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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/10/2025, n. 4260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4260 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13015/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
CL GH Presidente relatrice
CE RI IC
RE CH IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio n. 13015/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. ANETTONI SONIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. SCHIVALOCCHI PAOLA CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del 14.10.2025)
“revoca del contributo al mantenimento del figlio posto a carico della resistente a far data Per_1
dal 1° luglio 2025, con conferma dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti all'udienza del
26.3.2025, con reciproca rinuncia delle parti a qualsiasi richiesta di restituzione dell'assegno di mantenimento versato per e a qualsiasi altro titolo e dichiarazione delle stesse di nulla più Per_1 avere a pretendere l'una dall'altra, e compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio. Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza ove conforme alle suddette conclusioni congiunte”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Capovalle (BS) in data 15.1.2006, unione dalla quale è nato il figlio il 25.5.2006. Il divorzio è stato pronunciato con sentenza del Tribunale di Per_1
Brescia n. 1883/2017, pubblicata in data 15.6.2017 e passata in giudicato.
Con ricorso depositato in data 25.10.2024 il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, in considerazione del fatto che nel frattempo il figlio aveva trasferito la propria residenza presso di lui.
All'esito della prima udienza dinanzi alla IC delegata celebrata il 26.3.2025, in via temporanea e urgente, è stato revocato il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre a far data dal mese di luglio 2024, e posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 del figlio con il versamento di un assegno dell'importo di € 250,00 mensili - con decorrenza Per_1
dal mese di luglio 2024 (prima mensilità dovuta) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese entro il giorno 10, soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016.
All'udienza del 14.10.2025 le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia e hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione precisando le conclusioni congiunte sopra trascritte.
***
La domanda di modifica delle condizioni del divorzio merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi alla legge. Si dà atto che le parti hanno rinunciato altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni di divorzio in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 14.10.2025. La Presidente estensora
CL GH
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
CL GH Presidente relatrice
CE RI IC
RE CH IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio n. 13015/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. ANETTONI SONIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. SCHIVALOCCHI PAOLA CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del 14.10.2025)
“revoca del contributo al mantenimento del figlio posto a carico della resistente a far data Per_1
dal 1° luglio 2025, con conferma dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti all'udienza del
26.3.2025, con reciproca rinuncia delle parti a qualsiasi richiesta di restituzione dell'assegno di mantenimento versato per e a qualsiasi altro titolo e dichiarazione delle stesse di nulla più Per_1 avere a pretendere l'una dall'altra, e compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio. Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza ove conforme alle suddette conclusioni congiunte”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Capovalle (BS) in data 15.1.2006, unione dalla quale è nato il figlio il 25.5.2006. Il divorzio è stato pronunciato con sentenza del Tribunale di Per_1
Brescia n. 1883/2017, pubblicata in data 15.6.2017 e passata in giudicato.
Con ricorso depositato in data 25.10.2024 il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, in considerazione del fatto che nel frattempo il figlio aveva trasferito la propria residenza presso di lui.
All'esito della prima udienza dinanzi alla IC delegata celebrata il 26.3.2025, in via temporanea e urgente, è stato revocato il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre a far data dal mese di luglio 2024, e posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 del figlio con il versamento di un assegno dell'importo di € 250,00 mensili - con decorrenza Per_1
dal mese di luglio 2024 (prima mensilità dovuta) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese entro il giorno 10, soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016.
All'udienza del 14.10.2025 le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia e hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione precisando le conclusioni congiunte sopra trascritte.
***
La domanda di modifica delle condizioni del divorzio merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi alla legge. Si dà atto che le parti hanno rinunciato altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni di divorzio in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 14.10.2025. La Presidente estensora
CL GH