TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 23/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 326/2023 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...] in Parte_1 C.F._1
proprio nonché nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della
[...]
partita iva , con sede in Mogoro, Parte_2 P.IVA_1
via Gramsci, 116, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Casula, in forza di procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, in forza di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito del Dott. notaio in Fiumicino, Rep. n. 37875-Racc. n. Persona_1
7313, domiciliato in Oristano, nella Via Dorando Petri, presso l'Ufficio legale della Sede
Provinciale dell' , CP_1
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
La causa viene decisa all'odierna udienza mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - annullare l'ordinanza ingiunzione opposta, nonché gli atti presupposti, siccome illegittimi ed ingiusti per le ragioni esposte in narrativa ed in ogni caso
1 per non esser provata la responsabilità dei ricorrenti.
Con vittoria delle spese e competenze, del giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
Nell'interesse dell' resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria CP_1
istanza, deduzione ed eccezione: - rigettare tutte le domande avversarie poiché indimostrate ed infondate, sia in fatto che in diritto;
- con vittoria di spese di lite, non trovando applicazione alle controversie in materia contributiva e, a fortiori, ai giudizi afferenti illeciti amministrativi,
l'eccezionale esenzione prevista dall'art. 152 disp. att c.p.c., insuscettibile di interpretazione estensiva, né, tantomeno, analogica (ex pluribus sentenza Corte d'Appello di Palermo
932/2022)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19 aprile 2023, notificato nei termini di legge,
[...]
, anche nella sua qualità di legale rappresentante della Parte_1 Parte_2
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI - 001305937,
[...] notificata il 23 marzo 2023, con la quale l' di Oristano gli aveva ingiunto di pagare la CP_1
somma di euro 10.000,00, oltre ad euro 6,60 di spese, a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 538, (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), nel testo introdotto dall'art. 3, comma 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, per le violazioni accertate in riferimento al periodo marzo 2015 – febbraio 2016 sulla base degli avvisi di accertamento ivi richiamati prot. 9500.13.09.2018.0073087 e prot. 9500.13.09.2018.0073088.
La parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza oggetto di opposizione:
a) per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del
1981, in quanto l'atto di accertamento era stato asseritamente notificato due anni dopo l'asserita violazione, in relazione al mancato versamento delle ritenute per l'annualità 2017;
b) per violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa, in particolare in violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, anche sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale (in part., sent. n. 151 del 2021), in quanto era stata irrogata una sanzione nel 2023, a fronte di una presunta violazione risalente al 2015-2016, senza che fosse stata evidenziata alcuna ragione di impedimento atta a giustificare una così lunga durata del procedimento amministrativo;
c) la sanzione è illegittima non essendo rilevabile alcun omesso versamento a carico della
2 società esponente, in quanto, in data 13 luglio 2017, l' di Oristano aveva inoltrato un CP_1
invito alla regolarizzazione della posizione contributiva e la medesima società aveva provveduto all'immediato pagamento di quanto previsto, tanto è vero che, nella medesima data,
l' rilasciava un DURC attestante la regolarità contributiva;
CP_1
d) ad ogni modo, era insussistente l'elemento soggettivo, posto che, fin dal luglio 2017, il sig. aveva serbato il legittimo affidamento in merito alla regolarità della posizione Pt_1 dell'azienda, in ragione dell'attestazione di regolarità rilasciata dall' resistente con CP_1
l'emissione del DURC;
e) la sanzione irrogata era illegittima per violazione del criterio di proporzionalità rispetto all'entità della violazione contestata e avrebbe pertanto dovuto essere disapplicata, conformemente a quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-2025/20 dell'8 marzo 2022;
f) era maturata la prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex art. 28 L. n. 689/81.
La parte opponente ha pertanto concluso domandando l'annullamento del provvedimento opposto.
2. L' si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 17 settembre CP_1
2024, domandando, nel merito, il rigetto del ricorso e sostenendo la correttezza dell'operato dell' , che aveva proceduto a irrogare la sanzione amministrativa prevista dalla normativa CP_1
in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
In particolare, nella specie, l' aveva provveduto a notificare in data 2 ottobre 2018 CP_1
gli atti di accertamento n. .9500.13/09/2018.0073087 e n. CP_1
.9500.13/09/2018.0073088 al trasgressore contenenti l'analitica indicazione dei periodi e CP_1
delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi Pt_3 trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta (pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00); ciò nonostante, la controparte non aveva provveduto al versamento delle ritenute entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, né al pagamento della sanzione in misura ridotta.
3 In difetto di regolarizzazione nei termini di legge, l' aveva quindi provveduto a CP_1 emettere l'ordinanza ingiunzione qui opposta.
Era parimenti da disattendere il motivo di opposizione fondato sulla violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981, in quanto detto termine non era applicabile alla disciplina sanzionatoria in esame, introdotta da una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica e che, dunque, era destinata a prevalere sulla disposizione di carattere generale invocata dalla controparte. Ad ogni modo, tale termine avrebbe dovuto iniziare a decorrere solamente dal momento in cui l' aveva completato CP_1
l'iter accertativo, implicante molteplici passaggi di verifica necessari per l'accurata istruttoria, peraltro eseguibili solo a partire dalla completa disponibilità di tutti i dati da analizzare, coincidente con la ricezione (o l'omessa spedizione) dell'ultimo flusso Uniemens del mese di novembre dell'anno solare di riferimento, che giunge all' entro il 31 dicembre dell'anno CP_1 in esame;
solo da tale data, pertanto, gli organismi centrali dell'ente avevano potuto avviare una prima lavorazione massiva dei dati dell'anno solare in esame, a conclusione della quale erano state formate le liste di lavorazione degli illeciti, ancora successivamente trasmesse alle strutture territoriali dell' per l'ulteriore analisi individualizzata delle singole posizioni, CP_1 potendosi ritenere solo allora compiuto l'iter accertativo. L'eccezione di tardività era pertanto pretestuosa, in quanto la notificazione dell'accertamento era avvenuta contestualmente alla conclusione del suddetto complesso procedimento accertativo.
L' ha contestato anche il richiamo alla L. 241/90, che era inapplicabile al caso di CP_1
specie.
Quanto alla asserita insussistenza dell'addebito per regolarità contributiva, il ricorrente aveva effettuato un pagamento soltanto in data 4 luglio 2022, ovvero oltre il termine di tre mesi decorrente dalla notificazione degli atti di accertamento presupposti, avvenuta il 2 ottobre 2018, essendo stati rilasciati i DURC in regola non a seguito dell'asserito pagamento della contribuzione dovuta e delle quote a carico, ma unicamente in ragione dell'avvenuta presentazione di domanda di dilazione, che, tuttavia, veniva revocata in data 21 febbraio 2018, stante il mancato versamento delle rate del piano di ammortamento.
Anche l'ulteriore censura inerente all'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente era infondata, trattandosi di illecito per cui non era richiesto il dolo specifico, ma la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività del versamento delle ritenute.
Né era maturata alcuna prescrizione, in quanto il termine era stato interrotto dalla rituale
4 notifica in data 2 ottobre 2018 sia alla che al Parte_2
sig. , degli atti di accertamento presupposti ed era rimasto sospeso durante il periodo Pt_1
corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), nonché dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma
6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020,
n. 27, per l'emergenza COVID - 19. Infine, la prescrizione era stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Con riferimento alle censure inerenti al quantum della sanzione, l' aveva applicato CP_1
il disposto normativo vigente ratione temporis, applicando peraltro un principio di massimo favore nei confronti del trasgressore.
Inoltre, in seguito all'entrata in vigore del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, alla luce dello ius superveniens, l' aveva CP_1
proceduto alla rideterminazione della sanzione oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta, nella minor somma di € 1.880,00, sicché tale censura era da ritenersi sostanzialmente superata.
L' convenuto ha concluso domandando il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria CP_1
delle spese di lite.
3. La causa non è stata ulteriormente istruita ed è stata fissata all'odierna udienza per la decisione, con termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note.
§§§
4. L'opposizione è fondata, in ragione della violazione nel caso concreto qui esaminato del termine di cui all'art. 14 della legge n. 24 novembre 1981, n. 689, che, al comma 2, così recita:
“Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione”.
Non appare al riguardo accoglibile l'argomentazione sostenuta dall' in ordine alla CP_1
inapplicabilità della citata disposizione per via della specialità della fattispecie sanzionatoria prevista dall'art. 2, comma 1 - bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, che, nella formulazione introdotta dall'art. 3,
5 comma 6 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, vigente ratione temporis al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta, così recitava: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
A tale riguardo, è stato condivisibilmente evidenziato che, se è vero che il citato art. 2, comma - 1 bis reca una disciplina di carattere speciale dal punto di vista sostanziale, in particolare laddove è prevista una soglia massima oltre la quale l'illecito ha conservato rilevanza penale, nonché per l'esclusione della punibilità per effetto del pagamento del dovuto entro un determinato termine, tuttavia, “ben diversa è la situazione sul piano procedurale: il
d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale, di cui si tratterà più avanti) e neppure della fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81” (C. App. Trieste, sentenza 9 maggio 2024, proc. R.G. n. 208/23, Est. dott. L. Benvegnù; rinvenibile in Banca Dati di
Merito).
In tal senso depone anche il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 2, comma 1 - bis del d.l. 463/83, come sostituito dal d. lgs. 8/2016, nella parte in cui prevede che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, utilizzando così una terminologia che si raccorda perfettamente con quella utilizzata nell'art. 14 della legge 689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata dalla notifica successiva), a conferma che tra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità.
Nel senso dell'applicabilità dell'art. 14 alla fattispecie qui esaminata depone anche la modifica normativa introdotta dall'art. 23, comma 2 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, che, in relazione alle violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del citato d.l. n. 463/1983, come modificato dal primo comma dello stesso art. 23 (le parole “da
6 euro 10.000 a euro 50.000” sono state sostituite dalle parole “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”), ha previsto che gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione, escludendo però, nel contempo, che tale termine abbia efficacia retroattiva, valendo solo “per i periodi dal 1° gennaio 2023”, e precisando altresì che la nuova disciplina deve intendersi “in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”, di cui è stata così confermata, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato.
Difatti, di deroga può effettivamente discorrersi ove si ammetta che la disposizione richiamata fosse altrimenti applicabile, in mancanza di una specifica disciplina di natura procedurale prevista dal legislatore per il periodo pregresso.
Una diversa interpretazione, che ammettesse per il periodo pregresso l'inapplicabilità di alcun termine entro il quale l'amministrazione avrebbe dovuto procedere alla contestazione dell'illecito difficilmente sarebbe compatibile con l'art. 24 Cost., ove si consideri che la previsione dell'art. 14, comma 2, cit., assolve una funzione di garanzia, poiché la tempestiva comunicazione dell'addebito è funzionale al tempestivo e dunque effettivo esercizio del diritto di difesa da parte del trasgressore.
Nel senso dell'applicabilità dell'art. 14 depone anche la disciplina contenuta nel d. lgs. n.
8/2016, che ha depenalizzato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali anche per il passato, stabilendo, nell'art. 8, comma 1, che “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.
Si è reso pertanto necessario introdurre una speciale disciplina transitoria per regolare il passaggio dall'autorità giudiziaria penale all'autorità amministrativa divenuta competente a irrogare la sanzione, per cui nell'art. 9, comma 1 del medesimo d. lgs. è stato stabilito che “nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data”
e, nel successivo comma 4 del medesimo articolo, che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla
7 ricezione degli atti”.
Pertanto, la stessa legge di depenalizzazione ha individuato il dies a quo del termine di 90 giorni per la notifica della contestazione, ovverosia il medesimo termine di decadenza contemplato dall'art. 14, comma 2 della legge 689/81, facendolo decorrere dal momento in cui l'autorità amministrativa riceve gli atti dall'autorità giudiziaria, confermando in tal modo quanto già previsto dall'art. 14, comma 3 della legge n. 689/81, ove è appunto stabilito che quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data della ricezione.
Pur volendo ammettere la specialità della normativa in questione, è lo stesso d.lgs. n. 8 del
2016 che stabilisce, all'art. 6, che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Non sono configurabili, d'altronde, motivi ostativi che in astratto impediscano all' CP_1 di effettuare la contestazione secondo le modalità di cui all'art. 14, la cui applicabilità non può essere fondatamente esclusa sulla base della concreta difficoltà di contestare l'illecito amministrativo nel termine prescritto di novanta giorni, per via dell'ingente numero di dati che l' deve esaminare, trattandosi evidentemente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante CP_1
al fine di valutare, in astratto, la compatibilità logico – giuridica tra la disciplina fissata dalla norma in questione e la violazione prevista dall'art. 2, comma 1 bis.
Su tale materia si è espressa di recente la Corte di Cassazione, affermando il principio di diritto secondo cui, in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma del citato art. 9, comma 4, del medesimo d.lgs., l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa CP_1
relativa all'omissione, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria, dovendosi leggere tale disposizione “alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2°, l. n.
689/1981”, con decorrenza del termine in questione, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, dall'entrata in vigore del d.lgs. predetto (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria da parte dell' (Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2025, n. 7641). CP_1
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta sulla base di un condivisibile iter
8 argomentativo, rilevando innanzitutto che l'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016, nella parte in cui prevede l'applicabilità, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto, delle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981 ivi richiamate, vale sicuramente per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, ma nel fare riferimento alle “sanzioni amministrative previste dal presente decreto” ha inteso ricomprendere anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia che l'art. 9 prevede che l'autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2 della l. n. 689/1981, che la giurisprudenza di legittimità “ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024)”.
Tale interpretazione è stata ritenuta “costituzionalmente necessitata”, alla luce del principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24
e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, che impone all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza.
Diversamente opinando, infatti, l'esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, qual è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative
(art. 28, l. n. 689/1981), che, tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra
l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione”, secondo quanto affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 151 dell'11 maggio 2021.
In tale sentenza, pur essendo stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, l. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare
9 anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.”.
Tali principi valgono anche per le violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 8 del 2016 e portano a ritenere che il procedimento di contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 2, comma 1 bis del d.l. 463/1983 sia soggetto ai termini di cui all'art. 14, comma 2 della legge n. 689/1981, anche perché una diversa interpretazione, oltre che non apparire conforme ai principi di cui agli artt. 23, 24 e 97 Cost., si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto vi sarebbe una disparità di trattamento irragionevole e non giustificata tra la disciplina applicabile alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 8/2016, soggette al termine di novanta giorni di cui all'art. 9, comma 4, e quelle commesse successivamente, che invece sarebbero svincolate da qualsivoglia limite temporale certo tra la data dell'accertamento e quello della contestazione dell'illecito, trovando applicazione solo per i periodi successivi al 1° gennaio 2023 lo speciale termine per la notifica della violazione introdotto dall'art. 23, comma 2 del d.l. n. 48/2023, in espressa deroga all'art. 14.
In forza delle argomentazioni sopra esposte, deve pertanto ritenersi condivisibile l'impostazione che reputa applicabile anche alla fattispecie per cui è causa l'art. 14 della legge
689/81.
Nella vertenza concreta qui scrutinata, gli atti di accertamento prot.
9500.13.09.2018.0073087 e prot. 9500.13.09.2018.0073088 sono stati notificati il 2 ottobre
2018, più di due anni e mezzo dopo l'entrata in vigore, il 6 febbraio 2016, del d. lgs. n. 8/2016, trattandosi di violazioni per omesso versamento delle ritenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti riferite alle mensilità di marzo e aprile 2015 e di gennaio
10 e febbraio 2016, per cui trova applicazione nel caso de quo il principio di diritto statuito dalla
Suprema Corte nella citata sentenza n. 7641 del 2025.
Dal canto suo, l' su cui incombeva l'onere di provare l'osservanza dei termini CP_1
previsti a pena di decadenza, si è limitato ad allegare genericamente che il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione, va computato dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, senza che, tuttavia, lo stesso Istituto abbia fornito alcuna prova di quali attività, in concreto, siano state poste in essere al fine della verifica della sussistenza dei presupposti della violazione contestata e quando tali verifiche si siano concluse, al fine di determinare il dies a quo dal quale computare il termine di cui all'art. 14, tenuto conto, peraltro, che la trasmissione dei dati
Uniemens avviene mensilmente, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, e che l'ente non ha neppure allegato di avere avuto necessità di acquisire ulteriore documentazione dal ricorrente.
D'altronde, come rilevato dalla giurisprudenza di merito citata dalla parte ricorrente nelle proprie note difensive depositate (tempestivamente) il 16 maggio 2025, la verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi
Dmag/Uniemens, da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità (così: C. App. Catania, sent. n. 1004 del 22 novembre 2024).
Anche la circostanza, allegata dalla parte resistente nella propria memoria difensiva, per cui l'iter accertativo ha potuto concludersi solamente dopo che sono state formate le liste di lavorazione degli illeciti, successivamente trasmesse alle strutture territoriali dell' per CP_1
l'ulteriore analisi individualizzata delle singole posizioni, non consente di per sé di individuare in concreto quando l'accertamento è stato compiuto, o avrebbe dovuto essere ragionevolmente compiuto, non essendo stato documentato quando, nel caso in esame, è effettivamente avvenuta l'allegata trasmissione all' di Oristano delle “liste di lavorazione degli illeciti” da parte CP_1 della sede centrale dell'ente.
Né si potrebbe considerare la data (13 settembre 2018) indicata negli atti di accertamento notificati a ottobre 2018, non essendo stata documentata l'attività istruttoria che l'ente ha dovuto compiere, tale da avere fatto slittare il dies a quo fino a oltre due anni e mezzo dopo la violazione sanzionata dall' con l'ordinanza ingiunzione qui opposta. CP_1
11 Manca quindi la prova che la contestazione dell'addebito sia stata effettuata entro il termine previsto dall'art. 14, comma 2 della legge 689/81.
Trattandosi di un termine di decadenza, ciò comporta l'illegittimità e il conseguente annullamento dell'ordinanza oggetto di opposizione, rimanendo assorbite le ulteriori questioni poste a fondamento del ricorso.
5. In ragione della obiettiva complessità e controvertibilità della questione relativa all'applicabilità del termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/81, anche per via dell'assenza di precedenti specifici di legittimità all'epoca dell'emissione e della notifica del provvedimento oggetto di opposizione, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite quantomeno nella misura della metà.
Per la restante parte le spese sono poste a carico dell' convenuto e sono liquidate in CP_1
dispositivo ai sensi delle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della controversia (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00) e all'attività difensiva effettivamente svolta, per cui si giustifica una liquidazione secondo i minimi tabellari per tutte le fasi, tenuto conto della obiettiva serialità della controversia e della natura prettamente documentale della causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
b) compensa le spese in ragione della metà e, per la restante parte, condanna l' in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida nell'importo di complessivi Euro 1.371,50 (già al netto della dimidiazione), di cui Euro 21,50 per esborsi ed Euro 1.350,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, Avv. Luca Casula, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Oristano, il 23/05/2025
La Giudice del lavoro dott.ssa Consuelo Mighela
12