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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/05/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1081/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1081/2024 promossa da
C.F. ) nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BIONDARO NICOLA e dall'Avv. SANDRIN MARIA CRISTINA
ATTORE contro
(C.F. ) nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. DE MARCHI ADRIANO
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/03/2024 premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in India in data 02/01/2022, dal quale non erano nati figli, che l'unione era entrata in CP_1 irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, disponendo l'obbligo del convenuto di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di euro
500,00 mensili. Decorsi i termini di legge, chiedeva, altresì, la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Con memoria depositata in data 23/05/2024, si costituiva in giudizio, aderendo alla CP_1 domanda di separazione, ma chiedendone l'addebito alla moglie per essersi allontanata dalla casa coniugale senza accordo del marito;
chiedeva, inoltre, il rigetto della domanda di mantenimento proposta dalla attrice o, in via subordinata, la determinazione dell'assegno nella minor somma di euro 100,00 mensili.
I coniugi, comparsi personalmente davanti al Giudice relatore all'udienza del 03/07/2024, davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione e del successivo divorzio, precisando conclusioni conformi.
pagina 2 di 4 Con sentenza non definitiva n. 1522/2024 pubblicata in data 02/09/2024, il Tribunale di Vicenza dichiarava la separazione personale delle parti e, con separata ordinanza, fissava udienza ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Le parti, con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18/3/2025, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti: è, in effetti, decorso il termine di legge di sei mesi tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice relatore nella presente procedura, con riguardo alla domanda di separazione, decisa sulle conclusioni conformi rassegnate dalle parti alla prima udienza del 3/7/2024 con sentenza n. 1522/2024 del 02/09/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio. I certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno divorzile una tantum e a CP_1 Parte_1
tacitazione di ogni pretesa economica, la somma di euro 2.000,00 da versarsi tramite assegno circolare bancario alla sig.ra entro la data del 31/03/2025. Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di Parte_1
disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in India in data 02/01/2022 da e Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Castelgomberto (VI) per l'anno 2022,
[...]
parte II, serie C, numero 30, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
pagina 3 di 4 3. dichiara equa la somma di euro 2.000,00 riconosciuta da in favore di a CP_1 Parte_1
titolo di assegno divorzile una tantum;
4. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 27.5.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1081/2024 promossa da
C.F. ) nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BIONDARO NICOLA e dall'Avv. SANDRIN MARIA CRISTINA
ATTORE contro
(C.F. ) nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. DE MARCHI ADRIANO
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/03/2024 premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in India in data 02/01/2022, dal quale non erano nati figli, che l'unione era entrata in CP_1 irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, disponendo l'obbligo del convenuto di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di euro
500,00 mensili. Decorsi i termini di legge, chiedeva, altresì, la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Con memoria depositata in data 23/05/2024, si costituiva in giudizio, aderendo alla CP_1 domanda di separazione, ma chiedendone l'addebito alla moglie per essersi allontanata dalla casa coniugale senza accordo del marito;
chiedeva, inoltre, il rigetto della domanda di mantenimento proposta dalla attrice o, in via subordinata, la determinazione dell'assegno nella minor somma di euro 100,00 mensili.
I coniugi, comparsi personalmente davanti al Giudice relatore all'udienza del 03/07/2024, davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione e del successivo divorzio, precisando conclusioni conformi.
pagina 2 di 4 Con sentenza non definitiva n. 1522/2024 pubblicata in data 02/09/2024, il Tribunale di Vicenza dichiarava la separazione personale delle parti e, con separata ordinanza, fissava udienza ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Le parti, con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18/3/2025, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle domande concordemente formulate dai coniugi.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti: è, in effetti, decorso il termine di legge di sei mesi tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice relatore nella presente procedura, con riguardo alla domanda di separazione, decisa sulle conclusioni conformi rassegnate dalle parti alla prima udienza del 3/7/2024 con sentenza n. 1522/2024 del 02/09/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio. I certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di assegno divorzile una tantum e a CP_1 Parte_1
tacitazione di ogni pretesa economica, la somma di euro 2.000,00 da versarsi tramite assegno circolare bancario alla sig.ra entro la data del 31/03/2025. Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di Parte_1
disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in India in data 02/01/2022 da e Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Castelgomberto (VI) per l'anno 2022,
[...]
parte II, serie C, numero 30, alle condizioni di cui in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
pagina 3 di 4 3. dichiara equa la somma di euro 2.000,00 riconosciuta da in favore di a CP_1 Parte_1
titolo di assegno divorzile una tantum;
4. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 27.5.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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