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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/06/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 12 marzo 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 318 dell'anno 2024, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Parte_1
Giovanni Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del della Sardegna in carica,
[...] Controparte_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato al Tribunale di Cagliari il 14 ottobre 2021, aveva Parte_1 convenuto in giudizio l' e aveva esposto di avere lavorato come elettricista industriale e CP_1
civile alle dipendenze di diverse ditte e come titolare di impresa artigiana in svariati periodi compresi tra il 1 marzo 1971 e il 28 febbraio 2021.
In particolare, il ricorrente aveva allegato di essere stato addetto alla costruzione e manutenzione di impianti elettrici in cantieri minerari, petrolchimici, aziende metalmeccaniche e cantieri civili e di avere provveduto, quotidianamente, per due ore al giorno, al montaggio, smontaggio e movimentazione manuale di trasformatori, quadri elettrici ed interruttori del peso di 30/50 kg per ripararli o revisionarli e di bobine di cavi elettrici del peso di 25 kg ciascuna, nonché al trasporto,
all'interno dei cantieri, della cassetta degli attrezzi di lavoro, del peso di circa 15-20 Kg, e di una scala di legno da 6 metri, del peso di 25 kg, che utilizzava per eseguire i lavori in quota.
Inoltre, aveva proseguito il ricorrente, egli, in media per circa tre ore al giorno, aveva utilizzato strumenti vibranti, idonei a trasmettere vibrazioni al sistema mano braccio ed all'intero corpo,
quali la mola smeriglio, l'avvitatore, il trapano ed il martello pneumatico, per la realizzazione delle tracce murarie e la successiva installazione dei quadri elettrici, dei trasformatori e per il passaggio dei cavi.
L'installazione dei cavi nelle canalette e nei corrugati, aveva aggiunto , aveva comportato Pt_1
per lui, in media per tre ore al giorno, l'esecuzione di movimenti ripetuti di trazione degli arti superiori e sforzi delle spalle, nonché il mantenimento di una postura della colonna prolungatamente piegata in avanti ed inginocchiata, come anche era accaduto durante l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature elettriche e durante l'attività di revisione degli impianti siti al livello del pavimento.
aveva, altresì, riferito che, durante i lavori in quota per il montaggio di Parte_1
apparecchi elettrici ed il fissaggio di canalette e di punti luce, ciò che lo aveva impegnato in media per tre ore al giorno, si era trovato costretto a tenere il collo prolungatamente piegato all'indietro.
Era, inoltre, stato esposto per quattro ore al giorno, al rumore generato dagli strumenti di lavoro
2 utilizzati e per l'intero orario di lavoro al rumore degli impianti industriali nei quali lavorava,
dove erano costantemente in funzione ventole, motori elettrici ed aspiratori, mentre per la realizzazione della messa a terra degli impianti elettrici aveva provveduto, attraverso movimenti ripetuti degli arti superiori, ad inserire uno o più paletti di ferro nel terreno con l'uso di una mazza che pesava circa 5/6 kg.
Dopo avere, quindi, sostenuto di avere contratto, nell'esercizio della detta attività, lesioni alla colonna cervico-lombare, lesioni alle spalle ed agli arti superiori, lesioni alle ginocchia ed un'ipoacusia da rumore di origine professionale, per le quali, in data 4 febbraio 2021, aveva presentato apposite domande di indennizzo all' che, come anche le successive opposizioni, CP_1
non erano state accolte, aveva concluso, domandando che il giudice dichiarasse Parte_1
l' convenuto tenuto a liquidare, in suo favore, l'indennizzo dovutogli per le malattie CP_1
professionali denunciate, da considerarsi tabellate, condannandolo al pagamento degli importi dovuti, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
***
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, aveva dedotto l'infondatezza della domanda CP_1
proposta da posto che gli accertamenti effettuati avevano evidenziato l'assenza Parte_1
del rischio e la mancanza di nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta.
Inoltre, aveva aggiunto l' , il ricorrente non aveva dimostrato di avere svolto le mansioni CP_1
allegate, né che le stesse fossero idonee a provocare le malattie denunciate.
Ciò premesso, l'ente convenuto aveva concluso per il rigetto della domanda proposta.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 929/2024 del 21 giugno 2024, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, in adesione alle conclusioni formulate dalla consulente nominata aveva accertato la natura professionale della tendinopatia del sovraspinato, della tenosinovite dei flessori delle dita
3 bilaterale in poliartrosi delle mani e della tendinite quadricipitale bilaterale da cui Parte_1
era risultato affetto, mentre aveva escluso l'origine professionale delle patologie riscontrate
[...]
a carico del rachide cervicale e lombare (spondiloartrosi con discopatia) e dell'ipoacusia.
Il Tribunale aveva, quindi, dichiarato che , con decorrenza dalla data della domanda Pt_1
amministrativa, aveva diritto di percepire un indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico complessivo pari al 13% e aveva condannato l' al pagamento delle somme dovute, CP_1
oltre accessori nei limiti di legge e spese del giudizio.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“chiediamo che la Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'appellata
sentenza…
1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore dell'appellante l'indennizzo per il danno alla CP_1
colonna cervicale e lombare e per l'ipoacusia di origine professionale, nella misura
corrispondente al danno biologico e con la decorrenza che risulteranno in corso di causa, e
quello maggiore complessivo derivante dal conglobamento con i danni già riconosciuti per le
altre patologie.
2) Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi legali o CP_1
rivalutazione monetaria, se maggiore, dal 121° giorno dopo la domanda o quell'altra
decorrenza che verrà accertata.
3) Con vittoria delle spese legali, oltre spese generali e accessori di legge, a favore dei difensori
distrattari.
4) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara che il reddito imponibile dell'appellante, ai
4 fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, è inferiore ad euro
25.676,02 (tenuto conto dei familiari con lui conviventi), come da dichiarazione sostitutiva di
certificazione agli atti e, pertanto, in caso di reiezione della domanda, si chiede che le spese del
giudizio non vengano comunque poste a suo carico”.
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
Si chiede “che l'adita Corte, contrariis reiectis, voglia respingere l'appello perché infondato,
condannando l'appellante al pagamento delle competenze di questo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha formulato tre motivi di appello.
1) Violazione degli artt. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.: mancato riconoscimento dell'origine
professionale della patologia alla colonna lombare.
Con un primo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in Parte_1
cui il Tribunale, in adesione alle conclusioni rassegnate dalla consulente dell'ufficio, aveva escluso l'origine professionale della patologia lombare da lui denunciata.
In particolare, ha osservato l'appellante, l'ausiliare, inizialmente, si era limitata ad osservare che la malattia in questione non era tabellata e, successivamente, in risposta alle osservazioni, aveva aggiunto che non era stata documentata nella fattispecie un'attività di manovalanza non occasionale e che la patologia doveva, dunque, essere considerata una tipica e comune alterazione degenerativa del rachide su base eredo-costituzionale.
Peraltro, ha evidenziato intanto, per giurisprudenza conforme, il diritto Parte_1
all'indennizzo può essere riconosciuto anche in presenza di malattie non tabellate, purché si dimostri, secondo un giudizio di ragionevole probabilità, il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, desunto dalla tipologia delle lavorazioni, dalla natura dei macchinari utilizzati, dalla durata della prestazione lavorativa, dall'assenza di altri fattori extra-professionali.
Inoltre, ha aggiunto l'appellante, contrariamente a quanto affermato dalla CTU, la prova testimoniale espletata aveva provato durata, pari a circa 29 anni, e sussistenza dell'esposizione al
5 rischio lavorativo, rappresentato, con riferimento alla patologia in esame, dalla movimentazione manuale dei carichi, che i testi avevano confermato essere stata quotidiana e pari a due ore al giorno, dall'assunzione, per tre ore al giorno in media, di posture obbligate per la colonna e dall'utilizzo di strumenti che espongono a vibrazioni al sistema mano braccio e al corpo intero.
2) Violazione degli artt. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.: mancato riconoscimento dell'origine
professionale della patologia alla colonna cervicale.
Con un secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella parte Parte_1
in cui il Tribunale, in adesione alle conclusioni rassegnate dalla consulente dell'ufficio, aveva escluso l'origine professionale della patologia cervicale da lui denunciata.
In particolare, ha osservato l'appellante, l'ausiliare, inizialmente, si era limitata ad osservare che la malattia in questione non trova alcuna collocazione nelle tabelle e che vede tra i suoi CP_1
fattori di rischio principali le sollecitazioni biomeccaniche correlate alle posture incongrue prolungate del capo, tipiche ad esempio degli autisti, e, successivamente, in risposta alle osservazioni, aveva aggiunto che, nella fattispecie, doveva escludersi che il lavoro in quota avesse costituito di per sé una circostanza di rischio.
Peraltro, ha evidenziato contrariamente a quanto affermato dalla CTU, la prova Parte_1
testimoniale espletata aveva provato che egli, durante i lavori in quota per il montaggio di apparecchi elettrici ed il fissaggio di canalette e di punti luce, era stato costretto a tenere il collo prolungatamente piegato all'indietro, ciò che lo aveva impegnato in media per tre ore al giorno.
Non poteva, quindi, condividersi, ha concluso sul punto l'appellante, l'impostazione seguita dalla CTU, la quale, in assenza di studi epidemiologici in materia, aveva omesso di compiere una valutazione medico-legale del caso concreto, disconoscendo alla lunga e gravosa esposizione lavorativa da lui subita il ruolo di concausa, anche solo quale fattore accelerativo o di aggravamento.
3) Violazione degli artt. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.: mancato riconoscimento dell'origine
professionale dell'ipoacusia.
6 Con un terzo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in Parte_1
cui il Tribunale, in adesione alle conclusioni rassegnate dalla consulente dell'ufficio, aveva escluso l'origine professionale dell'ipoacusia da lui denunciata.
In particolare, ha osservato l'appellante, l'ausiliare, inizialmente, si era limitata ad osservare che la malattia in questione non risultava tabellata in rapporto alla specifica attività da lui svolta e,
successivamente, in risposta alle osservazioni, aveva aggiunto che, nella fattispecie, il giudizio di dinego trovava fondamento nella variabilità degli ambienti in cui egli aveva lavorato,
nell'assenza di documentata esposizione a livelli di rumore significativi, nelle caratteristiche della curva audiometrica (bilaterale e asimmetrica) e nell'esistenza di noto fattore di rischio extralavorativo (diabete mellito insulino-dipendente).
Peraltro, ha evidenziato contrariamente a quanto affermato dalla CTU, la prova Parte_1
testimoniale espletata aveva provato sia la durata, per circa 29 anni, sia l'intensità della sua esposizione a rischio lavorativo, visto che i testi escussi avevano confermato che egli era stato esposto per quattro ore al giorno al rumore generato dagli strumenti di lavoro utilizzati e per l'intero orario di lavoro al rumore degli impianti industriali nei quali lavorava, dove erano costantemente in funzione ventole, motori elettrici ed aspiratori.
Inoltre, aveva aggiunto l'appellante, risultava contrario al pacifico orientamento della Suprema
Corte subordinare, come aveva fatto la CTU, il riconoscimento della natura professionale della ipoacusia alla documentata esposizione a livelli di rumore significativi, in quanto trattasi di prova non esigibile dal lavoratore.
Doveva, altresì, considerarsi inconferente, ha, infine, osservato l'appellante, il riferimento, quale fattore di rischio extra-lavorativo, al diabete insulino-dipendente, essendo il medesimo insorto all'incirca nel 2016, mentre i problemi dell'udito risultavano documentati già dal 2009.
***
L'appello è infondato.
1) Mancato riconoscimento dell'origine professionale della patologia lombare.
7 Ritiene, sul punto, la Corte di condividere le conclusioni cui è pervenuta la CTU nominata nel primo grado di giudizio.
In particolare, sulla base delle risultanze della prova testimoniale espletata in primo grado, deve,
innanzitutto, escludersi che la patologia in esame derivi da lavorazione tabellata, difettando, nella fattispecie, come rilevato anche dalla consulente dell'ufficio, sia le attività di lavoro svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero, sia le attività di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale.
Occorre, infatti, evidenziare che, se è vero che i testi escussi hanno confermato le deduzioni contenute nel ricorso introduttivo in ordine alle modalità delle lavorazioni eseguite dal , è Pt_1
anche vero, in primo luogo, che gli stessi hanno riferito, quanto al lavoro svolto dall'appellante come dipendente, circostanze utilizzabili unicamente in relazione al periodo dal maggio 2018 al febbraio 2021 (teste periodo svolto da alle dipendenze della lavoro Tes_1 Pt_1 CP_3
allegato da quest'ultimo solo a decorrere dal maggio 2018), nel quale, tra l'altro, a detta dello stesso teste, avrebbe svolto non solo mansioni di elettricista, ma anche di direttore tecnico, Pt_1
Tes_ e ai periodi gennaio – maggio 1980 / aprile – dicembre 1981 (teste , periodi svolti da Pt_1
alle dipendenze della lavoro allegato da quest'ultimo, per gli anni ai Controparte_4
quali il teste ha fatto riferimento, cioè il 1980 e il 1981, solo sino al maggio 1980 e dall'aprile
1981).
È, altresì, vero, in secondo luogo, che il teste ha riferito, non di avere lavorato per circa Tes_3
vent'anni insieme al ricorrente, continuativamente, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro,
ma, piuttosto, di avere lavorato per circa vent'anni alle dipendenze di tre ditte nel cui interesse l'appellante aveva svolto la propria attività autonoma di elettricista. Con la conseguenza che la conferma data dal teste in questione alle circostanze oggetto dei capi di prova deve essere valutata solo in relazione agli imprecisati e discontinui periodi nei quali l'attività di si era Pt_1
svolta in favore dei datori di lavoro del teste medesimo.
Già le sopraesposte premesse, le quali attestano la durata limitata dei periodi interessati, la
8 variabilità delle mansioni svolte da nel periodo trascorso alle dipendenze della Pt_1 CP_3
la limitata utilità, quanto al requisito della continuità, delle dichiarazioni rese dal teste Tes_3
consentono di concludere, in conformità con quanto già osservato dalla CTU nominata in primo grado, nel senso che l'esposizione dell'appellante alla movimentazione manuale di carichi e alle vibrazioni al corpo intero fosse stata priva del requisito della non occasionalità.
Si tratta, d'altra parte, di conclusioni che, ancor più devono essere confermate se si considera che la stessa descrizione delle lavorazioni di movimentazione manuale e con esposizione a strumenti che trasmettono vibrazioni al corpo intero contenuta nei capi 2 e 3 del ricorso di primo grado finisce per confermare la assoluta discontinuità della adibizione dell'appellante alle lavorazioni in discussione e l'estrema variabilità delle attività dallo stesso eseguite: da un lato, infatti, nelle due ore giornaliere indicate nel capo 2 del ricorso di primo grado risultano ricomprese, non solo le attività di movimentazione dei carichi, tra l'altro anch'essi assai variabili per tipologia e impiego, ma anche quelle di montaggio e smontaggio, nonché, come deve necessariamente ritenersi, considerate le ulteriori sei ore giornaliere trascorse a svolgere le lavorazioni descritte nei capi 3 e 4 del ricorso di primo grado (totale, quindi, otto ore al giorno, un'intera giornata di lavoro), anche le attività di riparazione e revisione, mentre, nelle tre ore indicate nel capo 3 del ricorso di primo grado risulta ricompreso anche l'utilizzo di strumenti che non trasmettono principalmente vibrazioni al corpo intero, quali mole smeriglio, avvitatori e trapani.
Considerazioni analoghe a quelle già svolte (sia quanto ai periodi in relazione ai quali i testi
Tes_ e sono stati in grado di riferire, sia quanto alla variabilità delle mansioni eseguite Tes_1
da nel periodo di lavoro svolto alle dipendenze della sia quanto alla limitata Pt_1 CP_3
utilità della deposizione del teste devono poi essere aggiunte anche con riguardo Tes_3
all'allegato mantenimento di posture incongrue per il tratto lombare, in relazione al quale, per come descritto nel capo 4 del ricorso di primo grado, deve, altresì, essere evidenziato che nelle tre ore medie giornaliere indicate risultano, in realtà, comprese lavorazioni e, soprattutto,
esposizioni variabili: oltre alla postura della colonna piegata in avanti anche i movimenti ripetuti
9 di trazione degli arti superiori, gli sforzi delle spalle e la postura inginocchiata.
Il complesso delle suddette argomentazioni consente, quindi, altresì, di escludere, a parere del
Collegio, tenendo conto delle risultanze sopra illustrate in relazione alla tipologia delle lavorazioni svolte, alle caratteristiche degli strumenti di lavoro e alla durata della prestazione come confermata dai testi, che l'appellante, come sarebbe stato suo specifico onere, abbia adeguatamente comprovato la sussistenza del necessario nesso causale ovvero concausale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia lombare denunciata, tanto più che quest'ultima, come anche condivisibilmente affermato dalla CTU, risulta di comune riscontro nella popolazione generale in rapporto a fattori eredo-costituzionali.
Il primo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato.
2) Mancato riconoscimento dell'origine professionale della patologia cervicale.
A conclusioni del tutto analoghe a quelle sopra esposte, deve giungersi anche con riferimento alla patologia cervicale denunciata dall'attuale appellante.
Oltre alle ragioni comuni già esplicitate in relazione al precedente motivo di appello (sia quanto
Tes_ ai periodi in relazione ai quali i testi e sono stati in grado di riferire, sia quanto alla Tes_1
variabilità delle mansioni eseguite da nel periodo di lavoro svolto alle dipendenze della Pt_1
sia quanto alla limitata utilità della deposizione del teste , occorre qui CP_3 Tes_3
evidenziare, in assenza di previsioni tabellari, la mancanza della prova della natura non occasionale delle lavorazioni che avevano esposto al mantenimento di posture Parte_1
incongrue del collo, come risultanti dalla stessa descrizione contenuta nel capo 5 del ricorso di primo grado, sulla base della quale ciò che aveva impegnato l'appellante per tre ore medie al giorno era stato lo svolgimento dei lavori in quota per il montaggio di apparecchi elettrici ed il fissaggio di canalette e di punti luce, mentre la postura incongrua del collo era stata mantenuta nel corso delle dette lavorazioni, per un tempo non sufficientemente specificato
(“prolungatamente”), neanche chiarito attraverso la descrizione delle fasi di lavorazione o delle esigenze che ne avevano richiesto l'adozione.
10 D'altra parte, come correttamente osservato dalla CTU nominata in primo grado, il lavoro in quota, di per sé, non costituisce circostanza di rischio e anche la patologia in esame risulta di comune riscontro nella popolazione generale in rapporto a fattori eredo-costituzionali.
Anche in relazione alla patologia in discussione, ritiene, pertanto, la Corte di escludere che l'appellante, come sarebbe stato suo specifico onere, abbia adeguatamente comprovato la sussistenza del necessario nesso causale ovvero concausale con l'attività lavorativa svolta.
3) Mancato riconoscimento dell'origine professionale dell'ipoacusia
Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Alle ragioni comuni già esplicitate in relazione ai precedenti motivi di appello (sia quanto ai
Tes_ periodi in relazione ai quali i testi e sono stati in grado di riferire, sia quanto alla Tes_1
variabilità delle mansioni eseguite da nel periodo di lavoro svolto alle dipendenze della Pt_1
sia quanto alla limitata utilità della deposizione del teste , occorre qui CP_3 Tes_3
evidenziare, sia la genericità del riferimento agli strumenti di lavoro rumorosi di cui al capo 6 del ricorso di primo grado ovvero, laddove lo stesso debba considerarsi relativo agli strumenti indicati nel capo 3 dello stesso ricorso, l'incongruenza dei tempi di esposizione al rumore proveniente dai detti strumenti di lavoro (4 ore medie al giorno) rispetto al tempo dello stesso utilizzo degli strumenti in questione (3 ore medie al giorno), sia l'insufficienza delle allegazioni formulate e della conseguente prova espletata in ordine al rumore ambientale cui sarebbe Pt_1
stato esposto, difettando nelle stesse qualunque riferimento (tipologia di ventole, motori e aspiratori rumorosi, ma soprattutto descrizione dei luoghi di lavoro, aperti o chiusi, e distanza dell'appellante dalle fonti di rumore) utile a valutare l'intensità del rumore e dell'esposizione dell'appellante allo stesso.
A ciò occorre aggiungere, come osservato dalla CTU nominata in primo grado, pur a prescindere dalla presenza del diabete quale fattore di rischio extralavorativo, che le caratteristiche della curva audiometrica, bilaterale e asimmetrica, non sono quelle comuni proprie della ipoacusia da rumore.
11 Anche in relazione alla patologia in discussione, deve, dunque, escludersi che l'appellante abbia adeguatamente comprovato la sussistenza del necessario nesso causale ovvero concausale con l'attività lavorativa svolta.
***
L'appello proposto, in ragione di tutti i motivi sopra esposti, deve, dunque, essere rigettato.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante allegato e comprovato,
mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 6 settembre
2024, di non essere stato titolare, nell'anno 2023, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co.11, D.L. 269/03 e non avendo il medesimo comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
nulla dispone sulle spese di lite.
Cagliari, 6 giugno 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu………………………..……………………dott. Maria Luisa Scarpa
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 12 marzo 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 318 dell'anno 2024, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Parte_1
Giovanni Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del della Sardegna in carica,
[...] Controparte_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato al Tribunale di Cagliari il 14 ottobre 2021, aveva Parte_1 convenuto in giudizio l' e aveva esposto di avere lavorato come elettricista industriale e CP_1
civile alle dipendenze di diverse ditte e come titolare di impresa artigiana in svariati periodi compresi tra il 1 marzo 1971 e il 28 febbraio 2021.
In particolare, il ricorrente aveva allegato di essere stato addetto alla costruzione e manutenzione di impianti elettrici in cantieri minerari, petrolchimici, aziende metalmeccaniche e cantieri civili e di avere provveduto, quotidianamente, per due ore al giorno, al montaggio, smontaggio e movimentazione manuale di trasformatori, quadri elettrici ed interruttori del peso di 30/50 kg per ripararli o revisionarli e di bobine di cavi elettrici del peso di 25 kg ciascuna, nonché al trasporto,
all'interno dei cantieri, della cassetta degli attrezzi di lavoro, del peso di circa 15-20 Kg, e di una scala di legno da 6 metri, del peso di 25 kg, che utilizzava per eseguire i lavori in quota.
Inoltre, aveva proseguito il ricorrente, egli, in media per circa tre ore al giorno, aveva utilizzato strumenti vibranti, idonei a trasmettere vibrazioni al sistema mano braccio ed all'intero corpo,
quali la mola smeriglio, l'avvitatore, il trapano ed il martello pneumatico, per la realizzazione delle tracce murarie e la successiva installazione dei quadri elettrici, dei trasformatori e per il passaggio dei cavi.
L'installazione dei cavi nelle canalette e nei corrugati, aveva aggiunto , aveva comportato Pt_1
per lui, in media per tre ore al giorno, l'esecuzione di movimenti ripetuti di trazione degli arti superiori e sforzi delle spalle, nonché il mantenimento di una postura della colonna prolungatamente piegata in avanti ed inginocchiata, come anche era accaduto durante l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature elettriche e durante l'attività di revisione degli impianti siti al livello del pavimento.
aveva, altresì, riferito che, durante i lavori in quota per il montaggio di Parte_1
apparecchi elettrici ed il fissaggio di canalette e di punti luce, ciò che lo aveva impegnato in media per tre ore al giorno, si era trovato costretto a tenere il collo prolungatamente piegato all'indietro.
Era, inoltre, stato esposto per quattro ore al giorno, al rumore generato dagli strumenti di lavoro
2 utilizzati e per l'intero orario di lavoro al rumore degli impianti industriali nei quali lavorava,
dove erano costantemente in funzione ventole, motori elettrici ed aspiratori, mentre per la realizzazione della messa a terra degli impianti elettrici aveva provveduto, attraverso movimenti ripetuti degli arti superiori, ad inserire uno o più paletti di ferro nel terreno con l'uso di una mazza che pesava circa 5/6 kg.
Dopo avere, quindi, sostenuto di avere contratto, nell'esercizio della detta attività, lesioni alla colonna cervico-lombare, lesioni alle spalle ed agli arti superiori, lesioni alle ginocchia ed un'ipoacusia da rumore di origine professionale, per le quali, in data 4 febbraio 2021, aveva presentato apposite domande di indennizzo all' che, come anche le successive opposizioni, CP_1
non erano state accolte, aveva concluso, domandando che il giudice dichiarasse Parte_1
l' convenuto tenuto a liquidare, in suo favore, l'indennizzo dovutogli per le malattie CP_1
professionali denunciate, da considerarsi tabellate, condannandolo al pagamento degli importi dovuti, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
***
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, aveva dedotto l'infondatezza della domanda CP_1
proposta da posto che gli accertamenti effettuati avevano evidenziato l'assenza Parte_1
del rischio e la mancanza di nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta.
Inoltre, aveva aggiunto l' , il ricorrente non aveva dimostrato di avere svolto le mansioni CP_1
allegate, né che le stesse fossero idonee a provocare le malattie denunciate.
Ciò premesso, l'ente convenuto aveva concluso per il rigetto della domanda proposta.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 929/2024 del 21 giugno 2024, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, in adesione alle conclusioni formulate dalla consulente nominata aveva accertato la natura professionale della tendinopatia del sovraspinato, della tenosinovite dei flessori delle dita
3 bilaterale in poliartrosi delle mani e della tendinite quadricipitale bilaterale da cui Parte_1
era risultato affetto, mentre aveva escluso l'origine professionale delle patologie riscontrate
[...]
a carico del rachide cervicale e lombare (spondiloartrosi con discopatia) e dell'ipoacusia.
Il Tribunale aveva, quindi, dichiarato che , con decorrenza dalla data della domanda Pt_1
amministrativa, aveva diritto di percepire un indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico complessivo pari al 13% e aveva condannato l' al pagamento delle somme dovute, CP_1
oltre accessori nei limiti di legge e spese del giudizio.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“chiediamo che la Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'appellata
sentenza…
1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore dell'appellante l'indennizzo per il danno alla CP_1
colonna cervicale e lombare e per l'ipoacusia di origine professionale, nella misura
corrispondente al danno biologico e con la decorrenza che risulteranno in corso di causa, e
quello maggiore complessivo derivante dal conglobamento con i danni già riconosciuti per le
altre patologie.
2) Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi legali o CP_1
rivalutazione monetaria, se maggiore, dal 121° giorno dopo la domanda o quell'altra
decorrenza che verrà accertata.
3) Con vittoria delle spese legali, oltre spese generali e accessori di legge, a favore dei difensori
distrattari.
4) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara che il reddito imponibile dell'appellante, ai
4 fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, è inferiore ad euro
25.676,02 (tenuto conto dei familiari con lui conviventi), come da dichiarazione sostitutiva di
certificazione agli atti e, pertanto, in caso di reiezione della domanda, si chiede che le spese del
giudizio non vengano comunque poste a suo carico”.
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
Si chiede “che l'adita Corte, contrariis reiectis, voglia respingere l'appello perché infondato,
condannando l'appellante al pagamento delle competenze di questo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha formulato tre motivi di appello.
1) Violazione degli artt. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.: mancato riconoscimento dell'origine
professionale della patologia alla colonna lombare.
Con un primo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in Parte_1
cui il Tribunale, in adesione alle conclusioni rassegnate dalla consulente dell'ufficio, aveva escluso l'origine professionale della patologia lombare da lui denunciata.
In particolare, ha osservato l'appellante, l'ausiliare, inizialmente, si era limitata ad osservare che la malattia in questione non era tabellata e, successivamente, in risposta alle osservazioni, aveva aggiunto che non era stata documentata nella fattispecie un'attività di manovalanza non occasionale e che la patologia doveva, dunque, essere considerata una tipica e comune alterazione degenerativa del rachide su base eredo-costituzionale.
Peraltro, ha evidenziato intanto, per giurisprudenza conforme, il diritto Parte_1
all'indennizzo può essere riconosciuto anche in presenza di malattie non tabellate, purché si dimostri, secondo un giudizio di ragionevole probabilità, il nesso causale con l'attività lavorativa svolta, desunto dalla tipologia delle lavorazioni, dalla natura dei macchinari utilizzati, dalla durata della prestazione lavorativa, dall'assenza di altri fattori extra-professionali.
Inoltre, ha aggiunto l'appellante, contrariamente a quanto affermato dalla CTU, la prova testimoniale espletata aveva provato durata, pari a circa 29 anni, e sussistenza dell'esposizione al
5 rischio lavorativo, rappresentato, con riferimento alla patologia in esame, dalla movimentazione manuale dei carichi, che i testi avevano confermato essere stata quotidiana e pari a due ore al giorno, dall'assunzione, per tre ore al giorno in media, di posture obbligate per la colonna e dall'utilizzo di strumenti che espongono a vibrazioni al sistema mano braccio e al corpo intero.
2) Violazione degli artt. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.: mancato riconoscimento dell'origine
professionale della patologia alla colonna cervicale.
Con un secondo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella parte Parte_1
in cui il Tribunale, in adesione alle conclusioni rassegnate dalla consulente dell'ufficio, aveva escluso l'origine professionale della patologia cervicale da lui denunciata.
In particolare, ha osservato l'appellante, l'ausiliare, inizialmente, si era limitata ad osservare che la malattia in questione non trova alcuna collocazione nelle tabelle e che vede tra i suoi CP_1
fattori di rischio principali le sollecitazioni biomeccaniche correlate alle posture incongrue prolungate del capo, tipiche ad esempio degli autisti, e, successivamente, in risposta alle osservazioni, aveva aggiunto che, nella fattispecie, doveva escludersi che il lavoro in quota avesse costituito di per sé una circostanza di rischio.
Peraltro, ha evidenziato contrariamente a quanto affermato dalla CTU, la prova Parte_1
testimoniale espletata aveva provato che egli, durante i lavori in quota per il montaggio di apparecchi elettrici ed il fissaggio di canalette e di punti luce, era stato costretto a tenere il collo prolungatamente piegato all'indietro, ciò che lo aveva impegnato in media per tre ore al giorno.
Non poteva, quindi, condividersi, ha concluso sul punto l'appellante, l'impostazione seguita dalla CTU, la quale, in assenza di studi epidemiologici in materia, aveva omesso di compiere una valutazione medico-legale del caso concreto, disconoscendo alla lunga e gravosa esposizione lavorativa da lui subita il ruolo di concausa, anche solo quale fattore accelerativo o di aggravamento.
3) Violazione degli artt. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.: mancato riconoscimento dell'origine
professionale dell'ipoacusia.
6 Con un terzo motivo di appello, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in Parte_1
cui il Tribunale, in adesione alle conclusioni rassegnate dalla consulente dell'ufficio, aveva escluso l'origine professionale dell'ipoacusia da lui denunciata.
In particolare, ha osservato l'appellante, l'ausiliare, inizialmente, si era limitata ad osservare che la malattia in questione non risultava tabellata in rapporto alla specifica attività da lui svolta e,
successivamente, in risposta alle osservazioni, aveva aggiunto che, nella fattispecie, il giudizio di dinego trovava fondamento nella variabilità degli ambienti in cui egli aveva lavorato,
nell'assenza di documentata esposizione a livelli di rumore significativi, nelle caratteristiche della curva audiometrica (bilaterale e asimmetrica) e nell'esistenza di noto fattore di rischio extralavorativo (diabete mellito insulino-dipendente).
Peraltro, ha evidenziato contrariamente a quanto affermato dalla CTU, la prova Parte_1
testimoniale espletata aveva provato sia la durata, per circa 29 anni, sia l'intensità della sua esposizione a rischio lavorativo, visto che i testi escussi avevano confermato che egli era stato esposto per quattro ore al giorno al rumore generato dagli strumenti di lavoro utilizzati e per l'intero orario di lavoro al rumore degli impianti industriali nei quali lavorava, dove erano costantemente in funzione ventole, motori elettrici ed aspiratori.
Inoltre, aveva aggiunto l'appellante, risultava contrario al pacifico orientamento della Suprema
Corte subordinare, come aveva fatto la CTU, il riconoscimento della natura professionale della ipoacusia alla documentata esposizione a livelli di rumore significativi, in quanto trattasi di prova non esigibile dal lavoratore.
Doveva, altresì, considerarsi inconferente, ha, infine, osservato l'appellante, il riferimento, quale fattore di rischio extra-lavorativo, al diabete insulino-dipendente, essendo il medesimo insorto all'incirca nel 2016, mentre i problemi dell'udito risultavano documentati già dal 2009.
***
L'appello è infondato.
1) Mancato riconoscimento dell'origine professionale della patologia lombare.
7 Ritiene, sul punto, la Corte di condividere le conclusioni cui è pervenuta la CTU nominata nel primo grado di giudizio.
In particolare, sulla base delle risultanze della prova testimoniale espletata in primo grado, deve,
innanzitutto, escludersi che la patologia in esame derivi da lavorazione tabellata, difettando, nella fattispecie, come rilevato anche dalla consulente dell'ufficio, sia le attività di lavoro svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero, sia le attività di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale.
Occorre, infatti, evidenziare che, se è vero che i testi escussi hanno confermato le deduzioni contenute nel ricorso introduttivo in ordine alle modalità delle lavorazioni eseguite dal , è Pt_1
anche vero, in primo luogo, che gli stessi hanno riferito, quanto al lavoro svolto dall'appellante come dipendente, circostanze utilizzabili unicamente in relazione al periodo dal maggio 2018 al febbraio 2021 (teste periodo svolto da alle dipendenze della lavoro Tes_1 Pt_1 CP_3
allegato da quest'ultimo solo a decorrere dal maggio 2018), nel quale, tra l'altro, a detta dello stesso teste, avrebbe svolto non solo mansioni di elettricista, ma anche di direttore tecnico, Pt_1
Tes_ e ai periodi gennaio – maggio 1980 / aprile – dicembre 1981 (teste , periodi svolti da Pt_1
alle dipendenze della lavoro allegato da quest'ultimo, per gli anni ai Controparte_4
quali il teste ha fatto riferimento, cioè il 1980 e il 1981, solo sino al maggio 1980 e dall'aprile
1981).
È, altresì, vero, in secondo luogo, che il teste ha riferito, non di avere lavorato per circa Tes_3
vent'anni insieme al ricorrente, continuativamente, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro,
ma, piuttosto, di avere lavorato per circa vent'anni alle dipendenze di tre ditte nel cui interesse l'appellante aveva svolto la propria attività autonoma di elettricista. Con la conseguenza che la conferma data dal teste in questione alle circostanze oggetto dei capi di prova deve essere valutata solo in relazione agli imprecisati e discontinui periodi nei quali l'attività di si era Pt_1
svolta in favore dei datori di lavoro del teste medesimo.
Già le sopraesposte premesse, le quali attestano la durata limitata dei periodi interessati, la
8 variabilità delle mansioni svolte da nel periodo trascorso alle dipendenze della Pt_1 CP_3
la limitata utilità, quanto al requisito della continuità, delle dichiarazioni rese dal teste Tes_3
consentono di concludere, in conformità con quanto già osservato dalla CTU nominata in primo grado, nel senso che l'esposizione dell'appellante alla movimentazione manuale di carichi e alle vibrazioni al corpo intero fosse stata priva del requisito della non occasionalità.
Si tratta, d'altra parte, di conclusioni che, ancor più devono essere confermate se si considera che la stessa descrizione delle lavorazioni di movimentazione manuale e con esposizione a strumenti che trasmettono vibrazioni al corpo intero contenuta nei capi 2 e 3 del ricorso di primo grado finisce per confermare la assoluta discontinuità della adibizione dell'appellante alle lavorazioni in discussione e l'estrema variabilità delle attività dallo stesso eseguite: da un lato, infatti, nelle due ore giornaliere indicate nel capo 2 del ricorso di primo grado risultano ricomprese, non solo le attività di movimentazione dei carichi, tra l'altro anch'essi assai variabili per tipologia e impiego, ma anche quelle di montaggio e smontaggio, nonché, come deve necessariamente ritenersi, considerate le ulteriori sei ore giornaliere trascorse a svolgere le lavorazioni descritte nei capi 3 e 4 del ricorso di primo grado (totale, quindi, otto ore al giorno, un'intera giornata di lavoro), anche le attività di riparazione e revisione, mentre, nelle tre ore indicate nel capo 3 del ricorso di primo grado risulta ricompreso anche l'utilizzo di strumenti che non trasmettono principalmente vibrazioni al corpo intero, quali mole smeriglio, avvitatori e trapani.
Considerazioni analoghe a quelle già svolte (sia quanto ai periodi in relazione ai quali i testi
Tes_ e sono stati in grado di riferire, sia quanto alla variabilità delle mansioni eseguite Tes_1
da nel periodo di lavoro svolto alle dipendenze della sia quanto alla limitata Pt_1 CP_3
utilità della deposizione del teste devono poi essere aggiunte anche con riguardo Tes_3
all'allegato mantenimento di posture incongrue per il tratto lombare, in relazione al quale, per come descritto nel capo 4 del ricorso di primo grado, deve, altresì, essere evidenziato che nelle tre ore medie giornaliere indicate risultano, in realtà, comprese lavorazioni e, soprattutto,
esposizioni variabili: oltre alla postura della colonna piegata in avanti anche i movimenti ripetuti
9 di trazione degli arti superiori, gli sforzi delle spalle e la postura inginocchiata.
Il complesso delle suddette argomentazioni consente, quindi, altresì, di escludere, a parere del
Collegio, tenendo conto delle risultanze sopra illustrate in relazione alla tipologia delle lavorazioni svolte, alle caratteristiche degli strumenti di lavoro e alla durata della prestazione come confermata dai testi, che l'appellante, come sarebbe stato suo specifico onere, abbia adeguatamente comprovato la sussistenza del necessario nesso causale ovvero concausale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia lombare denunciata, tanto più che quest'ultima, come anche condivisibilmente affermato dalla CTU, risulta di comune riscontro nella popolazione generale in rapporto a fattori eredo-costituzionali.
Il primo motivo di appello deve, quindi, essere rigettato.
2) Mancato riconoscimento dell'origine professionale della patologia cervicale.
A conclusioni del tutto analoghe a quelle sopra esposte, deve giungersi anche con riferimento alla patologia cervicale denunciata dall'attuale appellante.
Oltre alle ragioni comuni già esplicitate in relazione al precedente motivo di appello (sia quanto
Tes_ ai periodi in relazione ai quali i testi e sono stati in grado di riferire, sia quanto alla Tes_1
variabilità delle mansioni eseguite da nel periodo di lavoro svolto alle dipendenze della Pt_1
sia quanto alla limitata utilità della deposizione del teste , occorre qui CP_3 Tes_3
evidenziare, in assenza di previsioni tabellari, la mancanza della prova della natura non occasionale delle lavorazioni che avevano esposto al mantenimento di posture Parte_1
incongrue del collo, come risultanti dalla stessa descrizione contenuta nel capo 5 del ricorso di primo grado, sulla base della quale ciò che aveva impegnato l'appellante per tre ore medie al giorno era stato lo svolgimento dei lavori in quota per il montaggio di apparecchi elettrici ed il fissaggio di canalette e di punti luce, mentre la postura incongrua del collo era stata mantenuta nel corso delle dette lavorazioni, per un tempo non sufficientemente specificato
(“prolungatamente”), neanche chiarito attraverso la descrizione delle fasi di lavorazione o delle esigenze che ne avevano richiesto l'adozione.
10 D'altra parte, come correttamente osservato dalla CTU nominata in primo grado, il lavoro in quota, di per sé, non costituisce circostanza di rischio e anche la patologia in esame risulta di comune riscontro nella popolazione generale in rapporto a fattori eredo-costituzionali.
Anche in relazione alla patologia in discussione, ritiene, pertanto, la Corte di escludere che l'appellante, come sarebbe stato suo specifico onere, abbia adeguatamente comprovato la sussistenza del necessario nesso causale ovvero concausale con l'attività lavorativa svolta.
3) Mancato riconoscimento dell'origine professionale dell'ipoacusia
Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Alle ragioni comuni già esplicitate in relazione ai precedenti motivi di appello (sia quanto ai
Tes_ periodi in relazione ai quali i testi e sono stati in grado di riferire, sia quanto alla Tes_1
variabilità delle mansioni eseguite da nel periodo di lavoro svolto alle dipendenze della Pt_1
sia quanto alla limitata utilità della deposizione del teste , occorre qui CP_3 Tes_3
evidenziare, sia la genericità del riferimento agli strumenti di lavoro rumorosi di cui al capo 6 del ricorso di primo grado ovvero, laddove lo stesso debba considerarsi relativo agli strumenti indicati nel capo 3 dello stesso ricorso, l'incongruenza dei tempi di esposizione al rumore proveniente dai detti strumenti di lavoro (4 ore medie al giorno) rispetto al tempo dello stesso utilizzo degli strumenti in questione (3 ore medie al giorno), sia l'insufficienza delle allegazioni formulate e della conseguente prova espletata in ordine al rumore ambientale cui sarebbe Pt_1
stato esposto, difettando nelle stesse qualunque riferimento (tipologia di ventole, motori e aspiratori rumorosi, ma soprattutto descrizione dei luoghi di lavoro, aperti o chiusi, e distanza dell'appellante dalle fonti di rumore) utile a valutare l'intensità del rumore e dell'esposizione dell'appellante allo stesso.
A ciò occorre aggiungere, come osservato dalla CTU nominata in primo grado, pur a prescindere dalla presenza del diabete quale fattore di rischio extralavorativo, che le caratteristiche della curva audiometrica, bilaterale e asimmetrica, non sono quelle comuni proprie della ipoacusia da rumore.
11 Anche in relazione alla patologia in discussione, deve, dunque, escludersi che l'appellante abbia adeguatamente comprovato la sussistenza del necessario nesso causale ovvero concausale con l'attività lavorativa svolta.
***
L'appello proposto, in ragione di tutti i motivi sopra esposti, deve, dunque, essere rigettato.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante allegato e comprovato,
mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 6 settembre
2024, di non essere stato titolare, nell'anno 2023, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co.11, D.L. 269/03 e non avendo il medesimo comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
nulla dispone sulle spese di lite.
Cagliari, 6 giugno 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu………………………..……………………dott. Maria Luisa Scarpa
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