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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/07/2025, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°13193 /2024
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
CP_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 1° luglio 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 02/07/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 13193 dell'anno 2024 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
C.F. e P. I.VA. , col ministero Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv.to Alessio Cordova giusta procura in atti, appellante contro
, C.F. , col ministero Controparte_2 C.F._1 dell'Avv.to Francesco Bruno giusta procura in atti appellato
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del 1.7.2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'appello di avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di Palermo n. n. 2316/2024, emessa in data 22.07.2024, pubblicata il 23.07.2024, che ha condannato la compagnia al pagamento, in solido con , Controparte_3 in favore dell'appellato della somma di € 1.077,77 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi come da sentenza, è fondato. In particolare, è fondata la censura di nullità (rectius inesistenza) della notificazione dell'atto introduttivo, non sanata dalla comparizione del convenuto o dalla rinnovazione della notifica.
2. È, infatti, documentato che la compagnia non ha mai ricevuto la notifica né del ricorso introduttivo nell'interesse di né del decreto di Controparte_2 fissazione dell'udienza di comparizione: dalla notificazione via pec in atti, inviata a Parte l 18.06.2023 (ore 18.34), risulta la ricezione di un ricorso nell'interesse di altro soggetto, tale , in uno a un decreto di fissazione per un'udienza del Controparte_4
9.10.2023, a fronte di una relata in cui si dà invece atto della notifica del ricorso nell'interesse di (peraltro per la diversa udienza del 13.9.2023). Controparte_2
Difetta, dunque, l'esistenza della notificazione del ricorso introduttivo (giammai operata), né il vizio è sanato dalla «relata di notifica, la quale indicava esattamente il nome delle parti ( e , il numero di ruolo del procedimento Controparte_2 Parte_1
(procedimento n. 8117/2023 R.G. GdP Palermo), il nome del Giudice innanzi al quale comparire
(GdP Palermo dott.ssa G. Valenti), nonché la data dell'udienza di prima comparizione (13.9.2023 ore 9,00)» (v. pag. 4 della comparsa di costituzione in appello), essendo impedita, una simile conclusione, dalla totale discrasia dei superiori elementi rispetto alle omologhe indicazioni ricavabili dall'atto difensivo e dal decreto di fissazione realmente allegati. Ne discende la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., da ritenere estendibile al caso in cui il giudice di appello rilevi l'assenza della notificazione (v. Cass. n. 12353.2014; Cass. n.
20757.2014).
3. Le spese del grado seguono necessariamente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto delle tabelle accluse al DM 55/14 (parametri minimi per tutte le fasi, scaglione fino a € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza impugnata e dispone la rimessione delle parti innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, con onere di riassunzione nel termine di cui all'art. 354, secondo comma c.p.c.;
- condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 91,50 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva.
Così deciso, 2 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°13193 /2024
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
CP_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 1° luglio 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 02/07/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 13193 dell'anno 2024 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
C.F. e P. I.VA. , col ministero Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv.to Alessio Cordova giusta procura in atti, appellante contro
, C.F. , col ministero Controparte_2 C.F._1 dell'Avv.to Francesco Bruno giusta procura in atti appellato
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del 1.7.2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'appello di avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di Palermo n. n. 2316/2024, emessa in data 22.07.2024, pubblicata il 23.07.2024, che ha condannato la compagnia al pagamento, in solido con , Controparte_3 in favore dell'appellato della somma di € 1.077,77 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi come da sentenza, è fondato. In particolare, è fondata la censura di nullità (rectius inesistenza) della notificazione dell'atto introduttivo, non sanata dalla comparizione del convenuto o dalla rinnovazione della notifica.
2. È, infatti, documentato che la compagnia non ha mai ricevuto la notifica né del ricorso introduttivo nell'interesse di né del decreto di Controparte_2 fissazione dell'udienza di comparizione: dalla notificazione via pec in atti, inviata a Parte l 18.06.2023 (ore 18.34), risulta la ricezione di un ricorso nell'interesse di altro soggetto, tale , in uno a un decreto di fissazione per un'udienza del Controparte_4
9.10.2023, a fronte di una relata in cui si dà invece atto della notifica del ricorso nell'interesse di (peraltro per la diversa udienza del 13.9.2023). Controparte_2
Difetta, dunque, l'esistenza della notificazione del ricorso introduttivo (giammai operata), né il vizio è sanato dalla «relata di notifica, la quale indicava esattamente il nome delle parti ( e , il numero di ruolo del procedimento Controparte_2 Parte_1
(procedimento n. 8117/2023 R.G. GdP Palermo), il nome del Giudice innanzi al quale comparire
(GdP Palermo dott.ssa G. Valenti), nonché la data dell'udienza di prima comparizione (13.9.2023 ore 9,00)» (v. pag. 4 della comparsa di costituzione in appello), essendo impedita, una simile conclusione, dalla totale discrasia dei superiori elementi rispetto alle omologhe indicazioni ricavabili dall'atto difensivo e dal decreto di fissazione realmente allegati. Ne discende la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., da ritenere estendibile al caso in cui il giudice di appello rilevi l'assenza della notificazione (v. Cass. n. 12353.2014; Cass. n.
20757.2014).
3. Le spese del grado seguono necessariamente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto delle tabelle accluse al DM 55/14 (parametri minimi per tutte le fasi, scaglione fino a € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza impugnata e dispone la rimessione delle parti innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, con onere di riassunzione nel termine di cui all'art. 354, secondo comma c.p.c.;
- condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 91,50 per esborsi ed € 1.278,00 per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva.
Così deciso, 2 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi