Articolo 1 della Legge 15 maggio 1954, n. 269
Articolo 2
Versione
29 giugno 1954
Art. 1.
Il Demanio dello Stato e' autorizzato a partecipare al capitale dell'Ente autonomo "Fiera di Bolzano o fino alla concorrenza, di lire 150.000.000
Entrata in vigore il 29 giugno 1954