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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Sandra Moselli presidente
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
- dr.ssa Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 3422 / 2022 riservata per la decisione con ordinanza del 03.03.2025, avente ad oggetto:
cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. BONADUCE CORRADO ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Terlizzi (BA) alla Via Carignano n. 8 presso lo studio del medesimo procuratore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. DE LEO GIOVANNI ed elettivamente Controparte_1
domiciliato in Bitonto (BA) alla via Crocifisso, n. 54/56 presso lo studio del medesimo procuratore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI Per le parti come da note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data 21/02/2025 e in data
26.02.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/07/2022, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in Terlizzi il giorno 30/10/2000 con;
che dall'unione sono nate due Controparte_1
figlie: , nata a [...] in data [...], attualmente maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente e nata a [...] in data [...], minorenne;
che con decreto n. cron. 4294/2019 del Per_2
23.07.2019, depositato in pari data, il Tribunale di Trani ha omologato la separazione consensuale richiesta dai coniugi alle condizioni dai medesimi indicate nella convenzione depositata all'udienza del 03/07/2019 nel procedimento recante R.G. 4083/2017; che non vi è stata ricongiunzione tra i coniugi;
di aver trasferito la propria residenza dalla casa coniugale, della quale era assegnataria, ad altra abitazione;
che il svolge CP_1
attività di lavoro autonomo come calzolaio percependo mediamente un reddito mensile non inferiore a
€1.500,00 – tutto quanto premesso ha chiesto: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il il giorno 30/10/2000, con conferma integrale delle statuizioni convenute dai coniugi CP_1
nella convenzione sottoscritta in data 03/07/2019 e recepite dal Tribunale nel decreto di omologa in data
23/07/2019.
Notificato il ricorso ed il pedissequo provvedimento, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 28.09.2022, il resistente, , ha impugnato e contestato tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e, specificatamente, con riferimento alla propria situazione economica, ha dichiarato che negli ultimi anni la propria situazione reddituale è notevolmente peggiorata cosicché, a seguito di perdite d'esercizio per l'anno 2017, è stato costretto a cedere l'attività nel 2019 ed è attualmente disoccupato. Tanto
premesso ha chiesto dunque: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con la ricorrente, disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente Per_2
della stessa presso la madre, con regolamentazione delle modalità di incontri tra quest'ultima e il padre,
disponendo a suo carico un assegno di mantenimento in favore delle sole figlie di un importo non superiore a
€ 350,00 mensili, di cui € 250,00 per la minore ed € 100,00 per la maggiorenne , in ragione della Per_2 Per_1
circostanza che quest'ultima presta attività lavorativa occasionale e molto spesso risiede presso di sè che se ne occupa in via primaria, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e comunicate, con rigetto della domanda di assegno divorzile avanzata dalla;
con vittoria di spese e competenze del presente Parte_1
giudizio.
Il Presidente delegato, dr.ssa Roberta Picardi, all'udienza del 22/11/2022, esperito il tentativo di conciliazione,
si è riservato e, successivamente, con ordinanza emessa il 23/11/2022, ha onerato il di corrispondere CP_1
alla a titolo di concorso nel mantenimento delle due figlie, €350,00 per la minore, ed € 150,00 Parte_1 Per_2
per la figlia maggiorenne, , nei tempi e con le modalità previste dalle parti nella convenzione di Per_1
separazione, da intendersi integralmente confermata quanto alle restanti pattuizioni;
quindi, ha nominato il giudice istruttore, innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 23/11/2022 come da attestazione di
Cancelleria.
Passato il giudizio alla fase contenziosa, depositate entrambe le memorie integrative da parte dei procuratori delle parti, all'udienza del 05/04/2023, è stata richiesta da entrambe le parti sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art.4 comma IX legge n.898/1970 con concessione all'esito dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. La causa, dunque, è stata riservata per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, senza concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (cfr.
Cass. civ. Cassazione civile, sez. I, 28 aprile 2006, n. 9882; Cass. civ. 10484/2012).
Pronunciata sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., acquisite le indagini patrimoniali esperite dalla Guardia di Finanza, le parti, all'
udienza del 26.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, riportato nella convenzione depositata telematicamente il 21.02.2025; quindi, il
Giudice, visto l' accordo raggiunto dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione al Collegio.
***
La sentenza non definitiva n. 706/2023 pubblicata il 27.04.2023 da questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, sicché rimane al Tribunale soltanto la definizione delle ulteriori questioni.
I patti concordati tra le parti, così come specificati nella convenzione depositata il 26.02.2025, in quanto non contrari ad alcuna norma inderogabile e conformi agli interessi della prole minore da tutelare, possono pertanto essere recepiti nella presente sentenza. Le spese sono compensate in considerazione del raggiungimento di un accordo sulle condizioni economiche del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta, con ricorso depositato in data 18.07.2022 da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
viceversa, con l'intervento in causa del P.M., così provvede:
1. richiama gli accordi trasfusi dalle parti nella convenzione depositata il 26.02.2025, da considerarsi parte integrante della presente sentenza;
2. compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Trani, il 11.3.2025 nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Emanuela Gallo dr.ssa Sandra Moselli