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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice
del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 422/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
Parte 1 , rapp.ta e difesa dagli Avv. Vincenzo Di Puorto
e Vito Di Puorto
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
La ricorrente ha agito in giudizio esponendo:
-d'aver svolto attività di insegnante alle dipendenze del [...] Controparte_1 con contratto a tempo determinato nei seguenti periodi:
(G. Ruffini Taggia;
2) dal 22/10/2021 al 30/06/2022, presso l'Istituto-
- con assegnazione presso la scuola "CPIA Plesso di "CPIA Imperia”
Sanremo di Imperia (IM);
-
-ai docenti precari sono richiesti gli stessi diritti ed obblighi formativi del personale di ruolo e svolgono gli stessi compiti di questi ultimi;
-durante il predetto periodo di servizio le era stato negato il diritto alla percezione del beneficio economico di € 500,00 previsto dalla legge sulla
"Buona Scuola" n. 107/2015;
-in base alla clausola 4 della direttiva n. 1999/70/CE, in relazione agli artt. 11
e 117, primo comma, Cost., è ravvisabile la violazione dei principi fondamentali di non discriminazione, uguaglianza e parità di trattamento riconosciuti e garantiti a livello europeo, internazionale e nazionale: in particolare, in applicazione del principio di non discriminazione la Carta del docente non può che spettare anche ai lavoratori assunti a tempo determinato, siccome lavoratori “comparabili” con i docenti di ruolo, svolgendo gli uni e gli altri la medesima “funzione docente", senza distinzioni, né per natura, né per caratteristica, delle mansioni espletate;
-la Corte di giustizia europea con l'ordinanza emessa nella causa C-450/21 del
18 maggio ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente;
-l'ordinanza della Corte è stata pronunciata a seguito di un ricorso presentato al giudice monocratico da una docente precaria che lamentava un trattamento discriminatorio nonostante la situazione giuridica dei docenti precari fosse comparabile con quella dei docenti di ruolo, ai quali era stato precluso l'accesso alla carta del docente ai sensi dell'art. 1 co.121 L. 107/2015;
-il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 marzo 2022 n. 1842, ha stabilito il diritto dei docenti precari a ottenere la Carta del docente, annullando gli: “atti impugnati nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
Carta del docente"
-da ultimo è intervenuta la Supera Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la quale ha condiviso gli orientamenti della
CGUE e del Consiglio di stato;
-d'essere inserita all'interno del sistema scolastico, come comprovato dalla domanda di aggiornamento GPS AA.SS 2024-2026 (cfr. doc. All. 3);
Ciò premesso, la ricorrente così concludeva: “In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022 dal valore complessivo di € 1.000,00 (€ 500 cadauno per ciascun anno scolastico);
In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici riconosciuti e accertati in corso del giudizio dal valore di € 500,00 cadauno per ogni anno scolastico riconosciuto;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, c.p.a e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo alla spettanza ai docenti cd. precari della carta docente, del valore di euro 500 per anno scolastico, istituita a favore del personale di ruolo ex art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015, allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.
Quasi tutte le pronunce di merito rese in materia hanno accolto le ragioni dei ricorrenti.
Nel caso di specie la domanda è fondata anche, e specialmente, alla luce della pronuncia del 27/10/2023 n.29961 resa dalla Corte di Cassazione.
Va premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la
"Carta elettronica" del docente allo specifico fine di "sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali". La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo
"non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile", può essere utilizzata "per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
,a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124".
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge in questione è stato emanato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, con il quale è stato stabilito che i beneficiari della carta sono i "docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali,
sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
Come già accennato, i giudici di merito, pressocchè unanimemente, hanno ritenuta ingiustificata, poiché incostituzionale nonché contrastante con il diritto comunitario, la negazione del diritto alla carta ai docenti a tempo determinato soltanto poiché tali.
Sul punto, nella succitata pronuncia la Suprema Corte sentenza ha fatto sostanzialmente proprie le argomentazioni svolte nelle pronunce d'accoglimento, a sviscerando a "360°" la problematica.
La Cassazione ha in primo luogo preso in considerazione il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999. Il comma 1 prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario."
Da ciò, osserva il giudice di legittimità, s'evince che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo", il che comporta un'oggettiva discriminazione.
Questa risiede nel contrasto tra l'art. 1, comma 121 con il principio di parità di trattamento sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE
del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato. Sul punto nella sentenza si legge: "E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno" cosicchè “la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato,
in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L.
124 del 1999, art. 1, comma 2), soggiungendosi che “una valutazione di illegittima
"discriminazione" nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente "comparabile" con altri lavoratori "avvantaggiati", rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (Cost., art. 3), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello Eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili.
In buona sostanza, l'elemento discriminatorio viene individuato nel fatto che,
pur prestando anch'essi servizio per l'intero anno scolastico (il cui inizio e fine può variare a seconda del calendario, delle contingenti esigenze pubbliche o essere sospeso come è accaduto nel corso dell'emergenza Covid), agli insegnanti a tempo determinato è stato scelto di non corrispondere il bonus carta.
Tale diversità di trattamento non trova infatti alcuna ragionevole giustificazione;
non certo nella strumentalità della carta alla formazione/aggiornamento del docente poiché gli insegnanti assunti con contratto a termine svolgono le stesse mansioni di quelli di ruolo e anch'essi sono obbligati ad aggiornare e riqualificare le proprie competenze professionali.
Ciò è già stato rilevato dalla Corte di Giustizia UE, la quale, con sentenza n.
450 del 18.5.2022 resa in caso identico, ha affermato che la c.d. "carta docenti"
va reputata compresa tra le "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che le situazioni dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato sono "comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP 1
nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale", concludendo che non v'è una ragione oggettiva legittimante, ai sensi della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti.
Quanto allo specifico caso trattato, in Cass. 29961/2023 si precisa che "fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici... per poi esprimersi il seguente principio di diritto: “La "
Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4,
comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1 " Ebbene, la fattispecie concreta sottoposta allo scrivente rientra per l'appunto nell'ambito di tale dictum, avendo la ricorrente, come attestato dalla documentazione in atti (all. 1 e 2), prestato per l'anno 2020/2021 attività
d'insegnamento dal 27/10/2020 e per l'anno 2021/2022 dal 22/10/2021 al
30/6/2022, sino, dunque, al termine delle attività didattiche.
Inoltre, la docente risulta tuttora inserita nelle graduatorie, come attestato dal doc. 3.
Riguardo l'anno 2020/2021 va rilevato che l'incarico affidato alla Parte 1
terminò prima del 30 giugno. Viene, pertanto, in rilievo un cd. supplenza breve.
Ebbene, in tale ipotesi lo scrivente condivide in via di principio quell'orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui la nozione di
"didattica annua", alla quale è collegato il diritto ad usufruire della carta, sia ravvisabile anche nel caso in cui la sommatoria dei giorni di supplenza sia almeno pari al periodo minimo stabilito per i contratti a termine di cui all'art. 4 comma 21. 124/99, destinati a scadere al momento della cessazione termine delle attività didattiche ("alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche"), periodo della durata di termine di 180 giorni (dal
31 dicembre al 30 giugno).
Trattasi d'un parametro, tuttavia, da reputare "elastico", dovendosi caso per caso verificare se sia in presenza o meno di cd. continuità didattica.
Al riguardo occorre riportare ulteriori passaggi della succitata pronuncia della Suprema Corte: "La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si
è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine... E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all""anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Il convergere
della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua"...Quanto
appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di
Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari".
Quanto al concetto di “didattica annua", nella succitata pronuncia il Giudice di Legittimità ha osservato che "Ma, non diversamente, il comma 2 (L. 124 del
1999 n.d.r.) stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.", per poi concludere: "Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Nel caso di specie, nell'annualità in questione la ricorrente ha prestato servizio per un periodo ben superiore inferiore a 180 giorni e sino a circa 20 giorni prima del termine delle attività didattiche, il che consente di riconoscerle il beneficio richiesto.
Ne consegue che l'art. 1 della L. n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23 settembre
2015 e del 28 novembre 2016, attuativi di tale norma, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato con sentenza n.
1842/2022) va disapplicato nella parte in cui non riconosce l'usufruibilità della
Carta Elettronica del docente anche dal personale assunto con contratto a tempo determinato, dovendosi, pertanto, attribuire alla ricorrente l'importo complessivo di € 1000,00 (€ 500 x 2 annualità scolastiche).
Quanto alla natura e alle modalità di adempimento del credito, il Giudice di legittimità ha osservato: La norma primaria fa riferimento all'acquisto" di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal CP_1
o da chi per lui. L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque
è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272
c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta....a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento", il quale si sostanzia nel "consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue". Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'esiguo valore e della bassa complessità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando nei confronti delsul ricorso proposto da Parte 1
,così provvede: Controparte_3
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente d'usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, L. n.
107/2015 per gli anni scolastici dal 2020/2021 e 2021/2022.
Condanna il Controparte_1 ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, pari a complessivi € 1000,00, con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dalla notifica del ricorso sino al saldo, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Condanna il Controparte 1 al pagamento delle spese di
lite, che si liquidano in € 240,00 per la fase di studio, € 145,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Imperia 16-4-2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Fabio Favalli