Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.4776/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4776/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Vallo della Lucania (SA) a . 25 presso lo studio dell'avv. Iolanda Molinaro che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
1.Con ricorso depositato in data 18 giugno 2024, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con 4 luglio 1999 CP_1 nel Comune di Cava de' Tirreni (SA) e che dall iugale erano nati due figli: (11.05.2000) e (11.07.2002), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 sepa l coniuge. In particolare, il ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile a causa di un'incompatibilità di carattere tra i coniugi e dei comportamenti ossessivi della moglie che impedivano la continuazione di una convivenza serena;
pertanto, in ragione del venir meno dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di separazione con la previsione dell'assegnazione della casa familiare a sé e dell'obbligo di entrambi i genitori di versare ai figli, studenti universitari fuori sede, una somma, proporzionata alle rispettive entrate, per il loro mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in CP_1 giudizio.
2. Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi, il solo ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato che, successivamente all'ascolto del figlio maggiorenne , riservava la causa al Collegio per la decisione. Per_2
3. Il ricorso è e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, CP_1 regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. Tanto premesso, dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni del ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione, come si desume anche dalla mancata costituzione della resistente, attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Assegnazione della casa familiare A tal proposito, occorre premettere che, all'udienza di prima comparizione, è stato ascoltato , figlio maggiorenne delle parti, che ha dichiarato di essere Per_2 studente ario fuori sede e di rientrare spesso a Capaccio, così come il fratello anch'egli studente fuori sede, precisando di avere difficoltà ad avere un dialogo con la madre e che il clima familiare è caotico a causa dei suoi comportamenti (cfr. verbale di udienza), manifestando dunque nella sostanza la sua volontà di vivere con il padre. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, si dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in Capaccio Paestum (SA) alla Via Sandro Pertini n. 288, a in ragione in ragione della convivenza con i figli maggiorenni Parte_1 ma non economicamente autosufficienti, concedendo alla resistente 20 giorni per il rilascio della casa familiare. Mantenimento dei figli A tal proposito, il Tribunale osserva che entrambi i figli stanno ancora completando il rispettivo percorso universitario – formativo e che, pertanto, non hanno ancora raggiunto una propria indipendenza economica tanto che lo stesso ricorrente ha richiesto che venga versato direttamente agli stessi da entrambi i genitori una somma da quantificare in proporzione alle rispettive entrate. Al riguardo, si evidenzia che il ricorrente è dipendente dell con una Parte_2 retribuzione media di circa € 3.500,00 al mese e deve c circa € 1.150,00 a titolo di mutuo per l'acquisto della casa familiare e ha dichiarato che la moglie è insegnante e percepisce una retribuzione di circa € 2.000,00. Orbene, tenuto conto che la condizione economica - reddituale delle parti e alla luce della breve istruttoria compiuta, può accogliersi la domanda del ricorrente con la previsione dell'obbligo a carico di entrambi i genitori di versare direttamente ai figli una somma per il loro mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie, con la precisazione che l'importo da versare per la residenza universitaria dei figli non può essere inglobata nella quantificazione del mantenimento ordinario, trattandosi di una spesa straordinaria da sostenere con le modalità indicate. In definitiva, in conformità alle richieste del ricorrente, il Tribunale dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 direttament e , la somma di € 400,00 ciascuno, oltre Per_1 Per_2 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, per il loro mantenimento e l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 direttamente e , la somma di € 200,00 ciascuno, oltre Per_1 Per_2 rivalutazione annual gl TAT, per il loro mantenimento;
dispone inoltre l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli (mediche, non coperte dal SSN, universitarie, residenza universitaria, sportive etc…) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Devono essere compiute le formalità di legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. dichiara la contumacia di CP_1
b. pronuncia, ai sensi dell' , c.c., la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, nata a [...] il 27.03. C.F._1 CP_1 , che hanno contratto matrimonio concordatario in CodiceFiscale_2 data 4 luglio 1999 nel Comune di Cava de' Tirreni (SA); c. dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in Capaccio Paestum (SA) alla Via Sandro Pertini n. 288, a in ragione in ragione della Parte_1 convivenza con i figli maggiore micamente autosufficienti, concedendo alla resistente 20 giorni per il rilascio della casa familiare;
d. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, direttam e , la somma di € 400,00 Per_1 Per_2 ciascuno, oltre rivalutazione a o dici ISTAT, per il loro mantenimento;
e. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, direttamente quale e , la somma di € 200,00 Per_2 ciascuno, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, per il loro mantenimento;
f. dispone l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli (mediche, non coperte dal SSN, universitarie, residenza universitaria, sportive etc…) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare;
g. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cava de' Tirreni (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 154, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999); h. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025
Il Giudice rel Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi