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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/12/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 426/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 426/2025 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELE MARCHETTI, domicilio eletto presso lo studio di questi in GRAVINA IN PUGLIA alla VIA CASALE 38 – pec Email_1
opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRA VALENTE, domicilio eletto P.IVA_2
presso lo studio di questi in SAN NI TEATINO alla VIA MAZZINI 55 – pec
Email_2
opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte opponente - accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di
Pescara in luogo del Tribunale di Bari in base ai criteri di competenza territoriale ex art. 19 cpc e/o 20 cpc in quanto la stessa ha sede legale in Bari e per l'effetto dichiarare Parte_1
nullo ed inefficace e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 71/2025 del
17/01/2025, emesso nel giudizio n. 143/2025 R.G. Tribunale di Pescara in favore della CP_1
pagina 1 di 5 dal Tribunale di Pescara, Dott.ssa Cleonice Gabriella Cordisco, nei confronti Controparte_1 dell'opponente, notificato in data 22/01/2024.
Parte opposta - rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente e confermare la competenza del Tribunale di Pescara.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato dalla per ottenere la revoca del D.I. n. 71/25 Parte_1
emesso dal Tribunale di Pescara in favore della per euro 19.537,37, oltre Controparte_1
interessi e spese del procedimento monitorio, credito intimato in pagamento quale corrispettivo per forniture di laterizi effettuate tra ottobre e dicembre 2020, come da fatture e relativi DDT. oltre interessi.
Nella spiegata opposizione era eccepita, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito nel procedimento monitorio essendo competente il Tribunale di Bari e nel merito l'inesistenza del credito per intervenuto pagamento delle prestazioni rese.
Era evidenziato come l'unico elemento probatorio posto a fondamento dell'opposto provvedimento monitorio risultano essere le fatture e che in ogni caso si contestavano, mentre era assente qualsivoglia richiamo al presunto titolo negoziale sottoscritto fra le parti.
In tal senso si sosteneva la natura di credito non liquido e per l'effetto eccepita l'incompetenza per territorio del giudice adito nel procedimento monitorio;
la difesa opponente evidenziava che il tribunale competente è in Bari poiché la sede della società Parte_1
Peraltro, quanto al criterio alternativo della competenza territoriale indicato dall'art. 20 cpc, si rappresentava che il luogo in cui è sorta l'obbligazione o doveva essere adempiuta l'obbligazione
(id est: l'obbligazione di pagamento a carico dell'acquirente) era parimenti Bari.
Nel merito erano contestate difformità di merce rispetto a quella ordinata e vizi della merce comuqne consegnata: la dimensione e la grandezza del materiale consegnato non era assolutamente confacente all'ordine e all'uso; peraltro taluni pacchi di laterizi venivano consegnati palesemente danneggiati e, quindi inidonei all'uso predisposto.
Si costitutiva la parte opposta la quale chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
In sede di prima udienza, in ragione anche del contrasto tra le parti, sulla questione preliminare pagina 2 di 5 sollevata, la causa era rimessa a decisione sulla sola questione preliminare e con assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 cpc.
Deve evidenziarsi che in tema di obbligazione pecuniaria il luogo dell'adempimento può individuarsi nel domicilio del creditore ex art. 1182, c. 3, c.c., con conseguente radicamento delle eventuali controversie presso il giudice di detto luogo ex art. 20, II capo c.p.c., solo, quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; in caso contrario, ovverosia quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal Giudice mediante operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il criterio per cui, ex art. 1182, comma 4,c.c.,
l'obbligazione deve essere adempiuta presso il domicilio del debitore al tempo della scadenza
(Cassazione Sent. S.U. n. 17989/2016).
Nel caso trattato con il presente giudizio, tenuto conto della documentazione prodotta a fondamento della pretesa creditoria, la competenza per territorio è quella del tribunale di Bari e non di certo quella del tribunale di Pescara.
Partendo dalla domanda spiegata con il procedimento del ricorso per decreto ingiuntivo si legge come era azionata l'intimazione di pagamento sostanzialmente in forza delle fatture emesse, senza altra specificazione e deve essere evidenziato che non risulta alcun contratto scritto relativo a tale fornitura sul prezzo pattuito e sulla quantità e caratteristiche dei beni.
Nei termini sopra evidenziati nella ricostruzione della vicenda l'azione risulta promossa in forza di rapporto obbligatorio derivante non da contratto scritto, ma dalla mera produzione di fatture.
Va evidenziato come la mera fattura non costituisce un valido titolo negoziale posto che trattasi di un documento di formazione unilaterale che costituisce valido titolo per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma in caso di opposizione, spetta al creditore di provare l'esistenza di un contratto inter partes.
Deve essere esclusa nel caso di cui ci occupa la competenza del tribunale di PESCARA anche riguardo al cosiddetto forum contractus; mancando prova della pattuizione scritta alla prestazione, l'accordo invocato dalla difesa opposta, viene a perfezionarsi attraverso la proposta e l'accettazione della stessa. Nel regime di conclusione del contratto mediante scambio inter absentes di proposta ed accettazione si articola in due varianti, quella della conoscenza (art. 1326, primo comma, cod. civ.) e quella della ricezione (art. 1335 cod. civ.). Nella disciplina dettata dal pagina 3 di 5 codice civile, il momento conclusivo del vincolo contrattuale è quello (ex art. 1326, primo comma) in cui colui che ha fatto la proposta (committente) ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte;
nel caso di cui ci occupa, in mancanza di alcuna specificazione di prova scritta di eventi non potrebbe comunque essere raggiunta la prova del contenuto del contratto in tal senso con ausilio di prova orale in quanto inammissibile per testi.
Per l'effetto andrà revocato il D.I. emesso dal tribunale di Pescara;
deve affermarsi che tale pronunciamento non può disporsi con ordinanza, ma con sentenza.
Infatti, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto.
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 26/01/2016, Rv. 638491 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 10981 del 14/07/2003, Rv. 565007, Cassazione n. 0115988 del 7/6/2023).
In questi termini il Giudice dell'opposizione nel pieno esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice originariamente adito, e conseguentemente, la nullità del decreto ingiuntivo deve pronunciarsi anche sulle spese di lite, in ossequio al principio generale della soccombenza.
Infatti, qualora il provvedimento dichiarativo dell'incompetenza non prevedesse anche la condanna alla spese di lite, l'opposto potrebbe decidere di non riassumere il giudizio – magari, depositando ex novo un ricorso per decreto ingiuntivo, questa volta, innanzi a un Giudice competente -, e tale mancata riassunzione andrebbe a discapito proprio dell'opponente che aveva,
a ragione, eccepito l'incompetenza per territorio: una conseguenza inaccettabile proprio alla luce del fatto che la riassunzione potrebbe anche non avere luogo.
Tenuto conto della semplice questione trattata nella liquidazione sulle spese trova giustificazione la riduzione sui compensi di avvocato. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 71/2025 emesso dal Tribunale di Pescara in quanto emesso dal Giudice territorialmente incompetente, essendo competente territorialmente il
Tribunale di Bari.
Condanna parte opposta a rifondere le spese di lite in favore della parte opponente che si liquidano in € 145,50 per esborsi, € 1.700,00 per compensi di avvocati, oltre RSP, i.v.a. e c.p.a.
27 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 426/2025 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELE MARCHETTI, domicilio eletto presso lo studio di questi in GRAVINA IN PUGLIA alla VIA CASALE 38 – pec Email_1
opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRA VALENTE, domicilio eletto P.IVA_2
presso lo studio di questi in SAN NI TEATINO alla VIA MAZZINI 55 – pec
Email_2
opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte opponente - accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di
Pescara in luogo del Tribunale di Bari in base ai criteri di competenza territoriale ex art. 19 cpc e/o 20 cpc in quanto la stessa ha sede legale in Bari e per l'effetto dichiarare Parte_1
nullo ed inefficace e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 71/2025 del
17/01/2025, emesso nel giudizio n. 143/2025 R.G. Tribunale di Pescara in favore della CP_1
pagina 1 di 5 dal Tribunale di Pescara, Dott.ssa Cleonice Gabriella Cordisco, nei confronti Controparte_1 dell'opponente, notificato in data 22/01/2024.
Parte opposta - rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente e confermare la competenza del Tribunale di Pescara.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato dalla per ottenere la revoca del D.I. n. 71/25 Parte_1
emesso dal Tribunale di Pescara in favore della per euro 19.537,37, oltre Controparte_1
interessi e spese del procedimento monitorio, credito intimato in pagamento quale corrispettivo per forniture di laterizi effettuate tra ottobre e dicembre 2020, come da fatture e relativi DDT. oltre interessi.
Nella spiegata opposizione era eccepita, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito nel procedimento monitorio essendo competente il Tribunale di Bari e nel merito l'inesistenza del credito per intervenuto pagamento delle prestazioni rese.
Era evidenziato come l'unico elemento probatorio posto a fondamento dell'opposto provvedimento monitorio risultano essere le fatture e che in ogni caso si contestavano, mentre era assente qualsivoglia richiamo al presunto titolo negoziale sottoscritto fra le parti.
In tal senso si sosteneva la natura di credito non liquido e per l'effetto eccepita l'incompetenza per territorio del giudice adito nel procedimento monitorio;
la difesa opponente evidenziava che il tribunale competente è in Bari poiché la sede della società Parte_1
Peraltro, quanto al criterio alternativo della competenza territoriale indicato dall'art. 20 cpc, si rappresentava che il luogo in cui è sorta l'obbligazione o doveva essere adempiuta l'obbligazione
(id est: l'obbligazione di pagamento a carico dell'acquirente) era parimenti Bari.
Nel merito erano contestate difformità di merce rispetto a quella ordinata e vizi della merce comuqne consegnata: la dimensione e la grandezza del materiale consegnato non era assolutamente confacente all'ordine e all'uso; peraltro taluni pacchi di laterizi venivano consegnati palesemente danneggiati e, quindi inidonei all'uso predisposto.
Si costitutiva la parte opposta la quale chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
In sede di prima udienza, in ragione anche del contrasto tra le parti, sulla questione preliminare pagina 2 di 5 sollevata, la causa era rimessa a decisione sulla sola questione preliminare e con assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 cpc.
Deve evidenziarsi che in tema di obbligazione pecuniaria il luogo dell'adempimento può individuarsi nel domicilio del creditore ex art. 1182, c. 3, c.c., con conseguente radicamento delle eventuali controversie presso il giudice di detto luogo ex art. 20, II capo c.p.c., solo, quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; in caso contrario, ovverosia quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal Giudice mediante operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il criterio per cui, ex art. 1182, comma 4,c.c.,
l'obbligazione deve essere adempiuta presso il domicilio del debitore al tempo della scadenza
(Cassazione Sent. S.U. n. 17989/2016).
Nel caso trattato con il presente giudizio, tenuto conto della documentazione prodotta a fondamento della pretesa creditoria, la competenza per territorio è quella del tribunale di Bari e non di certo quella del tribunale di Pescara.
Partendo dalla domanda spiegata con il procedimento del ricorso per decreto ingiuntivo si legge come era azionata l'intimazione di pagamento sostanzialmente in forza delle fatture emesse, senza altra specificazione e deve essere evidenziato che non risulta alcun contratto scritto relativo a tale fornitura sul prezzo pattuito e sulla quantità e caratteristiche dei beni.
Nei termini sopra evidenziati nella ricostruzione della vicenda l'azione risulta promossa in forza di rapporto obbligatorio derivante non da contratto scritto, ma dalla mera produzione di fatture.
Va evidenziato come la mera fattura non costituisce un valido titolo negoziale posto che trattasi di un documento di formazione unilaterale che costituisce valido titolo per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma in caso di opposizione, spetta al creditore di provare l'esistenza di un contratto inter partes.
Deve essere esclusa nel caso di cui ci occupa la competenza del tribunale di PESCARA anche riguardo al cosiddetto forum contractus; mancando prova della pattuizione scritta alla prestazione, l'accordo invocato dalla difesa opposta, viene a perfezionarsi attraverso la proposta e l'accettazione della stessa. Nel regime di conclusione del contratto mediante scambio inter absentes di proposta ed accettazione si articola in due varianti, quella della conoscenza (art. 1326, primo comma, cod. civ.) e quella della ricezione (art. 1335 cod. civ.). Nella disciplina dettata dal pagina 3 di 5 codice civile, il momento conclusivo del vincolo contrattuale è quello (ex art. 1326, primo comma) in cui colui che ha fatto la proposta (committente) ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte;
nel caso di cui ci occupa, in mancanza di alcuna specificazione di prova scritta di eventi non potrebbe comunque essere raggiunta la prova del contenuto del contratto in tal senso con ausilio di prova orale in quanto inammissibile per testi.
Per l'effetto andrà revocato il D.I. emesso dal tribunale di Pescara;
deve affermarsi che tale pronunciamento non può disporsi con ordinanza, ma con sentenza.
Infatti, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto.
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 26/01/2016, Rv. 638491 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 10981 del 14/07/2003, Rv. 565007, Cassazione n. 0115988 del 7/6/2023).
In questi termini il Giudice dell'opposizione nel pieno esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice originariamente adito, e conseguentemente, la nullità del decreto ingiuntivo deve pronunciarsi anche sulle spese di lite, in ossequio al principio generale della soccombenza.
Infatti, qualora il provvedimento dichiarativo dell'incompetenza non prevedesse anche la condanna alla spese di lite, l'opposto potrebbe decidere di non riassumere il giudizio – magari, depositando ex novo un ricorso per decreto ingiuntivo, questa volta, innanzi a un Giudice competente -, e tale mancata riassunzione andrebbe a discapito proprio dell'opponente che aveva,
a ragione, eccepito l'incompetenza per territorio: una conseguenza inaccettabile proprio alla luce del fatto che la riassunzione potrebbe anche non avere luogo.
Tenuto conto della semplice questione trattata nella liquidazione sulle spese trova giustificazione la riduzione sui compensi di avvocato. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 71/2025 emesso dal Tribunale di Pescara in quanto emesso dal Giudice territorialmente incompetente, essendo competente territorialmente il
Tribunale di Bari.
Condanna parte opposta a rifondere le spese di lite in favore della parte opponente che si liquidano in € 145,50 per esborsi, € 1.700,00 per compensi di avvocati, oltre RSP, i.v.a. e c.p.a.
27 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
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