CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente e Relatore
DELLA VOLPE SERGIO, Giudice
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2849/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Caserta - Viale V Lamberti Fabbr A4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259007284827000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259007284827000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259007284827000 IRPEF-ALTRO 2008 - INTIMAZIONE PAG n. 02820259007284827000 IVA-ALTRO 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259007284827000 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5293/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 20.6.2025 all'Agenzia delle Entrate NE ( infra: AdER)
Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, dell'importo complessivo di € 10.717,05, notificatagli il 23.5.2025, fondata sull'avviso di accertamento n.TF7IPPN001242015, avente ad oggetto IVA, IRPEF e addizionali anno 2008 chiedendone l'annullamento sull'assunto che il predetto atto prodromico era stato annullato con sentenza della CTP di Caserta n. 680/2016, confermata con sentenza della CTR Campania 6559/2017, non ulteriormente impugnata e passata in giudicato.
Si è costituita l'AdER chiedendo il rigetto del ricorso, assumendo di aver inviato al contribuente, in data
13.9.2017, una proposta di compensazione che non era stata accettata e neanche impugnata, con la conseguenza che la pretesa tributaria in essa formulata si era cristallizzata, legittimando la ripresa dell'azione esecutiva esattoriale. Ha , poi, osservato che le sentenze richiamate dal ricorrente non le erano state notificate sicché non avrebbe potuto procedere sulla base dei suddetti titoli giudiziali di cui non era a conoscenza.
La Corte, all'esito della pubblica udienza del 5.12.2025, ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'intimazione impugnata vada annullata essendo stato documentato dal ricorrente che l'atto presupposto, costituito dall'avviso di accertamento n.TF7IPPN001242015 è stato annullato con sentenza di questa CTP n. 680/2016, confermata con sentenza della CTR 6559/2017, quest'ultima passata in giudicato (v. sentenze e certificato di passaggio in giudicato prodotti dal ricorrente).
Pertanto, l'intimazione è illegittima in quanto emessa sulla base di un atto già in precedenza annullato
(l'intimazione è stata notificata 23.5.2025 mentre la sentenza di secondo grado che ha confermato in via definitiva l'annullamento dell'avviso di accertamento prodromico è del 2017).
Va disposto, quindi, l'annullamento dell'intimazione qui impugnata come effetto dell'annullamento dell'atto prodromico.
Non ha pregio la tesi difensiva dell'AdER secondo cui la pretesa tributaria sarebbe sorretta da una proposta di compensazione non accettata dal ricorrente né da questi impugnata, atteso che l'AdER non ha fornito alcuna prova di tale proposta e, in ogni caso, la stessa non sarebbe idonea a far rivivere una pretesa tributaria definitivamente annullata in via giudiziaria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, definitivamente pronunciando, così provvede:
1-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2-condanna l'Agenzia delle Entrate
NE al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida, comprensive della fase cautelare, in complessivi € 3686,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per lege, con attribuzione all'avv. Difensore_1, per dichiarato anticipo
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente e Relatore
DELLA VOLPE SERGIO, Giudice
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2849/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Caserta - Viale V Lamberti Fabbr A4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259007284827000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259007284827000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259007284827000 IRPEF-ALTRO 2008 - INTIMAZIONE PAG n. 02820259007284827000 IVA-ALTRO 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259007284827000 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5293/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 20.6.2025 all'Agenzia delle Entrate NE ( infra: AdER)
Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, dell'importo complessivo di € 10.717,05, notificatagli il 23.5.2025, fondata sull'avviso di accertamento n.TF7IPPN001242015, avente ad oggetto IVA, IRPEF e addizionali anno 2008 chiedendone l'annullamento sull'assunto che il predetto atto prodromico era stato annullato con sentenza della CTP di Caserta n. 680/2016, confermata con sentenza della CTR Campania 6559/2017, non ulteriormente impugnata e passata in giudicato.
Si è costituita l'AdER chiedendo il rigetto del ricorso, assumendo di aver inviato al contribuente, in data
13.9.2017, una proposta di compensazione che non era stata accettata e neanche impugnata, con la conseguenza che la pretesa tributaria in essa formulata si era cristallizzata, legittimando la ripresa dell'azione esecutiva esattoriale. Ha , poi, osservato che le sentenze richiamate dal ricorrente non le erano state notificate sicché non avrebbe potuto procedere sulla base dei suddetti titoli giudiziali di cui non era a conoscenza.
La Corte, all'esito della pubblica udienza del 5.12.2025, ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'intimazione impugnata vada annullata essendo stato documentato dal ricorrente che l'atto presupposto, costituito dall'avviso di accertamento n.TF7IPPN001242015 è stato annullato con sentenza di questa CTP n. 680/2016, confermata con sentenza della CTR 6559/2017, quest'ultima passata in giudicato (v. sentenze e certificato di passaggio in giudicato prodotti dal ricorrente).
Pertanto, l'intimazione è illegittima in quanto emessa sulla base di un atto già in precedenza annullato
(l'intimazione è stata notificata 23.5.2025 mentre la sentenza di secondo grado che ha confermato in via definitiva l'annullamento dell'avviso di accertamento prodromico è del 2017).
Va disposto, quindi, l'annullamento dell'intimazione qui impugnata come effetto dell'annullamento dell'atto prodromico.
Non ha pregio la tesi difensiva dell'AdER secondo cui la pretesa tributaria sarebbe sorretta da una proposta di compensazione non accettata dal ricorrente né da questi impugnata, atteso che l'AdER non ha fornito alcuna prova di tale proposta e, in ogni caso, la stessa non sarebbe idonea a far rivivere una pretesa tributaria definitivamente annullata in via giudiziaria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, definitivamente pronunciando, così provvede:
1-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2-condanna l'Agenzia delle Entrate
NE al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida, comprensive della fase cautelare, in complessivi € 3686,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per lege, con attribuzione all'avv. Difensore_1, per dichiarato anticipo