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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/08/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1921/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1921 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promoSA da:
, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...] CP_1
( ); C.F._1
, nata il [...] ad [...] e residente in [...](Ag) Parte_1
in Via Quarzo n. 4 ); C.F._2
, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Quarzo n. 4, ( ), tutte rappresentate e difese dall'Avv. Maurizio Alferi C.F._3
( – p.e.c.: - fax: 0922.902426) e dall'Avv. C.F._4 Email_1
Danilo Giracello ( – p.e.c.: - fax: 0922.902426) ed C.F._5 Email_2
elettivamente domiciliate presso il loro studio in San AN EM Via Sacramento n. 53, come da procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai Controparte_2 sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, codice fiscale e partita VA n. capitale P.VA_1 sociale interamente versato pari ad Euro 10.000,00 (di seguito, la ), e per eSA, quale CP_3
mandataria, (nuova denominazione assunta da come deliberato CP_4 CP_5
pagina 1 di 11 dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott. Notaio in Roma, in data 5 Persona_1
marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta – iscritto presso il Registro imprese di
Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019) società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale P.VA_2
P.VA , giusta procura notarile in atti, in persona della D.SA , nata a P.VA_3 Controparte_6
Roma il 02/04/1981, Quadro direttivo di munita dei poteri di rappresentanza e di CP_4
firma, in forza di procura autenticata da notaio in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Dino Russo
(Tel-Fax: 0925/905117; C.F. ), in virtù di procura speciale in calce alla comparsa C.F._6
di costituzione del predetto difensore;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti:
CONCLUSIONI Ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettate: Accogliere la presente opposizione e così ritenere e dichiarare nullo ed illegittimo l'opposto decreto ingiuntivo e conseguentemente annullarlo e revocarlo o comunque dichiararlo privo di effetti giuridici con ogni e qualsiasi statuizione. In via riconvenzionale: - ACCERTARE E DICHIARARE l'invalidità a titolo di nullità parziale di tutti i contratti che formano oggetto dei rapporti bancari intestati alla Società
“ ceduti alla SP “ , e per eSA, quale Controparte_7 Controparte_2 mandataria, la a partire dall'origine di detti rapporti, e dunque anche dei contratti di CP_5
apertura di credito, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni – valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
- ACCERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale del
Tasso Effettivo Globale annuale ivi applicato, l'annullamento dei contratti sopra indicati ex art. 1427
e 1439 c.c. e/o per violazione della buona fede nella conclusione e nella esecuzione dei contratti;
-
ACCERTARE la difformità tra tasso contrattuale dichiarato e tasso contrattuale applicato e
DICHIARARE, ai sensi degli artt. 1284, 1283 e 1419 c.c. la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con eliminazione dell'anatocismo; - Conseguentemente ACCERTARE E DICHIARARE l'esatto dare –
pagina 2 di 11 avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U contabile sui rapporti sopra descritti di cui si chiede di ACCERTARE il costo effettivo annuo, condannando se del caso l'opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite e quantificate ai fini della presente domanda riconvenzionale nel limite di € 100.000,00. - ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsiasi pretesa della convenuta banca, in relazione agli indicati rapporti per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 108/1996, perché eccedente il tasso-soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazioni;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Nell'interesse di parte convenuta: “Piaccia all'On/le Tribunale A.R. Preliminarmente Concedere la provvisoria esecuzione del D.I. telematico n.421/2018, emesso dal Tribunale di Agrigento in data
27/03/2018, ricorrendo i presupposti di cui all'art.648 c.p.c.; Nel Merito Rigettare la proposta opposizione nonchè le domande, anche riconvenzionali, eccezioni, richieste e conclusioni formulate dalle opponenti, poiché inammissibili, stante l'assoluta genericità, palesemente infondate, sia in fatto che in diritto, e carenti di supporto probatorio, per le ragioni tutte sopra esposte e, comunque, per le ragioni di giustizia che l'On/le Tribunale Vorrà adottare;
Confermare, per l'effetto, il D.I. telematico
n.421/2018, emesso dal Tribunale di Agrigento in data 27/03/2018; Condannare le opponenti alla refusione delle spese giudiziali del presente procedimento nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art.96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente”.
MOTVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28/5/2018, , CP_1 Parte_1
e hanno convenuto in giudizio la società
[...] Parte_2 [...]
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 421/2018, Controparte_2
emesso dal Tribunale di Agrigento in data 27/3/2018 e notificato il 17.04.2018, con il quale era stato ingiunto alle odierne opponenti, in solido tra loro, nella loro qualità di socie illimitatamente responsabili della società nonché di garanti della predetta società in Controparte_7
forza di contratti di fideiussione, il pagamento della complessiva somma, dovuta dalla predetta società, di € 142.964,08.
1.2. Come si evince dal ricorso monitorio, la pretesa della società odierna convenuta deriva dai seguenti rapporti:
- saldo negativo del c/c di corrispondenza n.500009052 (per €.82.648,56); pagina 3 di 11 - saldo negativo del c/anticipi transato POS n.500009078 (per €.56.130,28);
- debito residuo relativo al finanziamento chirografario del 31/03/2008 (per €.4.185,24).
1.3. Nella parte motiva dell'atto di citazione, le opponenti hanno dedotto l'applicazione della capitalizzazione degli interessi in violazione del divieto generale di anatocismo.
1.4. Nelle parte conclusiva dell'atto introduttivo hanno chiesto di revocare il decreto ingiuntivo e di
ACCERTARE E DICHIARARE l'invalidità a titolo di nullità parziale di tutti i contratti che formano oggetto dei rapporti bancari intestati alla Società “ ceduti Controparte_7 alla SP “ , e per eSA, quale mandataria, la a partire Controparte_2 CP_5 dall'origine di detti rapporti, e dunque anche dei contratti di apertura di credito, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni – valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
ACCERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale del Tasso
Effettivo Globale annuale ivi applicato, l'annullamento dei contratti sopra indicati ex art. 1427 e
1439 c.c. e/o per violazione della buona fede nella conclusione e nella esecuzione dei contratti;
ACCERTARE la difformità tra tasso contrattuale dichiarato e tasso contrattuale applicato e
DICHIARARE, ai sensi degli artt. 1284, 1283 e 1419 c.c. la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con eliminazione dell'anatocismo;
Conseguentemente ACCERTARE E DICHIARARE l'esatto dare – avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sui rapporti sopra descritti di cui si chiede di ACCERTARE il costo effettivo annuo, condannando se del caso
l'opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite e quantificate ai fini della presente domanda riconvenzionale nel limite di € 100.000,00.
ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni e qualsiasi pretesa della convenuta banca, in relazione agli indicati rapporti per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 108/1996, perché eccedente il tasso-soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazioni. pagina 4 di 11 1.5. Costituendosi in giudizio, la società convenuta ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione affermando la genericità delle doglianze contenute nell'atto di citazione, la validità dei contratti stipulati e la correttezza degli importi richiesti in via monitoria.
1.6. Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, è stato assegnato alle parti il termine di quindici giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione.
1.7. Dopo l'esito negativo del tentativo di mediazione, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c..
1.8. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., le opponenti hanno lamentato, in aggiunta ai profili di doglianza già sintetizzati, l'illegittimo addebito sui conti correnti nn.
500009052 e 500009078, di saldi provenienti da altri rapporti bancari (conti n. 000410069389 e n.
53554), la cui evoluzione negli anni non sarebbe stata documentata dalla Banca, l'addebito di somme anche in applicazione di contratti di affidamento non depositati dalla Banca e ritenuti nulli per carenza di forma scritta ex art. 117 TUB;
“l'inadempimento in sede preliminare degli obblighi informativi da parte della Banca”; “l'unilaterale e arbitraria modifica dei tassi d'interesse in corso di vigenza per quanto attiene tutti i rapporti oggetto di causa”; “l'arbitraria ed illegittima applicazione di tassi d'interessi ultralegali non convenuti per iscritto”. È stata disposta una CTU contabile e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1.9. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia in parte fondata per le ragioni e nei limiti che seguono.
2. Sul Finanziamento chirografario n.109533
2.1. Quanto al finanziamento chirografario, deve ritenersi che l'opposizione sia infondata.
2.2. Deve essere data continuità, al riguardo, ai principi di diritto per i quali < per la risoluzione del contrattato, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento>> (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019 (Rv.
654047 - 01)); con riferimento ai contratti di finanziamento e di mutuo, tale principio generale di pagina 5 di 11 riparto dell'onere della prova si traduce nell'affermazione in base alla quale l'attore sostanziale, che assuma essere titolare del credito restitutorio derivante dal contratto, è onerato di fornire dimostrazione dell'avvenuta consegna della somma e del titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, gravando invece sul convenuto sostanziale l'onere di provare gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi che intenda fare valere (v. Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018 (Rv. 651538 - 02)).
2.3. Facendo applicazione dei principi di diritto richiamati al caso di specie, va osservato che la parte attrice ha documentato il titolo contrattuale del finanziamento e i termini di scadenza delle obbligazioni restitutorie. La parte convenuta, che non ha contestato l'erogazione del finanziamento, non ha in alcun modo dedotto né documentato l'adempimento delle rate scadute.
2.4. La parte attrice opponente lamenta l'applicazione di interessi di mora antocistici.
2.5. In effetti, il contratto di finanziamento prevede il calcolo degli interessi moratori sull'intera rata scaduta (art. 4, doc. 6 fascicolo monitorio), comprensiva dunque di capitale e interessi ai sensi dell'art. 2 del medesimo contratto.
2.6. Va tuttavia rilevato che il contratto è stato stipulato il 31/03/2008, nella vigenza del novellato art. 120 TUB che demandava al CICR la definizione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
2.7. Con delibera CICR del 09/02/2000 (art. 3), in particolare, è stato stabilito che, nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
2.8. La clausola sugli interessi di mora del contratto qui in esame riproduce tali disposizioni ed è dunque valida. L'addebito di interessi di mora calcolati sull'intera rata scaduta è pertanto legittimo e l'eccezione sollevata dalle opponenti va disattesa.
3. Sul saldo dei conti correnti
3.1. Quanto al saldo debitore dei due conti correnti, sono state disposte due CTU contabili.
3.2. Ritiene il Tribunale che debbano essere condivise le conclusioni raggiunte nella seconda relazione di CTU, redatta dalla Dott. . Nella relazione depositata dal primo CTU, dott. , Per_2 Per_3
pagina 6 di 11 non si è infatti tenuto conto della necessità di differenziare l'analisi contabile demandata, tenendo conto dell'evoluzione avuta nel corso degli anni dalla disciplina sull'anatocismo bancario e della specifica documentazione agli atti di causa, con cui è stata documentata, anche se solo in parte, la pattuizione della capitalizzazione periodica degli interessi in regime di reciprocità.
3.3. Il CTU nominato in prima battuta, Dott. , non ha tenuto conto del quesito e non ha Per_3
differenziato i diversi periodi di svolgimento del rapporto. Deve dunque essere qui richiamata e condivisa soltanto l'ultima relazione predisposta, questa volta in conformità al quesito, dalla dott.
. Per_2
3.4. Nel condividere quest'ultima relazione, dev'essere ricordato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale <la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 1993 ha esclusivo ambito applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede opposizione al decreto ingiuntivo, trovano le consuete regole ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente posizione convenuto, riveste qualità attore senso sostanziale, sicché spetta a lui provare merito i fatti costitutivi diritto dedotto giudizio. ne consegue che, caso l'opposizione all'ingiunzione pagamento saldo passivo conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale inutilizzabilità dell'estratto certificato, ma anche sostanziali, quali contestazione dell'importo debito, risultante dall'applicazione tassi interesse ultralegali e interessi anatocistici vietati, giudizio cognizione piena, alla banca (o cessionaria credito subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il ingiuntivo successivamente opposto) produrre contratto si fonda rapporto, documentare l'andamento quest'ultimo fornire così piena prova propria pretesa>> (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018
(Rv. 649121 - 01)).
3.5. Va infatti ribadito che la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 23313 del 27/09/2018 (Rv. 650905 -
01)).
3.6. Va distinto, in merito, l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia pagina 7 di 11 probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto,
l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 21092 del
19/10/2016 (Rv. 642941 - 01)).
3.7. Facendo applicazione dei principi di diritto appena richiamati al caso di specie deve ritenersi che la banca opposta abbia provato la sua pretesa depositando: (a) gli estratti conto relativi all'andamento del rapporto per l'intera durata del suo svolgimento;
(b) in contratti in forma scritta che hanno giustificato gli addebiti di interessi ultralegali e altri costi solo a decorrere dall'anno
2011.
3.8. Di tali risultanze documentali ha tenuto conto la CTU da ultimo nominata che, con riferimento al conto corrente n. 50009052:
- ha verificato che la parte convenuta non ha depositato la documentazione contrattuale in forma scritta relativa al periodo che va dall'inizio del rapporto, nell'anno 2004, sino alla pattuizione delle condizioni contenute nel documento di sintesi del 07.06.2011; per tale periodo ha pertanto ricostruito l'intera movimentazione del conto e ha ricalcolato il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale;
- quanto alla capitalizzazione degli interessi i. con riferimento al periodo dal 23.03.2004 (primo movimento e/c in atti) fino a
06.06.2011, in mancanza di documentazione contrattuale, ha eseguito il ricalcolo applicando la capitalizzazione semplice degli interessi;
ii. con riferimento al periodo dal 07.06.2011, data del primo contratto di apertura di credito presente in atti, e fino al 16.12.2013, data di giroconto a sofferenza, ha applicato la capitalizzazione trimestrale come espreSAmente pattuito dalle parti in regime di reciprocità.
3.9. La Consulente nominata ha dunque accertato un saldo finale a credito per il correntista di Euro
14.581,36.
3.10. Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato non risultando somme a debito in relazione al menzionato conto corrente. pagina 8 di 11 3.11. Con riferimento al conto corrente n. 500009078, la CTU nominata:
- ha verificato che la parte convenuta non ha depositato la documentazione contrattuale in forma scritta relativa al periodo che va dall'inizio del rapporto, nell'anno 2004, sino alla pattuizione delle condizioni contenute nel documento contrattuale del 07.06.2011; per tale periodo ha pertanto ricostruito l'intera movimentazione del conto e ha ricalcolato il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale;
- quanto alla capitalizzazione degli interessi i. con riferimento al periodo dal 23.03.2004 (primo movimento e/c in atti) fino a
06.06.2011, in mancanza di documentazione contrattuale, ha eseguito il ricalcolo applicando la capitalizzazione semplice degli interessi;
ii. con riferimento al periodo dal 07.06.2011, data del primo contratto di apertura di credito presente in atti, e fino al 16.12.2013, data di giroconto a sofferenza, ha applicato la capitalizzazione trimestrale come espreSAmente pattuito dalle parti in regime di reciprocità.
3.12. La Consulente nominata ha dunque accertato un saldo finale a debito per il correntista di Euro
28.135,07.
3.13. Ritiene il Tribunale che i reciproci rapporti obbligatori derivanti dai conti correnti, come sopra accertati, debbano essere oggetto di compensazione ex art. 1853 cod. civ.
3.14. Quest'ultima disposizione prevede un'ipotesi di compensazione tecnica e legale che non può essere rilevata d'ufficio, essendo il relativo effetto estintivo soggetto ad un onere di dichiarazione, peraltro non necessitante di formule sacramentali, della parte che decida di avvalersene (Cass. Sez.
3 - , Sentenza n. 17914 del 04/07/2019 (Rv. 654439 - 01)). Si è inoltre affermato che la volontà del debitore di opporre il controcredito in compensazione deve ritenersi sussistente allorquando il convenuto proponga domanda di accertamento negativo del credito fatto valere dall'attore, fondandola, oltre che su avvenuti pagamenti, anche sull'esistenza di un proprio controcredito
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7257 del 29/03/2006 (Rv. 588080 - 01)).
3.15. Nel caso di specie, la parte opponente ha espreSAmente chiesto, sin dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, l'accertamento negativo dei crediti dell'odierna parte convenuta, considerati unitariamente in relazione all' “esatto dare – avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo” da pagina 9 di 11 affidare al CTU, anche in relazione al controcredito restitutorio fatto valere in via riconvenzionale con domanda di condanna della parte convenuta per l'eccedenza.
3.16. Ne consegue che deve tenersi conto della compensazione dei saldi dei due conti correnti e che la parte attrice dev'essere condannata al pagamento della somma di Euro 13.553,71 a titolo di saldo debitore residuo del conto corrente n. 500009078.
4. Sulle ulteriori doglianze degli opponenti
4.1. Le ulteriori doglianze degli opponenti sono del tutto generiche e vanno pertanto disattese.
4.2. In particolare
- la parte attrice ha invocato gli artt. 1427, 1439 c.c., il principio della buona fede contrattuale, la violazione dei doveri precontrattuali della Banca, senza allegare né dimostrare in alcun modo le circostanze di fatto specifiche da cui discenderebbe la necessità di fare applicazione di tali disposizioni;
- gli opponenti hanno lamentato la violazione della disciplina antiusura senza neppure precisare quale sarebbe il TEG dell'operazione né quale fosse il tasso cd. “soglia” al momento della pattuizione;
- gli attori hanno altresì lamentato l'addebito di somme non dovute derivanti da saldi di altri rapporti di conto corrente senza tuttavia in alcun modo documentare il carattere asseritamente indebito di tali addebiti, non depositando i contratti né gli estratti conto di tali rapporti.
4.3. Tutte le ulteriori censure degli opponenti devono pertanto essere disattese per la loro genericità.
5. Sulle spese
5.1. L'accoglimento della domanda della odierna parte convenuta-opposta in misura significativamente inferiore al petitum giustifica la compensazione delle spese limitatamente alla metà.
5.2. L'ulteriore quota del 50 % delle spese -che vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri medi di cui al DM 55/2014, tenendo conto del valore della controversia in base al criterio del decisum- va posta a carico degli odierni attori opponenti.
5.3. Le spese di c.t.u. sono poste in via definitiva a carico della parte convenuta, che ha dato luogo alla necessità dell'indagine tecnica.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1921/2018 promoSA da , CP_1
e contro e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
per eSA, quale mandataria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così CP_4
provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 421/2018, emesso dal Tribunale di Agrigento in data 27/3/2018;
2) condanna le attrici opponenti, in solido, a pagare in favore di parte convenuta opposta la somma di euro 13.553,71 a titolo di saldo debitore residuo del conto corrente n. 500009078.
la somma di euro 4.185,24 per esposizione ex mutuo chirografario n.109533;
gli ulteriori interessi maturandi al tasso convenzionale sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna le attrici opponenti in solido a rimborsare in favore di parte convenuta opposta il 50 % delle spese di giudizio, che liquida nella misura, già dimidiata, di € 2538,50 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed VA sugli importi imponibili;
4) compensa l'ulteriore 50 % delle spese;
4) pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di parte convenuta opposta.
Agrigento, 13/8/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1921 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promoSA da:
, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...] CP_1
( ); C.F._1
, nata il [...] ad [...] e residente in [...](Ag) Parte_1
in Via Quarzo n. 4 ); C.F._2
, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Quarzo n. 4, ( ), tutte rappresentate e difese dall'Avv. Maurizio Alferi C.F._3
( – p.e.c.: - fax: 0922.902426) e dall'Avv. C.F._4 Email_1
Danilo Giracello ( – p.e.c.: - fax: 0922.902426) ed C.F._5 Email_2
elettivamente domiciliate presso il loro studio in San AN EM Via Sacramento n. 53, come da procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai Controparte_2 sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, codice fiscale e partita VA n. capitale P.VA_1 sociale interamente versato pari ad Euro 10.000,00 (di seguito, la ), e per eSA, quale CP_3
mandataria, (nuova denominazione assunta da come deliberato CP_4 CP_5
pagina 1 di 11 dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott. Notaio in Roma, in data 5 Persona_1
marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta – iscritto presso il Registro imprese di
Verona in data 25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019) società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale P.VA_2
P.VA , giusta procura notarile in atti, in persona della D.SA , nata a P.VA_3 Controparte_6
Roma il 02/04/1981, Quadro direttivo di munita dei poteri di rappresentanza e di CP_4
firma, in forza di procura autenticata da notaio in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Dino Russo
(Tel-Fax: 0925/905117; C.F. ), in virtù di procura speciale in calce alla comparsa C.F._6
di costituzione del predetto difensore;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti:
CONCLUSIONI Ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettate: Accogliere la presente opposizione e così ritenere e dichiarare nullo ed illegittimo l'opposto decreto ingiuntivo e conseguentemente annullarlo e revocarlo o comunque dichiararlo privo di effetti giuridici con ogni e qualsiasi statuizione. In via riconvenzionale: - ACCERTARE E DICHIARARE l'invalidità a titolo di nullità parziale di tutti i contratti che formano oggetto dei rapporti bancari intestati alla Società
“ ceduti alla SP “ , e per eSA, quale Controparte_7 Controparte_2 mandataria, la a partire dall'origine di detti rapporti, e dunque anche dei contratti di CP_5
apertura di credito, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni – valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
- ACCERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale del
Tasso Effettivo Globale annuale ivi applicato, l'annullamento dei contratti sopra indicati ex art. 1427
e 1439 c.c. e/o per violazione della buona fede nella conclusione e nella esecuzione dei contratti;
-
ACCERTARE la difformità tra tasso contrattuale dichiarato e tasso contrattuale applicato e
DICHIARARE, ai sensi degli artt. 1284, 1283 e 1419 c.c. la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con eliminazione dell'anatocismo; - Conseguentemente ACCERTARE E DICHIARARE l'esatto dare –
pagina 2 di 11 avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U contabile sui rapporti sopra descritti di cui si chiede di ACCERTARE il costo effettivo annuo, condannando se del caso l'opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite e quantificate ai fini della presente domanda riconvenzionale nel limite di € 100.000,00. - ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsiasi pretesa della convenuta banca, in relazione agli indicati rapporti per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 108/1996, perché eccedente il tasso-soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazioni;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Nell'interesse di parte convenuta: “Piaccia all'On/le Tribunale A.R. Preliminarmente Concedere la provvisoria esecuzione del D.I. telematico n.421/2018, emesso dal Tribunale di Agrigento in data
27/03/2018, ricorrendo i presupposti di cui all'art.648 c.p.c.; Nel Merito Rigettare la proposta opposizione nonchè le domande, anche riconvenzionali, eccezioni, richieste e conclusioni formulate dalle opponenti, poiché inammissibili, stante l'assoluta genericità, palesemente infondate, sia in fatto che in diritto, e carenti di supporto probatorio, per le ragioni tutte sopra esposte e, comunque, per le ragioni di giustizia che l'On/le Tribunale Vorrà adottare;
Confermare, per l'effetto, il D.I. telematico
n.421/2018, emesso dal Tribunale di Agrigento in data 27/03/2018; Condannare le opponenti alla refusione delle spese giudiziali del presente procedimento nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art.96 c.p.c., da liquidarsi equitativamente”.
MOTVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28/5/2018, , CP_1 Parte_1
e hanno convenuto in giudizio la società
[...] Parte_2 [...]
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 421/2018, Controparte_2
emesso dal Tribunale di Agrigento in data 27/3/2018 e notificato il 17.04.2018, con il quale era stato ingiunto alle odierne opponenti, in solido tra loro, nella loro qualità di socie illimitatamente responsabili della società nonché di garanti della predetta società in Controparte_7
forza di contratti di fideiussione, il pagamento della complessiva somma, dovuta dalla predetta società, di € 142.964,08.
1.2. Come si evince dal ricorso monitorio, la pretesa della società odierna convenuta deriva dai seguenti rapporti:
- saldo negativo del c/c di corrispondenza n.500009052 (per €.82.648,56); pagina 3 di 11 - saldo negativo del c/anticipi transato POS n.500009078 (per €.56.130,28);
- debito residuo relativo al finanziamento chirografario del 31/03/2008 (per €.4.185,24).
1.3. Nella parte motiva dell'atto di citazione, le opponenti hanno dedotto l'applicazione della capitalizzazione degli interessi in violazione del divieto generale di anatocismo.
1.4. Nelle parte conclusiva dell'atto introduttivo hanno chiesto di revocare il decreto ingiuntivo e di
ACCERTARE E DICHIARARE l'invalidità a titolo di nullità parziale di tutti i contratti che formano oggetto dei rapporti bancari intestati alla Società “ ceduti Controparte_7 alla SP “ , e per eSA, quale mandataria, la a partire Controparte_2 CP_5 dall'origine di detti rapporti, e dunque anche dei contratti di apertura di credito, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni – valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
ACCERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale del Tasso
Effettivo Globale annuale ivi applicato, l'annullamento dei contratti sopra indicati ex art. 1427 e
1439 c.c. e/o per violazione della buona fede nella conclusione e nella esecuzione dei contratti;
ACCERTARE la difformità tra tasso contrattuale dichiarato e tasso contrattuale applicato e
DICHIARARE, ai sensi degli artt. 1284, 1283 e 1419 c.c. la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con eliminazione dell'anatocismo;
Conseguentemente ACCERTARE E DICHIARARE l'esatto dare – avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sui rapporti sopra descritti di cui si chiede di ACCERTARE il costo effettivo annuo, condannando se del caso
l'opposta alla restituzione delle somme indebitamente percepite e quantificate ai fini della presente domanda riconvenzionale nel limite di € 100.000,00.
ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni e qualsiasi pretesa della convenuta banca, in relazione agli indicati rapporti per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 108/1996, perché eccedente il tasso-soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazioni. pagina 4 di 11 1.5. Costituendosi in giudizio, la società convenuta ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione affermando la genericità delle doglianze contenute nell'atto di citazione, la validità dei contratti stipulati e la correttezza degli importi richiesti in via monitoria.
1.6. Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, è stato assegnato alle parti il termine di quindici giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione.
1.7. Dopo l'esito negativo del tentativo di mediazione, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c..
1.8. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., le opponenti hanno lamentato, in aggiunta ai profili di doglianza già sintetizzati, l'illegittimo addebito sui conti correnti nn.
500009052 e 500009078, di saldi provenienti da altri rapporti bancari (conti n. 000410069389 e n.
53554), la cui evoluzione negli anni non sarebbe stata documentata dalla Banca, l'addebito di somme anche in applicazione di contratti di affidamento non depositati dalla Banca e ritenuti nulli per carenza di forma scritta ex art. 117 TUB;
“l'inadempimento in sede preliminare degli obblighi informativi da parte della Banca”; “l'unilaterale e arbitraria modifica dei tassi d'interesse in corso di vigenza per quanto attiene tutti i rapporti oggetto di causa”; “l'arbitraria ed illegittima applicazione di tassi d'interessi ultralegali non convenuti per iscritto”. È stata disposta una CTU contabile e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1.9. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia in parte fondata per le ragioni e nei limiti che seguono.
2. Sul Finanziamento chirografario n.109533
2.1. Quanto al finanziamento chirografario, deve ritenersi che l'opposizione sia infondata.
2.2. Deve essere data continuità, al riguardo, ai principi di diritto per i quali < per la risoluzione del contrattato, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento>> (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019 (Rv.
654047 - 01)); con riferimento ai contratti di finanziamento e di mutuo, tale principio generale di pagina 5 di 11 riparto dell'onere della prova si traduce nell'affermazione in base alla quale l'attore sostanziale, che assuma essere titolare del credito restitutorio derivante dal contratto, è onerato di fornire dimostrazione dell'avvenuta consegna della somma e del titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione, gravando invece sul convenuto sostanziale l'onere di provare gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi che intenda fare valere (v. Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018 (Rv. 651538 - 02)).
2.3. Facendo applicazione dei principi di diritto richiamati al caso di specie, va osservato che la parte attrice ha documentato il titolo contrattuale del finanziamento e i termini di scadenza delle obbligazioni restitutorie. La parte convenuta, che non ha contestato l'erogazione del finanziamento, non ha in alcun modo dedotto né documentato l'adempimento delle rate scadute.
2.4. La parte attrice opponente lamenta l'applicazione di interessi di mora antocistici.
2.5. In effetti, il contratto di finanziamento prevede il calcolo degli interessi moratori sull'intera rata scaduta (art. 4, doc. 6 fascicolo monitorio), comprensiva dunque di capitale e interessi ai sensi dell'art. 2 del medesimo contratto.
2.6. Va tuttavia rilevato che il contratto è stato stipulato il 31/03/2008, nella vigenza del novellato art. 120 TUB che demandava al CICR la definizione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
2.7. Con delibera CICR del 09/02/2000 (art. 3), in particolare, è stato stabilito che, nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
2.8. La clausola sugli interessi di mora del contratto qui in esame riproduce tali disposizioni ed è dunque valida. L'addebito di interessi di mora calcolati sull'intera rata scaduta è pertanto legittimo e l'eccezione sollevata dalle opponenti va disattesa.
3. Sul saldo dei conti correnti
3.1. Quanto al saldo debitore dei due conti correnti, sono state disposte due CTU contabili.
3.2. Ritiene il Tribunale che debbano essere condivise le conclusioni raggiunte nella seconda relazione di CTU, redatta dalla Dott. . Nella relazione depositata dal primo CTU, dott. , Per_2 Per_3
pagina 6 di 11 non si è infatti tenuto conto della necessità di differenziare l'analisi contabile demandata, tenendo conto dell'evoluzione avuta nel corso degli anni dalla disciplina sull'anatocismo bancario e della specifica documentazione agli atti di causa, con cui è stata documentata, anche se solo in parte, la pattuizione della capitalizzazione periodica degli interessi in regime di reciprocità.
3.3. Il CTU nominato in prima battuta, Dott. , non ha tenuto conto del quesito e non ha Per_3
differenziato i diversi periodi di svolgimento del rapporto. Deve dunque essere qui richiamata e condivisa soltanto l'ultima relazione predisposta, questa volta in conformità al quesito, dalla dott.
. Per_2
3.4. Nel condividere quest'ultima relazione, dev'essere ricordato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale <la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 1993 ha esclusivo ambito applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede opposizione al decreto ingiuntivo, trovano le consuete regole ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente posizione convenuto, riveste qualità attore senso sostanziale, sicché spetta a lui provare merito i fatti costitutivi diritto dedotto giudizio. ne consegue che, caso l'opposizione all'ingiunzione pagamento saldo passivo conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale inutilizzabilità dell'estratto certificato, ma anche sostanziali, quali contestazione dell'importo debito, risultante dall'applicazione tassi interesse ultralegali e interessi anatocistici vietati, giudizio cognizione piena, alla banca (o cessionaria credito subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il ingiuntivo successivamente opposto) produrre contratto si fonda rapporto, documentare l'andamento quest'ultimo fornire così piena prova propria pretesa>> (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018
(Rv. 649121 - 01)).
3.5. Va infatti ribadito che la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 23313 del 27/09/2018 (Rv. 650905 -
01)).
3.6. Va distinto, in merito, l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia pagina 7 di 11 probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto,
l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 21092 del
19/10/2016 (Rv. 642941 - 01)).
3.7. Facendo applicazione dei principi di diritto appena richiamati al caso di specie deve ritenersi che la banca opposta abbia provato la sua pretesa depositando: (a) gli estratti conto relativi all'andamento del rapporto per l'intera durata del suo svolgimento;
(b) in contratti in forma scritta che hanno giustificato gli addebiti di interessi ultralegali e altri costi solo a decorrere dall'anno
2011.
3.8. Di tali risultanze documentali ha tenuto conto la CTU da ultimo nominata che, con riferimento al conto corrente n. 50009052:
- ha verificato che la parte convenuta non ha depositato la documentazione contrattuale in forma scritta relativa al periodo che va dall'inizio del rapporto, nell'anno 2004, sino alla pattuizione delle condizioni contenute nel documento di sintesi del 07.06.2011; per tale periodo ha pertanto ricostruito l'intera movimentazione del conto e ha ricalcolato il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale;
- quanto alla capitalizzazione degli interessi i. con riferimento al periodo dal 23.03.2004 (primo movimento e/c in atti) fino a
06.06.2011, in mancanza di documentazione contrattuale, ha eseguito il ricalcolo applicando la capitalizzazione semplice degli interessi;
ii. con riferimento al periodo dal 07.06.2011, data del primo contratto di apertura di credito presente in atti, e fino al 16.12.2013, data di giroconto a sofferenza, ha applicato la capitalizzazione trimestrale come espreSAmente pattuito dalle parti in regime di reciprocità.
3.9. La Consulente nominata ha dunque accertato un saldo finale a credito per il correntista di Euro
14.581,36.
3.10. Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato non risultando somme a debito in relazione al menzionato conto corrente. pagina 8 di 11 3.11. Con riferimento al conto corrente n. 500009078, la CTU nominata:
- ha verificato che la parte convenuta non ha depositato la documentazione contrattuale in forma scritta relativa al periodo che va dall'inizio del rapporto, nell'anno 2004, sino alla pattuizione delle condizioni contenute nel documento contrattuale del 07.06.2011; per tale periodo ha pertanto ricostruito l'intera movimentazione del conto e ha ricalcolato il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale;
- quanto alla capitalizzazione degli interessi i. con riferimento al periodo dal 23.03.2004 (primo movimento e/c in atti) fino a
06.06.2011, in mancanza di documentazione contrattuale, ha eseguito il ricalcolo applicando la capitalizzazione semplice degli interessi;
ii. con riferimento al periodo dal 07.06.2011, data del primo contratto di apertura di credito presente in atti, e fino al 16.12.2013, data di giroconto a sofferenza, ha applicato la capitalizzazione trimestrale come espreSAmente pattuito dalle parti in regime di reciprocità.
3.12. La Consulente nominata ha dunque accertato un saldo finale a debito per il correntista di Euro
28.135,07.
3.13. Ritiene il Tribunale che i reciproci rapporti obbligatori derivanti dai conti correnti, come sopra accertati, debbano essere oggetto di compensazione ex art. 1853 cod. civ.
3.14. Quest'ultima disposizione prevede un'ipotesi di compensazione tecnica e legale che non può essere rilevata d'ufficio, essendo il relativo effetto estintivo soggetto ad un onere di dichiarazione, peraltro non necessitante di formule sacramentali, della parte che decida di avvalersene (Cass. Sez.
3 - , Sentenza n. 17914 del 04/07/2019 (Rv. 654439 - 01)). Si è inoltre affermato che la volontà del debitore di opporre il controcredito in compensazione deve ritenersi sussistente allorquando il convenuto proponga domanda di accertamento negativo del credito fatto valere dall'attore, fondandola, oltre che su avvenuti pagamenti, anche sull'esistenza di un proprio controcredito
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7257 del 29/03/2006 (Rv. 588080 - 01)).
3.15. Nel caso di specie, la parte opponente ha espreSAmente chiesto, sin dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, l'accertamento negativo dei crediti dell'odierna parte convenuta, considerati unitariamente in relazione all' “esatto dare – avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo” da pagina 9 di 11 affidare al CTU, anche in relazione al controcredito restitutorio fatto valere in via riconvenzionale con domanda di condanna della parte convenuta per l'eccedenza.
3.16. Ne consegue che deve tenersi conto della compensazione dei saldi dei due conti correnti e che la parte attrice dev'essere condannata al pagamento della somma di Euro 13.553,71 a titolo di saldo debitore residuo del conto corrente n. 500009078.
4. Sulle ulteriori doglianze degli opponenti
4.1. Le ulteriori doglianze degli opponenti sono del tutto generiche e vanno pertanto disattese.
4.2. In particolare
- la parte attrice ha invocato gli artt. 1427, 1439 c.c., il principio della buona fede contrattuale, la violazione dei doveri precontrattuali della Banca, senza allegare né dimostrare in alcun modo le circostanze di fatto specifiche da cui discenderebbe la necessità di fare applicazione di tali disposizioni;
- gli opponenti hanno lamentato la violazione della disciplina antiusura senza neppure precisare quale sarebbe il TEG dell'operazione né quale fosse il tasso cd. “soglia” al momento della pattuizione;
- gli attori hanno altresì lamentato l'addebito di somme non dovute derivanti da saldi di altri rapporti di conto corrente senza tuttavia in alcun modo documentare il carattere asseritamente indebito di tali addebiti, non depositando i contratti né gli estratti conto di tali rapporti.
4.3. Tutte le ulteriori censure degli opponenti devono pertanto essere disattese per la loro genericità.
5. Sulle spese
5.1. L'accoglimento della domanda della odierna parte convenuta-opposta in misura significativamente inferiore al petitum giustifica la compensazione delle spese limitatamente alla metà.
5.2. L'ulteriore quota del 50 % delle spese -che vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri medi di cui al DM 55/2014, tenendo conto del valore della controversia in base al criterio del decisum- va posta a carico degli odierni attori opponenti.
5.3. Le spese di c.t.u. sono poste in via definitiva a carico della parte convenuta, che ha dato luogo alla necessità dell'indagine tecnica.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1921/2018 promoSA da , CP_1
e contro e Parte_1 Parte_2 Controparte_2
per eSA, quale mandataria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così CP_4
provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 421/2018, emesso dal Tribunale di Agrigento in data 27/3/2018;
2) condanna le attrici opponenti, in solido, a pagare in favore di parte convenuta opposta la somma di euro 13.553,71 a titolo di saldo debitore residuo del conto corrente n. 500009078.
la somma di euro 4.185,24 per esposizione ex mutuo chirografario n.109533;
gli ulteriori interessi maturandi al tasso convenzionale sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna le attrici opponenti in solido a rimborsare in favore di parte convenuta opposta il 50 % delle spese di giudizio, che liquida nella misura, già dimidiata, di € 2538,50 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed VA sugli importi imponibili;
4) compensa l'ulteriore 50 % delle spese;
4) pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di parte convenuta opposta.
Agrigento, 13/8/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
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