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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/09/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3389/2023
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3389/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 18 settembre 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. ROCCA in sost. dell'avv. ERMINI ELISA per parte ricorrente , la quale Parte_1 contesta la CTU, riportandosi alle osservazioni del CTP e chiede la rinnovazione della procedura peritale, fa presente che non risulta la nomina del CTP che CP_1 ha partecipato alle operazioni.
Nonché, per parte resistente l'avv. GORGONI MASSIMILIANO. CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 4 N. R.G. 3389/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3389/2023 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ERMINI ELISA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli Avv. GORGONI MASSIMILIANO, IMBRIACI SILVNO e ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: malattia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere stata assente per malattia dal 19 ottobre 2022 al 18 aprile 2023, si duole che avrebbe disconosciuto la CP_1 possibilità di indennizzare la malattia suddetta per il periodo dal 31 gennaio 2023 al 18 aprile 2023, confermandone la titolarità per il resto.
pagina 2 di 4 Chiedeva dunque il riconoscimento per intero del periodo, con vittoria di spese e onorai.
L costituitosi, resisteva alla domanda, rilevando che, nel periodo CP_1 disconosciuto la patologia non avrebbe raggiunto il grado necessario per la sua indennizzabilità da parte dell'Istituto, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda e la sua inammissibilità.
Non si costituiva la parte datoriale.
Istruita la causa attraverso CTU medico legale, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso non può essere accolto sulla base delle seguenti ragioni:
1. Dalle risultanze di causa è emerso che abbia ritenuto, per i periodi CP_1 disconosciuti, che le patologie certificate dal medico della ricorrente non comportassero una incapacità totale, ovvero parziale, all'attività lavorativa (cfr., doc. da 6 a 9, fasc. resistente).
Sul punto, poi, la consulenza tecnica espletata ha confermato la sussistenza in capo alla ricorrente di un complesso patologico idoneo a radicare il diritto dell'intervento di supporto economico da parte dell' soltanto in relazione CP_2 ad un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla prima certificazione, dunque dal
19 ottobre 2022.
2. Il consulente, in particolare, ha rappresentato che «siamo in presenza di accertamenti e terapie posteriori al periodo di assenza dal lavoro, il quale deve conseguire a patologia acuta, o an che cronica, ma riacutizzata per poter essere considerato malattia accettabile a tutela I documenti, verbale di pronto CP_1 soccorso e visita ortopedica successiva, mostrano comunque una fase di acuzie con manifestazioni radicolari e una terapia farmacologica importante prescritta, per il , per oltre un mese, che fanno presumere accettabile comunque un Per_1
pagina 3 di 4 periodo di indennità per malattia decorrente dalla data di inizio della certificazione telematica (19/10/2022) e pari a sessanta giorni considerando
l'attività lavorativa svolta, oltre che un periodo precauzionale di riposo ulteriore dopo aver raggiunto una stabilizzazione clinica del quadro lombosciatalgico cronico, cui è affetta la ricorrente e che ha portato al giudizio di idoneità al lavoro con prescrizioni da parte del medico competente».
3. L'accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame del caso e adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il consulente preso in considerazione ogni aspetto rilevante del quadro clinico della parte ricorrente e avendo motivato in maniera approfondita le conclusioni cui è giunto, anche nel contraddittorio con i CTP, rispondendo alle osservazioni.
Ne deriva che le risultanze appaiono conformi alle statuizioni dell'istituto resistente e la domanda non può trovare accoglimento.
Circa la mancata nomina da parte di del proprio CTP, si rileva che CP_1
l'Ente ha il dirigente medico interno con delega generale e la mancata nomina non comporta alcuna invalidità della procedura peritale.
Le spese, considerata la natura delle parti, dell'oggetto del contendere e lo stato patologico della ricorrente, possono essere interamente compensate tra tutte le parti. CTU a carico solidale di entrambe le parti.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 c.p.c.
a) respinge il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti. CTU liquidata a parte come da motivazione.
Firenze, il 18/09/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 4 di 4
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3389/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 18 settembre 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. ROCCA in sost. dell'avv. ERMINI ELISA per parte ricorrente , la quale Parte_1 contesta la CTU, riportandosi alle osservazioni del CTP e chiede la rinnovazione della procedura peritale, fa presente che non risulta la nomina del CTP che CP_1 ha partecipato alle operazioni.
Nonché, per parte resistente l'avv. GORGONI MASSIMILIANO. CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 4 N. R.G. 3389/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3389/2023 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. ERMINI ELISA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli Avv. GORGONI MASSIMILIANO, IMBRIACI SILVNO e ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: malattia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere stata assente per malattia dal 19 ottobre 2022 al 18 aprile 2023, si duole che avrebbe disconosciuto la CP_1 possibilità di indennizzare la malattia suddetta per il periodo dal 31 gennaio 2023 al 18 aprile 2023, confermandone la titolarità per il resto.
pagina 2 di 4 Chiedeva dunque il riconoscimento per intero del periodo, con vittoria di spese e onorai.
L costituitosi, resisteva alla domanda, rilevando che, nel periodo CP_1 disconosciuto la patologia non avrebbe raggiunto il grado necessario per la sua indennizzabilità da parte dell'Istituto, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda e la sua inammissibilità.
Non si costituiva la parte datoriale.
Istruita la causa attraverso CTU medico legale, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso non può essere accolto sulla base delle seguenti ragioni:
1. Dalle risultanze di causa è emerso che abbia ritenuto, per i periodi CP_1 disconosciuti, che le patologie certificate dal medico della ricorrente non comportassero una incapacità totale, ovvero parziale, all'attività lavorativa (cfr., doc. da 6 a 9, fasc. resistente).
Sul punto, poi, la consulenza tecnica espletata ha confermato la sussistenza in capo alla ricorrente di un complesso patologico idoneo a radicare il diritto dell'intervento di supporto economico da parte dell' soltanto in relazione CP_2 ad un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla prima certificazione, dunque dal
19 ottobre 2022.
2. Il consulente, in particolare, ha rappresentato che «siamo in presenza di accertamenti e terapie posteriori al periodo di assenza dal lavoro, il quale deve conseguire a patologia acuta, o an che cronica, ma riacutizzata per poter essere considerato malattia accettabile a tutela I documenti, verbale di pronto CP_1 soccorso e visita ortopedica successiva, mostrano comunque una fase di acuzie con manifestazioni radicolari e una terapia farmacologica importante prescritta, per il , per oltre un mese, che fanno presumere accettabile comunque un Per_1
pagina 3 di 4 periodo di indennità per malattia decorrente dalla data di inizio della certificazione telematica (19/10/2022) e pari a sessanta giorni considerando
l'attività lavorativa svolta, oltre che un periodo precauzionale di riposo ulteriore dopo aver raggiunto una stabilizzazione clinica del quadro lombosciatalgico cronico, cui è affetta la ricorrente e che ha portato al giudizio di idoneità al lavoro con prescrizioni da parte del medico competente».
3. L'accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame del caso e adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il consulente preso in considerazione ogni aspetto rilevante del quadro clinico della parte ricorrente e avendo motivato in maniera approfondita le conclusioni cui è giunto, anche nel contraddittorio con i CTP, rispondendo alle osservazioni.
Ne deriva che le risultanze appaiono conformi alle statuizioni dell'istituto resistente e la domanda non può trovare accoglimento.
Circa la mancata nomina da parte di del proprio CTP, si rileva che CP_1
l'Ente ha il dirigente medico interno con delega generale e la mancata nomina non comporta alcuna invalidità della procedura peritale.
Le spese, considerata la natura delle parti, dell'oggetto del contendere e lo stato patologico della ricorrente, possono essere interamente compensate tra tutte le parti. CTU a carico solidale di entrambe le parti.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 c.p.c.
a) respinge il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti. CTU liquidata a parte come da motivazione.
Firenze, il 18/09/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 4 di 4