio che debba essere superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dalla parte appellata ai sensi dell'art. 434 c.p.c. Al riguardo deve ribadirsi che è necessario che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Entro la nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. è richiesto in particolare che siano indicati in modo chiaro, sintetico e specifico: il capo della decisione impugnato;
le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
le violazioni di legge denunciate e rilevanti.
pagina 3 di 8 In particolare, nel caso di specie il Collegio ritiene che l'appello individui in modo adeguato le parti censurate della sentenza di primo grado (nei rispettivi motivi di appello sono indicate le parti della sentenza impugnata); la soluzione alternativa proposta al giudice di appello con l'impugnazione. Conseguentemente, l'eccezione di parte appellata viene rigettata.
La Corte ritiene infondato l'appello avverso il capo di pronuncia relativo al rigetto della domanda relativa al licenziamento. La dinamica della condotta addebitata all'appellante risulta dalle videoregistrazioni versate in atti dalla parte datoriale, puntualmente ricostruita dal Tribunale come di seguito:
“ Il video in atti riprende difatti un soggetto che, dopo aver riempito un carrello piccolo rosso tipo “trolley”, comunemente utilizzato dai clienti per le spese piccole, in CP_1 luogo del carrello, ha lasciato il carrello vicino al reparto tta, allontanandosi. Nel raggio di un tempo ristrettissimo rispetto all'allontanamento è possibile vedere il ricorrente, che entra all'interno del punto vendita passando dalle casse, si reca senza alcun tipo di indugio verso il trolley e lo porta, sempre senza alcuna incertezza nel movimento, all'esterno. Dopo aver preso una pila di trolley vuoti sposta ulteriormente il carrello sospingendolo ancora maggiormente fuori le casse e si allontana con la pila di trolley vuoti, dando le spalle al trolley riempito di merce che, dopo pochi istanti, viene recuperato dal primo soggetto che lo aveva riempito, soggetto che si allontana per essere poi fermato dagli addetti antitaccheggio. Nel video peraltro è possibile apprezzare come il sig. ed il primo soggetto, prima che quest'ultimo si allontani Pt_1 dal carrello appena r all'interno dell'esercizio, guardino l'uno verso l'altro soffermando per breve tratto lo sguardo. Ne deriva che il video risulta effettivamente del tutto chiaro (e sufficiente, senza necessità di implementare l'istruttoria con ulteriori mezzi) nel descrivere una dinamica perfettamente indicativa di un concorso nel tentativo di sottrazione della merce dal supermercato, attesa la subitaneità dell'intervento del sig. il quale, in un lasso Pt_1 di tempo brevissimo e senza alcun tipo di indugio, entra n zio commerciale per svolgere un'unica azione, ovvero quella di recuperare il carrello (senza pertanto effettuare movimenti o soffermarsi su chi potesse esserne il proprietario, che poteva essersi anche momentaneamente allontanato per quanto poteva saperne). Parimenti del tutto priva di incertezza è la successiva manovra del ricorrente che porta il carrello, senza alcun apparente motivo, fuori dalle casse, allontanandolo pur con tutta la merce al suo interno, senza effettuare alcuna segnalazione al riguardo e lasciando, di fatto, il carrello con la merce del tutto incustodito al di fuori delle casse”. L'accaduto, nella materialità, non viene smentito dall'appellante, che dà piuttosto una diversa valutazione dei filmati, finalizzata alla tesi di una manovra sbagliata, al più, imprudente o errata del lavoratore (“condotte eventualmente concretizzanti poco diligenti e non prudenti manovre dell'ex dipendente”), nell'ambito delle mansioni normalmente svolte - comprensive del riordino dei carrelli trovati all'interno e all'esterno dei locali commerciali, riposizionandoli nelle aree ad essi riservati all'ingresso e ricollocando negli scaffali i prodotti trovati all'interno - in totale assenza della prova dell'accordo con l'autore materiale della apprensione finale del carrello e delle merci. L'accertamento fattuale della dinamica delle condotte deve ritenersi cristallizzato come si evince nella descrizione citata, pienamente conforme alle videoregistrazioni.
pagina 4 di 8 Secondo la Corte, la diversa valutazione proposta dall'appellante non convince. Premesso che la vicenda è concentrata in un periodo di tempo estremamente contenuto (circa un minuto e 15 secondi, da quanto viene ritratto nella Pt_1 videoregistrazione file video n. 1) e come la difesa offerta in sede disciplinare, fornita tramite il difensore, di negazione della condotta (“il carrellino spostato in alcun modo superava la cassa e le barriere dell'antitaccheggio”), risulti smentita dai filmati (in particolare dal file video n. 1), deve evidenziarsi come la condotta del lavoratore si collochi, ad un tempo, fuori dalle mansioni lavorative e da una condotta solo frettolosa o errata del lavoratore, in tutte le sue fasi: l'intervento era diretto sullo specifico carrellino, immediatamente dopo all'allontanamento del cliente dal carrello (lo stesso soggetto che preleverà il trolley, collocato oltre la linea delle casse) e mentre il giungeva all'altezza del Pt_1 carrello, prima di entrare nella area commerciale, aveva la visibilità del cliente accanto al carrello dal quale si allontanava, rimanendo sempre nel suo campo visivo;
quando è entrato nell'area commerciale, superate internamente le casse, ha subito prelevato il trolley collocato nel reparto ortofrutta, senza alcuna previa verifica se nei pressi si trovasse il cliente, né ha interpellando quelli prossimi (due), raffigurati nel filmato;
non era trascorso un congruo periodo di tempo dall'allontanamento del cliente, per fare ritenere il trolley abbandonato;
laddove avesse ritenuto, erroneamente, abbandonato il carrello, non ha provveduto alla ricollocazione dei prodotti, che afferma essere una sua normale attività, né ha interessato il personale del supermercato, l'ha portato oltre la linea delle casse e l'ha lasciato incustodito, collocandolo davanti alla struttura di custodia dei dispositivi salvatempo, dove, nell'arco di pochi secondi (23), il cliente lo ha prelevato, per venire immediatamente fermato dal personale della vigilanza antitaccheggio, che aveva seguito l'evoluzione delle condotte (quest'ultima parte della condotta anche nel file video n. 2). Non è plausibile la tesi difensiva che si tratti di una manovra erronea, superficiale o frettolosa: il lavoratore è intervenuto a spostare il carrello mentre il cliente si stava allontanando, omettendo ogni verifica;
il carrello non poteva essere percepito dall'appellante come abbandonato dal cliente;
non vi era alcuna ragione per portarlo oltre la linea delle casse e ivi lasciarlo incustodito. A fronte della sequenza e concentrazione temporale delle condotte, sono irrilevanti le critiche dell'appellante che ritiene non provato l'accordo con il soggetto che ha materialmente prelevato il trolley (e le merci), ormai collocato oltre la linea delle casse, in particolare censurando quali “interpretazioni personali circa ipotetici ammiccamenti di intesa tra i soggetti”, il seguente passaggio argomentativo del Tribunale: “Inoltre, non può non concordarsi con la difesa di parte resistente sul fatto che, nel momento in cui il lavoratore entra in scena, lo sguardo è diretto proprio verso la persona che aveva riempito il carrello e l'immagine è sufficientemente chiara nel restituire lo sguardo del primo soggetto che guarda chiaramente e si sofferma sul ricorrente: elemento che rende effettivamente più probabile che non che i due si siano effettivamente scambiati uno sguardo di intesa nell'agire”. Al di là del citato sguardo di intesa tra i soggetti, richiamata la sequenza e la concentrazione temporale delle condotte, il ritiro del carrello da parte della stessa persona che lo aveva riempito (dopo solo 23 secondi dalla collocazione oltre la linea delle casse), il quale, una volta allontanatasi dal carrello non è ritornato presso il pagina 5 di 8 reparto ortofrutta e non poteva certo sapere dove fosse stato posizionato, presuppone l'accordo tra i due soggetti, non potendosi certamente ascrivere ad una del tutto inverosimile coincidenza. Essendo stata realizzata entro la fornitura del servizio portierato, la condotta del dipendente, ha altresì avuto come effetti derivati la documentata irrogazione, a carico di di una penale di € 5.000,00 da parte della Controparte_1 cliente (doc. 9 soc. coop.). Accertata la sussistenza dell'addebito, integra certamente giusta causa di licenziamento, ai sensi dell'art. 2119 c.c., la condotta del dipendente addetto al portierato, avente anche compiti di sorveglianza, che abbia contribuito al tentativo di impossessamento di beni della società, cui il proprio datore di lavoro fornisce detto servizio. La condotta accertata costituisce grave inadempimento contrattuale ed è idonea a compromettere la fiducia della datrice di lavoro nel corretto futuro adempimento della prestazione da parte del lavoratore, che implica anche la protezione del patrimonio aziendale della società cliente, che ha miratamente aggredito. Consegue anche la conferma del rigetto della domanda relativa al diritto all'indennità di preavviso.
La Corte ritiene l'infondatezza dell'appello anche con riferimento al rigetto della domanda di riconoscimento del preteso inquadramento superiore, come ritenuto dal Tribunale. L'appellante, assunto con l'inquadramento D e mansioni di portierato, non ha fornito la prova dello svolgimento di mansioni da inquadrarsi nel livello IV del CCNL. E' utile richiamare le declaratorie contrattuali, depositate per estratto, dalla sola società cooperativa. Appartengono al riconosciuto livello D Operatori CCNL Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, il personale tecnico operativo, in particolare “i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche comunque acquisite”. A titolo esemplificativo vengono enucleati tra i profili rilevanti nel caso in esame, quelli di: “addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili”; “addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci”; “addetto all'assistenza, al controllo ed alle attività di safety in occasione di manifestazioni ed eventi”; “addetto alle attività tecnico organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili”. Il livello IV nel ruolo tecnico operativo della guardia particolare giurata del CCNL cit., preteso, prevede compiti qualificati di vigilanza, tra i quali sono elencati : “operatore di centrale operativa B e C allegato E DM 10 Dicembre 2010 n. 269”, “vigilanza ispettiva: servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli e richiesti”; “vigilanza fissa: servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;
“vigilanza antirapina: servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro preziosi o altri beni di valore virgola come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di
pagina 6 di 8 custodia materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio”; “vigilanza antitaccheggio: servizio svolto mediante la sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede nell'ambito della distribuzione commerciale finalizzati a prevenire il furto o il danneggiamento dei beni stessi”; “telesorveglianza: Ehi servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti dai verso un obiettivo fermo o in movimento finalizzato l'intervento diretto della guardia giurata;
“ televigilanza: servizio di controllo a distanza di un bene mobile o immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata”; “interventi sugli allarmi: servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile”; “scorta valori: servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori virgola di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi”; “trasporto valori: servizio di trasferimento di somme di denaro o altri beni e titoli di valore da un luogo ad un'altro effettuato da guardie giurate su veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'istituto”;
“addetto all'attività di contazione e trattamento del denaro”. Dalla istruttoria orale svolta è emerso che assunto come portiere, è stato Pt_1 addetto al riordino dei carrelli, ricollocazione cestini e salvatempo, apertura e chiusura supermercato, ricollocazione prodotti (così i testi: esclude Tes_1 Tes_2 la ricollocazione della merce e riferisce anche del controllo accessi e flusso clienti,
. Tes_3
Il collega ha riferito, molto genericamente e valutativamente, di attività di Tes_1 vigilanza “tenere d'occhio e in ordine e fare vigilanza su tutto”, “guardando l'ingresso”, di controllo e portierato. Il teste guardia giurata, con funzioni di coordinamento, nega compiti di Tes_2 vigilanza, solo controllo degli accessi e flusso clienti, anche presso le casse, controllo del parcheggio, apertura e chiusura supermercato. Anche guardia giurata coordinatore e capo servizio, ha riferito compiti Tes_3 di spostamento cestini, carrelli, controllo visivo, registrazione di ingressi e uscite, controllo parcheggio e accesso delle persone. Pertanto le mansioni accertate risultano, alcune non ricomprese in quelle di inquadramento (spostamento carrelli e ricollocazioni varie), altre riconducibili alla attività di sorveglianza del livello D (controllo su accessi, flussi clienti, parcheggio, chiusura ed apertura), mentre non è stata provata l'attività, maggiormente qualificata, di vigilanza (del tutto genericamente dedotta in ricorso). Con riferimento al lavoro straordinario, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, grava sul lavoratore l'onere, rigoroso, di allegare e dimostrare di avere lavorato oltre il normale orario di lavoro, non essendo consentito al giudice, in assenza di tale prova, supplire con una valutazione equitativa (ex multis Cass. sez. L. sent. n. 4076/2018; Cass. sez. 16150/2018). Nel caso in esame, detto onere probatorio non è stato assolto. Solo il teste ha riferito di turni di 8 Tes_1 ore (mentre solo de relato ha riferito di lavoro notturno svolto), compatibili con il full time di assunzione, tuttavia nessun capitolo di prova chiarisce quanti e quali giorni la settimana lavorasse e come fosse organizzata la turnazione. Pertanto Pt_1 anche gli orari dichiarati da (presso la di via Valentini 5:30-14:30 , Tes_3 CP_1
14:30-23:00), come richiamati nell'appello, sono inidonei a provare il lavoro straordinario, non essendo stato dedotto il normale orario e come fosse organizzata pagina 7 di 8 la settimana lavorativa. Pertanto è condivisibile la valutazione del Tribunale circa la carente allegazione, logicamente prioritaria, cui si aggiunge la mancata prova. Con riferimento alla pretesa indennità per ferie e permessi non goduti, nessuno dei testi ha riferito lo svolgimento di attività lavorativa nei giorni deputati a ferie e permessi, ma ancor prima, come evidenziato dal Tribunale, anche in tal caso, è carente la allegazione, del tutto omessa e non essendo stato formulato alcun capitolo di prova. Non è dato comprendere in che termini il Tribunale avrebbe dovuto approfondire, come preteso dall'appellante, l'accertamento in tema di ferie e permessi non goduti a fronte di una così palese carenza di allegazione. Quanto alla pretesa del risarcimento dei danni subito dal lavoratore a causa della (asserita) condotta illecita del datore di lavoro, neanche l'appello ha (tardivamente) chiarito quali siano i danni (patrimoniali, non patrimoniali) di cui si chiede il risarcimento. L'appello viene pertanto respinto, con conferma della sentenza appellata. Le spese del secondo grado sono poste a carico della parte soccombente, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, considerato l'attività svolta (tre fasi senza istruttoria), il valore della causa (indeterminabile), applicati i minimi, pari all'importo di € 3.473,00, oltre accessori come da dispositivo. Ricorrono i presupposti per il raddoppio del CU a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado a favore della parte appellata, che liquida in € 3.473,00, per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12.06.2025 La Consigliera rel. Dott. Stefania Carlucci
La Presidente
Dott. Maria Lorena Papait
pagina 8 di 8