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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 11200 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Aversa (CE), alla via Dragonetti, n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Roselli (c.f.
), presso il suo studio elettivamente domiciliato in Aversa (CE), alla via Ettore C.F._2
Corcione n. 28, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
(P. Iva ), in persona dell'Amministratore unico e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante sig. (c.f. ), con sede legale in Controparte_2 CodiceFiscale_3
Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (c.f. ) ed Andrea Ornati (c.f. C.F._4
con studio in La Spezia (SP), alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura C.F._5 generale alle liti per atto del Dott. dell'11/11/2021, e con domicilio Controparte_3 eletto in La Spezia (SP), alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
1 All'udienza del giorno 11/03/2025, le parti concludevano come da verbale di udienza, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva formale e tempestiva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 3354/2022, emesso dall'intestato Tribunale il 29/08/2022, mediante il quale gli era stato ingiunto, in favore della opposta, nella dichiarata qualità di cessionaria del credito originariamente sorto in capo ad il pagamento della somma di euro Controparte_4
7.616,64, oltre interessi e spese del procedimento, in ragione dell'esposizione debitoria maturata sul contratto di finanziamento NDG 0000000080108956, rimborsabile mediante la cessione, pro solvendo, del quinto del proprio stipendio.
L'opponente, eccepita l'omessa notifica della intercorsa cessione del credito quale elemento condizionante, ai sensi dell'art. 1264 c.c., il perfezionamento della fattispecie traslativa, si doleva della inesistenza del credito azionato, in ogni caso estinto per prescrizione, deducendo di non aver mai sottoscritto il richiamato contratto.
Disconosceva, pertanto, ex art. 214 c.p.c., le firme apposte in calce alla documentazione contrattuale versata in atti, in quanto apocrife e non a lui riconducibili.
Concludeva, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società ingiungente alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva la società la quale diffusamente argomentando a sostegno della Controparte_1 infondatezza delle avverse censure, eccepiva l'inammissibilità del disconoscimento, proponendo, a scopo prudenziale, istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Insisteva, dunque, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
2. Dichiarato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con ordinanza resa ex art. 648 c.p.c. in data 14/03/2023, e fallito il tentativo di mediazione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., spirati i quali la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi introitata a sentenza.
3. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 02/05/2023), richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, nella formulazione ratione temporis vigente.
2 La mancata partecipazione dell'opponente, il quale pur ritualmente invitato al procedimento di mediazione, nulla ha dedotto a giustificazione della propria assenza, non osta all'avveramento della condizione di procedibilità, ma non rimane privo di conseguenze, comportando l'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento di cui all'art. 8, comma 4 bis, D.lgs. 28/2010, applicabile dal Giudice senza alcun margine di discrezionalità, in ragione del precipuo tenore letterale della richiamata norma.
4. Nello stabilire l'ordine logico di esame delle questioni, occorre assegnare priorità alla eccezione di prescrizione, in ragione del carattere potenzialmente assorbente della stessa.
La doglianza mossa dall'opponente è, tuttavia, infondata.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente dal contratto di finanziamento non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o di quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché la prescrizione decennale decorre non dalla stipulazione del contratto, ma dalla scadenza dell'ultima rata o dalla chiusura del rapporto
(Cass. Sez. Un. 02/12/2010 n. 24418; Cass. ord. n. 4232 del 10/02/2023).
Nella fattispecie in oggetto, la scadenza dell'ultima delle 120 rate mensili era prevista per il
10/01/2019, che costituisce il dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine prescrizionale ordinario.
La prescrizione pertanto non può dirsi maturata.
5. Sempre in via preliminare, va osservato che l'opposta – sulla quale incombe, in qualità di successore a titolo particolare della creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., l'onere di provare la vicenda traslativa e l'inclusione del credito litigioso nella operazione di cartolarizzazione (cfr. Cass. civ., ord. 22/02/2022, n. 5857) – ha fornito adeguata prova della titolarità del credito azionato in giudizio, producendo, all'uopo, avviso di cessione pubblicato sulla G.U., Parte II, n. 78 del 03/07/2021; verbale di certificazione per Notar
[...]
dell'11/10/2021, contenente l'estratto del contratto di cessione del 17/06/2021; Controparte_3
lista omissata dei crediti ceduti.
Tale compendio documentale, non specificamente contestato da parte opponente, consente di ritenere provata la legittimazione ex latere creditoris dell'odierna opposta, quale risultato dell'univoca e sinergica convergenza di una pluralità di elementi probatori acquisiti al processo (cfr. Cass., Sez. 3,
Ord. n. 9412 del 05/04/2023), ai quali, peraltro, si aggiunge la disponibilità, in capo alla cessionaria, del titolo negoziale azionato e delle relative scritture contabili, che costituisce ultroneo elemento, pur
3 se indiziario, destinato a conferire efficacia maggiormente rassicurante al complessivo quadro probatorio offerto in giudizio (Cass. n. 10200/2021).
6. Quanto alla omessa comunicazione della cessione, si osserva che la censura, oltre ad essere smentita per tabulas (cfr. doc. 03 e 08 fascicolo monitorio), appare priva di fondamento.
La notifica al debitore ceduto, nelle forme contemplate dagli art. 1264 c.c. e 58, comma 2, TUB, costituisce, infatti, elemento del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, rilevando quale adempimento pubblicitario, teleologicamente orientato ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente eseguito al cedente.
Premesso, dunque, che l'omessa notifica si traduce in termini di inopponibilità e non di inefficacia strictu sensu della cessione, al cui perfezionamento non concorre il consenso del debitore ceduto
(cfr. Cass., 02/11/2010, n. 22280), va richiamato il granitico orientamento esegetico, secondo il quale la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio,
e, pertanto, può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014; Trib. Roma, 19/06/2015 n. 13464).
Deve, comunque, ricordarsi che alla eventuale omessa notifica della comunicazione conseguirebbe l'inopponibilità della cessione solo nel caso in cui il debitore avesse già provveduto al pagamento di quanto dovuto al cedente anziché al cessionario: circostanza che, nel caso di specie, non è stata dedotta (cfr. Cass., 02/11/2010, n. 22280).
L'eccezione per tali motivi va disattesa.
7. Si principia dal ribadire, in via di metodo, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, dà luogo ad un giudizio a cognizione piena, nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così assoggettate alle tradizionali regole di riparto degli oneri probatori.
Ne deriva che il creditore, quale attore in senso sostanziale, ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. SSUU, 30/10/2001 n. 13533).
8. Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
La società opposta ha correttamente adempiuto all'onus probandi sulla stessa gravante, in conformità alla nota regola di distribuzione del carico probatorio elaborata in sede di nomofilachia, secondo la quale “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di
4 scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte” (Cass. civ. Sez. Un.
30 ottobre 2001 n. 13533).
Grava, viceversa, sul debitore l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi od impeditivi della pretesa, specificamente contestando gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, le somme ricevute.
La creditrice ha provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., con idoneo corredo documentale, prodotto sin dalla fase monitoria, gli elementi costitutivi della propria domanda, e, in particolare, il titolo negoziale da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione e la effettiva consegna della somma mutuata (cfr. doc. 06 fascicolo monitorio).
Il mutuo va, infatti, annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene con la traditio del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto, sicché la prova della relativa materiale messa a disposizione in favore del mutuatario e del titolo dal quale derivi l'obbligo restitutorio ricade sulla parte che della res oggetto del contratto di mutuo richieda la restituzione (si veda Cass. civ. sez. II, sent. 22/11/2021 n. 35959).
Risulta, dagli atti di causa, che il saldo debitore maturato dall'ingiunto derivi da un contratto di prestito personale, rimborsabile mediante cessione pro solvendo di n. 120 quote della retribuzione mensile, redatto in forma scritta, le cui le cui condizioni economiche sono state pattuite ed accettate mediante apposizione di plurime sottoscrizioni.
Il reticolato negoziale regolamenta compiutamente il rapporto in oggetto, indicando, in particolare, il
TAN, pari al 5%, il TAEG, pari al 10,339%, l'importo erogato e l'importo da rimborsare, gli interessi da corrispondere, i costi del finanziamento, il numero delle rate del piano di rimborso, le imposte: condizioni tutte oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione da parte del mutuatario, il quale, dunque, al momento della stipula, è stato posto in condizione di conoscere appieno il contenuto di ogni clausola del contratto e, quindi, di determinarsi con consapevolezza alla conclusione del medesimo.
Oltre al contratto, che costituisce la fonte del regolamento sinallagmatico convenuto tra le parti, la creditrice opposta ha prodotto l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB ad esso associato, dal quale si evince la quantificazione della pretesa creditoria, compiutamente allegando l'inadempimento del debitore.
La prova dell'attendibilità dell'estratto conto non spetta alla opposta, ma al debitore, il quale, nel rispetto della richiamata regola di riparto degli oneri probatori, deve fornire prova dei fatti modificativi, estintivi od impeditivi della pretesa, ovvero di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i
5 pagamenti effettuati o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti.
Di fronte alla compiuta allegazione di parte opposta relativa alla quantificazione del credito ed ai criteri negoziali da cui origina, sarebbe stato onere dell'opponente muovere contestazioni specifiche e puntuali in ordine ai titoli ed alle annotazioni contabili.
A tanto, tuttavia, questi non ha provveduto, avendo formulato eccezioni estremamente generiche, inidonee a minare la validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero la misura degli importi ingiunti.
L'opponente ha, infatti, costruito la propria difesa sul disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce alla documentazione versata dalla creditrice, sostenendo di non aver mai stipulato il contratto recante NDG 0000000080108956 (rectius n. 15019974).
Non è superfluo rammentare che il disconoscimento della paternità di una scrittura privata ex art. 214
c.p.c., pur non richiedendo una forma vincolata, debba rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non possa costituire una mera formula di stile: non produce alcun effetto processuale utile la contestazione generica oppure implicita della paternità del documento, quando essa è frammista ad altre difese o sottintesa in una diversa versione dei fatti, con finalità meramente esplorative (in questi termini, da ultimo, Cassazione civile sez. trib., 17/06/2021 n. 17313; Corte App.
Torino, 20/10/2021, n.1133).
Viceversa, può essere apprezzato il disconoscimento della sottoscrizione effettuato in modo formale ed inequivoco, anziché generico o implicito, che contenga lo specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato (Tribunale Milano, 15/09/2021, n.7297).
Tra l'altro, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, in caso di pluralità di firme o di pluralità di documenti, a quali essa intenda riferirsi, essendo poi rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito il sindacato sulla qualità e la specificità del disconoscimento (cfr. ex multis Cassazione civile, 22/01/2018, n. 1537; Cassazione civile,
20/08/2014, n. 18042).
Nell'operare tale valutazione, il Giudice può valorizzare una varietà di elementi tra cui, a titolo esemplificativo, se il disconoscimento sia stato effettuato in maniera completa, in relazione a tutti i documenti e a tutte le sottoscrizioni presenti agli atti, oppure se sia stato congruamente motivato, in relazione alle ragioni della invocata falsità, o ancora se sia coerente con il complesso delle difese espresse dalla parte (cfr. Trib. Napoli Nord, 09/11/2022, n. 3935).
Nella fattispecie concreta, parte opponente, pur premettendo di aver intrattenuto altri rapporti negoziali con ha negato “fermamente di aver sottoscritto il richiamato contratto”, Controparte_4
6 disconoscendo “tutte le sottoscrizioni apposte in calce ai documenti prodotti da parte avversa”, con affermazione che, già nel tenore letterale, si presenta generica, aspecifica e meramente esplorativa.
L'opposta ha versato in atti il contratto di finanziamento, l'atto di quietanza, il prospetto di liquidazione, il foglio informativo ed il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, in calce ai quali, complessivamente, risultano apposte ben 11 sottoscrizioni.
L'opponente si è limitato a negare la genuinità delle sottoscrizioni, cumulativamente ed indistintamente considerate, senza precisarne i profili di falsità, senza offrire scritture di comparazione autografe o elementi dai quali poter desumere le ragioni della prospettata apocrifia.
Il disconoscimento delle sottoscrizioni risulta, peraltro, contraddetto dal medesimo contegno processuale dell'ingiunto, il quale non ha mai negato di aver subito le trattenute mensili sulle partite stipendiali, né ha offerto copia delle buste paga a supporto delle proprie asserzioni.
Non si può peraltro sottacere che le sottoscrizioni disconosciute presentano evidenti congruenze vergatorie con la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata AR del
29/09/2021, mediante la quale veniva notificata al debitore l'intervenuta cessione del credito (doc.
08 fascicolo monitorio).
Il disconoscimento delle sottoscrizioni si appalesa, per tali motivi, privo di pregio, e non giustifica ulteriori incombenti istruttori volti alla verificazione della firma.
La verificazione, infatti, non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. lav., 17/07/2023, n. 20533).
9. Alla luce delle considerazioni sovra esposte, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell'opposta, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
La parte opponente va, inoltre, condannata al pagamento in favore dell'Erario di una sanzione pecuniaria per la mancata comparizione al procedimento di mediazione ex art. 8, comma 4 bis, d.lgs.
28/2010, nella formulazione ratione temporis vigente.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3354/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 29/08/2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte opposta, Parte_1 che si liquidano in € 2.540,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
3. Condanna l'opponente al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 14/03/2025
Il G.O.P. Dott.ssa Margherita Annunziata
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