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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico Dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 17129/2024 promossa da:
, nato a [...], Argentina, il 9.12.1977, residente in E_
Olegario Victor Andrade 2663, Lomas de Zamora, Provincia di Buenos Aires, Argentina;
, nato a [...], provincia di Buenos Aires, Controparte_1
Argentina, il 19.4.2004, residente in [...]2663, Lomas de Zamora, Provincia di
Buenos Aires, Argentina;
, nata a [...], provincia di Buenos Aires, Argentina, il Persona_1
16.11.2009, domiciliata in Olegario Victor Andrade 2663, Lomas de Zamora, Provincia di Buenos
Aires, Argentina rappresentata, in quanto minorenne, dai genitori , E_
come sopra generalizzato, e , nata il [...]; Persona_2 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Annamaria Zarrelli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Premesso che:
1 - gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del sig. , nato a Persona_3
GN Piemonte (CN), il 14.6.1879 (cfr. doc. 1), cittadino italiano emigrato in Argentina, mai naturalizzatosi argentino (cfr. doc. 4);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_3 [...]
(cfr. doc. 2) e dalla loro unione è nato il sig. , nato il [...] (cfr. doc. Pt_2 SO
5);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra (cfr. doc. 6) SO Parte_3
e dalla loro unione è nato il sig. , nato il [...] (cfr. doc. 7); A_
- il sig. e la sig.ra sono genitori del A_ Parte_4
sig. , nato il [...] (cfr. doc. 8), odierno ricorrente; E_
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra E_ Persona_2
(cfr. doc. 9) e dalla loro unione sono nati il sig.
[...] Controparte_1
nato il [...] (cfr. doc. 10) e , nata il
[...] Persona_1
16.11.2009 (cfr. doc. 11), entrambi odierni ricorrenti;
- gli odierni ricorrenti hanno provato ad adire il a Lomas De Zamora, Parte_5
tramite il portale Prenot@mi, per vedersi riconosciuto il loro diritto di essere riconosciuti cittadini italiani, constatando l'impossibilità di ottenere un appuntamento (cfr. docc. 12 e 13);
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. CP_2
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 15.5.2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, nel caso di specie, posto che le ricorrenti sono residenti all'estero, che il dante causa è nato a GN Piemonte (CN), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino,
2 il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_5
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due anni - Parte_6
730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Dunque, dopo aver infruttuosamente adito l'Autorità consolare (cfr. docc. 12 e 13), i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
** **
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3 Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. , non Persona_3
essendo mai stato naturalizzato cittadino argentino, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n. 4, certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Poter Giudiziario della Nazione – Camera Nazionale Elettorale, in
Argentina).
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, al Persona_3
figlio , il quale ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, al figlio SO
. Pt_1 A_
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, al figlio A_
, odierno ricorrente. E_
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, ai figli E_
e , entrambi Controparte_1 Persona_1
odierni ricorrenti.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della
4 cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
, nato a [...], Argentina, il 9.12.1977, E_
, nato a [...], provincia di Buenos Aires, Controparte_1
Argentina, il 19.4.2004,
, nata a [...], provincia di Buenos Aires, Argentina, il Persona_1
16.11.2009
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 15.5.2025 Il Giudice
Andrea Natale
5
In persona del Giudice Monocratico Dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 17129/2024 promossa da:
, nato a [...], Argentina, il 9.12.1977, residente in E_
Olegario Victor Andrade 2663, Lomas de Zamora, Provincia di Buenos Aires, Argentina;
, nato a [...], provincia di Buenos Aires, Controparte_1
Argentina, il 19.4.2004, residente in [...]2663, Lomas de Zamora, Provincia di
Buenos Aires, Argentina;
, nata a [...], provincia di Buenos Aires, Argentina, il Persona_1
16.11.2009, domiciliata in Olegario Victor Andrade 2663, Lomas de Zamora, Provincia di Buenos
Aires, Argentina rappresentata, in quanto minorenne, dai genitori , E_
come sopra generalizzato, e , nata il [...]; Persona_2 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Annamaria Zarrelli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Premesso che:
1 - gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del sig. , nato a Persona_3
GN Piemonte (CN), il 14.6.1879 (cfr. doc. 1), cittadino italiano emigrato in Argentina, mai naturalizzatosi argentino (cfr. doc. 4);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_3 [...]
(cfr. doc. 2) e dalla loro unione è nato il sig. , nato il [...] (cfr. doc. Pt_2 SO
5);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra (cfr. doc. 6) SO Parte_3
e dalla loro unione è nato il sig. , nato il [...] (cfr. doc. 7); A_
- il sig. e la sig.ra sono genitori del A_ Parte_4
sig. , nato il [...] (cfr. doc. 8), odierno ricorrente; E_
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra E_ Persona_2
(cfr. doc. 9) e dalla loro unione sono nati il sig.
[...] Controparte_1
nato il [...] (cfr. doc. 10) e , nata il
[...] Persona_1
16.11.2009 (cfr. doc. 11), entrambi odierni ricorrenti;
- gli odierni ricorrenti hanno provato ad adire il a Lomas De Zamora, Parte_5
tramite il portale Prenot@mi, per vedersi riconosciuto il loro diritto di essere riconosciuti cittadini italiani, constatando l'impossibilità di ottenere un appuntamento (cfr. docc. 12 e 13);
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. CP_2
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 15.5.2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, nel caso di specie, posto che le ricorrenti sono residenti all'estero, che il dante causa è nato a GN Piemonte (CN), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino,
2 il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_5
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due anni - Parte_6
730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Dunque, dopo aver infruttuosamente adito l'Autorità consolare (cfr. docc. 12 e 13), i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
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In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3 Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
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Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. , non Persona_3
essendo mai stato naturalizzato cittadino argentino, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n. 4, certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Poter Giudiziario della Nazione – Camera Nazionale Elettorale, in
Argentina).
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, al Persona_3
figlio , il quale ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, al figlio SO
. Pt_1 A_
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, al figlio A_
, odierno ricorrente. E_
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, ai figli E_
e , entrambi Controparte_1 Persona_1
odierni ricorrenti.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della
4 cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
, nato a [...], Argentina, il 9.12.1977, E_
, nato a [...], provincia di Buenos Aires, Controparte_1
Argentina, il 19.4.2004,
, nata a [...], provincia di Buenos Aires, Argentina, il Persona_1
16.11.2009
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 15.5.2025 Il Giudice
Andrea Natale
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