Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/12/2025, n. 3941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3941 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03941/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01960/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1960 del 2025, proposto da
Ifitalia PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Davide Sarti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vittuone, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo telematico definitivamente esecutivo n. 16451/2022 (R.G.N. 35384/2022), emesso il 3 ottobre 2022 e depositato il 7 ottobre 2022, non opposto a seguito di notifica in copia conforme in data 10 ottobre 2022, divenuto quindi definitivo (passato in giudicato) e dichiarato definitivamente esecutivo in data 12 gennaio 2023 con decreto cron. 1547/2023 del 12 gennaio 2023, con conseguente apposizione della formula esecutiva in data 20 febbraio 2023 ed infine notificato in forma esecutiva in data 14 marzo 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa AU LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, prodotto quale duplicato informatico tratto dal fascicolo telematico – a valere come titolo per l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 475 c.p.c. – e in tale forma notificato al Comune di Vittuone il 14 marzo 2023, il giudice ordinario ha ingiunto, tra l’altro, al Comune di Vittuone di pagare a Internationa Factors Italia PA (Ifitalia PA) la somma di euro 24.785,43, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione (liquidate in euro 900 per compensi, euro 145,50 per spese, più spese forfettarie, Iva e Cpa).
Il citato decreto ingiuntivo è divenuto definitivo secondo quanto affermato dalla ricorrente per mancata opposizione al decreto notificato in copia conforme in data 10 ottobre 2022.
Lo stesso è stato poi dichiarato definitivamente esecutivo in data 12 gennaio 2023 con decreto cron. 1547/2023 del 12 gennaio 2023; vi è stata apposta la formula esecutiva in data 20 febbraio 2023 e infine è stato notificato in forma esecutiva in data 14 marzo 2023.
Parte ricorrente lamenta che il decreto anzidetto non è stato eseguito dall’amministrazione.
Il Comune, ritualmente invocato in giudizio, non si è costituito.
All’udienza camerale del 18 novembre 2025, parte ricorrente ha insistito nella propria domanda e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica del titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
3. Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Prefetto dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso Ufficio Territoriale: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, provvedendo ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non è dovuto alcun compenso al commissario stesso.
4. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati anche tenendo conto che le controversie, in questa materia, richiedono attività minime e stereotipate.
Condanna l’amministrazione resistente al rimborso del contributo unificato nella misura versata e alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di euro 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre Iva, Cpa, spese generali nella misura del 15%, spese da distrarsi a favore dei difensori del ricorrente meglio indicati in epigrafe, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) accoglie il ricorso e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona indicata in motivazione;
c) condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di euro 1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre Iva, Cpa, spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA AD SS, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
AU LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU LI | MA AD SS |
IL SEGRETARIO