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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
dr.ssa Marta Ienzi Presidente
dr.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dr.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al numero 6660 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ed elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, viale Mazzini, 88, presso lo studio dell'avv. Carla Anastasio giusta procura in calce all'atto introduttivo Attore
E
1 , nato a [...], l'[...], rappresentato e Controparte_1
difeso dagli Avv. Violetta Dosi e Giorgia Loreti, presso il cui studio in Roma, via
Nomentana 257, elettivamente domicilia, giusta procura in atti Convenuto
Con l'intervento di
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata CP_2
in Roma, viale Mazzini, 88, presso lo studio dell'avv. Carla Anastasio giusta procura in calce all'atto di intervento Terza intervenuta
Nonché
il P.M. in persona del Procuratore della Repubblica - interventore ex lege –
OGGETTO: accertamento giudiziale di paternità
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
26.6.24
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla parte convenuta, Parte_1
chiedeva che fosse accertato e dichiarato che era suo padre per Controparte_1
essere nato dalla relazione more uxorio con con acquisizione del CP_2
cognome paterno in aggiunta a quello materno ordinando, per l'effetto, che l'ufficiale di stato civile del di Roma effettuasse la relativa annotazione Pt_2
nei registri di stato civile, con condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Deduceva al riguardo che la relazione tra la madre ed il era cessata alla CP_1
rivelazione dello stato di gravidanza;
che successivamente era stato falsamente
2 riconosciuto da altro uomo, pur essendo curato e mantenuto, tra molte difficoltà, dalla sola madre;
che soltanto nell'anno 2006 apprendeva dalla madre le vere generalità del padre;
che contattato il questi si era dapprima dichiarato CP_1
contento di ritrovarlo, inserendolo nel proprio contesto familiare ed amicale;
che, inopinatamente, nell'anno 2011, il padre interrompeva ogni contatto;
che con sentenza del 10.4.18, passata in giudicato, il Tribunale di Roma effettuava il disconoscimento di paternità da così lui riassumendo il Controparte_3
cognome che a nulla erano valse le richieste stragiudiziali rivolte al Pt_1
convenuto per essere riconosciuto;
che dal mancato riconoscimento e dalla perdita e del rapporto parentale gli erano derivate grandi sofferenze, con danno biologico e morale.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio che, Controparte_1
premesso di aver avuto sporadici rapporti sessuali con e di non aver CP_2
mai saputo del di lei stato di gravidanza e di aver appreso della paternità solo nell'anno 2006 dall'attore; che, pur nutrendo forti dubbi, aveva cercato di aiutarlo, ma di essere stato poi costretto ad allontanarlo per i pressanti atteggiamenti di quello, chiaramente affetto da problemi psichiatrici, come pure documentato in atti. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, compresa quella risarcitoria, erroneamente formulata, non sussistendone i presupposti giuridici.
Concessi i termini ex art.183, VI co. c.p.c., ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 18.10.21 l'attore chiedeva emettersi sentenza parziale sullo status ed il G.I. riservava la decisione al Collegio, con termini ex art.190 c.p.c. di giorni 20+20.
Con sentenza non definitiva del 27.12.21 era dichiarata la paternità di Pt_1
in capo a , con aggiunta al cognome della madre di quello
[...] Controparte_1
del padre, come richiesto e remissione della causa in istruttoria, con separata ordinanza con riguardo alle ulteriori domande di risarcimento danni formulate dall'attore.
Ammesse le prove orali articolate dalle parti, in data 28.6.22 si costituiva, ex art.105 c.p.c. che previa autorizzazione a spiegare intervento, CP_2
chiedeva di accogliersi la domanda attorea e tutte le conseguenti richieste
3 connesse e conseguenti, istando per la condanna del convenuto al rimborso in suo favore della quota parte delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, dalla nascita e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, da determinarsi in complessivi Euro 143.425,04, oltre interessi a decorrere dalla domanda e fino al saldo effettivo, ovvero nella maggiore o minore somma determinata o, in ogni caso, da determinarsi in via equitativa.
Ammesse ed espletate le prove orali (ad eccezione del deferito interpello del resistente, per sopravvenuta rinuncia del ricorrente), disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata, per precisazione delle conclusioni, al 26.6.24.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, la causa era deferita al Collegio per la decisione, con termini ex art.l90 c.p.c.
Preliminarmente, relativamente all'eccezione di inammissibilità dell'intervento adesivo autonomo svolto da svolta dal convenuto, la stessa non è CP_2
meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ritiene condivisibile, al riguardo, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 per la fissazione del
"thema decidendum", dal momento che tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. non viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (cfr., in termini, Cass. n. 31939/2019; Cass. n. 25798/2015).
Né per il terzo intervenuto può configurarsi una violazione del diritto di difesa, come pure chiarito dalla Corte di legittimità ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 2, in riferimento
4 agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal momento che la necessità per il terzo, che intervenga in un processo già iniziato, di parteciparvi "rebus sic stantibus" senza poter incidere sullo sviluppo delle fasi processuali, non costituisce ostacolo alla tutela effettiva del suo diritto, essendogli consentito di far valere le proprie ragioni, in condizione di piena eguaglianza con le altre parti, mediante la proposizione di un autonomo giudizio o dell'opposizione ex art. 404 (cfr. Cass. n.
24529/2018).
Nel merito, quanto alle richieste risarcitorie formulate da , occorre Parte_1
premettere che l'attore ha posto a fondamento dell'istanza l'assenza della figura paterna sin dal momento della nascita, in quanto non si sarebbe Controparte_1
mai curato di far parte della sua vita, così, per un verso, facendogli mancare – anche successivamente al riavvicinamento, a far data dal 2006, poi seguito da allontanamento definitivo qualche tempo dopo– il necessario apporto parentale, dall'altro ponendo tutto il peso della sua cura ed educazione sulla madre, di non elevate possibilità economiche, così anche privandolo della possibilità di una diversa (e migliore) prospettiva di realizzazione professionale e personale, subendo, al riguardo, non soltanto un danno non patrimoniale da illecito endo- parentale, ma anche un rilevante danno biologico, oltre che di natura patrimoniale.
Ciò premesso, deve in linea generale osservarsi che l'obbligo dei genitori di provvedere a mantenere, istruire ed educare la prole discende dal fatto stesso della procreazione ed è giuridicamente cristallizzato nell'art. 30 della Costituzione e nel codice civile, che nel testo vigente all'epoca dei fatti prevedeva all'art. 147 c.c. tali obblighi a carico dei genitori e all'articolo 148 c.c. l'obbligo di adempiere al dovere di mantenere, istruire ed educare la prole in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale e casalingo. Pur in presenza di numerose discriminazioni a carico dei figli nati fuori del matrimonio, superate solo con la riforma della l. 219/2012 e n.154/2013, sia il dettato costituzionale sia il codice civile riconoscevano l'esistenza di tali doveri anche nel caso di accertamento giudiziale che ha gli stessi effetti del riconoscimento, in quanto l'art. 261 c.c. disponeva che il riconoscimento comportasse per il genitore che l'aveva compiuto “l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi”, doveri e diritti enucleati nei richiamati artt. 147 e 148
5 c.c.. A completamento della disciplina codicistica, l'art. 155 (nel testo novellato dalla l.n. 54/2006 ora trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) prevedeva, anche in caso di dissoluzione del vincolo affettivo tra i genitori (stante l'applicabilità della norma ai figli nati fuori del matrimonio ai sensi dell'art. 4 l.n. 54/20069), il diritto del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di “ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, nonché il dovere in capo ai genitori di provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito, obbligo destinato a protrarsi anche oltre la minore età del figlio fino al raggiungimento dell'indipendenza economica (art. 155 quinquies ora trasfuso nell'art. 337 septies). Gli obblighi genitoriali oltre ad essere puntualmente definiti dalle norme interne trovano disciplina anche nelle norme sovrannazionali;
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, firmata a Nizza nel dicembre 2000, che dall'entrata in vigore del Trattato di
Lisbona ha lo stesso valore giuridico dei trattati, prevede all'art.7 il rispetto della vita privata e della vita familiare, all'art.14 il diritto all'istruzione, all'art.24 il diritto del bambino alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere.
Diritti che richiamano quelli indicati nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, interpretati dalle numerose decisioni emesse in materia dalla Corte di
Strasburgo, che ha più volte ribadito, in applicazione del combinato disposto degli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU il diritto inviolabile del figlio di essere amato e assistito dai genitori, senza discriminazioni anche nel caso di figlio nato fuori del matrimonio, individuando come espressione del diritto fondamentale alla vita familiare la possibilità per genitori e figli di godere della reciproca presenza, con continuità e assiduità di relazione (cfr. sent Corte EDU 5.4.2005 Monory c.
Romania e Ungheria).
Da quanto esposto emerge che il diritto del figlio di avere cura, assistenza morale e materiale, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori costituisce un diritto fondamentale dalla cui violazione discende il diritto al risarcimento del danno.
Dalla nozione di illecito endo-familiare elaborata dalla giurisprudenza di merito
(Trib. Venezia, 30 giugno 2004; Corte app. Bologna, 10 febbraio 2004) e di legittimità (Cass., 7 giugno 2000, n. 7713; Cass., 10 maggio 2005, n. 9801, Cass.,
15 settembre 2011, n. 18853; Cass., 10 aprile 2012, n.5652 e, da ultimo, Cass. 10
6 giugno 2020 n.11097), discende che la violazione dei relativi doveri genitoriali non trova necessariamente sanzione nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma qualora cagioni una lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.
A seguito della decisione delle Sezioni unite della Suprema Corte n. 26972/2008, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., può essere disposta la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, che abbiano tutela costituzionale. Qualora venga provato il totale disinteresse del genitore nei confronti del figlio, estrinsecatosi nella violazione degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale (cura, istruzione, educazione, mantenimento), ciò genera un vulnus dei diritti fondamentali del figlio che trovano nella carta Costituzionale (art. 2 e 30) e nelle norme di diritto internazionale richiamate un elevato grado di riconoscimento e tutela.
In tal senso, l'illecito endo-familiare di protratto abbandono della prole da parte del genitore è una forma di illecito rispetto al quale la concreta capacità della persona danneggiata di esercitare il diritto risarcitorio - id est, la concreta percepibilità completa del danno- assume un peculiare rilievo, derivante dalla natura parimenti peculiare del danno. Tale illecito infatti produce anche un danno non patrimoniale lato sensu psicologico-esistenziale, ovvero che investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando così pure lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e di autodifesa (cfr., in termini, Cass. Civ., 10/6/20, n. 11097, cit.).
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria svolta, deve ritenersi provato che
, pur nella piena consapevolezza del concepimento e della Controparte_1
nascita del figlio, non abbia poi effettuato il riconoscimento, riprendendo contatti con il figlio soltanto nel 2006, quando, la circostanza è incontestata ed è confermata dalla stessa figlia del convenuto, il ragazzo lo ricontattò, trovando dal padre un iniziale volontà ricognitiva del legame parentale, anche con evidenza pubblica.
7 Al riguardo, particolarmente significative appaiono le dichiarazioni del teste
, indifferente che stipulò una polizza assicurativa a richiesta del Testimone_1
convenuto per quello che presentò come suo figlio. Riferisce il teste sentito all'udienza del 5.7.22 “E' vero, nel 2007, io mi occupavo di assicurazioni. RI
stipulò una polizza RC auto in convenzione Atac con trattenuta sullo CP_1
stipendio. Il certificato era anche a nome di . Questa polizza Persona_1
era per i dipendenti e i familiari. La polizza fu pagata per due anni. Poi CP_1 andò in pensione e non fu più possibile fare le trattenute sullo stipendio” e, più precisamente “il mi presentò come suo figlio. Se non CP_1 Persona_1
fosse stato suo figlio non sarebbe stato possibile stipulare una polizza a nome di
.E' vero, il mi riferì che il era nato da una Per_1 CP_1 Per_1 relazione con una donna nata in [...]”.
Anche la teste , figlia del convenuto e sentita alla medesima Testimone_2
udienza ha confermato che “Sono a conoscenza della polizza stipulata da mio padre nel 2007. Nel momento in cui è arrivato padre lo ha aiutato Per_2
economicamente, ha sostenuto spese per lui e gli ha consegnato denaro brevi manu. Lo fece perché diceva di avere difficoltà economiche. Lo portò anche Pt_1 dal suo assicuratore per la polizza RC auto. ADR: “Una volta mio padre dette a
una somma di denaro di circa a € 1000. Ero a casa di mio padre, il denaro Pt_1
era sul tavolo, ma non ho visto il momento della materiale consegna a . Mio Pt_1 padre disse: “ questi sono i soldi, altri non ne ho più”. Pt_1
Depongono ad una immediata conoscenza da parte del della gravidanza CP_1
quanto riferito dai testi, tutti indifferenti, di parte attrice.
Riferisce la teste “Si è vero ho conosciuto il a Villa Testimone_3 CP_1
Lazzaroni, mi è stato presentato i come il fidanzato della SI.ra L'ho visto Pt_1
tante volte, io ero in collegio, lui si incontrava il pomeriggio con Riconosco CP_2
il in tre foto che mi vengono mostrate. In particolare nella foto di gruppo CP_1
con una sposa, si tratta del matrimonio di la figlia della SI.ra Persona_3
. Nel gruppo riconosco il nella persona con gli occhiali a sinistra Pt_3 CP_1
e nella signora a destra. La foto è stata scattata a Villa Lazzaroni in CP_2 collegio”, poi confermando che le suore ove la alloggiava quando seppero Pt_1
8 della gravidanza la invitarono a lasciare il collegio e che la ragazza le disse che
“il saputo della gravidanza, le disse di non avere intenzione di CP_1 riconoscere il bambino perchè sposato con figli”, precisando di averla seguita durante la gravidanza e la nascita di . Pt_1
Anche la teste pure indifferente, ha raccontato di aver Testimone_4
conosciuto nel 1971 perché lavorava come collaboratrice domestica CP_2
in una famiglia di cui la madre era governante e nel 1972 “iniziò una frequentazione con , che io conobbi molto bene. Veniva a Controparte_1
prendere la SI.ra uscivano insieme la sera. La viveva in un Pt_1 Pt_1 convenuto di suore e lui veniva a prenderla alla fine dell'orario di lavoro. Mi fu presentato come il suo fidanzato”, riconoscendo nelle foto prodotte in atti il convenuto “riconosco il in entrambe le foto;
nella foto di gruppo il CP_1
è l'uomo a sinistra con gli occhiali e la nell'ultima persona a CP_1 Pt_1 destra”. La teste ha poi confermato che le suore mandarono via la perché Pt_1
era rimasta incinta e la famiglia presso cui lavorava la ospitò dopo la nascita del figlio per parecchio tempo, ove anche il andava a trovarlo. CP_1
La teste ha ribadito quanto già riferito dalla teste e, cioè, che “ Tes_3 CP_1
non voleva riconoscere il figlio. La aveva scoperto che era Pt_1 CP_1 sposato, me lo disse mia madre”, precisando di aver interrotto i contatti nell'anno
1977.
Anche la teste indifferente, amica di vecchia data della madre Testimone_5 dell'attore che conosce da quando ero piccolo ha confermato della relazione tra i genitori dell'attore, precisando di aver visto il convenuto più di una volta negli anni '70, riconoscendolo senza esitazioni nelle foto dell'epoca mostratele
“riconosco nelle foto il e la , nonché di aver appreso soltanto in CP_1 Pt_1 seguito del rifiuto del di riconoscere il figlio in quanto “ era molto CP_1 Pt_1
riservata e non voleva rivelare che non aveva intenzione di riconoscere CP_1 il figlio”.
A fronte di tali univoche risultanze debbono invece valutarsi rigorosamente le deposizioni della figlia e della sorella del convenuto (la prima indubbiamente coinvolta nel giudizio anche per eventuali pretese successorie) che hanno negato
9 di riconoscere il congiunto nelle foto prodotte – a fronte del riconoscimento senza incertezze dei testi indifferenti dell'attore, i quali vantano tutti una coeva conoscenza con il con conseguente patente di probabile veridicità della CP_1
ricognizione- così come la mancata conoscenza, prima del 2006, dell'esistenza di
, ciò che però, anche qualora rispondente al vero, non è idoneo ad Parte_1
escludere ex se il rifiuto del riconoscimento.
Sussiste, pertanto, incontestabilmente, la piena violazione degli altri obblighi genitoriali ancora più primari in quanto connessi alla cura, all'educazione, all'istruzione, che sebbene meno coercibili di quelli di mantenimento sono da ritenersi ancor più fondamentali per il corretto sviluppo di una psiche in formazione quale quella di un minore.
L'attore ha allegato la presenza di danni patrimoniali e non patrimoniali causalmente riconducibili alla condotta del genitore, anche sub specie di danno biologico ed esistenziale.
Quanto ai danni patrimoniali non è stata fornita alcuna specifica prova della loro sussistenza, dal momento che l'allegata impossibilità per il figlio di vivere una vita più agiata rispetto a quella offertagli dalla madre non è accompagnata dalla dimostrazione delle occasioni perdute in ordine anche al percorso di studi effettuato.
Al contrario può ritenersi provata la presenza di un danno non patrimoniale a carico del figlio, nei termini di seguito esposti.
Premesso che il danno non patrimoniale deve comunque essere allegato e provato dal danneggiato, nel caso di specie l'attore ha lamentato danni al suo corretto sviluppo psico-fisico, derivanti dalla mancata presenza del genitore nel percorso evolutivo. Tale allegazione deve ritenersi provata, dato il presumibile turbamento, derivante dalla mancanza della figura paterna nell'intero arco della vita e sino almeno all'anno 2006, quando, già trentunenne, ha conosciuto il padre.
Trattandosi di pregiudizio a beni immateriali, particolare rilievo assume la prova presuntiva, attraverso la quale il giudice deduce dal fatto noto quello ignoto secondo un principio di probabilità (cfr., Cass. sent.13 maggio 2011, n.10527).
10 Nel caso di specie il fatto noto è la totale assenza del padre, che non ha partecipato né alla cura, né all'istruzione né al sostegno morale del figlio per tutto il di lui percorso di crescita e formazione.
Applicando a tali fatti noti le comuni regole di esperienza dalle quali discende che l'assenza del padre non può che ingenerare profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l'affetto e l'amore genitoriale deve ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale.
Deve peraltro osservarsi che tale accertamento risulta avvalorato dalle risultanze della c.t.u. espletata nel corso del giudizio, secondo cui “Spostando l'attenzione sulla figura paterna, è necessario valutare l'assenza totale di questi nel percorso di crescita del SI. che non ha conosciuto il padre biologico fino all'età Pt_1
di 31 anni: il SI. non ha perso o è stato separato da un padre di cui aveva Pt_1
fatto esperienza Nella storia anamnestica del SI. ripercorsa nei dettagli, Pt_1
i legami significativi sono costituiti dall'unico rapporto stabile di cui egli ha potuto fare esperienza, ovvero la relazione madre-bambino, mentre l'esperienza emotiva con la figura paterna, è stata veicolata dalla SI.ra , sulla base del CP_2
suo funzionamento intrapsichico e interpersonale, in assenza di un confronto con il padre reale”.
Accertata la sussistenza del danno connesso alla lesione di valori fondamentali della persona deve farsi ricorso al parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
A tal fine possono essere applicati analogicamente i criteri di liquidazione del danno connessi alla morte del genitore, infatti se anche tale evenienza è situazione diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima a fronte della possibile modificabilità della seconda (potendo i rapporti tra padre e figlio seppure interrotti riprendere), tuttavia tale parametro debitamente corretto è quello che più si presta all'individuazione di elementi che per quanto possibile consentano di oggettivizzare la liquidazione. Applicando le tabelle di liquidazione del danno in uso presso l'intestato Tribunale per determinare il danno da morte del genitore vigenti all'anno 2023 e parzialmente abbattendosi tale valore in quanto l'assenza effettiva si è protratta solo per una parte della vita del figlio,
11 quella più rilevante, in cui è giuridicamente presente l'obbligo del genitore di fornire cura, educazione, istruzione, l'ammontare del risarcimento per i danni non patrimoniali può essere determinato in € 150.000,00 somma già attualizzata e considerando in tale voce anche il danno morale distintamente richiesto dall'attore
(e da lui espressamente riferito al danno da illecito endofamiliare, non essendo stati allegati ulteriori danni di carattere morale, quali, a titolo esemplificativo derivanti dai singoli episodi descritti: ingiurie, minacce et similia). Su tale importo decorreranno gli interessi nella misura legale dalla decisione al saldo.
L'attore ha richiesto anche la liquidazione del danno biologico che sarebbe insorto per il comportamento abbandonico da parte del padre che avrebbe determinato in lui un disturbo della personalità (cfr. relazione psichiatrica allegata all'atto introduttivo).
La consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, le cui conclusioni, congruamente motivate e prive nella sostanza di vizi logici, il Collegio giudicante ritiene di condividere nei termini di seguito esposti, ha consentito di confermare, in primo luogo, la sussistenza di un danno esistenziale in capo ad Parte_1 derivato dall'assenza della figura paterna e che è già stato innanzi quantificato.
Relativamente alle conseguenze lesive alla propria integrità psicofisica derivante dalle condotte del padre (c.d. danno biologico) lamentato dall'attore, il nominato consulente (all'uopo avvalendosi anche di ulteriori accertamenti psicodiagnostici), ha accertato, in primo luogo, che “La deprivazione della figura paterna e l'assenza della sua funzione nella vita del SI. ha una Pt_1
significativa rilevanza in quanto la letteratura psicologica, di matrice psicodinamica e relative alle teorie dell'attaccamento, evidenziano come tale esperienza incida negativamente sul livello di autostima e sicurezza di sé, sulla capacità adattiva, sulla capacità di tollerare le frustrazioni, sull'autocontrollo, sulla capacità relazionale, ma soprattutto sull'orientare l'umore in senso depressivo. Anche solo l'obbligo di mantenimento avrebbe potuto permettere al bambino di percepirsi come gli altri, di poter costruire un adeguato senso di autostima e sicurezza, limitando la pervasività dei sentimenti di vergogna che
12 hanno dominato il mondo interno del SI. e l'intollerabilità del giudizio Pt_1 altrui a causa delle condizioni di povertà e di degradazione in cui versava”.
Alla luce di tali premesse, è stata accertata la sussistenza di “Disturbo Depressivo
Persistente (300.4 – F34.1) e un Disturbo da Ansia Sociale (300.23 – F40.10)
“innestati su una configurazione di personalità problematica la cui organizzazione psicopatologica soddisfa i criteri per un Disturbo di Personalità con caratteristiche tipiche della struttura Schizoide, Evitante e Paranoide”.
Tale diagnosi, a parere del consulente, appare originarsi da un Disturbo dell'Attaccamento in età evolutiva.
Ciò posto, ai soli fini della quantificazione del danno, a parere del c.t.u., con una valutazione che il Tribunale ritiene di condividere, l'assenza della figura paterna ha costituito non la causa efficiente esclusiva, ma concomitante con l'incidenza negativa che le esperienze concrete e relazionali vissute con la figura di riferimento primaria, la madre, hanno avuto nella traumatizzazione delle differenti linee di sviluppo verso un assetto psicopatologico franco rilevante già in età evolutiva, ciò anche in ragione della particolare natura della patologia come accertata e dei suo fattori causali come nella scienza medica riconosciuti.
Seppure l'assenza di una figura paterna ha sottratto all'attore la possibilità di avere potenziali alternative al percorso di vita vissuto, migliorative in termini psicologici, sia in riferimento alla capacità di adattamento, di relazione, di autocontrollo e in riferimento alla percezione del proprio valore e sicurezza, tutti aspetti fondanti il percorso di orientamento della personalità e del suo assetto difensivo, tale assenza ha costituito una concausa rilevante in uno con le esperienze danneggianti la costituzione di un assetto armonioso e equilibrato di tutte le linee di sviluppo (cognitiva, emotiva, relazionale, dell'identità dei valori e dei bisogni), da attribuire, in parte pur se non maggioritaria, anche al ruolo ricoperto dalla madre, la cui condotta è da valutarsi in questa sede, in termini medico legali come correttamente fatto dal consulente senza travalicare il quesito posto, nell'ambito del nesso condizionalistico, quale primo polo dell'evento- danno.
13 In tal senso, qualificata l'assenza paterna nella determinazione del disagio psichico come concausa e non come causa efficiente esclusiva di esso, si ritiene adeguata l'incidenza nella determinazione del danno nella misura dei 2/3 di quello determinatosi quantificato secondo le tabelle del Consiglio dell'ordine degli
Psicologi del Lazio nella percentuale complessiva del 16%, e, pertanto, nella misura del 10,6 %, con una valutazione che il Giudicante ritiene di condividere.
Ciò posto, per la quantificazione del danno, assunte le tabelle vigenti del
Tribunale di Roma, si ritiene di liquidare, all'attualità, l'importo complessivo di euro 19985,00. Su tale importo decorreranno gli interessi nella misura legale dalla decisione al saldo.
Complessivamente, va condannato al pagamento in favore di Controparte_1
, al risarcimento del danno nella complessiva somma di euro Parte_1
169985,00, oltre gli interessi nella misura legale dalla decisione al saldo.
Venendo alla domanda di rimborso svolta da già ritenuto CP_2 ammissibile l'intervento per le ragioni dinnanzi esposte, nel merito, come è noto, la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 cod. civ., e, quindi, a norma dell'art. 261 cod. civ., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 cod. civ.. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 cod. civ.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali. Peraltro, la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronunzia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili, e quindi non incidendo sull'interesse superiore del minore, che soltanto legittima l'esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall'art. 277, comma secondo, cod. civ.
14 Inoltre, e sempre con riferimento alla ammissibilità dell'azione di regresso nel giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità, non è escluso che le due azioni possano essere proposte insieme, nel medesimo procedimento, potendo, tuttavia, il titolo giudiziale essere azionato dalla parte creditrice solo dopo il formarsi del giudicato sullo status di figlio.
Nel merito, ha chiesto il rimborso di quanto sostenuto dal figlio dalla CP_2
nascita (nel 1975) all'indipendenza economica che deve ritenersi raggiunta, come da documentazione in atti, a far data dal marzo 1995 (cfr. doc.12 atto citazione con i redditi prodotti dall'attore) con l'avviamento del ragazzo all'attività lavorativa terminato il percorso di studi, irrilevanti, al riguardo, le successive vicende che lo hanno interessato.
Quanto alla determinazione dei costi sostenuti dalla madre per il mantenimento del bambino, alla luce degli elementi acquisiti, ritiene il Tribunale che tali importi debbano essere equitativamente determinati per il periodo dall'aprile 1975 alla data del 1 marzo 1995- considerando, come dies a quo la nascita della figlio e come dies ad quem la data del 1 marzo 1995-, in € 250,00 mensili (importo già rivalutato), per cui l'importo da porre a carico del padre a titolo di rimborso della spese già sostenute dalla madre deve essere pari ad € 250,00 mensili (importo già rivalutato), per un importo complessivo pari a € 60000,00 (240 mesi x € 250).
A tale importo dovranno essere applicati, gli interessi, che stante l'assenza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in mora, saranno dovuti a decorrere dalla data della domanda giudiziale al saldo (cfr. Cass. sez. I, 22.7.2014, n.16657).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza tra le parti principali e sono distratte allo Stato ex art.133 TUSPG, così come quelle di c.t.u. genetica e psicologica, già liquidate con separati decreti, vanno poste a carico del convenuto, mentre sussistono giustificati motivi, attesa la natura delle questioni trattate ed il limitato accoglimento, nel quantum, della domanda, per compensarle relativamente a quelle della terza intervenuta,
P.Q.M.
15 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.
6660/20, così provvede:
1) Condanna al risarcimento del danno nei riguardi del figlio Controparte_1
, per le causali di cui in motivazione, che liquida in complessivi Parte_1
euro 169985,00, oltre interessi legali a far data dalla presente sentenza e fino al dì del soddisfo;
2) condanna alla corresponsione in favore della terza Controparte_1
intervenuta della somma di euro 60000,00 a titolo di somme CP_2
arretrate per il mantenimento del figlio, oltre interessi legali a far data dalla domanda e fino al dì del soddisfo;
3) condanna a rifondere ad le spese di giudizio, Controparte_1 Parte_1
liquidandole in complessivi euro 10860,00, oltre Iva, CPa, e rimborso forfettario spese generali di legge, distraendole allo Stato ex art.133 TUSG;
4) compensa le residue spese;
5) pone a carico di le spese di c.t.u., già liquidate con decreti Controparte_1
del 28.6.22 e 20.9.23.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dr.ssa Simona Rossi dr.ssa Marta Ienzi
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
dr.ssa Marta Ienzi Presidente
dr.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dr.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al numero 6660 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ed elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, viale Mazzini, 88, presso lo studio dell'avv. Carla Anastasio giusta procura in calce all'atto introduttivo Attore
E
1 , nato a [...], l'[...], rappresentato e Controparte_1
difeso dagli Avv. Violetta Dosi e Giorgia Loreti, presso il cui studio in Roma, via
Nomentana 257, elettivamente domicilia, giusta procura in atti Convenuto
Con l'intervento di
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata CP_2
in Roma, viale Mazzini, 88, presso lo studio dell'avv. Carla Anastasio giusta procura in calce all'atto di intervento Terza intervenuta
Nonché
il P.M. in persona del Procuratore della Repubblica - interventore ex lege –
OGGETTO: accertamento giudiziale di paternità
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
26.6.24
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alla parte convenuta, Parte_1
chiedeva che fosse accertato e dichiarato che era suo padre per Controparte_1
essere nato dalla relazione more uxorio con con acquisizione del CP_2
cognome paterno in aggiunta a quello materno ordinando, per l'effetto, che l'ufficiale di stato civile del di Roma effettuasse la relativa annotazione Pt_2
nei registri di stato civile, con condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Deduceva al riguardo che la relazione tra la madre ed il era cessata alla CP_1
rivelazione dello stato di gravidanza;
che successivamente era stato falsamente
2 riconosciuto da altro uomo, pur essendo curato e mantenuto, tra molte difficoltà, dalla sola madre;
che soltanto nell'anno 2006 apprendeva dalla madre le vere generalità del padre;
che contattato il questi si era dapprima dichiarato CP_1
contento di ritrovarlo, inserendolo nel proprio contesto familiare ed amicale;
che, inopinatamente, nell'anno 2011, il padre interrompeva ogni contatto;
che con sentenza del 10.4.18, passata in giudicato, il Tribunale di Roma effettuava il disconoscimento di paternità da così lui riassumendo il Controparte_3
cognome che a nulla erano valse le richieste stragiudiziali rivolte al Pt_1
convenuto per essere riconosciuto;
che dal mancato riconoscimento e dalla perdita e del rapporto parentale gli erano derivate grandi sofferenze, con danno biologico e morale.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio che, Controparte_1
premesso di aver avuto sporadici rapporti sessuali con e di non aver CP_2
mai saputo del di lei stato di gravidanza e di aver appreso della paternità solo nell'anno 2006 dall'attore; che, pur nutrendo forti dubbi, aveva cercato di aiutarlo, ma di essere stato poi costretto ad allontanarlo per i pressanti atteggiamenti di quello, chiaramente affetto da problemi psichiatrici, come pure documentato in atti. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, compresa quella risarcitoria, erroneamente formulata, non sussistendone i presupposti giuridici.
Concessi i termini ex art.183, VI co. c.p.c., ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 18.10.21 l'attore chiedeva emettersi sentenza parziale sullo status ed il G.I. riservava la decisione al Collegio, con termini ex art.190 c.p.c. di giorni 20+20.
Con sentenza non definitiva del 27.12.21 era dichiarata la paternità di Pt_1
in capo a , con aggiunta al cognome della madre di quello
[...] Controparte_1
del padre, come richiesto e remissione della causa in istruttoria, con separata ordinanza con riguardo alle ulteriori domande di risarcimento danni formulate dall'attore.
Ammesse le prove orali articolate dalle parti, in data 28.6.22 si costituiva, ex art.105 c.p.c. che previa autorizzazione a spiegare intervento, CP_2
chiedeva di accogliersi la domanda attorea e tutte le conseguenti richieste
3 connesse e conseguenti, istando per la condanna del convenuto al rimborso in suo favore della quota parte delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, dalla nascita e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, da determinarsi in complessivi Euro 143.425,04, oltre interessi a decorrere dalla domanda e fino al saldo effettivo, ovvero nella maggiore o minore somma determinata o, in ogni caso, da determinarsi in via equitativa.
Ammesse ed espletate le prove orali (ad eccezione del deferito interpello del resistente, per sopravvenuta rinuncia del ricorrente), disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata, per precisazione delle conclusioni, al 26.6.24.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, la causa era deferita al Collegio per la decisione, con termini ex art.l90 c.p.c.
Preliminarmente, relativamente all'eccezione di inammissibilità dell'intervento adesivo autonomo svolto da svolta dal convenuto, la stessa non è CP_2
meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ritiene condivisibile, al riguardo, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 per la fissazione del
"thema decidendum", dal momento che tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. non viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (cfr., in termini, Cass. n. 31939/2019; Cass. n. 25798/2015).
Né per il terzo intervenuto può configurarsi una violazione del diritto di difesa, come pure chiarito dalla Corte di legittimità ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma 2, in riferimento
4 agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal momento che la necessità per il terzo, che intervenga in un processo già iniziato, di parteciparvi "rebus sic stantibus" senza poter incidere sullo sviluppo delle fasi processuali, non costituisce ostacolo alla tutela effettiva del suo diritto, essendogli consentito di far valere le proprie ragioni, in condizione di piena eguaglianza con le altre parti, mediante la proposizione di un autonomo giudizio o dell'opposizione ex art. 404 (cfr. Cass. n.
24529/2018).
Nel merito, quanto alle richieste risarcitorie formulate da , occorre Parte_1
premettere che l'attore ha posto a fondamento dell'istanza l'assenza della figura paterna sin dal momento della nascita, in quanto non si sarebbe Controparte_1
mai curato di far parte della sua vita, così, per un verso, facendogli mancare – anche successivamente al riavvicinamento, a far data dal 2006, poi seguito da allontanamento definitivo qualche tempo dopo– il necessario apporto parentale, dall'altro ponendo tutto il peso della sua cura ed educazione sulla madre, di non elevate possibilità economiche, così anche privandolo della possibilità di una diversa (e migliore) prospettiva di realizzazione professionale e personale, subendo, al riguardo, non soltanto un danno non patrimoniale da illecito endo- parentale, ma anche un rilevante danno biologico, oltre che di natura patrimoniale.
Ciò premesso, deve in linea generale osservarsi che l'obbligo dei genitori di provvedere a mantenere, istruire ed educare la prole discende dal fatto stesso della procreazione ed è giuridicamente cristallizzato nell'art. 30 della Costituzione e nel codice civile, che nel testo vigente all'epoca dei fatti prevedeva all'art. 147 c.c. tali obblighi a carico dei genitori e all'articolo 148 c.c. l'obbligo di adempiere al dovere di mantenere, istruire ed educare la prole in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale e casalingo. Pur in presenza di numerose discriminazioni a carico dei figli nati fuori del matrimonio, superate solo con la riforma della l. 219/2012 e n.154/2013, sia il dettato costituzionale sia il codice civile riconoscevano l'esistenza di tali doveri anche nel caso di accertamento giudiziale che ha gli stessi effetti del riconoscimento, in quanto l'art. 261 c.c. disponeva che il riconoscimento comportasse per il genitore che l'aveva compiuto “l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi”, doveri e diritti enucleati nei richiamati artt. 147 e 148
5 c.c.. A completamento della disciplina codicistica, l'art. 155 (nel testo novellato dalla l.n. 54/2006 ora trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) prevedeva, anche in caso di dissoluzione del vincolo affettivo tra i genitori (stante l'applicabilità della norma ai figli nati fuori del matrimonio ai sensi dell'art. 4 l.n. 54/20069), il diritto del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di “ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, nonché il dovere in capo ai genitori di provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito, obbligo destinato a protrarsi anche oltre la minore età del figlio fino al raggiungimento dell'indipendenza economica (art. 155 quinquies ora trasfuso nell'art. 337 septies). Gli obblighi genitoriali oltre ad essere puntualmente definiti dalle norme interne trovano disciplina anche nelle norme sovrannazionali;
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, firmata a Nizza nel dicembre 2000, che dall'entrata in vigore del Trattato di
Lisbona ha lo stesso valore giuridico dei trattati, prevede all'art.7 il rispetto della vita privata e della vita familiare, all'art.14 il diritto all'istruzione, all'art.24 il diritto del bambino alla protezione e alle cure necessarie per il suo benessere.
Diritti che richiamano quelli indicati nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, interpretati dalle numerose decisioni emesse in materia dalla Corte di
Strasburgo, che ha più volte ribadito, in applicazione del combinato disposto degli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU il diritto inviolabile del figlio di essere amato e assistito dai genitori, senza discriminazioni anche nel caso di figlio nato fuori del matrimonio, individuando come espressione del diritto fondamentale alla vita familiare la possibilità per genitori e figli di godere della reciproca presenza, con continuità e assiduità di relazione (cfr. sent Corte EDU 5.4.2005 Monory c.
Romania e Ungheria).
Da quanto esposto emerge che il diritto del figlio di avere cura, assistenza morale e materiale, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori costituisce un diritto fondamentale dalla cui violazione discende il diritto al risarcimento del danno.
Dalla nozione di illecito endo-familiare elaborata dalla giurisprudenza di merito
(Trib. Venezia, 30 giugno 2004; Corte app. Bologna, 10 febbraio 2004) e di legittimità (Cass., 7 giugno 2000, n. 7713; Cass., 10 maggio 2005, n. 9801, Cass.,
15 settembre 2011, n. 18853; Cass., 10 aprile 2012, n.5652 e, da ultimo, Cass. 10
6 giugno 2020 n.11097), discende che la violazione dei relativi doveri genitoriali non trova necessariamente sanzione nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma qualora cagioni una lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.
A seguito della decisione delle Sezioni unite della Suprema Corte n. 26972/2008, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., può essere disposta la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, che abbiano tutela costituzionale. Qualora venga provato il totale disinteresse del genitore nei confronti del figlio, estrinsecatosi nella violazione degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale (cura, istruzione, educazione, mantenimento), ciò genera un vulnus dei diritti fondamentali del figlio che trovano nella carta Costituzionale (art. 2 e 30) e nelle norme di diritto internazionale richiamate un elevato grado di riconoscimento e tutela.
In tal senso, l'illecito endo-familiare di protratto abbandono della prole da parte del genitore è una forma di illecito rispetto al quale la concreta capacità della persona danneggiata di esercitare il diritto risarcitorio - id est, la concreta percepibilità completa del danno- assume un peculiare rilievo, derivante dalla natura parimenti peculiare del danno. Tale illecito infatti produce anche un danno non patrimoniale lato sensu psicologico-esistenziale, ovvero che investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando così pure lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e di autodifesa (cfr., in termini, Cass. Civ., 10/6/20, n. 11097, cit.).
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria svolta, deve ritenersi provato che
, pur nella piena consapevolezza del concepimento e della Controparte_1
nascita del figlio, non abbia poi effettuato il riconoscimento, riprendendo contatti con il figlio soltanto nel 2006, quando, la circostanza è incontestata ed è confermata dalla stessa figlia del convenuto, il ragazzo lo ricontattò, trovando dal padre un iniziale volontà ricognitiva del legame parentale, anche con evidenza pubblica.
7 Al riguardo, particolarmente significative appaiono le dichiarazioni del teste
, indifferente che stipulò una polizza assicurativa a richiesta del Testimone_1
convenuto per quello che presentò come suo figlio. Riferisce il teste sentito all'udienza del 5.7.22 “E' vero, nel 2007, io mi occupavo di assicurazioni. RI
stipulò una polizza RC auto in convenzione Atac con trattenuta sullo CP_1
stipendio. Il certificato era anche a nome di . Questa polizza Persona_1
era per i dipendenti e i familiari. La polizza fu pagata per due anni. Poi CP_1 andò in pensione e non fu più possibile fare le trattenute sullo stipendio” e, più precisamente “il mi presentò come suo figlio. Se non CP_1 Persona_1
fosse stato suo figlio non sarebbe stato possibile stipulare una polizza a nome di
.E' vero, il mi riferì che il era nato da una Per_1 CP_1 Per_1 relazione con una donna nata in [...]”.
Anche la teste , figlia del convenuto e sentita alla medesima Testimone_2
udienza ha confermato che “Sono a conoscenza della polizza stipulata da mio padre nel 2007. Nel momento in cui è arrivato padre lo ha aiutato Per_2
economicamente, ha sostenuto spese per lui e gli ha consegnato denaro brevi manu. Lo fece perché diceva di avere difficoltà economiche. Lo portò anche Pt_1 dal suo assicuratore per la polizza RC auto. ADR: “Una volta mio padre dette a
una somma di denaro di circa a € 1000. Ero a casa di mio padre, il denaro Pt_1
era sul tavolo, ma non ho visto il momento della materiale consegna a . Mio Pt_1 padre disse: “ questi sono i soldi, altri non ne ho più”. Pt_1
Depongono ad una immediata conoscenza da parte del della gravidanza CP_1
quanto riferito dai testi, tutti indifferenti, di parte attrice.
Riferisce la teste “Si è vero ho conosciuto il a Villa Testimone_3 CP_1
Lazzaroni, mi è stato presentato i come il fidanzato della SI.ra L'ho visto Pt_1
tante volte, io ero in collegio, lui si incontrava il pomeriggio con Riconosco CP_2
il in tre foto che mi vengono mostrate. In particolare nella foto di gruppo CP_1
con una sposa, si tratta del matrimonio di la figlia della SI.ra Persona_3
. Nel gruppo riconosco il nella persona con gli occhiali a sinistra Pt_3 CP_1
e nella signora a destra. La foto è stata scattata a Villa Lazzaroni in CP_2 collegio”, poi confermando che le suore ove la alloggiava quando seppero Pt_1
8 della gravidanza la invitarono a lasciare il collegio e che la ragazza le disse che
“il saputo della gravidanza, le disse di non avere intenzione di CP_1 riconoscere il bambino perchè sposato con figli”, precisando di averla seguita durante la gravidanza e la nascita di . Pt_1
Anche la teste pure indifferente, ha raccontato di aver Testimone_4
conosciuto nel 1971 perché lavorava come collaboratrice domestica CP_2
in una famiglia di cui la madre era governante e nel 1972 “iniziò una frequentazione con , che io conobbi molto bene. Veniva a Controparte_1
prendere la SI.ra uscivano insieme la sera. La viveva in un Pt_1 Pt_1 convenuto di suore e lui veniva a prenderla alla fine dell'orario di lavoro. Mi fu presentato come il suo fidanzato”, riconoscendo nelle foto prodotte in atti il convenuto “riconosco il in entrambe le foto;
nella foto di gruppo il CP_1
è l'uomo a sinistra con gli occhiali e la nell'ultima persona a CP_1 Pt_1 destra”. La teste ha poi confermato che le suore mandarono via la perché Pt_1
era rimasta incinta e la famiglia presso cui lavorava la ospitò dopo la nascita del figlio per parecchio tempo, ove anche il andava a trovarlo. CP_1
La teste ha ribadito quanto già riferito dalla teste e, cioè, che “ Tes_3 CP_1
non voleva riconoscere il figlio. La aveva scoperto che era Pt_1 CP_1 sposato, me lo disse mia madre”, precisando di aver interrotto i contatti nell'anno
1977.
Anche la teste indifferente, amica di vecchia data della madre Testimone_5 dell'attore che conosce da quando ero piccolo ha confermato della relazione tra i genitori dell'attore, precisando di aver visto il convenuto più di una volta negli anni '70, riconoscendolo senza esitazioni nelle foto dell'epoca mostratele
“riconosco nelle foto il e la , nonché di aver appreso soltanto in CP_1 Pt_1 seguito del rifiuto del di riconoscere il figlio in quanto “ era molto CP_1 Pt_1
riservata e non voleva rivelare che non aveva intenzione di riconoscere CP_1 il figlio”.
A fronte di tali univoche risultanze debbono invece valutarsi rigorosamente le deposizioni della figlia e della sorella del convenuto (la prima indubbiamente coinvolta nel giudizio anche per eventuali pretese successorie) che hanno negato
9 di riconoscere il congiunto nelle foto prodotte – a fronte del riconoscimento senza incertezze dei testi indifferenti dell'attore, i quali vantano tutti una coeva conoscenza con il con conseguente patente di probabile veridicità della CP_1
ricognizione- così come la mancata conoscenza, prima del 2006, dell'esistenza di
, ciò che però, anche qualora rispondente al vero, non è idoneo ad Parte_1
escludere ex se il rifiuto del riconoscimento.
Sussiste, pertanto, incontestabilmente, la piena violazione degli altri obblighi genitoriali ancora più primari in quanto connessi alla cura, all'educazione, all'istruzione, che sebbene meno coercibili di quelli di mantenimento sono da ritenersi ancor più fondamentali per il corretto sviluppo di una psiche in formazione quale quella di un minore.
L'attore ha allegato la presenza di danni patrimoniali e non patrimoniali causalmente riconducibili alla condotta del genitore, anche sub specie di danno biologico ed esistenziale.
Quanto ai danni patrimoniali non è stata fornita alcuna specifica prova della loro sussistenza, dal momento che l'allegata impossibilità per il figlio di vivere una vita più agiata rispetto a quella offertagli dalla madre non è accompagnata dalla dimostrazione delle occasioni perdute in ordine anche al percorso di studi effettuato.
Al contrario può ritenersi provata la presenza di un danno non patrimoniale a carico del figlio, nei termini di seguito esposti.
Premesso che il danno non patrimoniale deve comunque essere allegato e provato dal danneggiato, nel caso di specie l'attore ha lamentato danni al suo corretto sviluppo psico-fisico, derivanti dalla mancata presenza del genitore nel percorso evolutivo. Tale allegazione deve ritenersi provata, dato il presumibile turbamento, derivante dalla mancanza della figura paterna nell'intero arco della vita e sino almeno all'anno 2006, quando, già trentunenne, ha conosciuto il padre.
Trattandosi di pregiudizio a beni immateriali, particolare rilievo assume la prova presuntiva, attraverso la quale il giudice deduce dal fatto noto quello ignoto secondo un principio di probabilità (cfr., Cass. sent.13 maggio 2011, n.10527).
10 Nel caso di specie il fatto noto è la totale assenza del padre, che non ha partecipato né alla cura, né all'istruzione né al sostegno morale del figlio per tutto il di lui percorso di crescita e formazione.
Applicando a tali fatti noti le comuni regole di esperienza dalle quali discende che l'assenza del padre non può che ingenerare profonda sofferenza nel figlio per la privazione di beni fondamentali quali la cura, l'affetto e l'amore genitoriale deve ritenersi provato il lamentato danno non patrimoniale.
Deve peraltro osservarsi che tale accertamento risulta avvalorato dalle risultanze della c.t.u. espletata nel corso del giudizio, secondo cui “Spostando l'attenzione sulla figura paterna, è necessario valutare l'assenza totale di questi nel percorso di crescita del SI. che non ha conosciuto il padre biologico fino all'età Pt_1
di 31 anni: il SI. non ha perso o è stato separato da un padre di cui aveva Pt_1
fatto esperienza Nella storia anamnestica del SI. ripercorsa nei dettagli, Pt_1
i legami significativi sono costituiti dall'unico rapporto stabile di cui egli ha potuto fare esperienza, ovvero la relazione madre-bambino, mentre l'esperienza emotiva con la figura paterna, è stata veicolata dalla SI.ra , sulla base del CP_2
suo funzionamento intrapsichico e interpersonale, in assenza di un confronto con il padre reale”.
Accertata la sussistenza del danno connesso alla lesione di valori fondamentali della persona deve farsi ricorso al parametro della liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.
A tal fine possono essere applicati analogicamente i criteri di liquidazione del danno connessi alla morte del genitore, infatti se anche tale evenienza è situazione diversa dalla assenza volontaria dello stesso, stante l'irreversibilità della prima a fronte della possibile modificabilità della seconda (potendo i rapporti tra padre e figlio seppure interrotti riprendere), tuttavia tale parametro debitamente corretto è quello che più si presta all'individuazione di elementi che per quanto possibile consentano di oggettivizzare la liquidazione. Applicando le tabelle di liquidazione del danno in uso presso l'intestato Tribunale per determinare il danno da morte del genitore vigenti all'anno 2023 e parzialmente abbattendosi tale valore in quanto l'assenza effettiva si è protratta solo per una parte della vita del figlio,
11 quella più rilevante, in cui è giuridicamente presente l'obbligo del genitore di fornire cura, educazione, istruzione, l'ammontare del risarcimento per i danni non patrimoniali può essere determinato in € 150.000,00 somma già attualizzata e considerando in tale voce anche il danno morale distintamente richiesto dall'attore
(e da lui espressamente riferito al danno da illecito endofamiliare, non essendo stati allegati ulteriori danni di carattere morale, quali, a titolo esemplificativo derivanti dai singoli episodi descritti: ingiurie, minacce et similia). Su tale importo decorreranno gli interessi nella misura legale dalla decisione al saldo.
L'attore ha richiesto anche la liquidazione del danno biologico che sarebbe insorto per il comportamento abbandonico da parte del padre che avrebbe determinato in lui un disturbo della personalità (cfr. relazione psichiatrica allegata all'atto introduttivo).
La consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, le cui conclusioni, congruamente motivate e prive nella sostanza di vizi logici, il Collegio giudicante ritiene di condividere nei termini di seguito esposti, ha consentito di confermare, in primo luogo, la sussistenza di un danno esistenziale in capo ad Parte_1 derivato dall'assenza della figura paterna e che è già stato innanzi quantificato.
Relativamente alle conseguenze lesive alla propria integrità psicofisica derivante dalle condotte del padre (c.d. danno biologico) lamentato dall'attore, il nominato consulente (all'uopo avvalendosi anche di ulteriori accertamenti psicodiagnostici), ha accertato, in primo luogo, che “La deprivazione della figura paterna e l'assenza della sua funzione nella vita del SI. ha una Pt_1
significativa rilevanza in quanto la letteratura psicologica, di matrice psicodinamica e relative alle teorie dell'attaccamento, evidenziano come tale esperienza incida negativamente sul livello di autostima e sicurezza di sé, sulla capacità adattiva, sulla capacità di tollerare le frustrazioni, sull'autocontrollo, sulla capacità relazionale, ma soprattutto sull'orientare l'umore in senso depressivo. Anche solo l'obbligo di mantenimento avrebbe potuto permettere al bambino di percepirsi come gli altri, di poter costruire un adeguato senso di autostima e sicurezza, limitando la pervasività dei sentimenti di vergogna che
12 hanno dominato il mondo interno del SI. e l'intollerabilità del giudizio Pt_1 altrui a causa delle condizioni di povertà e di degradazione in cui versava”.
Alla luce di tali premesse, è stata accertata la sussistenza di “Disturbo Depressivo
Persistente (300.4 – F34.1) e un Disturbo da Ansia Sociale (300.23 – F40.10)
“innestati su una configurazione di personalità problematica la cui organizzazione psicopatologica soddisfa i criteri per un Disturbo di Personalità con caratteristiche tipiche della struttura Schizoide, Evitante e Paranoide”.
Tale diagnosi, a parere del consulente, appare originarsi da un Disturbo dell'Attaccamento in età evolutiva.
Ciò posto, ai soli fini della quantificazione del danno, a parere del c.t.u., con una valutazione che il Tribunale ritiene di condividere, l'assenza della figura paterna ha costituito non la causa efficiente esclusiva, ma concomitante con l'incidenza negativa che le esperienze concrete e relazionali vissute con la figura di riferimento primaria, la madre, hanno avuto nella traumatizzazione delle differenti linee di sviluppo verso un assetto psicopatologico franco rilevante già in età evolutiva, ciò anche in ragione della particolare natura della patologia come accertata e dei suo fattori causali come nella scienza medica riconosciuti.
Seppure l'assenza di una figura paterna ha sottratto all'attore la possibilità di avere potenziali alternative al percorso di vita vissuto, migliorative in termini psicologici, sia in riferimento alla capacità di adattamento, di relazione, di autocontrollo e in riferimento alla percezione del proprio valore e sicurezza, tutti aspetti fondanti il percorso di orientamento della personalità e del suo assetto difensivo, tale assenza ha costituito una concausa rilevante in uno con le esperienze danneggianti la costituzione di un assetto armonioso e equilibrato di tutte le linee di sviluppo (cognitiva, emotiva, relazionale, dell'identità dei valori e dei bisogni), da attribuire, in parte pur se non maggioritaria, anche al ruolo ricoperto dalla madre, la cui condotta è da valutarsi in questa sede, in termini medico legali come correttamente fatto dal consulente senza travalicare il quesito posto, nell'ambito del nesso condizionalistico, quale primo polo dell'evento- danno.
13 In tal senso, qualificata l'assenza paterna nella determinazione del disagio psichico come concausa e non come causa efficiente esclusiva di esso, si ritiene adeguata l'incidenza nella determinazione del danno nella misura dei 2/3 di quello determinatosi quantificato secondo le tabelle del Consiglio dell'ordine degli
Psicologi del Lazio nella percentuale complessiva del 16%, e, pertanto, nella misura del 10,6 %, con una valutazione che il Giudicante ritiene di condividere.
Ciò posto, per la quantificazione del danno, assunte le tabelle vigenti del
Tribunale di Roma, si ritiene di liquidare, all'attualità, l'importo complessivo di euro 19985,00. Su tale importo decorreranno gli interessi nella misura legale dalla decisione al saldo.
Complessivamente, va condannato al pagamento in favore di Controparte_1
, al risarcimento del danno nella complessiva somma di euro Parte_1
169985,00, oltre gli interessi nella misura legale dalla decisione al saldo.
Venendo alla domanda di rimborso svolta da già ritenuto CP_2 ammissibile l'intervento per le ragioni dinnanzi esposte, nel merito, come è noto, la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 cod. civ., e, quindi, a norma dell'art. 261 cod. civ., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 cod. civ.. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale e assume di conseguenza pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 cod. civ.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali. Peraltro, la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronunzia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili, e quindi non incidendo sull'interesse superiore del minore, che soltanto legittima l'esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall'art. 277, comma secondo, cod. civ.
14 Inoltre, e sempre con riferimento alla ammissibilità dell'azione di regresso nel giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità, non è escluso che le due azioni possano essere proposte insieme, nel medesimo procedimento, potendo, tuttavia, il titolo giudiziale essere azionato dalla parte creditrice solo dopo il formarsi del giudicato sullo status di figlio.
Nel merito, ha chiesto il rimborso di quanto sostenuto dal figlio dalla CP_2
nascita (nel 1975) all'indipendenza economica che deve ritenersi raggiunta, come da documentazione in atti, a far data dal marzo 1995 (cfr. doc.12 atto citazione con i redditi prodotti dall'attore) con l'avviamento del ragazzo all'attività lavorativa terminato il percorso di studi, irrilevanti, al riguardo, le successive vicende che lo hanno interessato.
Quanto alla determinazione dei costi sostenuti dalla madre per il mantenimento del bambino, alla luce degli elementi acquisiti, ritiene il Tribunale che tali importi debbano essere equitativamente determinati per il periodo dall'aprile 1975 alla data del 1 marzo 1995- considerando, come dies a quo la nascita della figlio e come dies ad quem la data del 1 marzo 1995-, in € 250,00 mensili (importo già rivalutato), per cui l'importo da porre a carico del padre a titolo di rimborso della spese già sostenute dalla madre deve essere pari ad € 250,00 mensili (importo già rivalutato), per un importo complessivo pari a € 60000,00 (240 mesi x € 250).
A tale importo dovranno essere applicati, gli interessi, che stante l'assenza di un precedente atto stragiudiziale di costituzione in mora, saranno dovuti a decorrere dalla data della domanda giudiziale al saldo (cfr. Cass. sez. I, 22.7.2014, n.16657).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza tra le parti principali e sono distratte allo Stato ex art.133 TUSPG, così come quelle di c.t.u. genetica e psicologica, già liquidate con separati decreti, vanno poste a carico del convenuto, mentre sussistono giustificati motivi, attesa la natura delle questioni trattate ed il limitato accoglimento, nel quantum, della domanda, per compensarle relativamente a quelle della terza intervenuta,
P.Q.M.
15 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.
6660/20, così provvede:
1) Condanna al risarcimento del danno nei riguardi del figlio Controparte_1
, per le causali di cui in motivazione, che liquida in complessivi Parte_1
euro 169985,00, oltre interessi legali a far data dalla presente sentenza e fino al dì del soddisfo;
2) condanna alla corresponsione in favore della terza Controparte_1
intervenuta della somma di euro 60000,00 a titolo di somme CP_2
arretrate per il mantenimento del figlio, oltre interessi legali a far data dalla domanda e fino al dì del soddisfo;
3) condanna a rifondere ad le spese di giudizio, Controparte_1 Parte_1
liquidandole in complessivi euro 10860,00, oltre Iva, CPa, e rimborso forfettario spese generali di legge, distraendole allo Stato ex art.133 TUSG;
4) compensa le residue spese;
5) pone a carico di le spese di c.t.u., già liquidate con decreti Controparte_1
del 28.6.22 e 20.9.23.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dr.ssa Simona Rossi dr.ssa Marta Ienzi
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