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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 735/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Avv.to Laura Bove Consigliere G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso l'ordinanza del Tribunale di MILANO n. cronol. 21693/2025 del 25.06.2025, estensore giudice DOTT.SSA CHIARA COLOSIMO, discussa all'udienza del 10.12.2025 e promossa da:
), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 mente domiciliato in C.F._2
BUSTO ARSIZIO VIA ALDO MORO 21, presso il Difensore
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SILVANA MOSTACCHI , C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA SAVARE' 1 MILANO, pre
E CONTRO
), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ANTONIO LABATE ), elettivamente domiciliata in ROMA VIALE C.F._4
MAZZINI 11, presso il Difensore
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
1 PER LA PARTE APPELLANTE
“l'appellante chiede che la Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, Annulli e riformi l'ordinanza impugnata in ogni sua parte;
Riconosca la regolare notifica del ricorso all' , enunciando che il motivo di rigetto fondato sul presunto CP_1 vizio di notifi infondato;
Accerti nel merito la fondatezza delle ragioni dell'appellante e condanni la controparte alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
PER LA PARTE APPELLATA CP_1
“PIACCIA ALL'ECC.MA CO 'APPELLO adita, reiectis adversis, per i motivi esposti in atti: in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello proposto ex adverso; in subordine, sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Busto Arsizio;
dichiarare la nullità dell'atto di ricorso in appello;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ; CP_1 dichiarare inammissibile le avverse domande in quanto tardive ex artt. 618 c.p.c. e 24 D.Lgs.46/99. In subordine, nel merito rigettare tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e diritto, condannando in ogni caso l'appellante, , al pagamento degli importi Parte_2 azionati con l'avviso di addebito n. 41720220001762174000 o di quelli diversi accertati come dovuti in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al saldo. In ogni caso, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio anche ex art.96 cpc”.
PER LA PARTE APPELLATA CP_3
“IN VIA PRELIMINARE, DICHIARARE INAMMISSIBILE il presente Ricorso in Appello, poiché avente ad oggetto un'Ordinanza soggetta esclusivamente al Reclamo ex art. 308 c.p.c. e, per l'effetto, CONFERMARE il contenuto dell'Ordinanza di estinzione n° 21693/2025 pronunciata dal Giudice del Lavoro Dott.ssa Chiara Colosimo, il 25 giugno 2025, nel procedimento recante R.G. 13499/2024; IN VIA SUBORDINATA, nella denegata quanto non creduta ipotesi di accoglimento del proposto gravame, PRELIMINARMENTE, si chiede di DICHIARARE l'incompetenza del Giudice adito in primo grado individuando quale giudice competente il Tribunale Ordinario di Varese in funzione di Giudice del Lavoro ed in ogni caso, nella circostanza in cui l'adito Collegio ritenesse di essere comunque competente a decidere, IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE, DICHIARARE L'INAMMISSIBILITÀ dell'opposizione presentata dinnanzi al Giudice di primae curae, poiché avente ad oggetto un atto non impugnabile, nonché per il mancato rispetto del termine di quaranta giorni per l'impugnazione dell'avviso di addebito n° 41720220001762174000 dalla CP_1 sua notificazione, oltre che in riferimento alla successiva notifica dell'Intimazione di pagamento n° 11720249004414865000, nonché NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE, RIGETTARE la domanda in quanto del tutto infondata e, in ogni caso, nella mai creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa doglianza NEL MERITO ED IN SUBORDINE, per motivi imputabili all'attività dell'ente impositore, manlevare da ogni Controparte_4 pregiudizio, responsabilità e onere anche in ordine alle spese legali. Con
2 vittoria di spese e compenso del giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Labate che si dichiara antistatario”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 10.7.2025, proponeva Parte_2 impugnazione avverso la decision la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso, dallo stesso presentato nei confronti di e CP_1 Controparte_4 onde sentir dichiarare “l'annullamento della rateizzazione”, dallo
[...]
a il 15.10.2024, limitatamente all'avviso di addebito n° CP_1
41720220001762174000, notificato dall'Ente creditore il 25.11.2022, incluso nell'intimazione di pagamento n° 11720249004414865000, notificatagli il 12.6.2024, con conseguente accertamento dell'insussistenza del credito contributivo oggetto di tale titolo, pari ad € 52.610,80.
In particolare, il ricorrente in primo grado aveva eccepito la prescrizione maturata – quanto alle annualità 2014-2016 – prima della notificazione del predetto avviso di addebito.
Il primo Giudice, rilevata la mancata rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio all' , disposta in ragione dell'invio ad errato CP_1 indirizzo PEC, entro il termine assegnato del 23.5.2025, aveva ritenuto non ritualmente costituito il contraddittorio.
Il ricorrente in primo grado era stato, conseguentemente, condannato alla rifusione delle spese di lite, in favore della costituita Controparte_4
liquidate in complessivi € 2.500,0
[...] accessori come per legge, distratte in favore del Difensore antistatario.
Con un primo, articolato motivo di gravame, l'appellante rilevava l'errore di fatto, nel quale il TRIBUNALE sarebbe – a suo avviso – incorso per non avere considerato la regolare notificazione del ricorso all' , nei termini di legge, CP_1 all'indirizzo PEC della sede di Varese: t. Email_1
Con il secondo motivo, negava la sussistenza di alcuna irregolarità Pt_1 nella notificazione eseguita.
In terzo luogo, si denunciava la “violazione del principio di tutela effettiva del diritto dell'appellante” e del suo “diritto ad un esame nel merito delle proprie ragioni, senza essere precluso da un errore di fatto sulla notifica”.
Pertanto, tramite l'atto di impugnazione, si chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma del gravato provvedimento, accertasse la regolare notifica del ricorso di primo grado all' e la fondatezza – nel merito – dell'azione esperita, con CP_1
3 vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 18.11.2025, CP_3 eccependo inarmente l'inammissibilità dell'appello, poiché avente ad oggetto un'ordinanza soggetta esclusivamente al reclamo, ex art. 308 c.p.c., e chiedendo, in ogni caso, la conferma della pronuncia impugnata;
in subordine, la medesima appellata eccepiva altresì l'incompetenza territoriale del TRIBUNALE adito in primo grado, competente essendo a suo avviso il Tribunale Ordinario di VARESE;
in via ulteriormente gradata, l' rilevava CP_4
l'inammissibilità dell'opposizione promossa in primo grado, o relativa ad atto non impugnabile, nonché per il mancato rispetto del termine di quaranta giorni per l'impugnazione dell'avviso di addebito n° CP_1
41720220001762174000, decorso dalla sua notificazione, oltre che in riferimento alla successiva notifica dell'Intimazione di pagamento n° 11720249004414865000.
Nel merito ed in via principale, invocava il rigetto della domanda CP_3 avversaria o, in subordine, la condanna dell'Ente impositore a manlevarla da ogni onere o responsabilità correlati al giudizio, anche con riferimento alle spese processuali, riguardo alle quali domandava la condanna del ricorrente in primo grado, con distrazione in favore del Difensore antistatario.
L'appellato si costituiva in pari data, eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria e – in subordine – la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di MILANO in favore del Tribunale di BUSTO ARSIZIO;
la nullità dell'atto di ricorso in appello;
il difetto di legittimazione passiva dell' ; la tardività dell'azione esperita da CP_1
in quanto tardiva ex artt. 617 e 618, c.p.c., e 24 D. lgs. n. 46/99. Pt_1
In subordine, nel merito, il medesimo invocava il rigetto delle domande CP_1 avanzate con il ricorso di primo g condanna della controparte al pagamento degli importi oggetto dell'avviso di addebito opposto, o di quelli diversi accertati come dovuti in corso di causa, oltre alle sanzioni e somme aggiuntive sino al saldo e alla rifusione delle spese di lite, “anche ex art.96 c.p.c.”.
A seguito di rinvio per mancata comparizione dell'appellante, all'udienza del 10.12.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
_______________
Va, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, avanzata dalle parti appellate in ragione della natura dell'atto impugnato, suscettibile – a loro avviso – al solo reclamo ex art. 308, c.p.c..
Tale tesi non può essere condivisa, atteso che “l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 291, comma 3, c.p.c., implicando a
4 norma dell'art. 307, comma 3, c.p.c. la contemporanea ed automatica estinzione del processo, ha valore sostanziale di sentenza avendo contenuto definitivo del giudizio” (Cass. 22.7.2002, n. 10664).
Tale è la fattispecie realizzatasi nella presente controversia, in cui il TRIBUNALE ha fatto applicazione dell'art. 291, co. III, c.p.c., che prevede la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del processo, in caso di mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notificazione.
Applicazione del tutto corretta, come si rileverà nell'esame delle doglianze avanzate dall'odierno appellante, al quale si rinvia.
La portata definitoria del provvedimento ne determina la soggezione agli
“ordinari mezzi di impugnazione” (Cass. 21.2.2019, n. 4989), come già affermato da questa Corte con sentenza n. 1094/2020 (Pres. VIGNATI / Est.
. Per_1
Il gravame, così come proposto con le modalità dell'appello, è – pertanto – certamente ammissibile.
Esso è, tuttavia, infondato e non può quindi trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Giova, in proposito, ripercorrere lo svolgimento del giudizio di primo grado, come attestato dai verbali di causa.
All'udienza del 6.2.2025, il Giudice, rilevato come la notificazione dell'atto introduttivo all' fosse stata “effettuata all'indirizzo PEC errato”, ne CP_1 disponeva “la rinnovazione”, assegnando “a parte opponente termine sino al 14 marzo 2025 (termine entro cui la notifica deve perfezionarsi) per provvedere alla notificazione del ricorso, del primo decreto di fissazione d'udienza e del verbale all' Controparte_1
.
[...]
Alla successiva udienza del 16.4.2025, il TRIBUNALE rilevava: “parte opponente risulta aver depositato nel fascicolo telematico prova della notificazione del ricorso all' Controparte_1
ma altresì che la notifica in questione risulta nuovamente effettuata
[...]
o PEC errato”; pertanto, il primo Giudice disponeva “la rinnovazione della suddetta notificazione”, assegnando “a parte opponente termine sino al 23 maggio 2025 (termine entro cui la notifica deve perfezionarsi) per provvedere alla notificazione del ricorso, del primo decreto di fissazione d'udienza e del verbale all' Controparte_1
.
[...]
All'ultima udienza, tenutasi il 25.6.2025, nessuno essendo comparso per la parte ricorrente (così come in quelle precedenti), il Giudice verificava il mancato adempimento dell'ordine di rinotificazione e così provvedeva:
5 “rilevato che, a dispetto di quanto disposto con ordinanza del 16 aprile 2025, parte ricorrente non ha provveduto alla rinotificazione del ricorso all'
[...] entro il termine assegnato del 23 Controparte_1
n risulta ritualmente costituito il contraddittorio;
ritenuto, conseguentemente, che possa procedersi esclusivamente alla declaratoria di improcedibilità del ricorso, con definizione delle spese della fase, risultando precluso qualsiasi provvedimento nel merito delle questioni,
P.Q.M.
dichiara l'improcedibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore della costituita Controparte_4
che liquida in complessivi € 2.50
[...] accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Labate”.
La doglianza, con cui l'appellante ha sostenuto di avere provveduto al deposito della notificazione, compiuta all'indirizzo t, non coglie nel segno. Email_1
Anzitutto, non viene, infatti, confutata l'erroneità dell'indirizzo di destinazione, posta a base dei ripetuti ordini di rinnovazione emessi dal TRIBUNALE, peraltro in piena conformità con il quadro normativo e giurisprudenziale della materia.
È noto, infatti, come la notificazione degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell' vada eseguita – all'infuori dei procedimenti CP_1 incidentali di cognizione pr i nell'ambito del processo esecutivo di cui all'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996 (conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003) – presso la sede legale di ROMA dell' e non già presso CP_1 la sede periferica, come invece avvenuto nel caso di s
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24048 del 3.8.2022,
“la notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell' va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. CP_1
669 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo nelle altre ipotesi farsi applicazione delle regole ordinarie del codice di rito, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla la notifica effettuata presso la sede legale di Roma dell' , ma CP_1 non anche presso il suo Ufficio Provinciale”.
Nella motivazione di tale pronuncia si spiega che “la precisa collocazione della disposizione in esame (id est: del comma 1 bis), nel contesto cioè di una norma che disciplina l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche
6 amministrazioni, renda evidente la riferibilità della stessa esclusivamente al processo esecutivo, intrapreso verso queste ultime” e che “coerentemente, il richiamo «agli atti introduttivi del giudizio di cognizione» va inteso come circoscritto agli atti che, nell'ambito del giudizio esecutivo, introducono procedimenti incidentali di cognizione, occasionati dal processo di esecuzione forzata, ovvero i giudizi di opposizione di cui al titolo V dei libro III del cod. proc. civ.”: in conclusione, secondo il Supremo Collegio, “è dunque agli atti «di cognizione, esecutivi e cautelari» del processo di esecuzione che si riferisce il particolare regime di notifica agli uffici periferici introdotto dall'art. 44, comma 3, cit.” (Cass. 24048/2022, cit.; conf. Cass. 21040/2011; Cass. 22856/2020).
Non versandosi nell'ipotesi di all'art. 14 co. I bis, DL 669/1996, la notificazione dell'atto introduttivo del ricorso di primo grado, effettuata dal ricorrente presso la sede territoriale di VARESE anziché presso quella centrale dell' , era – CP_1 pertanto – certamente irrituale, come condivisibilmente rilevato dal TRIBUNALE.
Inoltre, l'appellante non considera il fatto che l'impugnato provvedimento è stato emesso, a seguito del suo totale inadempimento all'ordine di rinnovazione della notifica, emesso dal primo Giudice all'udienza del 16.4.2025, ai sensi dell'art. 291, co. III, c.p.c., secondo cui “se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue”.
Laddove il primo comma della medesima disposizione stabilisce che: “se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla”.
È pacifica in giurisprudenza l'applicabilità di tale norma al processo del lavoro.
La Corte di Cassazione ha, in proposito, sancito che “nel rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg., della l. n. 92 del 2012, così come in quello del lavoro, ove risulti omessa o inesistente la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa l'assegnazione di un nuovo termine, perentorio, ex art. 291, comma 1, c.p.c., per il rinnovo della stessa, non ostandovi le esigenze di celerità che lo ispirano né il principio della ragionevole durata del processo, atteso che l'eventuale inammissibilità
o improcedibilità del ricorso non ne precludono la riproposizione, con una ulteriore dilatazione del tempo necessario ad ottenere una pronuncia di merito” (Cass. 1.2.2017, n. 2621).
Non solo, pertanto, la rinnovazione della notificazione è stata correttamente disposta dal TRIBUNALE data l'erroneità dell'indirizzo di destinazione, ma – altrettanto giustamente – la mancata esecuzione di tale ordine ha determinato la definizione del giudizio tramite declaratoria di “improcedibilità”, sostanzialmente qualificabile come provvedimento di estinzione ai sensi dell'art. 291, co. III, c.p.c., con valore di sentenza.
7 In virtù delle considerazioni tutte che precedono, il provvedimento impugnato merita integrale conferma, restando assorbito e superato ogni ulteriore profilo, in lite dedotto dalle parti, incluso quello relativo alle eccezioni di incompetenza territoriale e di nullità dell'atto di appello, proposte dalle parti appellate in via subordinata.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Dette spese vanno distratte in favore del Difensore di , dichiaratosi CP_3 antistatario.
Pur nell'infondatezza del gravame, il Collegio non ravvisa gli estremi per la condanna ex art. 96, c.p.c., invocata dall' , in assenza di violazioni dei CP_1 generali canoni di correttezza e buona fede processuale.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Si dà atto che, per mero errore materiale, nel dispositivo è riportata la data del 3.12.2025, in luogo di quella corretta del 10.12.2025.
P.Q.M.
Conferma l'ordinanza del Tribunale di MILANO n. cronol. 21693/2025 del 25.06.2025; condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese del grado, liquidate in complessivi € 1.000,00 per ciascuna di esse, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore di
[...]
; Controparte_2 dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 10/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Avv.to Laura Bove Consigliere G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso l'ordinanza del Tribunale di MILANO n. cronol. 21693/2025 del 25.06.2025, estensore giudice DOTT.SSA CHIARA COLOSIMO, discussa all'udienza del 10.12.2025 e promossa da:
), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 mente domiciliato in C.F._2
BUSTO ARSIZIO VIA ALDO MORO 21, presso il Difensore
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SILVANA MOSTACCHI , C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA SAVARE' 1 MILANO, pre
E CONTRO
), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ANTONIO LABATE ), elettivamente domiciliata in ROMA VIALE C.F._4
MAZZINI 11, presso il Difensore
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
1 PER LA PARTE APPELLANTE
“l'appellante chiede che la Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, Annulli e riformi l'ordinanza impugnata in ogni sua parte;
Riconosca la regolare notifica del ricorso all' , enunciando che il motivo di rigetto fondato sul presunto CP_1 vizio di notifi infondato;
Accerti nel merito la fondatezza delle ragioni dell'appellante e condanni la controparte alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
PER LA PARTE APPELLATA CP_1
“PIACCIA ALL'ECC.MA CO 'APPELLO adita, reiectis adversis, per i motivi esposti in atti: in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello proposto ex adverso; in subordine, sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Busto Arsizio;
dichiarare la nullità dell'atto di ricorso in appello;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ; CP_1 dichiarare inammissibile le avverse domande in quanto tardive ex artt. 618 c.p.c. e 24 D.Lgs.46/99. In subordine, nel merito rigettare tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e diritto, condannando in ogni caso l'appellante, , al pagamento degli importi Parte_2 azionati con l'avviso di addebito n. 41720220001762174000 o di quelli diversi accertati come dovuti in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al saldo. In ogni caso, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio anche ex art.96 cpc”.
PER LA PARTE APPELLATA CP_3
“IN VIA PRELIMINARE, DICHIARARE INAMMISSIBILE il presente Ricorso in Appello, poiché avente ad oggetto un'Ordinanza soggetta esclusivamente al Reclamo ex art. 308 c.p.c. e, per l'effetto, CONFERMARE il contenuto dell'Ordinanza di estinzione n° 21693/2025 pronunciata dal Giudice del Lavoro Dott.ssa Chiara Colosimo, il 25 giugno 2025, nel procedimento recante R.G. 13499/2024; IN VIA SUBORDINATA, nella denegata quanto non creduta ipotesi di accoglimento del proposto gravame, PRELIMINARMENTE, si chiede di DICHIARARE l'incompetenza del Giudice adito in primo grado individuando quale giudice competente il Tribunale Ordinario di Varese in funzione di Giudice del Lavoro ed in ogni caso, nella circostanza in cui l'adito Collegio ritenesse di essere comunque competente a decidere, IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE, DICHIARARE L'INAMMISSIBILITÀ dell'opposizione presentata dinnanzi al Giudice di primae curae, poiché avente ad oggetto un atto non impugnabile, nonché per il mancato rispetto del termine di quaranta giorni per l'impugnazione dell'avviso di addebito n° 41720220001762174000 dalla CP_1 sua notificazione, oltre che in riferimento alla successiva notifica dell'Intimazione di pagamento n° 11720249004414865000, nonché NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE, RIGETTARE la domanda in quanto del tutto infondata e, in ogni caso, nella mai creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa doglianza NEL MERITO ED IN SUBORDINE, per motivi imputabili all'attività dell'ente impositore, manlevare da ogni Controparte_4 pregiudizio, responsabilità e onere anche in ordine alle spese legali. Con
2 vittoria di spese e compenso del giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Labate che si dichiara antistatario”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 10.7.2025, proponeva Parte_2 impugnazione avverso la decision la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso, dallo stesso presentato nei confronti di e CP_1 Controparte_4 onde sentir dichiarare “l'annullamento della rateizzazione”, dallo
[...]
a il 15.10.2024, limitatamente all'avviso di addebito n° CP_1
41720220001762174000, notificato dall'Ente creditore il 25.11.2022, incluso nell'intimazione di pagamento n° 11720249004414865000, notificatagli il 12.6.2024, con conseguente accertamento dell'insussistenza del credito contributivo oggetto di tale titolo, pari ad € 52.610,80.
In particolare, il ricorrente in primo grado aveva eccepito la prescrizione maturata – quanto alle annualità 2014-2016 – prima della notificazione del predetto avviso di addebito.
Il primo Giudice, rilevata la mancata rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio all' , disposta in ragione dell'invio ad errato CP_1 indirizzo PEC, entro il termine assegnato del 23.5.2025, aveva ritenuto non ritualmente costituito il contraddittorio.
Il ricorrente in primo grado era stato, conseguentemente, condannato alla rifusione delle spese di lite, in favore della costituita Controparte_4
liquidate in complessivi € 2.500,0
[...] accessori come per legge, distratte in favore del Difensore antistatario.
Con un primo, articolato motivo di gravame, l'appellante rilevava l'errore di fatto, nel quale il TRIBUNALE sarebbe – a suo avviso – incorso per non avere considerato la regolare notificazione del ricorso all' , nei termini di legge, CP_1 all'indirizzo PEC della sede di Varese: t. Email_1
Con il secondo motivo, negava la sussistenza di alcuna irregolarità Pt_1 nella notificazione eseguita.
In terzo luogo, si denunciava la “violazione del principio di tutela effettiva del diritto dell'appellante” e del suo “diritto ad un esame nel merito delle proprie ragioni, senza essere precluso da un errore di fatto sulla notifica”.
Pertanto, tramite l'atto di impugnazione, si chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma del gravato provvedimento, accertasse la regolare notifica del ricorso di primo grado all' e la fondatezza – nel merito – dell'azione esperita, con CP_1
3 vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario.
L'appellata resisteva mediante memoria depositata il 18.11.2025, CP_3 eccependo inarmente l'inammissibilità dell'appello, poiché avente ad oggetto un'ordinanza soggetta esclusivamente al reclamo, ex art. 308 c.p.c., e chiedendo, in ogni caso, la conferma della pronuncia impugnata;
in subordine, la medesima appellata eccepiva altresì l'incompetenza territoriale del TRIBUNALE adito in primo grado, competente essendo a suo avviso il Tribunale Ordinario di VARESE;
in via ulteriormente gradata, l' rilevava CP_4
l'inammissibilità dell'opposizione promossa in primo grado, o relativa ad atto non impugnabile, nonché per il mancato rispetto del termine di quaranta giorni per l'impugnazione dell'avviso di addebito n° CP_1
41720220001762174000, decorso dalla sua notificazione, oltre che in riferimento alla successiva notifica dell'Intimazione di pagamento n° 11720249004414865000.
Nel merito ed in via principale, invocava il rigetto della domanda CP_3 avversaria o, in subordine, la condanna dell'Ente impositore a manlevarla da ogni onere o responsabilità correlati al giudizio, anche con riferimento alle spese processuali, riguardo alle quali domandava la condanna del ricorrente in primo grado, con distrazione in favore del Difensore antistatario.
L'appellato si costituiva in pari data, eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria e – in subordine – la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di MILANO in favore del Tribunale di BUSTO ARSIZIO;
la nullità dell'atto di ricorso in appello;
il difetto di legittimazione passiva dell' ; la tardività dell'azione esperita da CP_1
in quanto tardiva ex artt. 617 e 618, c.p.c., e 24 D. lgs. n. 46/99. Pt_1
In subordine, nel merito, il medesimo invocava il rigetto delle domande CP_1 avanzate con il ricorso di primo g condanna della controparte al pagamento degli importi oggetto dell'avviso di addebito opposto, o di quelli diversi accertati come dovuti in corso di causa, oltre alle sanzioni e somme aggiuntive sino al saldo e alla rifusione delle spese di lite, “anche ex art.96 c.p.c.”.
A seguito di rinvio per mancata comparizione dell'appellante, all'udienza del 10.12.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
_______________
Va, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, avanzata dalle parti appellate in ragione della natura dell'atto impugnato, suscettibile – a loro avviso – al solo reclamo ex art. 308, c.p.c..
Tale tesi non può essere condivisa, atteso che “l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 291, comma 3, c.p.c., implicando a
4 norma dell'art. 307, comma 3, c.p.c. la contemporanea ed automatica estinzione del processo, ha valore sostanziale di sentenza avendo contenuto definitivo del giudizio” (Cass. 22.7.2002, n. 10664).
Tale è la fattispecie realizzatasi nella presente controversia, in cui il TRIBUNALE ha fatto applicazione dell'art. 291, co. III, c.p.c., che prevede la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del processo, in caso di mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notificazione.
Applicazione del tutto corretta, come si rileverà nell'esame delle doglianze avanzate dall'odierno appellante, al quale si rinvia.
La portata definitoria del provvedimento ne determina la soggezione agli
“ordinari mezzi di impugnazione” (Cass. 21.2.2019, n. 4989), come già affermato da questa Corte con sentenza n. 1094/2020 (Pres. VIGNATI / Est.
. Per_1
Il gravame, così come proposto con le modalità dell'appello, è – pertanto – certamente ammissibile.
Esso è, tuttavia, infondato e non può quindi trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Giova, in proposito, ripercorrere lo svolgimento del giudizio di primo grado, come attestato dai verbali di causa.
All'udienza del 6.2.2025, il Giudice, rilevato come la notificazione dell'atto introduttivo all' fosse stata “effettuata all'indirizzo PEC errato”, ne CP_1 disponeva “la rinnovazione”, assegnando “a parte opponente termine sino al 14 marzo 2025 (termine entro cui la notifica deve perfezionarsi) per provvedere alla notificazione del ricorso, del primo decreto di fissazione d'udienza e del verbale all' Controparte_1
.
[...]
Alla successiva udienza del 16.4.2025, il TRIBUNALE rilevava: “parte opponente risulta aver depositato nel fascicolo telematico prova della notificazione del ricorso all' Controparte_1
ma altresì che la notifica in questione risulta nuovamente effettuata
[...]
o PEC errato”; pertanto, il primo Giudice disponeva “la rinnovazione della suddetta notificazione”, assegnando “a parte opponente termine sino al 23 maggio 2025 (termine entro cui la notifica deve perfezionarsi) per provvedere alla notificazione del ricorso, del primo decreto di fissazione d'udienza e del verbale all' Controparte_1
.
[...]
All'ultima udienza, tenutasi il 25.6.2025, nessuno essendo comparso per la parte ricorrente (così come in quelle precedenti), il Giudice verificava il mancato adempimento dell'ordine di rinotificazione e così provvedeva:
5 “rilevato che, a dispetto di quanto disposto con ordinanza del 16 aprile 2025, parte ricorrente non ha provveduto alla rinotificazione del ricorso all'
[...] entro il termine assegnato del 23 Controparte_1
n risulta ritualmente costituito il contraddittorio;
ritenuto, conseguentemente, che possa procedersi esclusivamente alla declaratoria di improcedibilità del ricorso, con definizione delle spese della fase, risultando precluso qualsiasi provvedimento nel merito delle questioni,
P.Q.M.
dichiara l'improcedibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore della costituita Controparte_4
che liquida in complessivi € 2.50
[...] accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Labate”.
La doglianza, con cui l'appellante ha sostenuto di avere provveduto al deposito della notificazione, compiuta all'indirizzo t, non coglie nel segno. Email_1
Anzitutto, non viene, infatti, confutata l'erroneità dell'indirizzo di destinazione, posta a base dei ripetuti ordini di rinnovazione emessi dal TRIBUNALE, peraltro in piena conformità con il quadro normativo e giurisprudenziale della materia.
È noto, infatti, come la notificazione degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell' vada eseguita – all'infuori dei procedimenti CP_1 incidentali di cognizione pr i nell'ambito del processo esecutivo di cui all'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996 (conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003) – presso la sede legale di ROMA dell' e non già presso CP_1 la sede periferica, come invece avvenuto nel caso di s
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24048 del 3.8.2022,
“la notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell' va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. CP_1
669 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo nelle altre ipotesi farsi applicazione delle regole ordinarie del codice di rito, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla la notifica effettuata presso la sede legale di Roma dell' , ma CP_1 non anche presso il suo Ufficio Provinciale”.
Nella motivazione di tale pronuncia si spiega che “la precisa collocazione della disposizione in esame (id est: del comma 1 bis), nel contesto cioè di una norma che disciplina l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche
6 amministrazioni, renda evidente la riferibilità della stessa esclusivamente al processo esecutivo, intrapreso verso queste ultime” e che “coerentemente, il richiamo «agli atti introduttivi del giudizio di cognizione» va inteso come circoscritto agli atti che, nell'ambito del giudizio esecutivo, introducono procedimenti incidentali di cognizione, occasionati dal processo di esecuzione forzata, ovvero i giudizi di opposizione di cui al titolo V dei libro III del cod. proc. civ.”: in conclusione, secondo il Supremo Collegio, “è dunque agli atti «di cognizione, esecutivi e cautelari» del processo di esecuzione che si riferisce il particolare regime di notifica agli uffici periferici introdotto dall'art. 44, comma 3, cit.” (Cass. 24048/2022, cit.; conf. Cass. 21040/2011; Cass. 22856/2020).
Non versandosi nell'ipotesi di all'art. 14 co. I bis, DL 669/1996, la notificazione dell'atto introduttivo del ricorso di primo grado, effettuata dal ricorrente presso la sede territoriale di VARESE anziché presso quella centrale dell' , era – CP_1 pertanto – certamente irrituale, come condivisibilmente rilevato dal TRIBUNALE.
Inoltre, l'appellante non considera il fatto che l'impugnato provvedimento è stato emesso, a seguito del suo totale inadempimento all'ordine di rinnovazione della notifica, emesso dal primo Giudice all'udienza del 16.4.2025, ai sensi dell'art. 291, co. III, c.p.c., secondo cui “se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue”.
Laddove il primo comma della medesima disposizione stabilisce che: “se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla”.
È pacifica in giurisprudenza l'applicabilità di tale norma al processo del lavoro.
La Corte di Cassazione ha, in proposito, sancito che “nel rito di cui all'art. 1, commi 48 e segg., della l. n. 92 del 2012, così come in quello del lavoro, ove risulti omessa o inesistente la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa l'assegnazione di un nuovo termine, perentorio, ex art. 291, comma 1, c.p.c., per il rinnovo della stessa, non ostandovi le esigenze di celerità che lo ispirano né il principio della ragionevole durata del processo, atteso che l'eventuale inammissibilità
o improcedibilità del ricorso non ne precludono la riproposizione, con una ulteriore dilatazione del tempo necessario ad ottenere una pronuncia di merito” (Cass. 1.2.2017, n. 2621).
Non solo, pertanto, la rinnovazione della notificazione è stata correttamente disposta dal TRIBUNALE data l'erroneità dell'indirizzo di destinazione, ma – altrettanto giustamente – la mancata esecuzione di tale ordine ha determinato la definizione del giudizio tramite declaratoria di “improcedibilità”, sostanzialmente qualificabile come provvedimento di estinzione ai sensi dell'art. 291, co. III, c.p.c., con valore di sentenza.
7 In virtù delle considerazioni tutte che precedono, il provvedimento impugnato merita integrale conferma, restando assorbito e superato ogni ulteriore profilo, in lite dedotto dalle parti, incluso quello relativo alle eccezioni di incompetenza territoriale e di nullità dell'atto di appello, proposte dalle parti appellate in via subordinata.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Dette spese vanno distratte in favore del Difensore di , dichiaratosi CP_3 antistatario.
Pur nell'infondatezza del gravame, il Collegio non ravvisa gli estremi per la condanna ex art. 96, c.p.c., invocata dall' , in assenza di violazioni dei CP_1 generali canoni di correttezza e buona fede processuale.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Si dà atto che, per mero errore materiale, nel dispositivo è riportata la data del 3.12.2025, in luogo di quella corretta del 10.12.2025.
P.Q.M.
Conferma l'ordinanza del Tribunale di MILANO n. cronol. 21693/2025 del 25.06.2025; condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese del grado, liquidate in complessivi € 1.000,00 per ciascuna di esse, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore di
[...]
; Controparte_2 dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 10/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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