Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 3464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3464 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza del 6 maggio 2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 24332/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 8199\2022 (AT), TRA
nata a Napoli il 3/07/1946 Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Tommaso d'Aquino n. 36 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fuschino, da cui è rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
CP_ elettivamente domiciliato presso la sede di Napoli, alla via Alcide De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, come da atti
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 8199\2022, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per il riconoscimento delle prestazioni degli invalidi civili, chiedendo, pertanto, la rinnovazione della perizia medico – legale e l'accertamento del diritto azionato.
Si è costituito l , resistendo al ricorso. CP_1
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, all'udienza odierna la stessa veniva decisa.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta – vedi Cass L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004 -.
Nel caso in esame parte ricorrente contesta le conclusioni della ctu della fase di atp, asserendo la mancata adeguata valutazione della documentazione sanitaria esibita, in particolare per il certificato ASL Na 1 Centro del 2.5.2022.
Dall'esame della perizia di ufficio resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo risulta, tuttavia, la specifica valutazione del contenuto di tale certificazione, così come di quella analoga precedente, avendo specificato il CTU : “ritengo assolutamente inattendibili due certificazioni versate in atti il cui contenuto è palesemente in contrasto con quanto da me personalmente riscontrato all'atto della visita medica peritale” e che quanto riportato nelle due certificazione del 10.7.2020 e del 2.5.2022 “ non trova riscontro neanche nelle due certificazioni rilasciate, in epoca successiva, (17/02/2023 e 16/11/2023) dal medico curante, dott.ssa (Regione Campania ASL Napoli 1 Centro DS Persona_1
29 Cod. Reg. 8436/1), a corredo della istanza di visita domiciliare nelle quali, ovviamente, non c'è alcun riferimento a patologie cerebrovascolari.”
La valutazione risulta adeguatamente motivata in sede di discussione medico legale, alla stregua dei codici tabellari di cui al DM 5.2.1992, e con riferimento anche ai barèmes medico legale analogicamente applicati. Il giudizio valutativo delle singole patologie appare immune da vizi, così come la valutazione percentuale complessiva risulta congrua rispetto allo specifico requisito sanitario in esame. Va, del resto, evidenziato che le conclusioni del Ctu appaiono fondate sul dirimente esame clinico diretto della ricorrente, con considerazione e discussione riferita a ciascuno degli apparati interessati alle patologie ed al grado di limitazione funzionale attribuito.
Risulta, del resto, che il Ctu si è avvalso dell'ausilio dei test ADL e IADL per la valutazione della conservata capacità del soggetto periziando, da cui si evincono punteggi pienamente compatibili con la rilevata conservazione dell'autonomia.
Deve pertanto ritenersi la relazione peritale congruamente motivata, coerente intrinsecamente e con la documentazione sanitaria in atti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Sussistono i presupposti per l'esonero della parte priva dalle spese di lite di entrambe le fasi processuali, ai sensi dell'art. 152 disp att c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara parte istante esonerata dalle spese di lite ex art. 152 disp att. C.p.c.; liquida le spese di CTU, per la fase di AT , come da separato decreto.
Napoli, 6.5.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo