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Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1731-2024
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE PRIMA CIVILE
nella persona della dott.ssa Jone Galasso ha pronunciato il seguente
DECRETO
Vista l'istanza proposta da volta ad ottenere la fissazione dell'udienza di Parte_1 comparizione delle parti ai fini della fissazione del termine entro il quale Parte_2 deve accettare l'eredità della de cuius; rilevato che l'istanza è stata ritualmente notificata ad;
Parte_2 ritenuto che dalla documentazione in atti, allo stato, risulta che il predetto ha già accettato l'eredità tanto che le parti hanno anche provveduto alla divisione del bene;
ritenuto conseguentemente che lo strumento previsto dagli artt. 470, 473 e 481 c.c. e 749
c.p.c. non è operante nel caso in esame poiché non vi è incertezza in merito alla qualità di erede dell;
Pt_2 ritenuto da ultimo che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 previste per le cause di valore indeterminabile (bassa complessità);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente a corrispondere a parte resistente la somma di 1.200,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Nocera Inferiore, 26/03/2025 IL GIUDICE
(dott.ssa Jone Galasso)
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE PRIMA CIVILE
nella persona della dott.ssa Jone Galasso ha pronunciato il seguente
DECRETO
Vista l'istanza proposta da volta ad ottenere la fissazione dell'udienza di Parte_1 comparizione delle parti ai fini della fissazione del termine entro il quale Parte_2 deve accettare l'eredità della de cuius; rilevato che l'istanza è stata ritualmente notificata ad;
Parte_2 ritenuto che dalla documentazione in atti, allo stato, risulta che il predetto ha già accettato l'eredità tanto che le parti hanno anche provveduto alla divisione del bene;
ritenuto conseguentemente che lo strumento previsto dagli artt. 470, 473 e 481 c.c. e 749
c.p.c. non è operante nel caso in esame poiché non vi è incertezza in merito alla qualità di erede dell;
Pt_2 ritenuto da ultimo che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 previste per le cause di valore indeterminabile (bassa complessità);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente a corrispondere a parte resistente la somma di 1.200,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Nocera Inferiore, 26/03/2025 IL GIUDICE
(dott.ssa Jone Galasso)