TAR Milano, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 1989
TAR
Decreto cautelare 3 febbraio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 11 febbraio 2025
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Sentenza 5 giugno 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, il 5 giugno 2025. Le parti in causa sono una società farmaceutica, ricorrente, e l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, resistente. La ricorrente ha contestato la sua esclusione da una gara d'appalto per la fornitura di farmaci, sostenendo di aver regolarizzato la propria posizione entro il termine di presentazione delle offerte e di essere stata ingiustamente esclusa per un termine di regolarizzazione non previsto dalla legge. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento di esclusione e il riconoscimento del diritto all'aggiudicazione.

Il giudice ha accolto le censure della ricorrente, ritenendo illegittima l'esclusione, poiché la stazione appaltante non poteva fissare un termine perentorio per la regolarizzazione diverso da quello per la presentazione delle offerte. Il Collegio ha sottolineato che tale comportamento violava il principio di tassatività delle clausole di esclusione e il diritto di accesso al mercato. Pertanto, ha annullato gli atti impugnati e condannato la parte resistente al rimborso delle spese di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 1989
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1989
    Data del deposito : 5 giugno 2025
    Fonte ufficiale :

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