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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/12/2025, n. 4522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4522 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4024/2025 R.G., avente ad oggetto: disabili gravissimi
PROMOSSA DA
, COD FISC. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti DI STEFANO CLAUDIA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to CP_1 P.IVA_1 MORINA FILIPPA MARIA LUISA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti, la causa viene decisa alla luce delle conclusioni come rassegnate ed in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna parte ricorrente ha adito la presente sede per l'accertamento del proprio status di disabile gravissimo.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione. TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
Preliminarmente, siccome già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, va affermata la legittimazione passiva dell' rispetto alla CP_1
domanda di riconoscimento dello stato di disabilità gravissima finalizzata all'erogazione dei relativi benefici (cfr. sentenza n. 715/2021 emessa il 12.2.2021 nel proc. n. 241/2020
R.G. – est. dott.ssa R. Nicosia).
Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi del D.P. n. 545/2017 e del D.M. 26.9.2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia.
Sul punto, il CTU nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha affermato che parte ricorrente è affetta da “Demenza severa con turbe comportamentali, probabile osteortrosi della colonna vertebrale e degli arti inferiori…EON: severo deterioramento cognitivo con grave disorientamento nella sfera spazio-temporale, gravi deficit di attenzione, concentrazione, memoria e calcolo, andatura claudicante a sn e a piccoli passi, oscillazioni nel BE…incontinenza urinaria permanente”.
In sede di visita clinica, il C.T.U. ha inoltre rilevato: “soggetto non orientato nel tempo, nello spazio, verso la propria ed altrui persona. BE ineseguibile, CP_2
assente. Organi di senso: ode poco a distanza di conversazione. Atteggiamento non collaborante. Non risponde alle domande neanche dopo insistenza;
eloquio povero ( si rifiuta di verbalizzare). Significativa deflessione del tono dell'umore”.
Tale condizione, non condividendosi sul punto la valutazione giuridica effettuata dal
C.T.U., determina il sussistere dei presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta, integrando, in particolare, il requisito sub I), in forza del quale la prestazione spetta ad “ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche”.
Si condividono quindi le notazioni critiche del consulente di parte.
Il complesso quadro patologico di cui è affetta parte ricorrente, già titolare di indennità di accompagnamento, invero implica un monitoraggio continuo nelle 24 ore, per tutti i giorni della settimana, e tale attività di cura e controllo è da ritenersi vitale per la sopravvivenza della parte.
La decorrenza della prestazione deve fissarsi alla data del certificato medico rilasciato dalla Neurologia con Stroke Unit dell'Ospedale Cannizzaro di Catania, come riportato dal C.T.U., e dunque dall'8 settembre 2025, epoca in cui veniva certificata in maniera evidente la gravità del quadro clinico della ricorrente.
Sulla base delle superiori considerazioni, in conclusione, il ricorso va accolto.
Le spese possono compensarsi in ragione del fatto che il requisito sanitario è maturato in corso di causa.
Cont Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA parte ricorrente affetta da infermità le quali la rendono soggetto affetto da disabilità gravissima, con decorrenza come indicato in motivazione, e, pertanto, condanna l' alla corresponsione del relativo beneficio alle condizioni di CP_1 legge, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo, come per legge;
COMPENSA le spese di lite;
PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
.
[...]
Così deciso, in Catania, 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4024/2025 R.G., avente ad oggetto: disabili gravissimi
PROMOSSA DA
, COD FISC. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti DI STEFANO CLAUDIA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to CP_1 P.IVA_1 MORINA FILIPPA MARIA LUISA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
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Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti, la causa viene decisa alla luce delle conclusioni come rassegnate ed in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna parte ricorrente ha adito la presente sede per l'accertamento del proprio status di disabile gravissimo.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione. TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile – Lavoro
Preliminarmente, siccome già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, va affermata la legittimazione passiva dell' rispetto alla CP_1
domanda di riconoscimento dello stato di disabilità gravissima finalizzata all'erogazione dei relativi benefici (cfr. sentenza n. 715/2021 emessa il 12.2.2021 nel proc. n. 241/2020
R.G. – est. dott.ssa R. Nicosia).
Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi del D.P. n. 545/2017 e del D.M. 26.9.2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia.
Sul punto, il CTU nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha affermato che parte ricorrente è affetta da “Demenza severa con turbe comportamentali, probabile osteortrosi della colonna vertebrale e degli arti inferiori…EON: severo deterioramento cognitivo con grave disorientamento nella sfera spazio-temporale, gravi deficit di attenzione, concentrazione, memoria e calcolo, andatura claudicante a sn e a piccoli passi, oscillazioni nel BE…incontinenza urinaria permanente”.
In sede di visita clinica, il C.T.U. ha inoltre rilevato: “soggetto non orientato nel tempo, nello spazio, verso la propria ed altrui persona. BE ineseguibile, CP_2
assente. Organi di senso: ode poco a distanza di conversazione. Atteggiamento non collaborante. Non risponde alle domande neanche dopo insistenza;
eloquio povero ( si rifiuta di verbalizzare). Significativa deflessione del tono dell'umore”.
Tale condizione, non condividendosi sul punto la valutazione giuridica effettuata dal
C.T.U., determina il sussistere dei presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta, integrando, in particolare, il requisito sub I), in forza del quale la prestazione spetta ad “ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di
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assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche”.
Si condividono quindi le notazioni critiche del consulente di parte.
Il complesso quadro patologico di cui è affetta parte ricorrente, già titolare di indennità di accompagnamento, invero implica un monitoraggio continuo nelle 24 ore, per tutti i giorni della settimana, e tale attività di cura e controllo è da ritenersi vitale per la sopravvivenza della parte.
La decorrenza della prestazione deve fissarsi alla data del certificato medico rilasciato dalla Neurologia con Stroke Unit dell'Ospedale Cannizzaro di Catania, come riportato dal C.T.U., e dunque dall'8 settembre 2025, epoca in cui veniva certificata in maniera evidente la gravità del quadro clinico della ricorrente.
Sulla base delle superiori considerazioni, in conclusione, il ricorso va accolto.
Le spese possono compensarsi in ragione del fatto che il requisito sanitario è maturato in corso di causa.
Cont Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA parte ricorrente affetta da infermità le quali la rendono soggetto affetto da disabilità gravissima, con decorrenza come indicato in motivazione, e, pertanto, condanna l' alla corresponsione del relativo beneficio alle condizioni di CP_1 legge, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo, come per legge;
COMPENSA le spese di lite;
PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
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Così deciso, in Catania, 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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