Decreto cautelare 26 novembre 2025
Sentenza breve 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 05/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00025/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01913/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1913 del 2025, proposto da
NO ET S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Santucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Feliciana Ferrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Navigazione Libera del Golfo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Di Martino, Antonino Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 4 del 17.11.2025 (reg. gen. n. 55): intimazione di sgombero e rilascio dell’area demaniale marittima assegnata giusta concessione n. 16 del 30 aprile 2021 per l’utilizzo e la gestione del primo box biglietteria situato nel Porto di Amalfi alla radice del molo Cassone.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Amalfi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. ND Di OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, la NO ET s.r.l. (in appresso, P. J.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, l’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2025 (reg. gen. n. 55; prot. n. 21354), con la quale il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Demanio del Comune di Amalfi aveva intimato lo sgombero e la restituzione immediata dell’area demaniale marittima assegnata giusta concessione n. 16 del 30 aprile 2021 per l’utilizzo e la gestione del primo box biglietteria situato nel Porto di Amalfi alla radice del molo Cassone;
- il gravato provvedimento di rilascio era adottato ai sensi dell’art. 823, comma 2, cod. civ. in base al rilievo che la menzionata concessione demaniale marittima era ormai scaduta;
- nell’avversare siffatta determinazione, la P. J. lamentava, in estrema sintesi, che l’amministrazione comunale intimata: a) erroneamente e in violazione dei principi del giusto procedimento, avrebbe qualificato come abusiva l’occupazione dell’area demaniale marittima in concessione e disposto il rilascio di quest’ultima, nonostante fosse pendente e non ancora esitato il procedimento di rinnovo del rapporto in essere, ritualmente instaurato dalla proponente entro il termine all’uopo previso dall’art. 1, comma 3, del titolo concessorio (3 mesi prima della scadenza), e nonostante, quindi, la medesima proponente si trovasse ad operare in regime di ‘prorogatio’, implicitamente consentito dal successivo art. 3, comma 6, del citato titolo concessorio; b) in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità del proprio agere, avrebbe, altresì, obliterato, nelle more dell’indizione della gara finalizzata alla riassegnazione del bene demaniale, l’interesse pubblico alla prosecuzione dell’attività di bigliettazione, strettamente strumentale al servizio di trasporto pubblico locale; c) avrebbe fissato un termine (10 giorni dalla notifica del provvedimento) eccessivamente ridotto per lo sgombero e la riconsegna dell’area in concessione;
- costituitosi in resistenza, l’intimato Comune di Amalfi, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso;
- interveniva, altresì, ad opponendum la Navigazione Libera del Golfo s.p.a. (in appresso, N. L. G.);
- il ricorso veniva chiamato all’udienza del 16 dicembre 2025 per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato, innanzitutto, che:
- a dispetto degli assunti attorei, la mera, ancorché tempestiva, presentazione (in data 21 gennaio 2025) dell’istanza di rinnovo della concessione n. 15 del 30 aprile 2021 (avente durata 30 aprile 2021 – 29 aprile 2025) non costituiva, di per sé, in favore della proponente P. J., titolo legittimante, a guisa di ‘prorogatio’, all’occupazione dell’area demaniale marittima;
- affinché il rinnovo del rapporto potesse perfezionarsi, era, infatti, necessario che l’amministrazione comunale interpellata si pronunciasse in via espressa sulla menzionata istanza, così come evincesi univocamente dal tenore dell’art. 1, comma 3, della citata concessione n. 16 del 30 aprile 2021 («Il concessionario, qualora intenda rinnovare il presente atto di concessione, è tenuto a far pervenire la relativa istanza tre mesi prima della sua scadenza, allo scopo di consentire al concedente di procedere in tempo utile all'avvio della necessaria istruttoria amministrativa»);
- in difetto di un simile provvedimento legittimante, l’occupazione dell’area de qua da parte della ricorrente era da considerarsi, pertanto, abusiva e, come tale, assoggettata all’esercizio dell’autotutela possessoria ex art. 823, comma 2, cod. civ. ed all’applicazione obbligatoria e vincolata della misura dello sgombero (cfr., in tal senso, Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 350/2023; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 1426/2021; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 2375/2024; n. 1045/2025;
Considerato, altresì, che:
- la pendenza dell’istanza di rinnovo del 21 gennaio 2025 era insuscettibile di generare l’obbligo di provvedere su di essa previamente all’esercizio del potere-dovere di autotutela possessoria in relazione al bene demaniale non più legittimamente occupato;
- ciò, in omaggio alla previsione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkenstein) ed agli ormai indirizzi giurisprudenziali di derivazione euro-unitaria su di essa formatisi, i quali ripudiano qualsivoglia automatismo nei rinnovi e/o proroghe delle concessioni demaniali marittime a discapito dei principi proconcorrenziali circa l’obbligo indeclinabile di espletare procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento delle concessioni medesime;
Considerato, ancora, che:
- l’evidenziata natura doverosa e vincolata dell’ingiunzione di sgombero elideva la propugnata necessità di valutare l’interesse pubblico alla prosecuzione dell’attività di bigliettazione, strettamente strumentale al servizio di trasporto pubblico locale;
- tanto, vieppiù, a fronte del preminente interesse pubblico al celere affidamento in concessione del bene demaniale controverso in esito alla gara già all’uopo indetta giusta determina del Responsabile del Settore Demanio del Comune di Amalfi n. 1529 del 21 novembre 2025;
Considerato, infine, che la ricorrente non ha dimostrato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm. quali fossero le esigenze specifiche in ragione delle quali sarebbe stato insufficiente il termine (10 giorni dalla notifica del provvedimento) fissato con l’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2025 per lo sgombero dell’area demaniale marittima, vieppiù tenuto conto che quest’ultima risulta ragguagliarsi a soli mq 2,98;
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la sua ravvisata infondatezza, il ricorso in epigrafe va respinto;
- quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU RU, Presidente
ND Di OP, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND Di OP | LU RU |
IL SEGRETARIO