Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 20/06/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 865/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 865/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso C.F._3
congiunto, dall'Avv. Angelo Greco, presso il cui studio in Siena, Viale Cavour, 134 sono elettivamente domiciliati e
(C.F.: , Controparte_1 C.F._4
rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Chiara
Lombardo, presso il cui studio in Firenze, Via Brunelleschi n. 2, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.6.2025, per , , , l'Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Angelo Greco e per , l'Avv. Chiara Controparte_1
Lombardo, concludevano chiedendo regolamentare l'affidamento ed il mantenimento della figlia minore, alle condizioni concordate che di seguito si riportano:
1) regime di affidamento viene affidata congiuntamente ai nonni paterni signori Persona_1
e , con collocamento prevalente presso l'abitazione Parte_2 Parte_3
di questi, sita in Castellina in Chianti (SI) loc. Vignale n. 20. I genitori si obbligano a mantenere con la figlia una immagine positiva di ciascuno di loro, facilitando il rapporto con l'altro genitore per consentire di continuare a godere pienamente di una costruttiva bi-genitorialità, con obbligo di scambiarsi ogni notizia utile e necessaria per garantire una adeguata e coerente educazione ed un armonico sviluppo della prole.
2) Rispetto alla frequentazione di Per_1
I genitori, consapevoli reciprocamente degli impegni e degli orari lavorativi di entrambi concordano quanto segue su base bisettimanale: la prima settimana Per_1
trascorrerà con la madre dalle ore 16:30 del venerdì (quando la madre provvederà a prendere la figlia dalla scuola) sino alle ore 16.30 della domenica (quando la madre provvederà ad accompagnare la figlia presso l'abitazione dei nonni), nel fine settimana successivo il padre trascorrerà con la figlia il fine settimana dal venerdì alle 16.30 fino alla sera della domenica. Nella settimana in cui non potrà trascorrere il fine settimana con la figlia, la signora potrà Controparte_1
comunicare per iscritto, ai nonni paterni, la propria disponibilità a trascorrere un pomeriggio infrasettimanale con la stessa e i nonni paterni rispetteranno la richiesta della madre. Per le ferie estive e le festività le parti decidono la regolamentazione del diritto di visita secondo quelle che sono le prassi previste dal protocollo in uso presso N. 865/2025 R.G. 3 / 6
i Tribunali ordinari: nel periodo natalizio potrà trascorre con la madre una Per_1
settimana consecutiva dal 23.12. al 30.12 o dal 31.12 al rientro a scuola dopo il 06.1
e quindi, ad anni alterni, trascorrendo con un genitore la Vigilia di Natale, il giorno di Natale e quello successivo a Natale (Santo Stefano) fino al 30.12 e il primo giorno dell'anno e fino al rientro a scuola dopo il 06.01 con l'altro genitore. Durante le vacanze pasquali potrà trascorrere, ad anni alterni, con un genitore le vacanze Per_1 scolastiche fino al giorno di Pasqua e con l'altro genitore la Pasquetta fino al rientro a scuola. Infine, per le vacanze estive, il padre e la madre trascorreranno con Per_1
due settimane, anche continuative, da concordare con entro il mese di maggio del medesimo anno, previa comunicazione scritta con obbligo per entrambi i genitori di comunicarsi, con preavviso di almeno un mese, il periodo ed il luogo prescelto, fornendo il relativo indirizzo della vacanza scelta e recapito telefonico per facilitare i contatti telefonici delle figlie con i genitori stessi.
3) Quanto al mantenimento ordinario i signori e si obbligano a Parte_1 Controparte_1
corrispondere ai signori e a titolo di mantenimento Parte_2 Parte_3 ordinario della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €200 ciascuno a decorrere dal mese di maggio 2025 compreso, mediante bonifico sull'Iban
[...] 790000040476863 intestato alla sig.ra L'Assegno Parte_2
unico sarà devoluto interamente al 100% alla sig.ra Quanto al Parte_2
mantenimento straordinario della figlia, i Signori e Parte_1 [...]
contribuiranno per il 50% a tutte le spese mediche, scolastiche e Controparte_1 sportive, per l'individuazione delle quali le parti faranno riferimento al vigente
Protocollo di famiglia adottato dal Tribunale di Siena, con le seguenti specificazioni,
(a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie e necessarie le seguenti spese: a) mediche straordinarie, e precisamente: i costi, comprensivi dei tickets, per le visite specialistiche, le cure ed i trattamenti medici, sanitari, oculistici, farmaceutici, psicoterapeutici, termali, fisioterapici, ove prescritti dal medico curante e con preferenza per i servizi erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, oltre alle spese per le cure dentistiche e ortodontiche. I relativi documenti N. 865/2025 R.G. 4 / 6
fiscali dovranno essere intestati al nominativo del figlio con indicazione del relativo codice fiscale, al fine di poter consentire a ciascun genitore di avvalersene come onere deducibile;
b) spese scolastiche, e precisamente: il materiale di corredo scolastico d'inizio anno e quello che la scuola chiederà venga fornito nel corso dell'anno scolastico, le gite scolastiche ed i viaggi di istruzione con pernottamento o senza, i libri di testo, i corsi di recupero e le lezioni private;
c) ulteriori spese straordinarie, e precisamente quelle per i gruppi ricreativi estivi e invernali le attività ricreative e ludiche, per le attività sportive, comprensive dell'iscrizione, la frequenza ai corsi compreso il certificato di idoneità fisica all' attività sportiva e le relative attrezzature, nonché per i regali acquistati in occasione di compleanni o altre feste a cui il bambino verrà invitato a partecipare).Tutte le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura sopra indicata, solo se le stesse siano state preventivamente concordate tra loro, eccezion fatta per quelle mediche urgenti ed improcrastinabili, che dovranno essere rimborsate dietro esibizione della documentazione medica e fiscale di spesa. Il concorso nel pagamento avverrà tramite rimborso al genitore che ha effettuato la spesa entro 10 giorni dalla consegna e/o esibizione dei relativi documenti fiscali.
4)la sig.ra presta sin d'ora il proprio consenso, in Controparte_1
via anticipata e generale, affinchè la figlia minore possa Persona_1
espatriare, fuori dal territorio Italiano, unitamente ai nonni paterni signori Pt_2
e ovvero al padre . Tale consenso, in via
[...] Parte_3 Parte_1
anticipata e generale, viene prestato in favore dei signori e Parte_2 Pt_3
ovvero al padre anche in relazione alla richiesta e ritiro
[...] Parte_1 presso i competenti organi della P.A. dei documenti validi per l'espatrio della figlia
(passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio dei figli).
PUBBLICO MINISTERO: visto in data 22.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena in data 29.04.2025, Pt_1
e , quest'ultima cittadina peruviana,
[...] Controparte_1
esponevano che avevano intrattenuto, a decorrere dall'anno 2020, una relazione di N. 865/2025 R.G. 5 / 6
convivenza more uxorio, da cui era nata a [...] il [...] la figlia Persona_1
stabilendo la residenza familiare in Siena, strada del Ruffolo n. 17;
[...]
evidenziavano che la relazione si era successivamente interrotta e che, nell'aprile
2024, la aveva avuto un crollo psicologico, per il quale era stata CP_1
ricoverata in ospedale, e che in tale occasione, la figlia era stata accudita dai Per_1
nonni paterni, e , anche loro ricorrenti;
chiedevano Parte_2 Parte_3 di regolamentare l'esercizio della potestà genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle condizioni concordate indicate nel ricorso e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.6.2025, le parti dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale e ribadivano di voler regolamentare i loro rapporti con la figlia alle condizioni concordate;
i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso congiunto, in quanto le condizioni relative all'affidamento della figlia minorenne, al mantenimento ed al diritto di visita appaiono legittime, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti all'interesse della figlia medesima, e ciò con particolare riferimento all'affidamento ai nonni paterni, tenuto conto del disposto dell'art. 337-ter c.c., secondo cui il Giudice
“adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare”.
Stante la natura non contenziosa del procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, definitivamente N. 865/2025 R.G. 6 / 6
pronunciando, prende atto degli accordi tra le parti, quali indicati supra;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dott. Michele Moggi