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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/10/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa RA AP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 575/2023 del R.G.A.C., pendente tra nato a [...] il [...] residente in [...] C.F._1
n. 2a Civita Castellana e nata a [...] il [...] Parte_2
tutti elettivamente domiciliati ad Olevano Romano in Viale Vittorio Veneto C.F._2
32a presso lo studio dell'Avv. Stefano De Giusti ) - del Foro di Tivoli che li C.F._3 rappresenta e difende in virtù di mandato ad litem rilasciato su separato foglio e da intendere in calce all'atto di citazione
Opponenti
e con sede in Modena alla Via SA Carlo n. 8/20 – C.F. n. – P. Controparte_1 P.IVA_1
I.V.A. di gruppo n. , in persona del suo procuratore speciale, Dott. P.IVA_2 Controparte_2 in forza di procura speciale del Notaio Dott. del 5.04.2023, Rep. 50173/15094, Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Rocco Maccarone ( ) ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata presso lo Studio di detto Avvocato sito in Roma alla Via Cola di Rienzo n.
149, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione e risposta.
Opposta
Oggetto: opposizione a precetto in relazione rapporto di mutuo ipotecario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in epigrafe indicati, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, hanno chiesto dichiararsi l'inefficacia del precetto di € 81.324,39, notificato su istanza di quale mandataria della , Controparte_3 CP_1 in relazione all'adempimento del contratto di mutuo ipotecario n. 23243687 deducendo la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente poiché il (oggi rappresentato dalla Controparte_4
) con cui era stato contratto il mutuo aveva ceduto formalmente il Controparte_5 credito nel 2010 alla Ubi Finance Srl, e l'applicazione di interessi superiori a quanto pattuito e usurari.
Si è costituita l'opposta eccependo la propria legittimazione, il difetto interesse ad agire della Sig.ra quale terza datrice di ipoteca nel mutuo, non essendovi la volontà del Parte_2 creditore procedente di agire su beni diversi da quelli ipotecati, la indeterminatezza della domanda e la sua infondatezza.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc e acquisiti i documenti prodotti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 17/24 giugno 2025, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
2. In merito alla legittimazione attiva del creditore va detto che il precetto si fonda su contratto di mutuo ipotecario del 28.5.2009 a rogito notaio rep. 16185 racc. 6527 di € 150.000,00 Persona_2 intercorso tra NC di BR SA AO e , con ipoteca concessa da Parte_1 CP_6
e ; l'istituto bancario è stato incorporato in
[...] Parte_2 Controparte_7
(cfr visura VE all. n. 3 alla comparsa di costituzione dell'opposta) che, a propria volta,
[...] insieme a il 19.02.2021 a rogito Notaio di Controparte_8 Persona_3
Milano, con atto n. 16046/8617, hanno ceduto alla società a piena proprietà del Controparte_1 ramo di azienda bancaria, definito come ramo d'azienda UBI e la piena proprietà del ramo definito come ramo d'azienda , (cfr certificazione notarile Notaio di Milano del CP_9 Persona_3
19.02.2021 alleg. 5 alla comparsa di costituzione dell'opposta).
Dalla comunicazione in Gazzetta Ufficiale del 23.3.2021 si evince che la cessione include i crediti verso clientela derivanti dai contratti bancari radicati presso le Filiali Cedute, ivi inclusi i mutui ordinari o ipotecari, sicché risulta provata la legittimazione attiva dell'opposta.
3. Quanto alla carenza di interesse della terza datrice di ipoteca, l'eccezione non è fondata poiché, essendo in contestazione il quantum dovuto sull'assunto dell'eccessività degli interessi, la questione si riverbera, sotto il profilo quantitativo, sul valore del bene del terzo che è stato ipotecato.
4. Nel merito l'opposizione non è fondata.
Gli attori hanno dedotto l'usurarietà del tasso di mora convenuto e di conseguenza hanno dedotto che, ai sensi dell'art. 1815 c.c, essi non sono dovuti interessi sicché la dovrebbe essere CP_1 condannata alla loro restituzione.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, a cui questo giudice ritiene di aderire, “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. sez. un. 19597/ 2020).
Nella specie parte attrice non solo non ha provato in alcun modo la natura usuraria degli interessi pagati, eventualmente con una perizia di parte, ma non ha neppure indicato il tasso soglia e quello effettivamente applicato dalla banca sicché non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, con conseguente rigetto della domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando:
1. rigetta la domanda di e;
Parte_1 Parte_2
2. condanna e in solido tra loro alla refusione delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore della e le che liquida nella misura di € 7.052, oltre Controparte_1 accessori di legge.
Così deciso in Viterbo il 10 ottobre 2025
Il giudice
RA AP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa RA AP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 575/2023 del R.G.A.C., pendente tra nato a [...] il [...] residente in [...] C.F._1
n. 2a Civita Castellana e nata a [...] il [...] Parte_2
tutti elettivamente domiciliati ad Olevano Romano in Viale Vittorio Veneto C.F._2
32a presso lo studio dell'Avv. Stefano De Giusti ) - del Foro di Tivoli che li C.F._3 rappresenta e difende in virtù di mandato ad litem rilasciato su separato foglio e da intendere in calce all'atto di citazione
Opponenti
e con sede in Modena alla Via SA Carlo n. 8/20 – C.F. n. – P. Controparte_1 P.IVA_1
I.V.A. di gruppo n. , in persona del suo procuratore speciale, Dott. P.IVA_2 Controparte_2 in forza di procura speciale del Notaio Dott. del 5.04.2023, Rep. 50173/15094, Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Rocco Maccarone ( ) ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata presso lo Studio di detto Avvocato sito in Roma alla Via Cola di Rienzo n.
149, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito della comparsa di costituzione e risposta.
Opposta
Oggetto: opposizione a precetto in relazione rapporto di mutuo ipotecario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in epigrafe indicati, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, hanno chiesto dichiararsi l'inefficacia del precetto di € 81.324,39, notificato su istanza di quale mandataria della , Controparte_3 CP_1 in relazione all'adempimento del contratto di mutuo ipotecario n. 23243687 deducendo la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente poiché il (oggi rappresentato dalla Controparte_4
) con cui era stato contratto il mutuo aveva ceduto formalmente il Controparte_5 credito nel 2010 alla Ubi Finance Srl, e l'applicazione di interessi superiori a quanto pattuito e usurari.
Si è costituita l'opposta eccependo la propria legittimazione, il difetto interesse ad agire della Sig.ra quale terza datrice di ipoteca nel mutuo, non essendovi la volontà del Parte_2 creditore procedente di agire su beni diversi da quelli ipotecati, la indeterminatezza della domanda e la sua infondatezza.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc e acquisiti i documenti prodotti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 17/24 giugno 2025, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
2. In merito alla legittimazione attiva del creditore va detto che il precetto si fonda su contratto di mutuo ipotecario del 28.5.2009 a rogito notaio rep. 16185 racc. 6527 di € 150.000,00 Persona_2 intercorso tra NC di BR SA AO e , con ipoteca concessa da Parte_1 CP_6
e ; l'istituto bancario è stato incorporato in
[...] Parte_2 Controparte_7
(cfr visura VE all. n. 3 alla comparsa di costituzione dell'opposta) che, a propria volta,
[...] insieme a il 19.02.2021 a rogito Notaio di Controparte_8 Persona_3
Milano, con atto n. 16046/8617, hanno ceduto alla società a piena proprietà del Controparte_1 ramo di azienda bancaria, definito come ramo d'azienda UBI e la piena proprietà del ramo definito come ramo d'azienda , (cfr certificazione notarile Notaio di Milano del CP_9 Persona_3
19.02.2021 alleg. 5 alla comparsa di costituzione dell'opposta).
Dalla comunicazione in Gazzetta Ufficiale del 23.3.2021 si evince che la cessione include i crediti verso clientela derivanti dai contratti bancari radicati presso le Filiali Cedute, ivi inclusi i mutui ordinari o ipotecari, sicché risulta provata la legittimazione attiva dell'opposta.
3. Quanto alla carenza di interesse della terza datrice di ipoteca, l'eccezione non è fondata poiché, essendo in contestazione il quantum dovuto sull'assunto dell'eccessività degli interessi, la questione si riverbera, sotto il profilo quantitativo, sul valore del bene del terzo che è stato ipotecato.
4. Nel merito l'opposizione non è fondata.
Gli attori hanno dedotto l'usurarietà del tasso di mora convenuto e di conseguenza hanno dedotto che, ai sensi dell'art. 1815 c.c, essi non sono dovuti interessi sicché la dovrebbe essere CP_1 condannata alla loro restituzione.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, a cui questo giudice ritiene di aderire, “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. sez. un. 19597/ 2020).
Nella specie parte attrice non solo non ha provato in alcun modo la natura usuraria degli interessi pagati, eventualmente con una perizia di parte, ma non ha neppure indicato il tasso soglia e quello effettivamente applicato dalla banca sicché non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, con conseguente rigetto della domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando:
1. rigetta la domanda di e;
Parte_1 Parte_2
2. condanna e in solido tra loro alla refusione delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore della e le che liquida nella misura di € 7.052, oltre Controparte_1 accessori di legge.
Così deciso in Viterbo il 10 ottobre 2025
Il giudice
RA AP