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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/03/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1869/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17/6/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4669/2024, pubblicata il 02/05/2024,
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Busco Parte_1 C.F._1
Gianni (C.F. ) e dell'Avv. Picca Giuseppe (C.F. ), C.F._2 C.F._3
giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. e Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Groppali Simona
[...] C.F._5
(C.F. ) e dell'Avv. Pettinari Matteo ( ), giusta delega C.F._6 C.F._7
in atti;
CP_3
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4669/2024, pubblicata il
02/05/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- In totale riforma della sentenza impugnata, nel merito dichiarare, inesistente, nullo e, comunque, annullare l'opposto precetto ed ogni atto ad esso conseguente, ancorché ad oggi non noto, per i motivi tutti dedotti;
- Condannare gli appellati e alla refusione Controparte_1 Controparte_2 delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.
Per e : Controparte_1 Controparte_2
Nel merito, in via preliminare: 1) Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano n. 2084/2021, nonché della sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 4669/2024 (R.G. n. 10888/2022), perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
Nel merito, in via principale: 2) Accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla IG.ra , in Parte_1 quanto, per tutti i motivi meglio descritti in atti, è stato introdotto in violazione delle disposizioni di cui al novellato art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 4669/2024, emessa dal Dr. Roberto Angelini del Tribunale di Milano e pubblicata in data 2/05/2024;
In subordine: 3) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita non dovesse dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla IG.ra per dell'art. 348 bis Parte_1
c.p.c., rigettare comunque, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale per tutti i motivi meglio descritti in atti, l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza n. Parte_1
4669/2024, emessa dal Dr. Roberto Angelini del Tribunale di Milano e pubblicata in data 2/05/2024, confermando detta sentenza in ogni suo capo, con ogni conseguente statuizione;
In ogni caso:
Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 4669/2024 ha rigettato l'opposizione a precetto proposta da nei confronti dei creditori del di lei marito Parte_1 Controparte_4 ritenendo che l'atto di donazione dell'immobile sito in Milano alla Via Lentasio n. 1 da quest'ultimo disposto in favore della moglie fosse stato eseguito in pregiudizio di tali creditori e che pertanto ricorressero i presupposti del c.d. pignoramento revocatorio ex art 2929bis c.c..
2. Il credito richiesto in pagamento, pari a complessivi € 581.361,54, era stato azionato dagli odierni appellati ed in forza di sentenza esecutiva del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Milano n. 2135/2020, pubblicata il 17/3/2020, che aveva condannato Controparte_4
a restituire ai coniugi la somma di € 557.635,50 oltre interessi. Tale
[...] Controparte_2
sentenza era stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 2084/2021, pubblicata in data 2/7/2021,
3. Notificato un atto di precetto in rinnovazione in data 21/7/2021, a seguito della vittoria in appello, ed compiute tramite notaio le visure ipotecarie Controparte_1 Controparte_2
e catastali sulla persona di in data 1/9/2021 apprendevano che, a tale data, Controparte_4
2 egli risultava proprietario dell'immobile sito in Milano alla Via Lentasio n. 1, così censito al Catasto
Fabbricati del predetto comune: “unità immobiliare sita nel comune di Milano, via Lentasio n. 1, piano 4-S1, distinta al NCT Foglio 437 (quattrocentotrentasette), particella 254
(duecentocinquantaquattro), sub.702 (settecentodue), zona cens. 1, cat. A/2, classe 5, 7 vani, superficie catastale 127 m2, rendita € 2.277,57”.
4. In data 8/10/2021 ed notificavano dunque a Controparte_1 Controparte_2
l'atto di pignoramento del predetto immobile, iscrivevano a ruolo la Controparte_4
procedura esecutiva R.G. n. 1262/2021 e, nel procedere alla trascrizione del pignoramento presso gli uffici della Conservatoria di Milano, apprendevano che il debitore il 2/9/2021 – dunque il giorno successivo all'effettuazione delle verifiche ipotecarie e catastali, nonché successivamente alla notifica dell'atto di precetto – aveva donato alla di lui moglie, l'odierna appellante Parte_1
l'immobile sito in Milano alla Via Lentasio n. 1 per il quale essi agivano esecutivamente,
[...]
con atto trascritto in data 13/9/2021.
5. Vista l'impossibilità di procedere esecutivamente sulla base del primo precetto, Controparte_1
ed in data 25/2/2022 notificavano al debitore
[...] Controparte_2 Controparte_4
e al terzo proprietario dell'immobile sito in Milano alla Via Lentasio n. 1,
[...] Parte_1
, un nuovo atto di precetto, unitamente al titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.
[...]
2084/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, al fine di procedere all'espropriazione di tale immobile ai sensi dell'art. 2929bis c.c..
6. Avverso tale ultimo atto di precetto proponeva opposizione la IG.ra Parte_1
eccependo l'insussistenza del presupposto, contemplato dall'art. 2929bis c.c., del pregiudizio alle ragioni della parte creditrice, dal momento che il debitore avrebbe disposto Controparte_4
di un ingente patrimonio immobiliare, alternativo a quello pignorato, in grado di soddisfare il credito.
7. Il Tribunale di Milano nel motivare il rigetto dell'opposizione introdotta da rilevava che Pt_1
il c.d. pignoramento revocatorio ex art. 2929 bis c.c. costituisce uno strumento di agevolazione del creditore munito di titolo esecutivo, poiché rende soltanto eventuale la necessità del giudizio revocatorio e inverte l'onere della prova circa l'abusività delle disposizioni patrimoniali a titolo gratuito, sulla base della presunzione che tali atti, in quanto compiuti successivamente al sorgere del credito, vengano utilizzati fraudolentemente in danno dei creditori. Per il Tribunale non vi era pertanto ragione di ritenere che la nozione di pregiudizio ai creditori fosse in tal caso diversa da quella prevista dallo strumento della revocatoria ordinaria, essendo anzi più intensa la tutela apprestata in favore dei creditori in possesso di titolo esecutivo.
A parere del Tribunale l'unico argomento portato dall'opponente per superare la presunzione di abusività della disposizione fatta in proprio favore, i.e. la sussistenza di altri cespiti immobiliari nel
3 patrimonio del debitore, non sarebbe stato sufficiente a eliminare il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto di donazione effettuato dal debitore in favore dell'opponente successivamente all'insorgere del credito esecutivo. Secondo il giudice di primo grado, infatti, tale pregiudizio sussisterebbe anche qualora l'atto di disposizione renda semplicemente più gravoso o incerto per il creditore soddisfare il proprio credito e non unicamente quando egli diminuisca o renda incapiente il proprio patrimonio.
Il Tribunale pertanto rigettava l'opposizione e condannava a rifondere le spese Parte_1
di lite ai convenuti opposti.
8. Avverso tale decisione ha proposto appello sostenendo con un'unica Parte_1 censura l'erroneità della sentenza del Tribunale nella parte in cui non ha tenuto conto che l'azione ex art 2929 bis c.c. ha ambito di applicazione più limitato di quello della revocatoria ordinaria e che pertanto non avrebbero potuto applicarvisi canoni ermeneutici elaborati con riguardo a tale istituto.
In particolare, secondo l'appellante nel caso del c.d. pignoramento revocatorio non sarebbe sufficiente avere riguardo alle difficoltà o incertezze tipiche di ogni processo esecutivo, ma per ravvisare l'esistenza di un pregiudizio ai danni dei creditori sarebbe necessario accertare un pregiudizio concreto e immediato allo specifico credito fatto valere dai creditori procedenti, nel caso di specie non sussistente data la consistenza del residuo patrimonio immobiliare del debitore.
9. Si sono costituiti ed chiedendo di dichiarare Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art 348bis c.p.c. e in ogni caso il suo rigetto nel merito in quanto infondato, con condanna dell'appellante alle spese e compensi di lite del grado di appello.
In particolare, in punto di fatto gli appellati hanno contestato l'esistenza di una prova attendibile della consistenza del patrimonio immobiliare del debitore, la cui stima deriverebbe unicamente da una perizia di parte non asseverata e approssimativa. Inoltre, per quanto concerne uno dei cespiti che costituirebbe il restante patrimonio del debitore, ovvero il magazzino sito in Imperia, hanno evidenziato che anche detto immobile è stato oggetto di pignoramento ed è stato posto in vendita all'asta al prezzo base di € 220.000,00 con offerta minima di € 165.000,00, dunque per cifra in ogni caso non satisfattiva dell'intera pretesa creditoria. Per quanto riguarda invece i restanti terreni individuati dalla perizia di parte appellante come di proprietà del debitore Controparte_4
il loro valore apparirebbe incerto in quanto si tratterebbe di terreni frazionati e di cui è ignoto il reale valore commerciale.
Infine, per quanto riguarda i beni che avrebbe ereditato dalla defunta madre Controparte_4
gli appellati hanno evidenziato che la loro titolarità è oggetto di accertamento nel Persona_1
procedimento sub R.G. 15329/2023 pendente innanzi al Tribunale di Milano, nell'ambito del quale
4 sarebbe emersa l'apocrifia delle firme apposte ai testamenti che hanno istituito quale unico erede universale Controparte_4
10. Con ordinanza del 4/3/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti in via telematica ai sensi dell'art. 352 c.p.c e discussa nella camera di consiglio del 10/03/2025.
*****
11. L'appello proposto da è infondato e non merita accoglimento. Parte_1
12. È incontestato che i creditori dispongono di un titolo esecutivo nei confronti del debitore
[...]
e che quest'ultimo ha posto in essere l'atto di trasferimento a titolo gratuito Controparte_4
dell'immobile di sua proprietà a Milano a favore della moglie, odierna appellante, a brevissima distanza di tempo dalla notifica dell'atto di precetto, nelle more della trascrizione dell'atto di pignoramento.
L'unico motivo addotto dalla terza titolare del bene per contrastare l'azione esecutiva dei creditori è
l'esistenza di ulteriori beni aggredibili nel patrimonio del debitore. Secondo l'appellante, tale circostanza sarebbe idonea a rendere inaggredibile il bene donatole dal debitore poiché difetterebbero il requisito dell'eventum damni esplicitamente richiesto dall'art 2929bis c.c. quale presupposto affinchè il creditore possa avvalersi della più stringente revocatoria cd. semplificata. Sostiene
l'appellante di aver dato prova del fatto che, nonostante l'atto di donazione in suo favore, il patrimonio del debitore è rimasto sufficientemente capiente, in quanto il sig. Controparte_4
è titolare di plurimi cespiti immobiliari il cui valore ammonterebbe ad € 2.720.945,00, oltre
[...]
ad essere stato istituito, con due testamenti olografi pubblicati in data 15.10.2021, erede universale dalla defunta signora così succedendole nella titolarità di un rilevante patrimonio Persona_1
immobiliare..
Il Tribunale avrebbe dunque errato nel ritenere che in questa specifica ipotesi potesse ritenersi idoneo a recare danno ai creditori la dismissione di un bene che non rende incapiente il debitore, poiché la nozione di tale danno sarebbe differente rispetto a quella accettata nella revocatoria ordinaria.
13. Tale prospettazione appare priva di fondamento e inconferente in relazione alla lettera della norma nonché alla sua ratio.
L'art. 2929bis c.c. nel delineare i tratti dell'istituto non opera alcuna distinzione in ordine alla consistenza del pregiudizio ai creditori rispetto alla revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., ma anzi precisa che il creditore può procedere “ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia” dell'atto per lui pregiudizievole. Nessuna indicazione si può trarre dalla norma nel senso che limiti la nozione di pregiudizio allo specifico credito per cui si procede,
5 dovendosi dunque ritenere che il pregiudizio vada commisurato al rispetto del principio fondamentale di tutela della garanzia patrimoniale generica di cui all'art 2740 c.c..
Tale distinzione non si può inoltre ricavare, come sostiene l'appellante, dal fatto che l'ambito di applicazione del 2929 bis c.c. sia più ristretto di quello dell'art. 2901 c.c.: il legislatore ha infatti inteso selezionare una platea di creditori qualificata per conferire loro maggiori garanzie circa la celere soddisfazione del proprio credito, non certo per ridurle. L'appellante peraltro non ha neppure contestato la ricostruzione operata dal Tribunale circa le finalità assegnate dal legislatore all'istituto, sicché la sua argomentazione appare una apodittica petizione di principio.
Il pregiudizio ai creditori che l'appellante avrebbe dovuto provare come inesistente, attesa l'inversione dell'onere della prova stabilita dall'art. 2929 bis c.c., è dunque il medesimo che si riscontra nell'azione di revocazione ordinaria.
A tale riguardo, è pacifico in giurisprudenza che per pregiudizio si debba intendere il rischio che il patrimonio del debitore diventi insufficiente a soddisfare tutti i creditori o venga ad essere composto in modo tale da rendere più difficile o incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito.
Perché si abbia eventus damni non è necessario né che l'atto di disposizione compiuto dal debitore determini una diminuzione del suo patrimonio, né che lo renda incapiente, ma è sufficiente – in base ad un giudizio prognostico – che determini o aggravi il pericolo di danno consistente in una maggior difficoltà o incertezza dell'eventuale esecuzione coattiva del credito (Cass. n. 24985/2020; Cass.
12901/2020; Cass. 25854/2020; Cass. n. 11391/2019).
14. Nel caso di specie, a fronte delle apodittiche affermazioni di parte appellante, gli appellati hanno dimostrato – senza che l'appellante abbia nulla eccepito a fronte delle specifiche deduzioni in proposito – che il patrimonio mobiliare del debitore è sostanzialmente e potenzialmente incapiente, al di là dei beni formalmente intestati a tant'è che l'unica somma che è stato Controparte_4
possibile pignorare e realizzare, ad oggi, è stato il quinto cedibile dello stipendio pari a € 330,87 (cfr. doc. 7 fasc. I grado appellati); che sarebbe certamente più gravoso e dispendioso aggredire esecutivamente il restante patrimonio immobiliare del debitore: il magazzino sito in Imperia è stato infatti posto all'asta ad € 220.000,00 con offerta minima di € 165.000,00 (cfr. doc. 3 appellati), importo di gran lunga inferiore al credito, mentre i terreni sono di incerta valutazione e di sicuro più incerto realizzo rispetto all'immobile ad uso abitativo sito in Milano, oggetto della donazione dal debitore alla moglie.
Quanto agli immobili facenti parte dell'eredità di di cui il debitore Persona_1 Controparte_4
sarebbe stato istituito erede universale, si tratta di beni litigiosi, in quanto oggetto di giudizio
[...]
pendente dinnanzi al Tribunale di Milano sub R.G. 15329/2023, nell'ambito del quale è stata depositata bozza di consulenza tecnica d'ufficio dalla quale risulta l'apocrifia delle firme apposte sui
6 testamenti che istituiscono come erede universale di (cfr. Controparte_4 Persona_1
docc. 5 e 6 appellanti, incontestati dall'appellante). Certamente più difficile e incerta si rivelerebbe l'espropriazione di tali ultimi beni, a fronte del giudizio pendente, sicché anche da questo punto di vista l'esistenza di tali ulteriori cespiti addotta dall'opponente– peraltro di incerta titolarità – non esclude che l'atto di disposizione a titolo gratuito avente ad oggetto l'immobile di Via Lentasio 1 in
Milano arrechi pregiudizio ai creditori.
L'appellante non ha minimamente messo in dubbio l'esistenza del presupposto del consilium fraudis, quale consapevolezza, in capo ad essa dell'esistenza dell'ingente debito del marito e del pregiudizio che l'atto dispositivo poteva arrecare alle ragioni creditorie, reso palese dalle modalità frettolose con cui l'atto è stato stipulato, subito dopo la notifica del precetto, nelle more della trascrizione del pignoramento.
In conclusione, le argomentazioni dell'appellante non possono essere accolte e l'appello va rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
15. Al rigetto dell'appello consegue, per il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., la condanna di alla refusione in favore di ed Parte_1 Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado, che si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo Controparte_2
ai criteri indicati dal D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa (€ 581.361,54), e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, con l'applicazione dei valori medi, ad eccezione della fase di trattazione liquidata in base ai valori minimi non essendosi svolta alcuna attività istruttoria.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, D.P.R. n. 115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4669/2024, pubblicata il Parte_1
02/05/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso in favore di ed Parte_1 Controparte_1 [...] delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 22.333,00 Controparte_2 di cui € 5.706,00 per la fase di studio della controversia, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione ed € 9.487,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
7 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 1, c. 1- quater.
Così deciso, in Milano il 10/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17/6/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4669/2024, pubblicata il 02/05/2024,
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Busco Parte_1 C.F._1
Gianni (C.F. ) e dell'Avv. Picca Giuseppe (C.F. ), C.F._2 C.F._3
giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. e Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Groppali Simona
[...] C.F._5
(C.F. ) e dell'Avv. Pettinari Matteo ( ), giusta delega C.F._6 C.F._7
in atti;
CP_3
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4669/2024, pubblicata il
02/05/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- In totale riforma della sentenza impugnata, nel merito dichiarare, inesistente, nullo e, comunque, annullare l'opposto precetto ed ogni atto ad esso conseguente, ancorché ad oggi non noto, per i motivi tutti dedotti;
- Condannare gli appellati e alla refusione Controparte_1 Controparte_2 delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.”.
Per e : Controparte_1 Controparte_2
Nel merito, in via preliminare: 1) Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano n. 2084/2021, nonché della sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 4669/2024 (R.G. n. 10888/2022), perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
Nel merito, in via principale: 2) Accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla IG.ra , in Parte_1 quanto, per tutti i motivi meglio descritti in atti, è stato introdotto in violazione delle disposizioni di cui al novellato art. 348 bis c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 4669/2024, emessa dal Dr. Roberto Angelini del Tribunale di Milano e pubblicata in data 2/05/2024;
In subordine: 3) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita non dovesse dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla IG.ra per dell'art. 348 bis Parte_1
c.p.c., rigettare comunque, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale per tutti i motivi meglio descritti in atti, l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza n. Parte_1
4669/2024, emessa dal Dr. Roberto Angelini del Tribunale di Milano e pubblicata in data 2/05/2024, confermando detta sentenza in ogni suo capo, con ogni conseguente statuizione;
In ogni caso:
Condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 4669/2024 ha rigettato l'opposizione a precetto proposta da nei confronti dei creditori del di lei marito Parte_1 Controparte_4 ritenendo che l'atto di donazione dell'immobile sito in Milano alla Via Lentasio n. 1 da quest'ultimo disposto in favore della moglie fosse stato eseguito in pregiudizio di tali creditori e che pertanto ricorressero i presupposti del c.d. pignoramento revocatorio ex art 2929bis c.c..
2. Il credito richiesto in pagamento, pari a complessivi € 581.361,54, era stato azionato dagli odierni appellati ed in forza di sentenza esecutiva del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Milano n. 2135/2020, pubblicata il 17/3/2020, che aveva condannato Controparte_4
a restituire ai coniugi la somma di € 557.635,50 oltre interessi. Tale
[...] Controparte_2
sentenza era stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 2084/2021, pubblicata in data 2/7/2021,
3. Notificato un atto di precetto in rinnovazione in data 21/7/2021, a seguito della vittoria in appello, ed compiute tramite notaio le visure ipotecarie Controparte_1 Controparte_2
e catastali sulla persona di in data 1/9/2021 apprendevano che, a tale data, Controparte_4
2 egli risultava proprietario dell'immobile sito in Milano alla Via Lentasio n. 1, così censito al Catasto
Fabbricati del predetto comune: “unità immobiliare sita nel comune di Milano, via Lentasio n. 1, piano 4-S1, distinta al NCT Foglio 437 (quattrocentotrentasette), particella 254
(duecentocinquantaquattro), sub.702 (settecentodue), zona cens. 1, cat. A/2, classe 5, 7 vani, superficie catastale 127 m2, rendita € 2.277,57”.
4. In data 8/10/2021 ed notificavano dunque a Controparte_1 Controparte_2
l'atto di pignoramento del predetto immobile, iscrivevano a ruolo la Controparte_4
procedura esecutiva R.G. n. 1262/2021 e, nel procedere alla trascrizione del pignoramento presso gli uffici della Conservatoria di Milano, apprendevano che il debitore il 2/9/2021 – dunque il giorno successivo all'effettuazione delle verifiche ipotecarie e catastali, nonché successivamente alla notifica dell'atto di precetto – aveva donato alla di lui moglie, l'odierna appellante Parte_1
l'immobile sito in Milano alla Via Lentasio n. 1 per il quale essi agivano esecutivamente,
[...]
con atto trascritto in data 13/9/2021.
5. Vista l'impossibilità di procedere esecutivamente sulla base del primo precetto, Controparte_1
ed in data 25/2/2022 notificavano al debitore
[...] Controparte_2 Controparte_4
e al terzo proprietario dell'immobile sito in Milano alla Via Lentasio n. 1,
[...] Parte_1
, un nuovo atto di precetto, unitamente al titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.
[...]
2084/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, al fine di procedere all'espropriazione di tale immobile ai sensi dell'art. 2929bis c.c..
6. Avverso tale ultimo atto di precetto proponeva opposizione la IG.ra Parte_1
eccependo l'insussistenza del presupposto, contemplato dall'art. 2929bis c.c., del pregiudizio alle ragioni della parte creditrice, dal momento che il debitore avrebbe disposto Controparte_4
di un ingente patrimonio immobiliare, alternativo a quello pignorato, in grado di soddisfare il credito.
7. Il Tribunale di Milano nel motivare il rigetto dell'opposizione introdotta da rilevava che Pt_1
il c.d. pignoramento revocatorio ex art. 2929 bis c.c. costituisce uno strumento di agevolazione del creditore munito di titolo esecutivo, poiché rende soltanto eventuale la necessità del giudizio revocatorio e inverte l'onere della prova circa l'abusività delle disposizioni patrimoniali a titolo gratuito, sulla base della presunzione che tali atti, in quanto compiuti successivamente al sorgere del credito, vengano utilizzati fraudolentemente in danno dei creditori. Per il Tribunale non vi era pertanto ragione di ritenere che la nozione di pregiudizio ai creditori fosse in tal caso diversa da quella prevista dallo strumento della revocatoria ordinaria, essendo anzi più intensa la tutela apprestata in favore dei creditori in possesso di titolo esecutivo.
A parere del Tribunale l'unico argomento portato dall'opponente per superare la presunzione di abusività della disposizione fatta in proprio favore, i.e. la sussistenza di altri cespiti immobiliari nel
3 patrimonio del debitore, non sarebbe stato sufficiente a eliminare il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto di donazione effettuato dal debitore in favore dell'opponente successivamente all'insorgere del credito esecutivo. Secondo il giudice di primo grado, infatti, tale pregiudizio sussisterebbe anche qualora l'atto di disposizione renda semplicemente più gravoso o incerto per il creditore soddisfare il proprio credito e non unicamente quando egli diminuisca o renda incapiente il proprio patrimonio.
Il Tribunale pertanto rigettava l'opposizione e condannava a rifondere le spese Parte_1
di lite ai convenuti opposti.
8. Avverso tale decisione ha proposto appello sostenendo con un'unica Parte_1 censura l'erroneità della sentenza del Tribunale nella parte in cui non ha tenuto conto che l'azione ex art 2929 bis c.c. ha ambito di applicazione più limitato di quello della revocatoria ordinaria e che pertanto non avrebbero potuto applicarvisi canoni ermeneutici elaborati con riguardo a tale istituto.
In particolare, secondo l'appellante nel caso del c.d. pignoramento revocatorio non sarebbe sufficiente avere riguardo alle difficoltà o incertezze tipiche di ogni processo esecutivo, ma per ravvisare l'esistenza di un pregiudizio ai danni dei creditori sarebbe necessario accertare un pregiudizio concreto e immediato allo specifico credito fatto valere dai creditori procedenti, nel caso di specie non sussistente data la consistenza del residuo patrimonio immobiliare del debitore.
9. Si sono costituiti ed chiedendo di dichiarare Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art 348bis c.p.c. e in ogni caso il suo rigetto nel merito in quanto infondato, con condanna dell'appellante alle spese e compensi di lite del grado di appello.
In particolare, in punto di fatto gli appellati hanno contestato l'esistenza di una prova attendibile della consistenza del patrimonio immobiliare del debitore, la cui stima deriverebbe unicamente da una perizia di parte non asseverata e approssimativa. Inoltre, per quanto concerne uno dei cespiti che costituirebbe il restante patrimonio del debitore, ovvero il magazzino sito in Imperia, hanno evidenziato che anche detto immobile è stato oggetto di pignoramento ed è stato posto in vendita all'asta al prezzo base di € 220.000,00 con offerta minima di € 165.000,00, dunque per cifra in ogni caso non satisfattiva dell'intera pretesa creditoria. Per quanto riguarda invece i restanti terreni individuati dalla perizia di parte appellante come di proprietà del debitore Controparte_4
il loro valore apparirebbe incerto in quanto si tratterebbe di terreni frazionati e di cui è ignoto il reale valore commerciale.
Infine, per quanto riguarda i beni che avrebbe ereditato dalla defunta madre Controparte_4
gli appellati hanno evidenziato che la loro titolarità è oggetto di accertamento nel Persona_1
procedimento sub R.G. 15329/2023 pendente innanzi al Tribunale di Milano, nell'ambito del quale
4 sarebbe emersa l'apocrifia delle firme apposte ai testamenti che hanno istituito quale unico erede universale Controparte_4
10. Con ordinanza del 4/3/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti in via telematica ai sensi dell'art. 352 c.p.c e discussa nella camera di consiglio del 10/03/2025.
*****
11. L'appello proposto da è infondato e non merita accoglimento. Parte_1
12. È incontestato che i creditori dispongono di un titolo esecutivo nei confronti del debitore
[...]
e che quest'ultimo ha posto in essere l'atto di trasferimento a titolo gratuito Controparte_4
dell'immobile di sua proprietà a Milano a favore della moglie, odierna appellante, a brevissima distanza di tempo dalla notifica dell'atto di precetto, nelle more della trascrizione dell'atto di pignoramento.
L'unico motivo addotto dalla terza titolare del bene per contrastare l'azione esecutiva dei creditori è
l'esistenza di ulteriori beni aggredibili nel patrimonio del debitore. Secondo l'appellante, tale circostanza sarebbe idonea a rendere inaggredibile il bene donatole dal debitore poiché difetterebbero il requisito dell'eventum damni esplicitamente richiesto dall'art 2929bis c.c. quale presupposto affinchè il creditore possa avvalersi della più stringente revocatoria cd. semplificata. Sostiene
l'appellante di aver dato prova del fatto che, nonostante l'atto di donazione in suo favore, il patrimonio del debitore è rimasto sufficientemente capiente, in quanto il sig. Controparte_4
è titolare di plurimi cespiti immobiliari il cui valore ammonterebbe ad € 2.720.945,00, oltre
[...]
ad essere stato istituito, con due testamenti olografi pubblicati in data 15.10.2021, erede universale dalla defunta signora così succedendole nella titolarità di un rilevante patrimonio Persona_1
immobiliare..
Il Tribunale avrebbe dunque errato nel ritenere che in questa specifica ipotesi potesse ritenersi idoneo a recare danno ai creditori la dismissione di un bene che non rende incapiente il debitore, poiché la nozione di tale danno sarebbe differente rispetto a quella accettata nella revocatoria ordinaria.
13. Tale prospettazione appare priva di fondamento e inconferente in relazione alla lettera della norma nonché alla sua ratio.
L'art. 2929bis c.c. nel delineare i tratti dell'istituto non opera alcuna distinzione in ordine alla consistenza del pregiudizio ai creditori rispetto alla revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., ma anzi precisa che il creditore può procedere “ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia” dell'atto per lui pregiudizievole. Nessuna indicazione si può trarre dalla norma nel senso che limiti la nozione di pregiudizio allo specifico credito per cui si procede,
5 dovendosi dunque ritenere che il pregiudizio vada commisurato al rispetto del principio fondamentale di tutela della garanzia patrimoniale generica di cui all'art 2740 c.c..
Tale distinzione non si può inoltre ricavare, come sostiene l'appellante, dal fatto che l'ambito di applicazione del 2929 bis c.c. sia più ristretto di quello dell'art. 2901 c.c.: il legislatore ha infatti inteso selezionare una platea di creditori qualificata per conferire loro maggiori garanzie circa la celere soddisfazione del proprio credito, non certo per ridurle. L'appellante peraltro non ha neppure contestato la ricostruzione operata dal Tribunale circa le finalità assegnate dal legislatore all'istituto, sicché la sua argomentazione appare una apodittica petizione di principio.
Il pregiudizio ai creditori che l'appellante avrebbe dovuto provare come inesistente, attesa l'inversione dell'onere della prova stabilita dall'art. 2929 bis c.c., è dunque il medesimo che si riscontra nell'azione di revocazione ordinaria.
A tale riguardo, è pacifico in giurisprudenza che per pregiudizio si debba intendere il rischio che il patrimonio del debitore diventi insufficiente a soddisfare tutti i creditori o venga ad essere composto in modo tale da rendere più difficile o incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito.
Perché si abbia eventus damni non è necessario né che l'atto di disposizione compiuto dal debitore determini una diminuzione del suo patrimonio, né che lo renda incapiente, ma è sufficiente – in base ad un giudizio prognostico – che determini o aggravi il pericolo di danno consistente in una maggior difficoltà o incertezza dell'eventuale esecuzione coattiva del credito (Cass. n. 24985/2020; Cass.
12901/2020; Cass. 25854/2020; Cass. n. 11391/2019).
14. Nel caso di specie, a fronte delle apodittiche affermazioni di parte appellante, gli appellati hanno dimostrato – senza che l'appellante abbia nulla eccepito a fronte delle specifiche deduzioni in proposito – che il patrimonio mobiliare del debitore è sostanzialmente e potenzialmente incapiente, al di là dei beni formalmente intestati a tant'è che l'unica somma che è stato Controparte_4
possibile pignorare e realizzare, ad oggi, è stato il quinto cedibile dello stipendio pari a € 330,87 (cfr. doc. 7 fasc. I grado appellati); che sarebbe certamente più gravoso e dispendioso aggredire esecutivamente il restante patrimonio immobiliare del debitore: il magazzino sito in Imperia è stato infatti posto all'asta ad € 220.000,00 con offerta minima di € 165.000,00 (cfr. doc. 3 appellati), importo di gran lunga inferiore al credito, mentre i terreni sono di incerta valutazione e di sicuro più incerto realizzo rispetto all'immobile ad uso abitativo sito in Milano, oggetto della donazione dal debitore alla moglie.
Quanto agli immobili facenti parte dell'eredità di di cui il debitore Persona_1 Controparte_4
sarebbe stato istituito erede universale, si tratta di beni litigiosi, in quanto oggetto di giudizio
[...]
pendente dinnanzi al Tribunale di Milano sub R.G. 15329/2023, nell'ambito del quale è stata depositata bozza di consulenza tecnica d'ufficio dalla quale risulta l'apocrifia delle firme apposte sui
6 testamenti che istituiscono come erede universale di (cfr. Controparte_4 Persona_1
docc. 5 e 6 appellanti, incontestati dall'appellante). Certamente più difficile e incerta si rivelerebbe l'espropriazione di tali ultimi beni, a fronte del giudizio pendente, sicché anche da questo punto di vista l'esistenza di tali ulteriori cespiti addotta dall'opponente– peraltro di incerta titolarità – non esclude che l'atto di disposizione a titolo gratuito avente ad oggetto l'immobile di Via Lentasio 1 in
Milano arrechi pregiudizio ai creditori.
L'appellante non ha minimamente messo in dubbio l'esistenza del presupposto del consilium fraudis, quale consapevolezza, in capo ad essa dell'esistenza dell'ingente debito del marito e del pregiudizio che l'atto dispositivo poteva arrecare alle ragioni creditorie, reso palese dalle modalità frettolose con cui l'atto è stato stipulato, subito dopo la notifica del precetto, nelle more della trascrizione del pignoramento.
In conclusione, le argomentazioni dell'appellante non possono essere accolte e l'appello va rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
15. Al rigetto dell'appello consegue, per il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., la condanna di alla refusione in favore di ed Parte_1 Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado, che si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo Controparte_2
ai criteri indicati dal D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa (€ 581.361,54), e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, con l'applicazione dei valori medi, ad eccezione della fase di trattazione liquidata in base ai valori minimi non essendosi svolta alcuna attività istruttoria.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, D.P.R. n. 115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4669/2024, pubblicata il Parte_1
02/05/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso in favore di ed Parte_1 Controparte_1 [...] delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 22.333,00 Controparte_2 di cui € 5.706,00 per la fase di studio della controversia, € 3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase di trattazione ed € 9.487,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
7 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 1, c. 1- quater.
Così deciso, in Milano il 10/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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