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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/06/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
1677/ 2023 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 23.06.2025
Alle ore 09.44, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per presente di persona l'avv. GIUSEPPE LOVAGLIO. Controparte_1
È presente per 'avv. MARIA GRAZIA Controparte_2
BOVENGA
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. LOVAGLIO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate, ribadisce la inattendibilità delle dichiarazioni del teste perché in contrasto Tes_1 non solo con quanto dal medesimo riportato nella propria relazione di servizio, ma con la relazione dei sanitari del 118 prodotta con le note conclusive in quanto trasmessa il 24.04.2025, reitera le proprie richieste istruttorie in particolare la richiesta di ctu e insiste nell'accoglimento della domanda.
L'avv. BOVENGA precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate, impugna e contesta tutto quanto ex adverso eccepito e richiesto, si oppone alla produzione documentale allegata alle note conclusive in quanto tardiva e mai autorizzata, eccepisce l' inammissibilità delle nuove allegazioni contenute nelle note conclusive e insiste per il rigetto della domanda, evidenzia l'irrilevanza della questione della cintura di sicurezza non risultando reclamati danni alla persona. insiste sulla inattendibilità dei due testi di parte attrice escussi e sulla attendibilità del teste , si Tes_1 oppone fermamente alla domanda di condanna per lite temeraria perché infondata.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 23.06.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
1 Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 23.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1677/2023 del Ruolo Generale
tra rappresentato e difeso come da procura alle liti in atti dall'Avv. Giuseppe Controparte_1
Lovaglio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore in Spinazzola al C.so
Umberto I n. 135
-attore-
E
in persona del Presidente e rappresentante legale p.t. Controparte_3
elettivamente domiciliata in al Corso Vittorio Emanuele n. 109, presso lo Studio dell'Avv. Maria CP_3
Grazia Bovenga che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
-convenuta-
OGGETTO: “risarcimento danni da cose in custodia”
CONCLUSIONI come da note conclusive e verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il 4.4.2023, – premesso Controparte_1
di essere proprietario, alla data del sinistro avvenuto il 3.10.2020, dell'autovettura Fiat 500X tg FF857EE
acquistata il 7.7.2020 per il prezzo di € 14.000,00; che il giorno 3.10.2020, alle ore 8.45 circa, percorreva a velocità moderata e al di sotto dei limiti consentiti la S.P. 230, in direzione Minervino Murge, per raggiungere il luogo di lavoro, allorquando, giunto al Km 19,150 improvvisamente vedeva cadere e rotolare davanti a sé diversi rami che, in quel mentre, si erano staccati dagli alberi, posti sui margini delle detta strada
2 provinciale, invadendo la propria corsia di marcia e contro i quali andava ad impattare con la suindicata autovettura, terminando rovinosamente nella cunetta a sinistra del lato opposto al proprio senso di marcia;
che nell'immediatezza del sinistro interveniva l'Agente di Polizia Municipale di Minervino Murge,
che gli prestava soccorso, allertando il servizio del 118 e di poi redigendo relazione di Testimone_2
servizio; che sul posto giungevano due amici;
che l'autovettura riportava ingenti danni che ne rendevano antieconomica la riparazione, cosicché l'auto nel 2021 veniva venduta ad un privato al prezzo di € 1.800,00;
che il predetto tratto stradale – S.P. 230 Km 19,150 - è di proprietà della che Controparte_3
ne detiene ed è responsabile per legge della custodia e della manutenzione;
che nell'occorso sinistro sia gli alberi presenti sulla SP 230 ed in particolare gli alberi posti ai margini della sede stradala della Km 19,150
della SP 230 luogo dell'avvenuto sinistro non erano stati potati e i rami erano rinsecchiti come anche le cunette laterali non erano state manutenute da tempo;
che per le modalità del sinistro risulta evidente la responsabilità della per la mancata custodia e il controllo del perfetto uso e manutenzione CP_4
delle strade provinciali ed, in particolare degli alberi adiacenti alla SP 230 che risultavano abbandonati, con rami rinsecchiti e privi di alcuna manutenzione e potatura – tutto quanto premesso, ha convenuto in giudizio la chiedendone la condanna nella qualità di ente proprietario, custode e manutentore della SP CP_4
230, ed in particolare del tratto di cui alla Km 19,150, al risarcimento in proprio favore, di tutti i danni,
patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi a seguito del sinistro del 3 ottobre 2020 e quantificati nella misura complessiva di € 15.805,00 così suddivisa: quanto ad € 12.200,00,quale risarcimento danni per perdita totale dell'autovettura Fiat 500X tg FF857EE, somma cui è stata già decurtata della somma di €
1.800,00 pari al realizzato dalla vendita del residuato di quest'ultima auto incidentata, quanto ad € 605,00
quale ristoro spese sostenute per il passaggio di proprietà per l'acquisto della nuova autovettura Fiat 500X tg
FN695RJ, ed infine quanto ad € 3.000,00, per il disagio e danni esistenziali arrecati nella quotidianità e nella attività lavorativa a seguito e in conseguenza dell'incidente, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite da liquidarsi con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'1.6.2023 si è costituita la in persona del legale CP_4
rappresentante p.t., assumendo l'infondatezza della domanda, sfornita di prova, deducendo che nella giornata del 3.10.2020 vi era allerta meteo per forte vento, contestando la quantificazione dei danni e concludendo per
3 il rigetto della domanda, o in subordine per la riduzione del risarcimento del danno da decurtarsi di una percentuali pari alla corresponsabilità dell'attore, con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma, c.p.c., ammessa ed espletata la prova per interpello dell'attore e testimoniale, ritenuta la non indispensabilità ai fini della decisione di una CTU sollecitata dall'attore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e, udita la discussione orale, al termine la causa viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
La domanda è infondata.
Assume il che il giorno 3.10.2020 alle ore 8.45 circa, alla guida dell'autovettura di sua CP_1
proprietà Fiat 500X tg. FF857EE, percorreva a velocità moderata e al di sotto dei limiti consentiti la S.P.
230, in direzione Minervino Murge, allorquando, giunto al Km 19,150 improvvisamente vedeva cadere e rotolare davanti a sé diversi rami che, in quel mentre, si erano staccati dagli alberi posti sui margini delle detta strada provinciale, invadendo la propria corsia di marcia e contro i quali andava ad impattare con l'autovettura, terminando rovinosamente nella cunetta a sinistra del lato opposto al proprio senso di marcia.
Assume in diritto l'attore che la responsabilità di quanto occorsogli va ascritta alla proprietaria CP_4
e custode del tratto di strada ove è avvenuto il sinistro, determinato dalla improvvisa caduta sulla carreggiata di rami di alberi, non manutenuti e perciò rinsecchiti.
In un recentissimo arresto la Suprema Corte ha affermato che < la responsabilità derivante dall'art. 2051 c.c.
è di natura oggettiva e richiede la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno,
escludendo una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato deve provare il nesso di causalità e la
signoria custodiale effettiva sulla cosa. Il caso fortuito può escludere la responsabilità e può derivare da
fatti naturali o giuridici, come il comportamento colposo del danneggiato> (Cassazione civile sez. III,
13/05/2024, n.12943).
Perché si configuri la responsabilità del custode, il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente: il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal
4 soggetto additato come responsabile (sicché l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova del nesso causale tra la cosa e il danno: Cass. 18/07/2023, n. 20986).
Sussiste nesso causale quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, a prescindere dalle caratteristiche obiettive di questa, sia essa pericolosa e seagente (cioè, a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno.
L'onere in capo all'attore di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e danno implica altresì la necessità di provare la dinamica del fatto e le relative modalità.
La prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva speciale
di cui all'art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in
custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa>
(Cass. 35991/2023).
Nella fattispecie in esame non può dirsi raggiunta la prova della dinamica del fatto come riferita dall'attore e del nesso causale fra cosa nella custodia del la e il danno lamentato dall'attore. CP_4
La prospettazione attorea è stata smentita dal testimone, agente di polizia municipale che Testimone_2
di rientro a Minervino Murge, percorrendo lo stesso tratto di strada, avvedutosi di un fanale sulla carreggiata e insospettitosi, arrestò la marcia e ispezionati i luoghi, scorse l'auto del ribaltata nella cunetta CP_1
adiacente la strada.
Rispondendo a specifica domanda, il teste ha negato che vi fossero rami o tronchi di alberi sulla carreggiata che gli si presentò libera da ingombri ad eccezione del fanale dell'auto.
Ricordo che il 03.10.2020 alle ore 08.40, ero sull'auto di servizio tornavo verso Minervino da Spinazzola,
ho visto un faro di una autovettura per terra, mi sono fermato per toglierlo dalla strada e quando sono
uscito ho visto una auto ribaltata in un terreno adiacente la strada e dentro una persona sanguinante, era
una Fiat 500 nuova, non ricordo il colore. Non aveva la cintura allacciata, ho chiamato il 118, non ho
assistito all'incidente, non so dire da quanto tempo stesse lì il che mi ha riferito di aver perso CP_1
il controllo dell'auto per evitare un albero caduto sulla carreggiata, ricordo che c'era un vento molto forte,
5 io non ho visto l'albero per terra>.
Non è fondata la censura di inattendibilità del teste sostenuta nelle note conclusive e nel corso della discussione orale, atteso che la relazione di servizio corrisponde nei contenuti a quanto dal medesimo teste dichiarato a verbale di udienza, ma contiene (come è corretto che sia) le dichiarazioni raccolte dalla vittima del sinistro che tuttavia non hanno trovato alcun riscontro nel giudizio.
Quanto poi alla rilevata discrasia fra quanto riferito dal teste a proposito del mancato uso della cintura di sicurezza e quanto riscontrato dai sanitari del 118, a parte la irrilevanza della circostanza non discutendosi di danni alla persona, la scheda paziente depositata in allegato alle note conclusive costituisce documento nuovo, dall'attore richiesto solo in data 1.4.2025 e tardivamente depositato oltre lo spirare delle preclusioni istruttorie, nella fase conclusiva del giudizio.
Del tutto inattendibili si sono rilevate testimonianze dei testi, e amici Testimone_3 Testimone_4
del che hanno reso dichiarazioni inverosimili, smentite dalla documentazione in atti, CP_1
contraddittorie fra loro e soprattutto con l'accertamento della dinamica del sinistro fatta nell'immediatezza dall'agente di polizia locale.
I testi hanno confusamente riportato la loro posizione rispetto al veicolo del il CP_1 Tes_3
collocando l'auto della fra la sua e quella dell'attore e la riportando esattamente il contrario. Tes_4 Tes_4
Addiruttura il ha dichiarato: “vidi improvvisamente il tronco dell' albero cadere davanti alla 500, e Tes_3
il sbandare e finire nella cunetta posta a sinistra” (laddove l'attore non si è spinto fino a riferire CP_1
di un tronco di albero caduto), per poi precisare al termine della testimonianza, di aver trovato il veicolo dell'attore già nella cunetta e di avere solo presunto che avesse sbandato a causa degli alberi ma solo di rami,
mentre il teste ha chiaramente e senza esitazioni escluso che sulla strada vi fossero rami di alberi. Tes_1
E la teste ha dichiarato: “ ho visto un ramo che si staccava perché c'era un po' di vento e Tes_4 CP_1
per evitarlo è andato a finire nella cunetta a sinistra;
tra me e la macchina del c'era un'altra CP_1
auto, ma non so dire il modello, io e l'altra persona ci siamo fermati per vedere cosa fosse successo Tes_3
e abbiamo visto arrivare un'altra persona in macchina e abbiamo saputo che era un vigile”.
La teste, inattendibile, ha collocato l'auto del avanti alla sua, ha riferito di rami di alberi caduti, Tes_3
6 fatto questo che non trova alcun riscontro ed ha riferito di un arrivo successivo del vigile che Tes_1
invece era giunto prima dei conoscenti dell'attore.
A fronte di quadro probatorio così contraddittorio e ambiguo, in mancanza di riscontri della effettiva presneza di rami di alberi costituenti un pericolo la circolazione, non può pertanto ritenersi dimostrata la verificazione del sinistro con le modalità descritte dall'attore né provato il nesso causale fra questo e res nella custodia della convenuta. CP_4
In conclusione, la domanda è rigettata.
Rimane da regolare le spese di lite che nella misura liquidata in dispositivo, applicati i valori medi previsti dalla tabella allegata al DM 55/2014, seguono la soccombenza della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1677/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da con atto di citazione notificato il 29.4.2022; Controparte_1
2. dichiara tenuto e condanna a lla rifusione in favore dela in Controparte_1 CP_5
persona del legale rappresentante delle spese di lite di che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Trani, 23.6.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 23.06.2025
Alle ore 09.44, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per presente di persona l'avv. GIUSEPPE LOVAGLIO. Controparte_1
È presente per 'avv. MARIA GRAZIA Controparte_2
BOVENGA
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. LOVAGLIO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate, ribadisce la inattendibilità delle dichiarazioni del teste perché in contrasto Tes_1 non solo con quanto dal medesimo riportato nella propria relazione di servizio, ma con la relazione dei sanitari del 118 prodotta con le note conclusive in quanto trasmessa il 24.04.2025, reitera le proprie richieste istruttorie in particolare la richiesta di ctu e insiste nell'accoglimento della domanda.
L'avv. BOVENGA precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate, impugna e contesta tutto quanto ex adverso eccepito e richiesto, si oppone alla produzione documentale allegata alle note conclusive in quanto tardiva e mai autorizzata, eccepisce l' inammissibilità delle nuove allegazioni contenute nelle note conclusive e insiste per il rigetto della domanda, evidenzia l'irrilevanza della questione della cintura di sicurezza non risultando reclamati danni alla persona. insiste sulla inattendibilità dei due testi di parte attrice escussi e sulla attendibilità del teste , si Tes_1 oppone fermamente alla domanda di condanna per lite temeraria perché infondata.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 23.06.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
1 Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 23.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1677/2023 del Ruolo Generale
tra rappresentato e difeso come da procura alle liti in atti dall'Avv. Giuseppe Controparte_1
Lovaglio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore in Spinazzola al C.so
Umberto I n. 135
-attore-
E
in persona del Presidente e rappresentante legale p.t. Controparte_3
elettivamente domiciliata in al Corso Vittorio Emanuele n. 109, presso lo Studio dell'Avv. Maria CP_3
Grazia Bovenga che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
-convenuta-
OGGETTO: “risarcimento danni da cose in custodia”
CONCLUSIONI come da note conclusive e verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il 4.4.2023, – premesso Controparte_1
di essere proprietario, alla data del sinistro avvenuto il 3.10.2020, dell'autovettura Fiat 500X tg FF857EE
acquistata il 7.7.2020 per il prezzo di € 14.000,00; che il giorno 3.10.2020, alle ore 8.45 circa, percorreva a velocità moderata e al di sotto dei limiti consentiti la S.P. 230, in direzione Minervino Murge, per raggiungere il luogo di lavoro, allorquando, giunto al Km 19,150 improvvisamente vedeva cadere e rotolare davanti a sé diversi rami che, in quel mentre, si erano staccati dagli alberi, posti sui margini delle detta strada
2 provinciale, invadendo la propria corsia di marcia e contro i quali andava ad impattare con la suindicata autovettura, terminando rovinosamente nella cunetta a sinistra del lato opposto al proprio senso di marcia;
che nell'immediatezza del sinistro interveniva l'Agente di Polizia Municipale di Minervino Murge,
che gli prestava soccorso, allertando il servizio del 118 e di poi redigendo relazione di Testimone_2
servizio; che sul posto giungevano due amici;
che l'autovettura riportava ingenti danni che ne rendevano antieconomica la riparazione, cosicché l'auto nel 2021 veniva venduta ad un privato al prezzo di € 1.800,00;
che il predetto tratto stradale – S.P. 230 Km 19,150 - è di proprietà della che Controparte_3
ne detiene ed è responsabile per legge della custodia e della manutenzione;
che nell'occorso sinistro sia gli alberi presenti sulla SP 230 ed in particolare gli alberi posti ai margini della sede stradala della Km 19,150
della SP 230 luogo dell'avvenuto sinistro non erano stati potati e i rami erano rinsecchiti come anche le cunette laterali non erano state manutenute da tempo;
che per le modalità del sinistro risulta evidente la responsabilità della per la mancata custodia e il controllo del perfetto uso e manutenzione CP_4
delle strade provinciali ed, in particolare degli alberi adiacenti alla SP 230 che risultavano abbandonati, con rami rinsecchiti e privi di alcuna manutenzione e potatura – tutto quanto premesso, ha convenuto in giudizio la chiedendone la condanna nella qualità di ente proprietario, custode e manutentore della SP CP_4
230, ed in particolare del tratto di cui alla Km 19,150, al risarcimento in proprio favore, di tutti i danni,
patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi a seguito del sinistro del 3 ottobre 2020 e quantificati nella misura complessiva di € 15.805,00 così suddivisa: quanto ad € 12.200,00,quale risarcimento danni per perdita totale dell'autovettura Fiat 500X tg FF857EE, somma cui è stata già decurtata della somma di €
1.800,00 pari al realizzato dalla vendita del residuato di quest'ultima auto incidentata, quanto ad € 605,00
quale ristoro spese sostenute per il passaggio di proprietà per l'acquisto della nuova autovettura Fiat 500X tg
FN695RJ, ed infine quanto ad € 3.000,00, per il disagio e danni esistenziali arrecati nella quotidianità e nella attività lavorativa a seguito e in conseguenza dell'incidente, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite da liquidarsi con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'1.6.2023 si è costituita la in persona del legale CP_4
rappresentante p.t., assumendo l'infondatezza della domanda, sfornita di prova, deducendo che nella giornata del 3.10.2020 vi era allerta meteo per forte vento, contestando la quantificazione dei danni e concludendo per
3 il rigetto della domanda, o in subordine per la riduzione del risarcimento del danno da decurtarsi di una percentuali pari alla corresponsabilità dell'attore, con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma, c.p.c., ammessa ed espletata la prova per interpello dell'attore e testimoniale, ritenuta la non indispensabilità ai fini della decisione di una CTU sollecitata dall'attore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e, udita la discussione orale, al termine la causa viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
La domanda è infondata.
Assume il che il giorno 3.10.2020 alle ore 8.45 circa, alla guida dell'autovettura di sua CP_1
proprietà Fiat 500X tg. FF857EE, percorreva a velocità moderata e al di sotto dei limiti consentiti la S.P.
230, in direzione Minervino Murge, allorquando, giunto al Km 19,150 improvvisamente vedeva cadere e rotolare davanti a sé diversi rami che, in quel mentre, si erano staccati dagli alberi posti sui margini delle detta strada provinciale, invadendo la propria corsia di marcia e contro i quali andava ad impattare con l'autovettura, terminando rovinosamente nella cunetta a sinistra del lato opposto al proprio senso di marcia.
Assume in diritto l'attore che la responsabilità di quanto occorsogli va ascritta alla proprietaria CP_4
e custode del tratto di strada ove è avvenuto il sinistro, determinato dalla improvvisa caduta sulla carreggiata di rami di alberi, non manutenuti e perciò rinsecchiti.
In un recentissimo arresto la Suprema Corte ha affermato che < la responsabilità derivante dall'art. 2051 c.c.
è di natura oggettiva e richiede la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno,
escludendo una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato deve provare il nesso di causalità e la
signoria custodiale effettiva sulla cosa. Il caso fortuito può escludere la responsabilità e può derivare da
fatti naturali o giuridici, come il comportamento colposo del danneggiato> (Cassazione civile sez. III,
13/05/2024, n.12943).
Perché si configuri la responsabilità del custode, il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente: il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal
4 soggetto additato come responsabile (sicché l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova del nesso causale tra la cosa e il danno: Cass. 18/07/2023, n. 20986).
Sussiste nesso causale quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, a prescindere dalle caratteristiche obiettive di questa, sia essa pericolosa e seagente (cioè, a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno.
L'onere in capo all'attore di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e danno implica altresì la necessità di provare la dinamica del fatto e le relative modalità.
La prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva speciale
di cui all'art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in
custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa>
(Cass. 35991/2023).
Nella fattispecie in esame non può dirsi raggiunta la prova della dinamica del fatto come riferita dall'attore e del nesso causale fra cosa nella custodia del la e il danno lamentato dall'attore. CP_4
La prospettazione attorea è stata smentita dal testimone, agente di polizia municipale che Testimone_2
di rientro a Minervino Murge, percorrendo lo stesso tratto di strada, avvedutosi di un fanale sulla carreggiata e insospettitosi, arrestò la marcia e ispezionati i luoghi, scorse l'auto del ribaltata nella cunetta CP_1
adiacente la strada.
Rispondendo a specifica domanda, il teste ha negato che vi fossero rami o tronchi di alberi sulla carreggiata che gli si presentò libera da ingombri ad eccezione del fanale dell'auto.
Ricordo che il 03.10.2020 alle ore 08.40, ero sull'auto di servizio tornavo verso Minervino da Spinazzola,
ho visto un faro di una autovettura per terra, mi sono fermato per toglierlo dalla strada e quando sono
uscito ho visto una auto ribaltata in un terreno adiacente la strada e dentro una persona sanguinante, era
una Fiat 500 nuova, non ricordo il colore. Non aveva la cintura allacciata, ho chiamato il 118, non ho
assistito all'incidente, non so dire da quanto tempo stesse lì il che mi ha riferito di aver perso CP_1
il controllo dell'auto per evitare un albero caduto sulla carreggiata, ricordo che c'era un vento molto forte,
5 io non ho visto l'albero per terra>.
Non è fondata la censura di inattendibilità del teste sostenuta nelle note conclusive e nel corso della discussione orale, atteso che la relazione di servizio corrisponde nei contenuti a quanto dal medesimo teste dichiarato a verbale di udienza, ma contiene (come è corretto che sia) le dichiarazioni raccolte dalla vittima del sinistro che tuttavia non hanno trovato alcun riscontro nel giudizio.
Quanto poi alla rilevata discrasia fra quanto riferito dal teste a proposito del mancato uso della cintura di sicurezza e quanto riscontrato dai sanitari del 118, a parte la irrilevanza della circostanza non discutendosi di danni alla persona, la scheda paziente depositata in allegato alle note conclusive costituisce documento nuovo, dall'attore richiesto solo in data 1.4.2025 e tardivamente depositato oltre lo spirare delle preclusioni istruttorie, nella fase conclusiva del giudizio.
Del tutto inattendibili si sono rilevate testimonianze dei testi, e amici Testimone_3 Testimone_4
del che hanno reso dichiarazioni inverosimili, smentite dalla documentazione in atti, CP_1
contraddittorie fra loro e soprattutto con l'accertamento della dinamica del sinistro fatta nell'immediatezza dall'agente di polizia locale.
I testi hanno confusamente riportato la loro posizione rispetto al veicolo del il CP_1 Tes_3
collocando l'auto della fra la sua e quella dell'attore e la riportando esattamente il contrario. Tes_4 Tes_4
Addiruttura il ha dichiarato: “vidi improvvisamente il tronco dell' albero cadere davanti alla 500, e Tes_3
il sbandare e finire nella cunetta posta a sinistra” (laddove l'attore non si è spinto fino a riferire CP_1
di un tronco di albero caduto), per poi precisare al termine della testimonianza, di aver trovato il veicolo dell'attore già nella cunetta e di avere solo presunto che avesse sbandato a causa degli alberi ma solo di rami,
mentre il teste ha chiaramente e senza esitazioni escluso che sulla strada vi fossero rami di alberi. Tes_1
E la teste ha dichiarato: “ ho visto un ramo che si staccava perché c'era un po' di vento e Tes_4 CP_1
per evitarlo è andato a finire nella cunetta a sinistra;
tra me e la macchina del c'era un'altra CP_1
auto, ma non so dire il modello, io e l'altra persona ci siamo fermati per vedere cosa fosse successo Tes_3
e abbiamo visto arrivare un'altra persona in macchina e abbiamo saputo che era un vigile”.
La teste, inattendibile, ha collocato l'auto del avanti alla sua, ha riferito di rami di alberi caduti, Tes_3
6 fatto questo che non trova alcun riscontro ed ha riferito di un arrivo successivo del vigile che Tes_1
invece era giunto prima dei conoscenti dell'attore.
A fronte di quadro probatorio così contraddittorio e ambiguo, in mancanza di riscontri della effettiva presneza di rami di alberi costituenti un pericolo la circolazione, non può pertanto ritenersi dimostrata la verificazione del sinistro con le modalità descritte dall'attore né provato il nesso causale fra questo e res nella custodia della convenuta. CP_4
In conclusione, la domanda è rigettata.
Rimane da regolare le spese di lite che nella misura liquidata in dispositivo, applicati i valori medi previsti dalla tabella allegata al DM 55/2014, seguono la soccombenza della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1677/2023 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da con atto di citazione notificato il 29.4.2022; Controparte_1
2. dichiara tenuto e condanna a lla rifusione in favore dela in Controparte_1 CP_5
persona del legale rappresentante delle spese di lite di che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Trani, 23.6.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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